+Articolo 14 2.

Articolo 14 2.

Per segnalare le informazioni relative alle venti maggiori esposizioni verso clienti e gruppi di clienti connessi ai sensi dell’articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, gli enti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le informazioni specificate nell’allegato VIII, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IX, con frequenza trimestrale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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