+Articolo 60 4)

Articolo 60 4)

all’articolo 79, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   I repertori di dati sulle negoziazioni individuano le fonti di rischio operativo e le riducono anche sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati, tra cui sistemi di TIC gestiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554.

2.   I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, comprendenti una politica di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e ripristino relativi alle TIC istituiti in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, miranti ad assicurare il mantenimento delle loro funzioni, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi assunti.»;

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito