+ALLEGATO XXVII ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEI G-SII E DELL’ASSEGNAZIONE DEI COEFFICIENTI DELLA RISERVA PER I G-SII
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ALLEGATO XXVII ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEI G-SII E DELL’ASSEGNAZIONE DEI COEFFICIENTI DELLA RISERVA PER I G-SII
ALLEGATO XXVII
ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEI G-SII E DELL’ASSEGNAZIONE DEI COEFFICIENTI DELLA RISERVA PER I G-SII
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Indice
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PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.
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STRUTTURA E CONVENZIONI
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1.1.
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STRUTTURA
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1.2.
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CONVENZIONE DI NUMERAZIONE
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1.3.
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CONVENZIONE DEI SEGNI
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PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AL MODELLO
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1.
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OSSERVAZIONI GENERALI
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2.
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ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
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PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Struttura e convenzioni
1.1. Struttura
1. Gli obblighi di segnalazione intesi ad agevolare l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e l’assegnazione dei corrispondenti coefficienti della riserva per i G-SII consistono nella compilazione di un modello che raccoglie informazioni sugli indicatori dell’importanza sistemica a livello globale e particolari elementi necessari per l’applicazione della metodologia dell’Unione per individuare i G-SII e assegnare i corrispondenti coefficienti della riserva per i G-SII.
1.2. Convenzione di numerazione
2. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 3 a 5. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.
3. Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {Modello; Riga; Colonna}.
4. Se i riferimenti sono fatti all’interno di un modello e, di conseguenza, sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}.
5. Un asterisco segnala che il riferimento corrisponde alle righe o alle colonne specificate in precedenza.
1.3. Convenzione dei segni
6. Qualsiasi importo che aumenta il valore dell’indicatore, delle attività, delle passività o delle esposizioni è segnalato come cifra positiva. Qualsiasi importo che riduce il valore dell’indicatore, delle attività, delle passività o delle esposizioni è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AL MODELLO
1. Osservazioni generali
8. Il modello è diviso in due sezioni: la sezione superiore relativa agli indicatori G-SII comprende gli indicatori per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale definiti nella metodologia elaborata dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria; la sezione inferiore contiene una serie di elementi necessari per calcolare gli indicatori pertinenti conformemente alla metodologia definita sulla base dell’articolo 131, paragrafo 18, della direttiva 2013/36/UE (
21
).
9. Ove pertinente, le informazioni fornite nel presente modello sono coerenti con le informazioni fornite alle autorità incaricate ai fini della raccolta dei valori degli indicatori da parte delle suddette autorità secondo quanto stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione (
22
).
2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010– 0130
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Indicatori G-SII
La definizione degli indicatori è identica a quella applicata ai fini della determinazione delle informazioni elencate nell’allegato del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione.
In caso di modifiche delle definizioni della metodologia, ai fini della segnalazione delle informazioni alla fine del primo, del secondo e del terzo trimestre dell’esercizio sono utilizzate le definizioni modificate della metodologia che si applicano per determinare i valori degli indicatori alla fine dell’esercizio («metodologia di fine esercizio»). Se il modello di cui all’allegato XXVI è soggetto a modifiche nel corso dell’esercizio in questione, la metodologia di fine esercizio è applicata a decorrere dalle prime date di riferimento applicabili dopo l’entrata in vigore del regolamento modificativo.
Gli indicatori che sono misure di flusso sono segnalati su base cumulativa dall’inizio dell’anno civile o dell’esercizio, a seconda dei casi.
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0010
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Esposizioni totali, comprese le filiazioni assicurative
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0020
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Attività verso altri enti finanziari, comprese le filiazioni assicurative
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0030
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Passività verso altri enti finanziari, comprese le filiazioni assicurative
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0040
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Titoli in circolazione, compresi i titoli emessi da filiazioni assicurative
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0050
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Attività di pagamento
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0060
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Attività in custodia
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0070
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Attività di sottoscrizione
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0081
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Volume delle negoziazioni - reddito fisso
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0085
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Volume delle negoziazioni - strumenti di capitale e altri titoli
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0090
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Importo nozionale dei derivati OTC, comprese le filiazioni assicurative
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0100
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Titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita
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0110
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Attività di livello 3, comprese le filiazioni assicurative
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0120
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Attività transgiurisdizionali
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0130
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Passività transgiurisdizionali
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0140–0160
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Elementi per i quali l’Unione bancaria europea è considerata un’unica giurisdizione
Al fine di determinare gli elementi specificati di seguito e in assenza di specifiche nelle istruzioni sottostanti, le definizioni e i concetti applicati sono allineati, per quanto possibile, alle definizioni e ai concetti definiti negli orientamenti in materia di segnalazione per le statistiche bancarie internazionali della BRI.
In deroga a tale disposizione, l’attività dei soggetti segnalanti negli Stati membri partecipanti di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) è esclusa; in altre parole, gli Stati membri partecipanti sono considerati un’unica giurisdizione.
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0140
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Attività estere totali su base «rischio ultimo»
Attività estere totali costituite dalla somma delle attività transfrontaliere e delle attività locali di affiliate estere in valuta locale o in valuta estera. Sono escluse le attività derivanti da posizioni in contratti derivati. I termini «attività», «attività transfrontaliere» e «attività locali di affiliate estere in valuta estera e in valuta locale» hanno il significato di cui agli orientamenti in materia di segnalazione per le statistiche bancarie internazionali della BRI.
Per «su base»«rischio ultimo» si intende che, al fine di determinare se un’attività sia un’attività transfrontaliera o locale, la posizione è assegnata al soggetto terzo, ove esso esista, che si è impegnato per contratto ad assumere i debiti o le obbligazioni della controparte immediata se quest’ultima non adempie. Tale assegnazione è effettuata conformemente alle disposizioni in materia di trasferimento del rischio contenute negli orientamenti per la segnalazione delle statistiche bancarie internazionali della BRI.
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0150
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Attività estere su derivati su base «rischio ultimo»
Il valore equo positivo di tutte le attività su derivati che sono attività transfrontaliere o attività locali di affiliate estere in valuta locale o in valuta estera.
I derivati comprendono forward, swap e opzioni su cambi, tassi di interesse, strumenti di capitale, merci e strumenti di credito. Sono compresi i derivati su crediti acquistati che coprono o compensano la protezione del credito venduta o che sono detenuti a fini di negoziazione.
Nel caso di tali derivati su crediti acquistati, il valore non è limitato al valore dell’attività immediata acquistata a garanzia.
I valori equi positivi dei contratti derivati possono essere compensati a fronte di valori equi negativi solo se le posizioni sono state eseguite con la stessa controparte nell’ambito di un accordo di compensazione giuridicamente opponibile. In questa voce sono inclusi solo gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore positivo.
Le attività su derivati sono segnalate al lordo di eventuali garanzie in contante.
Ai fini della segnalazione delle informazioni su base «rischio ultimo», si applicano le seguenti disposizioni:
a) quando il rischio finale ricade sulla controparte, il derivato è considerato estero se la controparte non rientra nella giurisdizione di origine dei soggetti segnalanti;
b) quando il rischio finale ricade sul garante, il derivato è considerato estero se il garante non rientra nella giurisdizione di origine dei soggetti segnalanti.
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0160
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Passività estere su base «rischio immediato», compresi i derivati
Passività estere, compresi i derivati, costituite dalla somma delle passività estere e delle passività estere derivanti da derivati. Sono escluse da questa voce le passività costituite da titoli che sono attività finanziarie negoziabili emesse dall’ente segnalante.
La definizione di derivati è identica a quella applicata per la riga 0150.
I valori equi negativi dei contratti derivati possono essere compensati a fronte di valori equi positivi solo se le posizioni sono state eseguite con la stessa controparte nell’ambito di un accordo di compensazione giuridicamente opponibile. Le passività su derivati sono segnalate al lordo di eventuali garanzie (in contante e in altra forma).
Per «su base “rischio immediato” » si intende che, al fine di determinare se un’attività sia un’attività transfrontaliera o locale, la posizione è assegnata alla controparte diretta del contratto.
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(1)
Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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