+Articolo 28 1.

Articolo 28 1.

Le entità finanziarie di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 predispongono un quadro di gestione e di controllo interno che garantisce una gestione efficace e prudente dei rischi informatici al fine di acquisire un elevato livello di resilienza operativa digitale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito