+Articolo 60 Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012
---+Articolo 60 1)
---+Articolo 60 2)
---+Articolo 60 3)
---+Articolo 60 4)
---+Articolo 60 5)
---+Articolo 60 6)
---+Articolo 60 7)
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Articolo 60 Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012
Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 60 1)
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l’articolo 26 è così modificato:
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a)
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il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le CCP mantengono e gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività. Esse utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati, tra cui sistemi di TIC gestiti in conformità del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
(*2) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).»;"
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b)
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il paragrafo 6 è soppresso;
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Articolo 60 2)
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l’articolo 34 è così modificato:
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a)
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il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le CCP adottano, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, comprendenti una politica di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e ripristino relativi alle TIC predisposti e attuati in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, miranti ad assicurare il mantenimento delle funzioni, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi della CCP.»;
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b)
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al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto minimo e i requisiti della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro, con l’esclusione della politica di continuità operativa delle TIC e dei piani di risposta e ripristino relativi alle TIC.»;
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Articolo 60 3)
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all’articolo 56, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«3. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino, tranne che per i requisiti in materia di gestione dei rischi informatici, i dettagli della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1.»;
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Articolo 60 4)
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all’articolo 79, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I repertori di dati sulle negoziazioni individuano le fonti di rischio operativo e le riducono anche sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati, tra cui sistemi di TIC gestiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554.
2. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, comprendenti una politica di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e ripristino relativi alle TIC istituiti in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, miranti ad assicurare il mantenimento delle loro funzioni, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi assunti.»;
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Articolo 60 5)
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all’articolo 80, il paragrafo 1 è soppresso;
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Articolo 60 6)
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nell’allegato I, la sezione II è così modificata:
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a)
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le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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«a)
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un repertorio di dati sulle negoziazioni viola l’articolo 79, paragrafo 1, allorché non individua le fonti di rischio operativo o non limita al massimo tali rischi sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati, tra cui sistemi di TIC gestiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554;
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b)
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un repertorio di dati sulle negoziazioni viola l’articolo 79, paragrafo 2, allorché non stabilisce, non attua o non mantiene una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, istituiti in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, miranti ad assicurare il mantenimento delle proprie funzioni, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi assunti;»;
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b)
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la lettera c) è soppressa;
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Articolo 60 7)
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l’allegato III è così modificato:
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a)
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La sezione II è così modificata:
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i)
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la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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«c)
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una CCP di classe 2 viola l’articolo 26, paragrafo 3, allorché non mantiene o non gestisce una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei propri servizi e dell’esercizio delle attività, o allorché non utilizza sistemi, risorse o procedure adeguati e proporzionati, tra cui sistemi di TIC gestiti conformemente al regolamento (UE) 2022/2554»;
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ii)
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la lettera f) è soppressa;
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b)
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nella sezione III, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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«a)
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una CCP di classe 2 viola l’articolo 34, paragrafo 1, allorché non stabilisce, non attua o non mantiene una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, istituiti in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, miranti ad assicurare il mantenimento delle proprie funzioni, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi assunti dalla CCP; tale piano prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della perturbazione in modo da permettere alla CCP di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista;».
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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