+ALLEGATO II
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ALLEGATO II
ALLEGATO II
ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI
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Indice
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PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.
|
STRUTTURA E CONVENZIONI
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1.1.
|
STRUTTURA
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1.2.
|
CONVENZIONE DI NUMERAZIONE
|
|
1.3.
|
CONVENZIONE DEI SEGNI
|
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|
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
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|
1.
|
DESCRIZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA)
|
|
1.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
1.2.
|
C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)
|
|
1.2.1.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
1.3.
|
C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)
|
|
1.3.1.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
1.4.
|
C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)
|
|
1.4.1.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
1.5.
|
C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)
|
|
1.5.1.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
1.6.
|
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5)
|
|
1.6.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
1.6.2.
|
C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1)
|
|
1.6.2.1.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
1.6.3.
|
C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2)
|
|
1.6.3.1.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
2.
|
SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE AFFILIATE (GS)
|
|
2.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
2.2.
|
INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO
|
|
2.3.
|
INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO
|
|
2.4.
|
C 06.01 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE AFFILIATE — TOTALE (TOTALE GS)
|
|
2.5.
|
C 06.02 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE AFFILIATE (GS)
|
|
3.
|
MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO
|
|
3.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
3.1.1.
|
SEGNALAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTO DI SOSTITUZIONE
|
|
3.1.2.
|
SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROPARTE
|
|
3.2.
|
C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)
|
|
3.2.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
3.2.2.
|
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR SA
|
|
3.2.3.
|
ASSEGNAZIONE DI ESPOSIZIONI ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI IN APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO
|
|
3.2.4.
|
CHIARIMENTI SUL PERIMETRO DI ALCUNE CLASSI DI ESPOSIZIONI SPECIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 112 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
|
|
3.2.4.1.
|
CLASSE DI ESPOSIZIONI «ENTI»
|
|
3.2.4.2.
|
CLASSE DI ESPOSIZIONI «OBBLIGAZIONI GARANTITE»
|
|
3.2.4.3.
|
CLASSE DI ESPOSIZIONI «ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO»
|
|
3.2.5.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.3.
|
RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR IRB)
|
|
3.3.1.
|
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR IRB
|
|
3.3.2.
|
RIPARTIZIONE DEL MODELLO CR IRB
|
|
3.3.3.
|
C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB 1)
|
|
3.3.3.1
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.3.4.
|
C 08.02 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI - RIPARTIZIONE PER CLASSE O POOL DI DEBITORI (MODELLO CR IRB 2)
|
|
3.3.1.
|
C 08.03 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (RIPARTIZIONE PER INTERVALLI DI PD (CR IRB 3))
|
|
3.3.1.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
3.3.1.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.3.2.
|
C 08.04 - RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (PROSPETTI DEGLI RWEA (CR IRB 4))
|
|
3.3.2.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
3.3.2.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.3.3.
|
C 08.05 - RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (TEST RETROSPETTIVI DELLA PD (CR IRB 5))
|
|
3.3.3.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
3.3.3.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.3.4.
|
C 08.05.1 - RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: TEST RETROSPETTIVO DELLA PD AI SENSI DELL'ARTICOLO 180, PARAGRAFO 1, LETTERA F), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 (CR IRB 5B)
|
|
3.3.4.1.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.3.5.
|
C 08.06 - RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (METODO DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI (CR IRB 6))
|
|
3.3.5.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
3.3.5.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.3.6.
|
C 08.07 - RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (AMBITO DI APPLICAZIONE DEI METODI IRB E SA (CR IRB 7))
|
|
3.3.6.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
3.3.6.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.4.
|
RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: INFORMAZIONI RIPARTITE GEOGRAFICAMENTE
|
|
3.4.1.
|
C 09.01 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI CUI È APPLICATO IL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1)
|
|
3.4.1.1.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.4.2.
|
C 09.02 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI CUI È APPLICATO IL METODO IRB (CR GB 2)
|
|
3.4.2.1.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.4.3.
|
C 09.04 — RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICICLICO SPECIFICO DELL'ENTE (CCB)
|
|
3.4.3.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
3.4.3.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.5.
|
C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2)
|
|
3.5.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
3.5.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE (VALIDE SIA PER IL MODELLO CR EQU IRB 1 CHE PER IL MODELLO CR EQU IRB 2)
|
|
3.6.
|
C 11.00 – RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)
|
|
3.6.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
3.6.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.7.
|
C 13.01 - RISCHIO DI CREDITO – CARTOLARIZZAZIONI (CR SEC)
|
|
3.7.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
3.7.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.8.
|
INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS)
|
|
3.8.1.
|
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO SEC DETAILS
|
|
3.8.2.
|
RIPARTIZIONE DEL MODELLO SEC DETAILS
|
|
3.8.3.
|
C 14.00 – INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS)
|
|
3.8.4.
|
C 14.01 – INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS 2)
|
|
3.9.
|
RISCHIO DI CONTROPARTE (CCR)
|
|
3.9.1.
|
AMBITO DI APPLICAZIONE DEI MODELLI PER IL RISCHIO DI CONTROPARTE
|
|
3.9.2.
|
C 34.01 - ENTITÀ DELLE OPERAZIONI SU DERIVATI
|
|
3.9.2.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
3.9.2.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.9.3.
|
C 34.02 — ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR IN BASE AL METODO
|
|
3.9.3.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
3.9.3.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.9.4.
|
C 34.03 - ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON METODI STANDARDIZZATI: SA-CCR E SA-CCR SEMPLIFICATO
|
|
3.9.4.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
3.9.4.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.9.5.
|
C 34.04 - ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON IL METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA (OEM)
|
|
3.9.5.1.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.9.6.
|
C 34.05 - ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON IL METODO DEI MODELLI INTERNI (IMM)
|
|
3.9.6.1.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.9.7.
|
C 34.06 - PRINCIPALI VENTI CONTROPARTI
|
|
3.9.7.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
3.9.7.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.9.8.
|
C 34.07 - METODO IRB - ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR IN BASE ALLA CLASSE DI ESPOSIZIONI E ALLA SCALA DI PD
|
|
3.9.8.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
3.9.8.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.9.9.
|
C 34.08 - COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE REALI PER LE ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR
|
|
3.9.9.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
3.9.9.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.9.10.
|
C 34.09 - ESPOSIZIONI IN DERIVATI SU CREDITI
|
|
3.9.10.1.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.9.11.
|
C 34.10 — ESPOSIZIONI VERSO CCP
|
|
3.9.11.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
3.9.11.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
3.9.12.
|
C 34.11 - PROSPETTI DEGLI IMPORTI PONDERATI PER IL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI (RWEA) SOGGETTE AL CCR NELL'AMBITO DELL'IMM
|
|
3.9.12.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
3.9.12.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
4.
|
MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO
|
|
4.1.
|
C 16.00 – RISCHIO OPERATIVO (OPR)
|
|
4.1.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
4.1.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
4.2.
|
RISCHIO OPERATIVO: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE PERDITE NEL CORSO DELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS)
|
|
4.2.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
4.2.2.
|
C 17.01: PERDITE E RECUPERI DA RISCHIO OPERATIVO PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO DI PERDITA NELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS 1)
|
|
4.2.2.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
4.2.2.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
4.2.3.
|
C 17.02: RISCHIO OPERATIVO: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI PRINCIPALI EVENTI DI PERDITA NEL CORSO DELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS 2)
|
|
4.2.3.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
4.2.3.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
5.
|
MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO
|
|
5.1.
|
C 18.00 – RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)
|
|
5.1.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
5.1.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
5.2.
|
C 19.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)
|
|
5.2.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
5.2.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
5.3.
|
C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO DI POSIZIONI ASSEGNATE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP))
|
|
5.3.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
5.3.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
5.4.
|
C 21.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)
|
|
5.4.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
5.4.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
5.5.
|
C 22.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)
|
|
5.5.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
5.5.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
5.6.
|
C 23.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)
|
|
5.6.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
5.6.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
5.7.
|
C 24.00 - MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)
|
|
5.7.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
5.7.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
5.8.
|
C 25.00 — RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)
|
|
5.8.1.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
6.
|
VALUTAZIONE PRUDENTE (PRUVAL)
|
|
6.1.
|
C 32.01 - VALUTAZIONE PRUDENTE: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) (PRUVAL 1)
|
|
6.1.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
6.1.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
6.2.
|
C 32.02 - VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE (PRUVAL 2)
|
|
6.2.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
6.2.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
6.3.
|
C 32.03 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO (PRUVAL 3)
|
|
6.3.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
6.3.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
6.4.
|
C 32.04 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE (PRUVAL 4)
|
|
6.4.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
6.4.2.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
7.
|
C 33.00 — ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (GOV)
|
|
7.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
7.2.
|
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO SULLE ESPOSIZIONI VERSO LE «AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE»
|
|
7.3.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
8.
|
COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE (NPE LC)
|
|
8.1.
|
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
|
|
8.2.
|
C 35.01 – IL CALCOLO DELLE DEDUZIONI PER ESPOSIZIONI DETERIORATE (NPE LC1)
|
|
8.2.1.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
8.3.
|
C 35.02 – REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ESCLUSE QUELLE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 (NPE LC2)
|
|
8.3.1.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
|
8.4.
|
C 35.03 – REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 (NPE LC3)
|
|
8.4.1.
|
ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
|
PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. STRUTTURA E CONVENZIONI
1.1. STRUTTURA
1. Nel complesso, il quadro verte su sei aspetti:
a)
adeguatezza patrimoniale, descrizione del capitale regolamentare; importo complessivo dell'esposizione al rischio; valutazione prudente; copertura delle perdite delle esposizioni deteriorate (NPE);
b)
solvibilità del gruppo, descrizione del rispetto dei requisiti di solvibilità da parte di tutti i singoli soggetti inclusi nel consolidamento del soggetto segnalante;
c)
rischio di credito (compresi i rischi di controparte, diluizione e regolamento);
d)
rischio di mercato (compresi il rischio di posizione nel portafoglio di negoziazione, il rischio di cambio, il rischio di posizione in merci e il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA));
f)
esposizioni delle amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. Questa parte del presente regolamento di esecuzione contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.
3. L'ente segnala soltanto i modelli che sono rilevanti per il metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri.
1.2. CONVENZIONE DI NUMERAZIONE
4. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 5 a 8. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.
5. Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {Modello; Riga; Colonna}.
6. Per le convalide all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello: {Riga; Colonna}.
7. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe. {Modello; Riga}
8. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.
1.3. CONVENZIONE DEI SEGNI
9. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra negativa. Se l'intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1. DESCRIZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA)
1.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
11. I modelli CA contengono informazioni sui numeratori del primo pilastro (fondi propri, classe 1, capitale primario di classe 1), sul denominatore (requisiti di fondi propri) e sull'applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE. I modelli CA sono cinque:
a)
il modello CA1 indica l'importo dei fondi propri dell'ente, ripartito nei singoli elementi che lo compongono. L'importo dei fondi propri così determinato comprende l'effetto aggregato dell'applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE per tipo di capitale;
b)
il modello CA2 riassume gli importi complessivi delle esposizioni al rischio definiti nell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
il modello CA3 indica i coefficienti per i quali il regolamento (UE) n. 575/2013 definisce un livello minimo, i coefficienti del secondo pilastro nonché altri dati correlati;
d)
il modello CA4 contiene le voci per memoria necessarie, fra le altre, per determinare gli elementi di cui al modello CA1, nonché informazioni riguardanti le riserve di capitale conformemente alla direttiva 2013/36/UE;
e)
il modello CA5 contiene i dati necessari per calcolare l'effetto dell'applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 sui fondi propri. Il modello CA5 sparirà allo scadere di dette disposizioni transitorie.
12. I modelli sono usati da tutti i soggetti segnalanti, indipendentemente dai principi contabili applicati, anche se taluni elementi al numeratore sono specifici per i soggetti che utilizzano norme di valutazione del tipo usato negli IAS/IFRS. Di solito le informazioni indicate al denominatore sono correlate ai risultati finali segnalati nei corrispondenti modelli per il calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
13. I fondi propri totali sono formati da tipi di capitale differenti: il capitale di classe 1 (T1), che è la somma del capitale primario di classe 1 (CET1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), e il capitale di classe 2 (T2).
14. L'applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE è trattata come segue nei modelli CA:
a)
le voci del modello CA1 prescindono di solito dagli aggiustamenti transitori. Questo significa che gli importi indicati alle voci del modello CA1 sono calcolati conformemente alle disposizioni definitive (ossia come se non ci fossero disposizioni transitorie), ad eccezione delle voci che riassumono l'effetto di dette disposizioni transitorie. Per ciascun tipo di capitale (capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2) tre diverse voci comprendono tutti gli aggiustamenti dovuti a dette disposizioni transitorie;
b)
le disposizioni transitorie possono influire anche sulla carenza di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 (ossia l'eccesso di deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2, disciplinata, rispettivamente, dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera j), e dall'articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013); pertanto, le voci che incorporano queste carenze possono riflettere indirettamente l'effetto di tali disposizioni transitorie;
c)
il modello CA5 è usato esclusivamente per segnalare l'effetto prodotto dall'applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013.
15. I requisiti del secondo pilastro possono ricevere un trattamento diverso all'interno dell'Unione (l'articolo 104 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE deve essere recepito nella legislazione nazionale). La segnalazione della solvibilità imposta dal regolamento (UE) n. 575/2013 comprende soltanto l'impatto dei requisiti del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità o sul coefficiente finale.
a)
I modelli CA1, CA2 e CA5 contengono solamente dati relativi ad elementi del primo pilastro.
b)
Il modello CA3 indica l'impatto dei requisiti aggiuntivi del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità su base aggregata. Si concentra principalmente sui coefficienti finali. Non vi sono ulteriori collegamenti con i modelli CA1, CA2 o CA5.
c)
Il modello CA4 contiene una cella per i requisiti aggiuntivi di fondi propri connessi al secondo pilastro. Detta cella, che non è collegata tramite norme di convalida ai coefficienti di capitale del modello CA3, rispecchia l'articolo 104 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, che cita esplicitamente i requisiti aggiuntivi di fondi propri come una possibilità per le decisioni nell'ambito del secondo pilastro.
1.2. C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)
1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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1. Fondi propri
Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013
I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e del capitale di classe 2.
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0015
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1.1 Capitale di classe 1
Articolo 25 del regolamento (UE) n. 575/2013
Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.
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0020
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1.1.1 Capitale primario di classe 1
Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0030
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1.1.1.1 Strumenti di capitale e sovrapprezzi di emissione ammissibili come CET1
Articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b), articoli da 27 a 30, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0040
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1.1.1.1.1 Strumenti di capitale interamente versati
Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013
Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).
Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0045
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1.1.1.1.1* di cui: Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza
Articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi nel CET1 se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0050
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1.1.1.1.2* Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili
Articolo 28, paragrafo 1, lettere b), l) e m), del regolamento (UE) n. 575/2013
Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.
L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
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0060
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1.1.1.1.3 Sovrapprezzo azioni
Articolo 4, paragrafo 1, punto 124, articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
Il «sovrapprezzo azioni» ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale interamente versati».
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0070
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1.1.1.1.4 (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1
Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013
Il proprio CET1 detenuto dall'ente o dal gruppo segnalante alla data di riferimento per le segnalazioni e gli importi degli strumenti di CET1 che devono essere dedotti conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione (1). Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.
L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
Le voci da 1.1.1.1.4 a 1.1.1.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.1.1.5.
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0080
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1.1.1.1.4.1 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente
Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013
Strumenti di CET1 inclusi nella voce 1.1.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato e importi degli strumenti di CET1 che devono essere dedotti conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014.
L'importo da segnalare comprende le posizioni detenute all'interno del portafoglio di negoziazione calcolate sulla base delle posizioni nette lunghe, come previsto dall'articolo 42, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0090
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1.1.1.1.4.2 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0091
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1.1.1.1.4.3 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0092
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1.1.1.1.5 (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1
Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013
Conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono dedotti gli «strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente».
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0130
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1.1.1.2 Utili non distribuiti
Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), e articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell'anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.
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0140
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1.1.1.2.1 Utili non distribuiti di anni precedenti
Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile».
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0150
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1.1.1.2.2 Utile o perdita ammissibile
Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni.
Le perdite sono invece dedotte dal capitale primario di classe 1 come previsto dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0160
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1.1.1.2.2.1 Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre
Articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare è il profitto o la perdita rilevati nel conto economico.
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0170
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1.1.1.2.2.2 (-) Parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile
Articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa riga non contiene alcun importo se nel periodo di riferimento l'ente ha registrato perdite, perché le perdite sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1.
Se l'ente ha registrato utili, è segnalata la parte non ammissibile conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia gli utili non verificati mediante revisione contabile e gli oneri e dividendi prevedibili).
Va rilevato che, in caso di utili, deve essere dedotto quanto meno l'importo dei dividendi di periodo.
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0180
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1.1.1.3 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate
Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, e articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo e prima dell'applicazione dei filtri prudenziali. L'importo da segnalare è determinato conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione.
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0200
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1.1.1.4 Altre riserve
Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013
Il regolamento (UE) n. 575/2013 definisce le altre riserve come «riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income) o negli utili non distribuiti».
L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
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0210
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1.1.1.5 Fondi per rischi bancari generali
Articolo 4, paragrafo 1, punto 112, e articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio definisce i fondi per rischi bancari generali come gli «importi che l'ente creditizio decide di destinare alla copertura di tali rischi, quando ciò sia necessario in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni bancarie».
L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
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0220
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1.1.1.6 Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering
Articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013
Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale primario di classe 1. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.
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0230
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1.1.1.7 Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1
Articolo 4, paragrafo 1, punto 120, e articolo 84 del regolamento (UE) n. 575/2013
Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato.
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0240
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1.1.1.8 Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza
Articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013
Aggiustamenti degli interessi di minoranza dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.
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0250
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1.1.1.9 Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali
Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0260
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1.1.1.9.1 (-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate
Articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare è l'aumento del patrimonio netto dell'ente risultante da attività cartolarizzate, conformemente al principio contabile applicabile.
Questa voce comprende, ad esempio, il reddito futuro atteso che si traduce in una plusvalenza per l'ente oppure, nel caso dei cedenti, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.
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0270
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1.1.1.9.2 Riserva di copertura dei flussi di cassa
Articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo se le coperture dei flussi di cassa si traducono in una perdita (cioè se riducono il capitale contabile) e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.
L'importo è segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
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0280
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1.1.1.9.3 Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al fair value (valore equo)
Articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio (cioè se la perdita riduce il capitale contabile) e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.
In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile.
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0285
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1.1.1.9.4 Profitti e perdite di fair value (valore equo) derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi
Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.
In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile.
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0290
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1.1.1.9.5 (-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente
Articoli 34 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013
Rettifiche del valore equo delle esposizioni interne o esterne al portafoglio di negoziazione, dovute all'applicazione di norme più rigorose per la valutazione prudente di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0300
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1.1.1.10 (-) Avviamento
Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0310
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1.1.1.10.1 (-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale
Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
«Avviamento» ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
L'importo da segnalare in questa voce è l'importo rilevato in bilancio.
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0320
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1.1.1.10.2 (-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi
Articolo 37, lettera b), e articolo 43 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0330
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1.1.1.10.3 Passività fiscali differite associate all'avviamento
Articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se l'avviamento fosse deteriorato o eliminato contabilmente in base al principio contabile applicabile.
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0335
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1.1.1.10.4 Rivalutazione contabile dell'avviamento di filiazioni derivante dal consolidamento delle filiazioni attribuibile a terzi
Articolo 37, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo della rivalutazione contabile dell'avviamento delle filiazioni derivante dal consolidamento delle filiazioni e attribuibile a persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
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0340
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1.1.1.11 (-) Altre attività immateriali
Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013
Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.
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0350
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1.1.1.11.1 (-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite
Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.
L'importo da segnalare qui corrisponde all'importo delle attività immateriali incluse nello stato patrimoniale conformemente al principio contabile applicabile, esclusi l'avviamento e l'importo delle attività sotto forma di software valutate prudentemente che non sono dedotte dagli elementi del CET1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0352
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1.1.1.11.1.1 (–) di cui attività sotto forma di software contabilizzate come altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite
Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo delle attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali che è dedotto dagli elementi del CET1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 13 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014. L'importo segnalato non tiene conto degli effetti connessi all'applicazione del trattamento di cui all'articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, con riferimento alle passività fiscali differite associate a tali attività sotto forma di software.
Se un ente decide di dedurre integralmente le proprie attività sotto forma di software conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013, anziché applicare il trattamento di cui all'articolo 13 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014, l'importo segnalato in questa riga corrisponde all'importo delle attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile.
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0360
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1.1.1.11.2 Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali
Articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività immateriali diverse dall'avviamento e dalle attività sotto forma di software valutate prudentemente esentate dalla deduzione dagli elementi del CET1 conformemente all'articolo 13 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 subissero una riduzione di valore o fossero eliminate contabilmente in base al pertinente principio contabile
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0362
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1.1.1.11.2.1 Passività fiscali differite associate ad attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali
Articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
La parte di passività fiscali differite che è associata all'importo delle attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali che è dedotto dagli elementi del CET1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 13 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 o all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013..
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0365
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1.1.1.11.3 Rivalutazione contabile delle altre attività immateriali di filiazioni derivante dal consolidamento delle filiazioni attribuibili a terzi
Articolo 37, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo della rivalutazione contabile delle attività immateriali delle filiazioni diverse dall'avviamento derivante dal consolidamento delle filiazioni e attribuibile a persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
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0370
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1.1.1.12 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali
Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0380
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1.1.1.13 (-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese
Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e articoli 40, 158 e 159 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'importo da segnalare «non è ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese» (articolo 40 del regolamento (UE) n. 575/2013).
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0390
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1.1.1.14 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite
Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, articolo 36, paragrafo 1, lettera e), e articolo 41 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0400
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1.1.1.14.1 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite
Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013
Le attività dei fondi pensione a prestazioni definite sono definite come «le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la sottrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano».
L'importo da segnalare in questa voce corrisponde all'importo rilevato in bilancio (se indicato separatamente).
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0410
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1.1.1.14.2 Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite
Articolo 4, paragrafo 1, punti 108 e 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività dei fondi pensione a prestazioni definite fossero deteriorate o eliminate contabilmente in base al principio contabile applicabile.
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0420
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1.1.1.14.3 Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni
Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa voce è compilata soltanto in presenza di un'autorizzazione preventiva dell'autorità competente di ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre.
Le attività comprese in questa riga sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio per i requisiti del rischio di credito.
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0430
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1.1.1.15 (-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1
Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 36, paragrafo 1, lettera g), e articolo 44 del regolamento (UE) n. 575/2013
Possesso di strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente.
L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1.
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0440
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1.1.1.16 (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1
Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce CA1 «Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1». L'importo deve essere dedotto dal capitale primario di classe 1.
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0450
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1.1.1.17 (-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %
Articolo 4, paragrafo 1, punto 36, articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), e articoli da 89 a 91 del regolamento (UE) n. 575/2013
Le partecipazioni qualificate sono definite come il «possesso diretto o indiretto di almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto in un'impresa, ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa».
In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, le partecipazioni qualificate possono essere dedotte dal CET1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
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0460
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1.1.1.18 (-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %
Articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e articolo 253, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Le posizioni verso la cartolarizzazione che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % ma che, in alternativa, possono essere dedotte dal CET1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013) sono segnalate in questa voce.
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0470
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1.1.1.19 (-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %
Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), e articolo 379, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
Le operazioni con regolamento non contestuale sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % cinque giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione, conformemente ai requisiti dei fondi propri per il rischio di regolamento. In alternativa possono essere dedotte dal CET1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013). In quest'ultimo caso sono segnalate in questa voce.
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0471
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1.1.1.20 (-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250 %
Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), e articolo 153, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013
In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, le posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB possono essere dedotte dal CET1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
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0472
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1.1.1.21 (-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %
Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), e articolo 155, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni possono essere dedotte dal CET1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
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0480
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1.1.1.22 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articoli da 43 a 46, articolo 49, paragrafi 2 e 3, e articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013
Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal CET1.
Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 2 e 3).
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0490
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1.1.1.23 (-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee
Articolo 36, paragrafo 1, lettera c); Articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee (al netto della parte delle associate passività fiscali differite che sono assegnate alle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee), che ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 575/2013 deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del predetto regolamento.
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0500
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1.1.1.24 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera i); Articoli 43, 45 e 47, articolo 48, paragrafo 2, lettera b), articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013
Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'ente ha un investimento significativo che deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013).
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0510
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1.1.1.25 (-) Importo eccedente la soglia del 17,65 %
Articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, nonché partecipazioni dirette, indirette e sintetiche detenute dall'ente in strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento n. 575/2013) in cui l'ente ha un investimento significativo che deve essere dedotta applicando la soglia del 17,65 % di cui all'articolo 48, paragrafo 2, di tale regolamento.
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0511
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1.1.1.25.1 (-) Importo eccedente la soglia del 17,65 % relativo agli strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
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0512
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1.1.1.25.2 (-) Importo eccedente la soglia del 17,65 % relativo ad attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee
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0513
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1.1.1.25A (-) Copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate
Articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e articolo 47 quater del regolamento (UE) n. 575/2013
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0514
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1.1.1.25B (-) Riduzioni degli impegni di valore minimo
Articolo 36, paragrafo 1, lettera n), e articolo 132 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0515
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1.1.1.25C (-) Altri tributi prevedibili
Articolo 36, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013
Tributi relativi agli elementi del capitale primario di classe 1 prevedibili al momento del loro calcolo diversi dai tributi già considerati in una delle altre righe che riportano elementi del capitale primario di classe 1 mediante la riduzione dell'importo dell'elemento CET1 in questione.
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0520
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1.1.1.26 Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1
Articoli da 469 a 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013
Aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.
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0524
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1.1.1.27 (-) Altre deduzioni del CET1 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013
Se un ente decide di dedurre integralmente le proprie attività sotto forma di software conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013, anziché applicare il trattamento di cui all'articolo 13 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014, l'importo aggiuntivo dedotto non è riportato in questa riga bensì nella riga 0352.
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0529
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1.1.1.28 Elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni - altro
Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale primario di classe 1 o una deduzione da un elemento del capitale primario di classe 1 a una delle righe da 020 a 524.
Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013).
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0530
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1.1.2 CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0540
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1.1.2.1 Strumenti di capitale e sovrapprezzi di emissione ammissibili come AT1
Articolo 51, lettera a), articoli 52, 53 e 54, articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0551
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1.1.2.1.1 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
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0560
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1.1.2.1.2 (*) Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili
Articolo 52, paragrafo 1, lettere c), e) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013
Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.
L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
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0571
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1.1.2.1.3 Sovrapprezzo azioni
Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il «sovrapprezzo azioni» ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente».
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0580
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1.1.2.1.4 (-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1
Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) detenuti dall'ente o dal gruppo segnalante alla data di riferimento per le segnalazioni e gli importi degli strumenti di AT1 che devono essere dedotti conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013
Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.
L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
Le voci da 1.1.2.1.4 a 1.1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare gli strumenti propri di AT1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.2.1.5.
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0590
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1.1.2.1.4.1 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente
Articolo 4, paragrafo 1, punto 144, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013
Strumenti di AT1 inclusi nella voce 1.1.2.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato e importi degli strumenti di AT1 che devono essere dedotti conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014.
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0620
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1.1.2.1.4.2 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente
Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0621
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1.1.2.1.4.3 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0622
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1.1.2.1.5 (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1
Articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai sensi dell'articolo 56, lettera a), del regolamento n. 575/2013 sono dedotti gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 (AT1) «che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti».
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0660
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1.1.2.2 Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering
Articolo 483, paragrafi 4 e 5, articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013
Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale aggiuntivo di classe 1. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.
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0670
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1.1.2.3 Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1
Articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013
Somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato.
È compreso il capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013).
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0680
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1.1.2.4 Aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1
Articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013
Aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.
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0690
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1.1.2.5 (-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1
Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 56, lettera b), e articolo 58 del regolamento (UE) n. 575/2013
Possesso di strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente.
L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1.
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0700
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1.1.2.6 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera c); Articoli 59, 60 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013
Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dall'AT1.
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0710
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1.1.2.7 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera d), e articoli 59 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013
Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'ente ha un investimento significativo
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0720
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1.1.2.8 (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2
Articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce del modello CA1 «Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2» (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1).
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0730
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1.1.2.9 Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1
Articoli 472, 473 bis, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013
Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.
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0740
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1.1.2.10 Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)
Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013
Il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale aggiuntivo di classe 1 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale primario di classe 1.
Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.1.2.1 a 1.1.2.12 non è mai inferiore a zero. Se questa voce registra un importo positivo, alla voce 1.1.1.16 figurerà un pari importo di segno negativo.
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0744
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1.1.2.11 (-) Altre deduzioni dell'AT1 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0748
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1.1.2.12 Elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni - altro
Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 o una deduzione da un elemento aggiuntivo di classe 1 a una delle righe da 530 a 744.
Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione di tale regolamento).
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0750
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1.2 CAPITALE DI CLASSE 2
Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0760
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1.2.1 Strumenti di capitale e sovrapprezzi di emissione ammissibili come T2
Articolo 62, lettera a), articoli da 63a 65, articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0771
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1.2.1.1 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
Articolo 62, lettera a), articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
Gli strumenti di capitale possono consistere in azioni o passività, compresi i prestiti subordinati che soddisfano i criteri di ammissibilità.
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0780
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1.2.1.2 (*) Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili
Articolo 63, lettere c), e) e f), e articolo 64 del regolamento (UE) n. 575/2013
Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.
L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
Gli strumenti di capitale possono consistere in azioni o passività, compresi i prestiti subordinati.
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0791
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1.2.1.3 Sovrapprezzo azioni
Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013
Il «sovrapprezzo azioni» ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente».
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0800
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1.2.1.4 (-) Strumenti propri di capitale di classe 2
Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli strumenti del proprio T2 detenuti dall'ente o dal gruppo segnalante alla data di riferimento per le segnalazioni e gli importi degli strumenti di T2 che devono essere dedotti conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013
Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.
L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
Le voci da 1.2.1.4 a 1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2 sono segnalati separatamente nella voce 1.2.1.5.
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0810
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1.2.1.4.1 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente
Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013
Strumenti di T2 inclusi nella voce 1.2.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato e importi degli strumenti di T2 che devono essere dedotti conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014.
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0840
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1.2.1.4.2 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0841
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1.2.1.4.3 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0842
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1.2.1.5 (-) Obblighi esistenti o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2
Articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai sensi dell'articolo 66, lettera a), del regolamento n. 575/2013 sono dedotti «gli strumenti propri di classe 2 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti».
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0880
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1.2.2 Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering
Articolo 483, paragrafi 6 e 7, articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013
Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale di classe 2. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.
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0890
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1.2.3 Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale di classe 2
Articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013
Somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusi nel capitale di classe 2 consolidato.
È compreso il capitale di classe 2 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013).
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0900
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1.2.4 Aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2
Articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013
Aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.
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0910
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1.2.5 Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB
Articolo 62, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013
Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, questa riga contiene gli importi positivi risultanti dal confronto tra gli accantonamenti e le perdite attese ammissibili come capitale di classe 2.
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0920
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1.2.6 Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato
Articolo 62, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, questa voce contiene le rettifiche di valore su crediti generiche ammissibili come capitale di classe 2.
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0930
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1.2.7 (-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2
Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 66, lettera b), e articolo 68 del regolamento (UE) n. 575/2013
Possesso di strumenti di T2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente.
L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 e 3.
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0940
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1.2.8 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera c), articoli da 68 a 70 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013
Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal T2.
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0950
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1.2.9 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013
Sono dedotti integralmente gli strumenti, detenuti dall'ente, di T2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'ente ha un investimento significativo
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0955
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1.2.9A (-) Eccesso delle deduzioni dalle passività ammissibili rispetto alle passività ammissibili
Articolo 66, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0960
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1.2.10 Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2
Articoli 472, 473 bis, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013
Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.
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0970
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1.2.11 Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)
Articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013
Il capitale di classe 2 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale di classe 2 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1.
Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.2.1 a 1.2.13 non è mai inferiore a zero. Se questa voce registra un importo positivo, alla voce 1.1.2.8 figurerà un pari importo di segno negativo.
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0974
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1.2.12 (-) Altre deduzioni del T2 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0978
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1.2.13 Elementi del capitale di classe 2 o deduzioni - altro
Questa riga offre flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale di classe 2 o una deduzione da un elemento del capitale di classe 2 a una delle righe da 750 a 974.
Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione di tale regolamento).
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(1)
Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).
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1.3. C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)
1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Riga
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Articolo 92, paragrafo 3, e articoli 95, 96 e 98 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0020
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1* di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 575/2013
Per le imprese d'investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, e all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0030
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1** di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, e dell'articolo 97 del regolamento (UE) n. 575/2013
Per le imprese d'investimento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 97 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0040
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1.1 IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE
Articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0050
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1.1.1 Metodo standardizzato (SA)
Modelli CR SA e SEC SA a livello di esposizioni totali.
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0051
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1.1.1* di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'ente segnala gli importi aggiuntivi dell'esposizione al rischio necessari per adempiere ai requisiti prudenziali più rigorosi che gli sono stati comunicati previa consultazione con l'ABE conformemente all'articolo 124, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0060
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1.1.1.1 Classi di esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato escluse le posizioni verso la cartolarizzazione
Modello CR SA a livello di esposizioni totali. Le classi di esposizioni in base al metodo standardizzato sono quelle citate nell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013, escluse le posizioni verso la cartolarizzazione.
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0070
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1.1.1.1.01 Amministrazioni centrali o banche centrali
Cfr. il modello CR SA.
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0080
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1.1.1.1.02 Amministrazioni regionali o autorità locali
Cfr. il modello CR SA.
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0090
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1.1.1.1.03 Organismi del settore pubblico
Cfr. il modello CR SA.
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0100
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1.1.1.1.04 Banche multilaterali di sviluppo
Cfr. il modello CR SA.
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0110
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1.1.1.1.05 Organizzazioni internazionali
Cfr. il modello CR SA.
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0120
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1.1.1.1.06 Enti
Cfr. il modello CR SA.
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0130
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1.1.1.1.07 Imprese
Cfr. il modello CR SA.
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0140
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1.1.1.1.08 Al dettaglio
Cfr. il modello CR SA.
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0150
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1.1.1.1.09 Garantite da ipoteche su beni immobili
Cfr. il modello CR SA.
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0160
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1.1.1.1.10 Esposizioni in stato di default
Cfr. il modello CR SA.
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0170
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1.1.1.1.11 Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato
Cfr. il modello CR SA.
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0180
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1.1.1.1.12 Obbligazioni garantite
Cfr. il modello CR SA.
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0190
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1.1.1.1.13 Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine
Cfr. il modello CR SA.
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0200
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1.1.1.1.14 Organismi di investimento collettivo (OIC)
Cfr. il modello CR SA.
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0210
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1.1.1.1.15 Strumenti di capitale
Cfr. il modello CR SA.
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0211
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1.1.1.1.16 Altre posizioni
Cfr. il modello CR SA.
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0212
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1.1.1.1.16.1 Di cui: attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali
L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo alla parte di attività sotto forma di software contabilizzata come attività immateriali che non è dedotta dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, bensì ponderata per il rischio a norma dell'articolo 113, paragrafo 5, di tale regolamento.
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0240
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1.1.2 Metodo basato sui rating interni (IRB)
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0241
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1.1.2* di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 164 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'ente segnala gli importi aggiuntivi dell'esposizione al rischio necessari per adempiere ai requisiti prudenziali più rigorosi che gli sono stati comunicati previa notifica all'ABE conformemente all'articolo 164, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0242
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1.1.2** di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'ente segnala gli importi aggiuntivi dell'esposizione al rischio necessari per adempiere ai requisiti prudenziali più rigorosi fissati dalle autorità competenti previa consultazione con l'ABE conformemente all'articolo 124, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, che si ricollegano ai limiti del valore di mercato ammissibile delle garanzie reali di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 126, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento.
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0250
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1.1.2.1 Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione
Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione del credito (CCF)).
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0260
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1.1.2.1.01 Amministrazioni centrali e banche centrali
Cfr. il modello CR IRB.
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0270
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1.1.2.1.02 Enti
Cfr. il modello CR IRB.
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0280
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1.1.2.1.03 Imprese — PMI
Cfr. il modello CR IRB.
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0290
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1.1.2.1.04 Imprese — Finanziamenti specializzati
Cfr. il modello CR IRB.
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0300
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1.1.2.1.05 Imprese — Altro
Cfr. il modello CR IRB.
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0310
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1.1.2.2 Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione
Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito).
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0320
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1.1.2.2.01 Amministrazioni centrali e banche centrali
Cfr. il modello CR IRB.
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0330
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1.1.2.2.02 Enti
Cfr. il modello CR IRB.
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0340
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1.1.2.2.03 Imprese — PMI
Cfr. il modello CR IRB.
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0350
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1.1.2.2.04 Imprese — Finanziamenti specializzati
Cfr. il modello CR IRB.
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0360
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1.1.2.2.05 Imprese — Altro
Cfr. il modello CR IRB.
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0370
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1.1.2.2.06 Al dettaglio — garantite da beni immobili PMI
Cfr. il modello CR IRB.
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0380
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1.1.2.2.07 Al dettaglio — garantite da beni immobili non PMI
Cfr. il modello CR IRB.
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0390
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1.1.2.2.08 Al dettaglio — Rotative qualificate
Cfr. il modello CR IRB.
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0400
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1.1.2.2.09 Al dettaglio — altre PMI
Cfr. il modello CR IRB.
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0410
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1.1.2.2.10 Al dettaglio — Altre non PMI
Cfr. il modello CR IRB.
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0420
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1.1.2.3 Strumenti di capitale in base al metodo IRB
Cfr. il modello CR EQU IRB.
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0450
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1.1.2.5 Altre attività diverse da crediti
L'importo da segnalare è l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio, calcolato conformemente all'articolo 156 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0455
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1.1.2.5.1 Di cui: attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali
L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo alla parte di attività sotto forma di software contabilizzata come attività immateriali che non è dedotta dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, bensì ponderata per il rischio a norma dell'articolo 156 di tale regolamento.
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0460
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1.1.3 Importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP
Articoli 307, 308 e 309 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0470
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1.1.4 Posizioni verso la cartolarizzazione
Cfr. il modello CR SEC.
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0490
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1.2 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA
Articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0500
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1.2.1 Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione
Cfr. il modello CR SETT.
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0510
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1.2.2 Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione
Cfr. il modello CR SETT.
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0520
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1.3 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI
Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), lettera c), punti i) e iii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0530
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1.3.1 Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)
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0540
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1.3.1.1 Strumenti di debito negoziati
Modello MKR SA TDI a livello di valute totali.
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0550
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1.3.1.2 Strumenti di capitale
Modello MKR SA EQU a livello di mercati nazionali totali.
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0555
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1.3.1.3 Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC
Articolo 348, paragrafo 1, articolo 350, paragrafo 3, lettera c), e articolo 364, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
Importo complessivo dell'esposizione al rischio per posizioni in OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all'articolo 348, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o immediatamente o per effetto del massimale previsto all'articolo 350, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento (UE). Il regolamento (UE) n. 575/2013 non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale.
Nei casi di applicazione del metodo particolare previsto all'articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell'esposizione verso OIC in questione moltiplicato per 12,5.
Nei casi di applicazione del metodo particolare previsto all'articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC, moltiplicato per 12,5.
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0556
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1.3.1.3.* Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di debito negoziati
Importo complessivo dell'esposizione al rischio per posizioni in OIC se l'OIC è investito esclusivamente in strumenti soggetti al rischio di tasso di interesse.
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0557
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1.3.1.3.** OIC investiti esclusivamente in strumenti di capitale o in strumenti misti
Importo complessivo dell'esposizione al rischio per le posizioni in OIC se l'OIC è investito esclusivamente in strumenti soggetti al rischio di strumenti di capitale o in strumenti misti o se le componenti dell'OIC non sono note.
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0560
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1.3.1.4 Cambio
Cfr. il modello MKR SA FX.
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0570
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1.3.1.5 Merci
Cfr. il modello MKR SA COM.
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0580
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1.3.2 Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)
Cfr. il modello MKR IM.
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0590
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1.4 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)
Articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
Per le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 575/2013, questo elemento è pari a zero.
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0600
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1.4.1 Metodo base per il rischio operativo (BIA)
Cfr. il modello OPR.
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0610
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1.4.2 Metodi standardizzati (TSA) / metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo
Cfr. il modello OPR.
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0620
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1.4.3 Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo
Cfr. il modello OPR.
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0630
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1.5 IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI
Articolo 95, paragrafo 2, articolo 96, paragrafo 2, articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
Solo per le imprese d'investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 575/2013. Cfr. anche articolo 97 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le imprese di investimento di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano l'importo indicato nell'articolo 97 moltiplicato per 12,5.
Le imprese di investimento di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano secondo le seguenti modalità:
— un importo pari a zero nei casi in cui l'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 è superiore all'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento;
— il risultato della sottrazione dell'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 dall'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, se il secondo è maggiore del primo.
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0640
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1.6 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)
Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013
Cfr. il modello CVA.
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0650
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1.6.1 Metodo avanzato
Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) conformemente all'articolo 383 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Cfr. il modello CVA.
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0660
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1.6.2 Metodo standardizzato
Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) conformemente all'articolo 384 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Cfr. il modello CVA.
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0670
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1.6.3 In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)
Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) conformemente all'articolo 385 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Cfr. il modello CVA.
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0680
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1.7 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e articoli da 395 a 401 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0690
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1.8 IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI
Articoli 3, 458 e 459 del regolamento (UE) n. 575/2013 e importi delle esposizioni a rischi che non possono essere inseriti in una delle righe da 1.1 a 1.7.
Gli enti segnalano gli importi necessari per ottemperare a quanto segue:
i requisiti prudenziali più rigorosi imposti dalla Commissione conformemente agli articoli 458 e 459 del regolamento (UE) n. 575/2013;
gli importi aggiuntivi delle esposizioni al rischio dovuti all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Questa voce non ha collegamento a un modello di dettagli.
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0710
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1.8.2 di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0720
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1.8.2* di cui: requisiti per le grandi esposizioni
Articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0730
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1.8.2** di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali
Articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0740
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1.8.2*** di cui: dovuti a esposizioni all'interno del settore finanziario
Articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0750
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1.8.3 di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 459 del regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 459 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0760
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1.8.4 di cui: importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013
Va segnalato l'importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio. L'importo comprende soltanto gli importi aggiuntivi (se, ad esempio, un'esposizione pari a 100 ha un fattore di ponderazione del rischio del 20 % e l'ente applica un fattore di ponderazione del rischio del 50 % conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo da segnalare è 30).
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1.4 C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)
1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Righe
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0010
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1 Coefficiente di capitale primario di classe 1
Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
Il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
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0020
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2 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1
Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale primario di classe 1 rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 (4,5 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.
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0030
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3 Coefficiente di capitale di classe 1
Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
Il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
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0040
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4 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1
Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale di classe 1 rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 (6 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.
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0050
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5 Coefficiente di capitale totale
Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
Il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
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0060
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6 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale
Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di fondi propri rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 (8 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.
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0130
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13 Coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR)
La somma di i) e ii) come segue:
(i) il coefficiente di capitale totale (8 %) quale specificato all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
(ii) i requisiti aggiuntivi di fondi propri (requisiti del pilastro 2 – P2R) di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, presentati come coefficiente. Sono determinati conformemente ai criteri specificati negli orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e le prove di stress a fini di vigilanza (EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing (EBA SREP GL)).
Questa voce riflette il coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR) comunicato all'ente dall'autorità competente. Il TSCR è definito nelle sezioni 7.4 e 7.5 degli orientamenti EBA SREP GL.
Nei casi in cui l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).
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0140
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13* TSCR: costituito da capitale primario di classe 1 (CET1)
La somma di i) e ii) come segue:
(i) il coefficiente di capitale primario di classe 1 (4,5 %) ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
(ii) la parte del coefficiente P2R di cui al punto ii) della riga 0130 che l'autorità competente impone di detenere in forma di capitale primario di classe 1.
Nei casi in cui l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri da detenere sotto forma di capitale primario di classe 1, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).
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0150
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13** TSCR: da costituire con capitale di classe 1
La somma di i) e ii) come segue:
(i) il coefficiente di capitale di classe 1 (6 %) ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
(ii) la parte del coefficiente P2R di cui al punto ii) della riga 0130 che l'autorità competente impone di detenere in forma di capitale di classe 1.
Nei casi in cui l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri da detenere sotto forma di capitale di classe 1, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).
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0160
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14 Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR)
La somma di i) e ii) come segue:
(i) il coefficiente TSCR di cui alla riga 0130;
(ii) nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.
Questa voce riflette il coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR) ai sensi della sezione 7.5 degli orientamenti EBA SREP GL.
Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i).
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0170
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14* OCR: da costituire con capitale primario di classe 1 (CET1)
La somma di i) e ii) come segue:
(i) il coefficiente TSCR costituito da capitale primario di classe 1 di cui alla riga 0140;
(ii) nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.
Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i).
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0180
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14** OCR: da costituire con capitale di classe 1
La somma di i) e ii) come segue:
(i) il coefficiente TSCR costituito da capitale di classe 1 di cui alla riga 0150;
(ii) nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.
Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i).
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0190
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15 Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR) e livello degli orientamenti nell'ambito del secondo pilastro (Pillar 2 Guidance o P2G)
La somma di i) e ii) come segue:
(i) il coefficiente OCR di cui alla riga 160;
(ii) se del caso, gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati dall'autorità competente (orientamenti del pilastro 2 — P2G) di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, presentati come coefficiente. Sono definiti conformemente alla sezione 7.7.1 degli EBA SREP GL. Il P2G è incluso solo se comunicato all'ente dall'autorità competente.
Se l'autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i).
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0200
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15* OCR e P2G: costituito da capitale primario di classe 1 (CET1)
La somma di i) e ii) come segue:
(i) il coefficiente OCR costituito da capitale primario di classe 1 di cui alla riga 0170;
(ii) ove applicabile, la parte del P2G di cui al punto ii) della riga 0190 che l'autorità competente impone di detenere in forma di capitale primario di classe 1. Il P2G è incluso solo se comunicato all'ente dall'autorità competente.
Se l'autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i).
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0210
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15** OCR e P2G: costituito da capitale di classe 1
La somma di i) e ii) come segue:
(i) il coefficiente OCR costituito da capitale di classe 1 di cui alla riga 0180;
(ii) ove applicabile, la parte del P2G di cui al punto ii) della riga 0190 che l'autorità competente impone di detenere in forma di capitale di classe 1. Il P2G è incluso solo se comunicato all'ente dall'autorità competente.
Se l'autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i).
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0220
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Eccedenza (+)/Carenza (–) di CET1 in considerazione dei requisiti dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013e dell'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE
Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale primario di classe 1 rispetto ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 (4,5 %) e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE – esclusi i fondi propri aggiuntivi necessari per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva a norma del paragrafo 3 di tale articolo – nella misura in cui il requisito di cui all'articolo 104 bis di tale direttiva deve essere soddisfatto con capitale primario di classe 1. Se un ente deve utilizzare il proprio capitale primario di classe 1 per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere b) e/o c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e/o all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE oltre la misura in cui il secondo deve essere soddisfatto con capitale primario di classe 1, l'eccedenza o la carenza segnalata ne tiene conto.
Questo importo riflette il capitale primario di classe 1 disponibile per soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale e altri requisiti.
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0300
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Coefficiente di capitale primario di classe 1 senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9
Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 473 bis, paragrafo 8, di tale regolamento
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0310
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Coefficiente di capitale di classe 1 senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9
Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 473 bis, paragrafo 8, di tale regolamento
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0320
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Coefficiente di capitale totale senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9
Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 473 bis, paragrafo 8, di tale regolamento
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1.5. C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)
1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Righe
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0010
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1. Totale delle attività fiscali differite
L'importo segnalato in questa voce è uguale all'importo rilevato nel più recente bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione.
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0020
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1.1 Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura
Articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Attività fiscali differite create prima del 23 novembre 2016 che non si basano sulla redditività futura e sono pertanto soggette all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio.
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0030
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1.2 Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee
Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del regolamento (UE) n. 575/2013
Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ma non derivano da differenze temporanee e quindi non sono soggette a soglie (cioè sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1).
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0040
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1.3 Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee
Articolo 36, paragrafo 1, lettera c); Articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee. Pertanto alla loro deduzione dal capitale primario di classe 1 si applicano le soglie del 10 % e del 17,65 % di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0050
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2 Totale delle passività fiscali differite
L'importo segnalato in questa voce è uguale all'importo rilevato nel più recente bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione.
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0060
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2.1 Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura
Articolo 38, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
Passività fiscali differite che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa voce comprende pertanto le passività fiscali differite che riducono l'importo dell'avviamento, altre attività immateriali o attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre che sono segnalate, rispettivamente, alle voci 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 e 1.1.1.14.2 del modello CA1.
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0070
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2.2 Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura
Articolo 38 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0080
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2.2.1 Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee
Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013
Passività fiscali differite che possono ridurre l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura conformemente all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e non sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0090
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2.2.2 Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee
Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013
Passività fiscali differite che possono ridurre l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura conformemente all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0093
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2A Pagamenti in eccesso di imposte e riporti di perdite fiscali
Articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo dei pagamenti in eccesso di imposte e dei riporti di perdite fiscali che non è dedotto dai fondi propri conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; l'importo indicato è quello precedente all'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio.
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0096
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2B Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250 %
Articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ma sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, di tale regolamento, tenendo conto dell'effetto dell'articolo 470, dell'articolo 478, paragrafo 2, e dell'articolo 473 bis, paragrafo 7, lettera a), dello stesso regolamento. L'importo indicato è quello delle attività fiscali differite precedente all'applicazione del fattore di ponderazione del rischio.
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0097
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2C Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %
Articolo 469, paragrafo 1, lettera d), articolo 470, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 470, all'articolo 478, paragrafo 2, e all'articolo 473 bis, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, ma sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente all'articolo 472, paragrafo 5, di tale regolamento. L'importo indicato è quello delle attività fiscali differite precedente all'applicazione del fattore di ponderazione del rischio.
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0901
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2W Attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali esenti dalla deduzione dal capitale primario di classe 1
Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano l'importo delle attività sotto forma di software valutate prudentemente esentate dalla deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 13 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014.
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0905
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2Y Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e relativi sovrapprezzi di emissione classificati come patrimonio netto secondo i principi contabili applicabili
L'importo degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, inclusi i relativi sovrapprezzi di emissione, classificati come patrimonio netto in base al principio contabile applicabile.
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0906
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2Z Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e relativi sovrapprezzi di emissione classificati come passività in base ai principi contabili applicabili
L'importo degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, inclusi i relativi sovrapprezzi di emissione, classificati come passività in base al principio contabile applicabile.
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0100
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3. Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni non in stato di default
Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), e articoli 158 e 159 del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
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0110
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3.1 Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese
Articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
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0120
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3.1.1 Rettifiche di valore su crediti generiche
Articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
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0130
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3.1.2 Rettifiche di valore su crediti specifiche
Articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
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0131
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3.1.3 Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri
Articoli 34, 110 e 159 del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
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0140
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3.2 Perdite attese totali ammissibili
Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. Sono segnalate solo le perdite attese relative alle esposizioni non in stato di default.
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0145
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4 Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base al metodo IRB
Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), articoli 158 e 159 del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
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0150
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4.1 Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga
Articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.
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0155
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4.2 Perdite attese totali ammissibili
Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. Sono segnalate soltanto le perdite attese relative alle esposizioni in stato di default.
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0160
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5 Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2
Articolo 62, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013
Conformemente all'articolo 62, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, per gli enti che applicano il metodo IRB l'importo dell'eccesso di accantonamento (rispetto alle perdite attese) che può essere incluso nel capitale di classe 2 può ammontare al massimo allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati secondo il metodo IRB.
L'importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 0,6 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale.
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0170
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6 Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2
Articolo 62, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa riga comprende le rettifiche di valore su crediti generiche che possono essere incluse nel capitale di classe 2, prima dell'applicazione del massimale.
L'importo da segnalare è al lordo degli effetti fiscali.
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0180
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7 Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2
Articolo 62, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
Conformemente all'articolo 62, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, le rettifiche di valore su crediti che possono essere incluse nel capitale di classe 2 possono ammontare al massimo all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.
L'importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 1,25 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale.
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0190
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8 Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa riga indica la soglia massima delle partecipazioni non deducibili in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo. L'importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %.
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0200
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9 Soglia del 10 % del CET1
Articolo 48, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa riga indica la soglia del 10 % per le partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo e le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee.
L'importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %.
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0210
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10 Soglia del 17,65 % del CET1
Articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa riga indica la soglia del 17,65 % per le partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo e per le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, da applicare dopo la soglia del 10 %.
La soglia è calcolata in modo tale che l'importo rilevato dei due elementi non ecceda il 15 % del capitale primario di classe 1, calcolato dopo tutte le deduzioni e escluso qualsiasi aggiustamento dovuto a disposizioni transitorie.
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0225
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11 Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario
Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0230
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12 Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte
Articoli 44, 45, 46 e 49 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0240
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12.1 Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articoli 44, 45, 46 e 49 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0250
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12.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articoli 44, 46 e 49 del regolamento (UE) n. 575/2013
Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, esclusi:
a) le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno;
b) gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all'articolo 49; e
c) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0260
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12.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra
Articolo 45 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'articolo 45, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.
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0270
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12.2 Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0280
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12.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.
Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0290
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12.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'articolo 45, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.
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0291
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12.3.1 Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0292
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12.3.2 Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0293
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12.3.3 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'articolo 45, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.
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0300
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13 Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte
Articoli 58, 59 e 60 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0310
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13.1 Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articoli 58, 59 e articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0320
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13.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articolo 58 e articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, escluse:
a) le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e
b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0330
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13.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra
Articolo 59 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'articolo 59, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.
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0340
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13.2 Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0350
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13.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.
Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0360
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13.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'articolo 59, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.
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0361
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13.3 Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0362
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13.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0363
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13.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'articolo 59, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.
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0370
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14. Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte
Articoli 68, 69 e 70 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0380
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14.1 Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articoli 68 e 69 e articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0390
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14.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articolo 68 e articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, escluse:
a) le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e
b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0400
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14.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra
Articolo 69 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'articolo 69, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.
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0410
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14.2 Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0420
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14.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.
Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0430
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14.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'articolo 69, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.
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0431
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14.3 Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0432
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14.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0433
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14.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'articolo 69, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.
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0440
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15 Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte
Articoli 44, 45, 47 e 49 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0450
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15.1 Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articoli 44, 45, 47 e 49 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0460
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15.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articoli 44, 45, 47 e 49 del regolamento (UE) n. 575/2013
Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, esclusi:
a) le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno;
b) gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all'articolo 49; e
c) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0470
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15.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra
Articolo 45 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'articolo 45, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.
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0480
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15.2 Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0490
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15.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.
Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013
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r
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15.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'articolo 45, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.
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0501
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15.3 Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0502
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15.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0503
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15.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'articolo 45, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.
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0504
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Investimenti in CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo - soggetti a un fattore di ponderazione del rischio del 250 %
Articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
Importo degli investimenti significativi nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario che non sono dedotti ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ma che sono soggetti a un fattore di ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, di tale regolamento.
L'importo indicato è quello degli investimenti significativi precedente all'applicazione del fattore di ponderazione del rischio.
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0510
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16 Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte
Articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0520
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16.1 Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0530
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16.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articolo 58 del regolamento (UE) n. 575/2013
Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, escluse:
a) le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno (articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013); e
b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0540
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16.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra
Articolo 59 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'articolo 59, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.
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0550
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16.2 Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0560
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16.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.
Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0570
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16.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'articolo 59, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.
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0571
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16.3 Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0572
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16.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0573
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16.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'articolo 59, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.
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0580
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17 Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte
Articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0590
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17.1 Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0600
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17.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articolo 68 del regolamento (UE) n. 575/2013
Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, escluse:
a) le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno (articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013); e
b) le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0610
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17.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra
Articolo 69 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'articolo 69, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.
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0620
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17.2 Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0630
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17.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.
Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0640
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17.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'articolo 69, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.
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0641
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17.3 Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0642
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17.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0643
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17.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'articolo 69, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.
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0650
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18 Esposizioni ponderate per il rischio del capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale primario di classe 1 dell'ente
Articolo 46, paragrafo 4, articolo 48, paragrafo 4, e articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0660
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19 Esposizioni ponderate per il rischio del capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente
Articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0670
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20 Esposizioni ponderate per il rischio del capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale di classe 2 dell'ente
Articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0680
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21 Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea
Articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.
Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 12.1.
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0690
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22 Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea
Articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'autorità competente può derogare alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.
Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 15.1.
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0700
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23 Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea
Articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.
Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 13.1.
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0710
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24 Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea
Articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.
Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 16.1.
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0720
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25 Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea
Articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'autorità competente può derogare alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.
Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 14.1.
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0730
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26 Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea
Articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'autorità competente può derogare alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.
Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 17.1.
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0740
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27 Requisito combinato di riserva di capitale
Articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE
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0750
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Riserva di conservazione del capitale
Articolo 128, punto 1, e articolo 129 della direttiva 2013/36/UE
Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. In questa riga è segnalato un importo dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è stabile.
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0760
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Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro
Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013
In questa riga è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013, in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.
L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.
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0770
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Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente
Articolo 128, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della direttiva 2013/36/UE
L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.
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0780
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Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
Articolo 128, punto 5, articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE
L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.
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0800
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Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale
Articolo 128, punto 3, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE
L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.
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0810
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Riserva di altri enti a rilevanza sistemica
Articolo 128, punto 4, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE
L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.
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0820
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28 Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro
Articolo 104 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE
Se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve calcolare requisiti aggiuntivi di fondi propri per motivi connessi al secondo pilastro, tali requisiti aggiuntivi di fondi propri sono segnalati in questa riga.
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0830
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29 Capitale iniziale
Articolo 12 e articoli da 28 a 31 della direttiva 2013/36/UE e articolo 93 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0840
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30 Fondi propri basati sulle spese fisse generali
Articolo 95, paragrafo 2, lettera b), articolo 96, paragrafo 2, lettera b), articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo segnalato è il requisito di fondi propri risultante dall'applicazione dei suddetti articoli.
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0850
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31 Esposizioni originarie non nazionali
Informazioni necessarie per il calcolo della soglia per la segnalazione del modello CR GB conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento di esecuzione. La soglia è calcolata sulla base dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione.
Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente.
In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento di esecuzione, questa riga è sempre compilata.
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0860
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32 Esposizioni originarie totali
Informazioni necessarie per il calcolo della soglia per la segnalazione del modello CR GB conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento di esecuzione. La soglia è calcolata sulla base dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione.
Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente.
In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento di esecuzione, questa riga è sempre compilata.
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1.6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE e STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5)
1.6.1. Osservazioni di carattere generale
16. Il modello CA5 riassume il calcolo degli elementi dei fondi propri e delle deduzioni oggetto delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 465 a 491, 494 bis e 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.
17. Il modello CA5 è strutturato come segue:
a)
il modello CA5.1 riassume gli aggiustamenti totali da apportare alle diverse componenti dei fondi propri (segnalate nel modello CA1 conformemente alle disposizioni definitive) per effetto dell'applicazione delle disposizioni transitorie. Gli elementi di questo modello sono presentati come «aggiustamenti» delle diverse componenti di capitale segnalate nel modello CA1, per tener conto degli effetti delle disposizioni transitorie sulle componenti dei fondi propri;
b)
il modello 5.2 contiene ulteriori informazioni dettagliate sul calcolo degli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato.
18. L'ente segnala nelle prime quattro colonne gli aggiustamenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, nonché l'importo da trattare come attività ponderate per il rischio. L'ente deve segnalare altresì nella colonna 0050 la percentuale applicabile e nella colonna 0060 l'importo ammissibile senza l'applicazione delle disposizioni transitorie.
19. Gli enti compilano il modello CA5 soltanto per il periodo di vigenza delle disposizioni transitorie previste nella parte dieci del regolamento (UE) n. 575/2013.
20. Alcune delle disposizioni transitorie prevedono una deduzione dal capitale di classe 1. In tali casi, qualora l'importo residuo di una deduzione o delle deduzioni si applichi al capitale di classe 1 e il capitale aggiuntivo di classe 1 sia insufficiente per compensare detto importo, l'importo eccedente è dedotto dal capitale primario di classe 1.
1.6.2. C 05.01 — Disposizioni transitorie (CA5.1)
21. Gli enti segnalano nel modello CA5.1 le disposizioni transitorie che si applicano alle componenti dei fondi propri conformemente agli articoli da 465 a 491, 494 bis e 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 e le confrontano con l'applicazione delle disposizioni definitive di cui alla parte due, titolo II, di tale regolamento.
22. Gli enti segnalano nelle righe da 0060 a 0065 le informazioni sulle disposizioni transitorie riguardanti gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering. I dati da segnalare nella riga 0060 del modello CA5.1 riflettono le disposizioni transitorie incluse nel regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione applicabile fino al 26 giugno 2019 e possono essere ricavati dalle rispettive sezioni del modello CA5.2. Le righe da 0061 a 0065 riportano l'effetto delle disposizioni transitorie degli articoli 494 bis e 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.
23. Gli enti segnalano nelle righe da 0070 a 0092 le informazioni sulle disposizioni transitorie riguardanti gli interessi di minoranza e gli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni (conformemente agli articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013).
24. Dalla riga 0100 in avanti gli enti segnalano le informazioni sull'effetto delle disposizioni transitorie riguardanti i profitti e le perdite non realizzati, le deduzioni, i filtri e le deduzioni aggiuntivi e l'IFRS 9.
25. Vi possono essere casi in cui le deduzioni transitorie dal capitale primario di classe 1, dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2 superano il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 o il capitale di classe 2 di un ente. Tali situazioni, purché siano la conseguenza di disposizioni transitorie, vanno segnalate nel modello CA1 compilando le celle corrispondenti. Pertanto, gli aggiustamenti segnalati nelle colonne del modello CA5 non comprendono gli effetti di ricaduta nei casi in cui il capitale disponibile sia insufficiente.
1.6.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010
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Aggiustamenti del capitale primario di classe 1
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0020
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Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1
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0030
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Aggiustamenti del capitale di classe 2
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0040
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Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio
La colonna 0040 indica gli importi pertinenti che adeguano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per effetto di disposizioni transitorie. Gli importi indicati tengono conto dell'applicazione delle disposizioni della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, o della parte tre, titolo IV, conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo significa che gli importi transitori soggetti alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, sono indicati come importi delle esposizioni ponderati per il rischio, mentre gli importi transitori soggetti alla parte tre, titolo IV, rappresentano i requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5.
Mentre le colonne da 0010 a 0030 hanno un collegamento diretto con il modello CA1, gli aggiustamenti dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio non hanno un collegamento diretto con i pertinenti modelli per il rischio di credito. Eventuali aggiustamenti dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio derivanti dalle disposizioni transitorie sono segnalati direttamente nei modelli CR SA, CR IRB, CR EQU IRB, MKR SA TDI, MKR SA EQU o MKR IM. I relativi effetti sono segnalati inoltre nella colonna 0040 del modello CA5.1. Pertanto, questi importi costituiscono soltanto voci per memoria.
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0050
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Percentuale applicabile
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0060
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Importo ammissibile senza disposizioni transitorie
Questa colonna indica l'importo di ciascuno strumento prima dell'applicazione delle disposizioni transitorie, ossia l'importo di base pertinente per il calcolo degli aggiustamenti.
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Righe
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0010
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1. Aggiustamenti totali
In questa riga è indicato l'effetto complessivo degli aggiustamenti transitori sui diversi tipi di capitale, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano.
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0020
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1.1 Strumenti soggetti alla clausola grandfathering
Articoli da 483 a 491 del regolamento (UE) n. 575/2013
In questa riga è indicato l'effetto complessivo degli strumenti assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering sui diversi tipi di capitale.
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0060
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1.1.2 Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato
Gli importi da segnalare si ricavano dalla colonna 060 del modello CA5.2.
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0061
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1.1.3 Strumenti emessi tramite società veicolo
Articolo 494 bis del regolamento (UE) n. 575/2013
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0062
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1.1.4 Strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 che non soddisfano i criteri di ammissibilità relativi ai poteri di svalutazione e di conversione ai sensi dell'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE o che sono soggetti ad accordi di compensazione o di netting
Articolo 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013
L'ente segnala l'importo degli strumenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 che non soddisfano uno o più criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p), q) e r), di tale regolamento o all'articolo 63, lettere n), o) e p), di tale regolamento, a seconda dei casi.
Nel caso degli strumenti di classe 2 ammissibili a norma dell'articolo 494 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, si applicano le disposizioni di ammortamento di cui all'articolo 64 di tale regolamento.
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0063
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1.1.4.1* di cui: strumenti privi di svalutazione o conversione obbligatoria, legalmente o contrattualmente, all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE
Articolo 494 ter, articolo 52, paragrafo 1, lettera p), e articolo 63, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'ente segnala l'importo degli strumenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 che non soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera p), o all'articolo 63, lettera n), di tale regolamento, a seconda dei casi.
Sono compresi anche gli strumenti che non soddisfano inoltre i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere q) o r), del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 63, lettere o) o p), di tale regolamento, a seconda dei casi.
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0064
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1.1.4.2* di cui: strumenti disciplinati dal diritto di paesi terzi senza esercizio effettivo ed esecutivo dei poteri di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE
Articolo 494 ter, articolo 52, paragrafo 1, lettera q), e articolo 63, lettera o), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'ente segnala l'importo degli strumenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 che non soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera q), o all'articolo 63, lettera o), di tale regolamento, a seconda dei casi.
Sono compresi anche gli strumenti che non soddisfano inoltre i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p) o r), del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 63, lettere n) o p), di tale regolamento, a seconda dei casi.
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0065
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1.1.4.3* di cui: strumenti soggetti ad accordi di compensazione o di netting
Articolo 494 ter, articolo 52, paragrafo 1, lettera r), e articolo 63, lettera p), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'ente segnala l'importo degli strumenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 che non soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera r), o all'articolo 63, lettera p), di tale regolamento, a seconda dei casi.
Sono compresi anche gli strumenti che non soddisfano inoltre i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p) o q), del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 63, lettere n) o o), di tale regolamento, a seconda dei casi.
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0070
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1.2 Interessi di minoranza ed equivalenti
Articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa riga indica gli effetti delle disposizioni transitorie su: interessi di minoranza ammissibili come capitale primario di classe 1; strumenti ammessi di classe 1 ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato; fondi propri ammessi ammissibili come capitale di classe 2 consolidato.
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0080
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1.2.1 Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza
Articolo 479 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammesso come riserve consolidate conformemente alla normativa precedente.
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0090
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1.2.2 Inclusione transitoria degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati
Articoli 84 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare nella colonna 0060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.
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0091
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1.2.3 Inclusione transitoria del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati
Articoli 85 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare nella colonna 0060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.
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0092
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1.2.4 Inclusione transitoria del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati
Articoli 87 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare nella colonna 0060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.
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0100
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1.3 Altri aggiustamenti transitori
Articoli da 468 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa riga indica l'effetto complessivo degli aggiustamenti transitori su deduzioni dai diversi tipi di capitale, profitti e perdite non realizzati, filtri e deduzioni aggiuntivi, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano.
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0111
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1.3.1.6 Profitti e perdite non realizzati da talune esposizioni debitorie verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico
Articolo 468 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0112
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1.3.1.6.1 di cui: importo A
L'importo A, calcolato secondo la formula di cui all'articolo 468, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0140
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1.3.2 Deduzioni
Articolo 36, paragrafo 1, e articoli da 469 a 478 del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa riga indica l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sulle deduzioni.
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0170
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1.3.2.3. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee
Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del regolamento (UE) n. 575/2013
Per stabilire l'importo delle succitate attività fiscali differite da dedurre, l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 575/2013 relative alla riduzione di tali attività per effetto delle passività fiscali differite.
Importo da segnalare nella colonna 0060 di questa riga: importo complessivo conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0380
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1.3.2.9 Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
Articolo 470, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
Importo da segnalare nella colonna 0060 di questa riga: Articolo 470, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0385
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Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee
Articolo 469, paragrafo 1, lettera c), articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del regolamento (UE) n. 575/2013
Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee che supera la soglia del 10 % di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0425
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1.3.2.11 Esenzione dalla deduzione delle partecipazioni in imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1
Articolo 471 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0430
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1.3.3 Filtri e deduzioni aggiuntivi
Articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa riga riporta l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui filtri e deduzioni aggiuntivi.
Conformemente all'articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti segnalano nella voce 1.3.3 informazioni relative ai filtri e deduzioni prescritti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due.
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0440
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1.3.4 Aggiustamenti dovuti alle disposizioni transitorie dell'IFRS 9
Articolo 473 bis del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano le informazioni inerenti alle disposizioni transitorie dell'IFRS 9 conformemente alle disposizioni di legge applicabili.
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0441
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Voce per memoria: Impatto del componente statico sulle ECL
Somma di A2, SA e A2, IRB di cui all'articolo 473 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Nel caso di A2, IRB l'importo segnalato è l'importo al netto della perdita attesa di cui all'articolo 473 bis, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0442
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Voce per memoria: Impatto della componente dinamica sulle ECL per il periodo 1/1/2018-31/12/2019
Somma di e di cui all'articolo 473 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0443
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Voce per memoria: impatto della componente dinamica sulle ECL per il periodo che inizia l'1/1/2020
Somma di A4, SA e A4, IRB di cui all'articolo 473 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Nel caso di A4, IRB l'importo segnalato è l'importo al netto della perdita attesa di cui all'articolo 473 bis, paragrafo 5, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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1.6.3 C 05.02 — Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che non costituiscono aiuti di stato (CA5.2)
26. Gli enti segnalano informazioni inerenti alle disposizioni transitorie relative agli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato (articoli da 484 a 491 del regolamento (UE) n. 575/2013).
1.6.3.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010
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Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni
Articolo 484, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013
Strumenti ammissibili per ciascuna riga, compresi i relativi sovrapprezzi azioni.
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0020
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Base per il calcolo del limite
Articolo 486, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0030
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Percentuale applicabile
Articolo 486, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0040
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Limite
Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0050
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(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering
Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0060
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Importo totale soggetto alla clausola grandfathering
L'importo da segnalare è uguale agli importi segnalati nelle rispettive colonne della riga 060 del modello CA5.1.
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Riga
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0010
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1. Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE
Articolo 484, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
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0020
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2. Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 489 del regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 484, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0030
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2.1 Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso
Articolo 484, paragrafo 4, e articolo 489 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
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0040
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2.2 Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering
Articolo 489 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0050
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2.2.1 Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva
Articolo 489, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
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0060
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2.2.2 Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva
Articolo 489, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
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0070
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2.2.3 Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva
Articolo 489, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
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0080
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2.3 Eccesso rispetto al limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering
Articolo 487, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo eccedente il limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
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0090
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3. Elementi ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 490 del regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 484, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0100
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3.1 Elementi totali senza incentivo al rimborso
Articolo 490 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0110
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3.2 Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering
Articolo 490 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0120
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3.2.1 Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva
Articolo 490, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
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0130
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3.2.2 Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva
Articolo 490, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
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0140
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3.2.3 Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva
Articolo 490, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.
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0150
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3.3 Eccesso rispetto al limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering
Articolo 487, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo eccedente il limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di classe 2.
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2. SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE AFFILIATE (GS)
2.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
27. I modelli C 06.01 e C 06.02 sono compilati se i requisiti di fondi propri sono calcolati su base consolidata. Il modello C 06.02 consta di quattro parti e raccoglie informazioni diverse su tutti i singoli soggetti (compreso l'ente segnalante) inclusi nel consolidamento:
a)
soggetti inclusi nel consolidamento;
b)
informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo;
c)
informazioni sul contributo dei singoli soggetti alla solvibilità del gruppo;
d)
informazioni sulle riserve di capitale.
28. Gli enti che hanno ottenuto la deroga di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013 compilano soltanto le colonne da 0010 a 0060 e da 0250 a 0400.
29. I dati indicati tengono conto di tutte le disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 applicabili alla relativa data di riferimento.
2.2. INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO
30. La seconda parte del modello C 06.02 (informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo) raccoglie, nelle colonne da 0070 a 0210, informazioni sugli enti creditizi e sugli altri enti finanziari regolamentati che sono effettivamente soggetti a particolari requisiti di solvibilità su base individuale. Per ciascuno dei soggetti inclusi nell'ambito di segnalazione il modello indica i requisiti di fondi propri per ciascuna categoria di rischio e i fondi propri a fini di solvibilità.
31. In caso di consolidamento proporzionale delle partecipazioni, le cifre relative ai requisiti di fondi propri e ai fondi propri riflettono i rispettivi importi proporzionali.
2.3. INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO
32. La terza parte del modello C 06.02 e del modello C 06.01 (informazioni sul contributo alla solvibilità del gruppo di tutti i soggetti inclusi nell'ambito di consolidamento del regolamento (UE) n. 575/2013, inclusi i soggetti cui non si applicano particolari requisiti di solvibilità su base individuale) ha lo scopo di individuare, nelle colonne da 0250 a 0400, i soggetti del gruppo che generano i rischi e raccolgono fondi propri sul mercato, sulla scorta di dati che sono prontamente disponibili o possono essere facilmente riprocessati senza dover rideterminare il coefficiente di capitale su base individuale o subconsolidata. A livello di singolo soggetto, i dati relativi sia al rischio che ai fondi propri costituiscono contributi ai dati del gruppo, non elementi di un coefficiente di solvibilità su base individuale. Per tale motivo questi dati non devono essere confrontati tra loro.
33. La terza parte comprende anche gli importi degli interessi di minoranza, così come del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile e del capitale di classe 2 ammissibile inclusi nei fondi propri consolidati.
34. Poiché la terza parte del modello si riferisce a «contributi», gli importi da segnalarvi sono diversi, ove del caso, dagli importi indicati nelle colonne che si riferiscono alle informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo.
35. Lo scopo è di annullare le esposizioni incrociate all'interno di un medesimo gruppo secondo un principio omogeneo in termini sia di rischi che di fondi propri, per coprire gli importi segnalati nel modello CA consolidato del gruppo aggiungendo gli importi segnalati per ciascun soggetto nel modello della solvibilità del gruppo. Non è possibile un collegamento diretto al modello CA nei casi in cui non è superata la soglia dell'1 %.
36. Gli enti stabiliscono il metodo di ripartizione tra i singoli soggetti più idoneo a tener conto dei possibili effetti di diversificazione per il rischio di mercato e il rischio operativo.
37. È possibile che un gruppo consolidato faccia parte di un altro gruppo consolidato. Questo significa che i soggetti di un sottogruppo sono segnalati uno per uno nel GS dell'intero gruppo anche se il sottogruppo è a sua volta soggetto a obblighi di segnalazione. Il sottogruppo soggetto a obblighi di segnalazione compila altresì il modello GS per ciascun soggetto, sebbene tali informazioni dettagliate siano inserite nel modello GS relativo al gruppo consolidato di rango superiore.
38. L'ente segnala i dati relativi al contributo di un soggetto quando il contributo di tale soggetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio è superiore all'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo, o quando il contributo al totale dei fondi propri è superiore all'1 % del totale dei fondi propri del gruppo. Detta soglia non vale per le filiazioni o i sottogruppi che apportano al gruppo fondi propri (sotto forma di interessi di minoranza oppure di strumenti aggiuntivi di classe 1 ammissibili o di strumenti di classe 2 ammissibili inclusi nei fondi propri).
2.4. C 06.01 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE AFFILIATE — Totale (Totale GS)
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Colonne
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Istruzioni
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0250-0400
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SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO
Cfr. le istruzioni per C 06.02
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0410-0480
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RISERVE DI CAPITALE
Cfr. le istruzioni per C 06.02
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Righe
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Istruzioni
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0010
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TOTALE
Il Totale rappresenta la somma dei valori segnalati in tutte le righe del modello C 06.02.
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2.5. C 06.02 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE AFFILIATE (GS)
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Colonne
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Istruzioni
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0011-0060
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SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO
Questo modello serve a raccogliere informazioni distinte per singolo soggetto riguardanti tutti i soggetti inclusi nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0011
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NOME
Nome del soggetto incluso nel consolidamento.
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0021
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CODICE
Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascuna entità segnalata. Per gli enti e le imprese di assicurazione il codice è il codice LEI. Per le altre entità il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente nei modelli e nel tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
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0026
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TIPO DI CODICE
L'ente identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0021 come «codice LEI» o «codice non-LEI». Indicare sempre il tipo di codice.
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0027
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CODICE NAZIONALE
Gli enti possono altresì segnalare il codice nazionale quando segnalano il codice LEI come identificativo nella colonna «Codice».
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0030
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ENTE O EQUIVALENTE (SÌ/NO)
È indicato «SÌ» quando al soggetto in questione si applicano requisiti di fondi propri conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE o a disposizioni quanto meno equivalenti alle norme di Basilea.
Negli altri casi si indica «NO».
[EUR-Lex] Interessi di minoranza:
Articolo 81, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 82, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini degli interessi di minoranza e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni, le filiazioni i cui strumenti possono essere ammissibili sono enti o imprese soggetti ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 in virtù della legislazione nazionale applicabile.
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0035
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TIPO DI SOGGETTO
Per la segnalazione del tipo di soggetto sono utilizzate le seguenti categorie:
a) ente creditizio
articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) impresa di investimento
articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c) ente finanziario (altro)
articolo 4, paragrafo 1, punti 20, 21 e 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;
gli enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 che non sono inclusi in una delle categorie d), f) o g);
d) società di partecipazione finanziaria (mista)
articolo 4, paragrafo 1, punti 20 e 21, del regolamento (UE) n. 575/2013;
e) impresa strumentale
articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;
f) società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE)
articolo 4, paragrafo 1, punto 66, del regolamento (UE) n. 575/2013;
g) società cessionaria per la garanzia di obbligazioni bancarie (società di covered bond)
soggetto costituito per l'emissione di obbligazioni garantite o la detenzione della garanzia di tali obbligazioni, se non incluso nelle categorie a), b) o da d) a f) di cui sopra;
h) altro tipo di soggetto
soggetto diverso da quelli di cui alle lettere da a) a g).
Se un soggetto non è sottoposto al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE ma a disposizioni almeno equivalenti alle disposizioni di Basilea, la categoria pertinente è determinata con la massima diligenza possibile.
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0040
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AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF), O PARZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP)
Inserire «SF» per le singole filiazioni consolidate integralmente.
Inserire «SP» per le singole filiazioni consolidate parzialmente.
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0050
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CODICE DEL PAESE
Gli enti segnalano il codice a due lettere che identifica il paese di cui alla norma ISO 3166-2.
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0060
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)
Questa percentuale è riferita alla quota effettiva di capitale detenuta dall'impresa madre nelle filiazioni. In caso di consolidamento integrale di una filiazione diretta, la quota effettiva è ad esempio del 70 %. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013, la quota di partecipazione di una filiazione da segnalare è il risultato della moltiplicazione delle quote tra le filiazioni in questione.
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0070-0240
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INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI
La sezione relativa alle informazioni dettagliate (colonne da 0070 a 0240) contiene informazioni riguardanti unicamente i soggetti e i sottogruppi che, essendo inclusi nel consolidamento (parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013), sono effettivamente soggetti a requisiti di solvibilità stabiliti in tale regolamento o a disposizioni almeno equivalenti alle norme di Basilea (cioè quelli per cui è indicato «Sì» nella colonna 0030).
Sono segnalate informazioni riguardanti tutti i singoli enti di un gruppo consolidato ai quali si applicano requisiti di fondi propri, indipendentemente dal luogo in cui sono situati.
Le informazioni riportate in questa parte riflettono le norme locali sulla solvibilità della giurisdizione in cui l'ente opera (per questo modello, quindi, non è necessario effettuare un doppio calcolo su base individuale conformemente alle regole dell'ente impresa madre). Nei casi in cui le norme locali sulla solvibilità siano diverse dal regolamento (UE) n. 575/2013 e non esista una ripartizione analoga, le informazioni sono integrate qualora siano disponibili dati nella rispettiva granularità. Questa parte del modello è pertanto strutturata come modello fattuale che riassume i calcoli eseguiti dai singoli enti di un gruppo, tenuto conto del fatto che alcuni di tali enti possono essere soggetti a norme di solvibilità diverse.
Segnalazione delle spese fisse generali delle imprese di investimento
Nel calcolo del coefficiente di capitale ai sensi degli articoli 95, 96, 97 e 98 del regolamento (UE) n. 575/2013 le imprese di investimento includono i requisiti di fondi propri relativi alle spese fisse generali.
La parte dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio relativa alle spese fisse generali è segnalata nella colonna 0100 di questo modello.
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0070
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
È segnalata la somma delle colonne da 0080 a 0110.
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0080
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RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA
L'importo da segnalare in questa colonna è la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 0040 «IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE», e degli importi dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 0490 «IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA» del modello CA2.
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0090
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RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI
L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 0520 «IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI» del modello CA2.
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0100
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RISCHIO OPERATIVO
L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dell'esposizione al rischio uguale o equivalente a quello da indicare nella riga 0590 «IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)» del modello CA2.
Le spese fisse generali sono incluse in questa colonna, compresa la riga 0630 «IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI» del modello CA2.
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0110
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IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI
L'importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni ai rischi non elencati specificamente nelle voci precedenti. È la somma degli importi delle righe 0640, 0680 e 0690 del modello CA2.
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0120-0240
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INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI FONDI PROPRI RILEVANTI AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO
Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono riflettono le norme locali di solvibilità dello Stato membro in cui opera il soggetto o il sottogruppo.
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0120
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FONDI PROPRI
L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dei fondi propri uguali o equivalenti a quelli da segnalare nella riga 0010 «FONDI PROPRI» del modello CA1.
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0130
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DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI
Articolo 82 del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti.
Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti, le riserve sovrapprezzo azioni e altre riserve) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.
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0140
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RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE
Articolo 87, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0150
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CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE
Articolo 25 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0160
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DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE
Articolo 82 del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti.
Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.
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0170
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RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI
Articolo 85, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0180
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CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0190
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DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA
Articolo 81 del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 84, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata per tutti i calcoli previsti dall'articolo 84 di tale regolamento, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.
Nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di CET1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.
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0200
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RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE
Articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0210
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CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0220
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DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE
Articoli 82 e 83 del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata per tutti i calcoli previsti dall'articolo 85 di tale regolamento, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.
Nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di AT1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.
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0230
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CAPITALE DI CLASSE 2
Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0240
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DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE
Articoli 82 e 83 del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata per tutti i calcoli previsti dall'articolo 87 di tale regolamento, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.
Nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di T2 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento.
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0250-0400
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INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO
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0250-0290
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CONTRIBUTO AI RISCHI
Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all'ente segnalante.
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0250
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
È segnalata la somma delle colonne da 0260 a 0290.
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0260
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RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA
L'importo da segnalare sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e i requisiti di fondi propri del rischio di regolamento/consegna conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, escluso qualsiasi importo correlato a operazioni con altri soggetti incluso nel calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato a livello di gruppo.
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0270
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RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI
Gli importi delle esposizioni al rischio per i rischi di mercato devono essere calcolati a livello di ciascun soggetto conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. I soggetti segnalano il contributo agli importi complessivi di esposizione al rischio per i rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci del gruppo. La somma degli importi qui segnalata corrisponde all'importo della riga 0520 «IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER I RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI» della segnalazione consolidata.
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0280
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RISCHIO OPERATIVO
Nel caso dei metodi avanzati di misurazione, gli importi delle esposizioni al rischio segnalati per il rischio operativo sono comprensivi dell'effetto della diversificazione.
Questa colonna comprende le spese fisse generali.
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0290
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IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI
L'importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni al rischio per i rischi non elencati nelle voci precedenti.
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0300-0400
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CONTRIBUTO AI FONDI PROPRI
Questa parte del modello non mira a imporre agli enti di eseguire un calcolo completo del coefficiente di capitale totale a livello di ciascun soggetto.
Le colonne da 0300 a 0350 sono compilate in riferimento ai soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri mediante interessi di minoranza, capitale di classe 1 ammissibile o fondi propri ammissibili. Tenuto conto della soglia di cui all'ultimo paragrafo del precedente capo 2.3 della parte II, le colonne da 0360 a 0400 sono compilate per tutti i soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri consolidati.
In questa colonna non sono inclusi i fondi propri apportati a un soggetto dagli altri soggetti compresi nello stesso ambito del soggetto segnalante; è segnalato soltanto il contributo netto ai fondi propri del gruppo (principalmente i fondi propri raccolti presso terzi e le riserve accumulate).
Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all'ente segnalante.
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0300-0350
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FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI
L'importo da segnalare come «FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI» è l'importo ricavato dalla parte due, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo.
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0300
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FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI
Articolo 87 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0310
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STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO
Articolo 85 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0320
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INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO
Articolo 84 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare è l'importo degli interessi di minoranza della filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.
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0330
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STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO
Articolo 86 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare è l'importo del capitale di classe 1 ammissibile della filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.
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0340
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STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO
Articolo 88 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare è l'importo dei fondi propri ammissibili della filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.
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0350
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VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-) / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO
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0360-0400
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FONDI PROPRI CONSOLIDATI
Articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo da segnalare come «FONDI PROPRI CONSOLIDATI» è l'importo ricavato dal bilancio, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo.
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0360
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FONDI PROPRI CONSOLIDATI
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0370
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DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
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0380
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DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
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0390
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DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO
L'importo da segnalare è il contributo di ciascun soggetto al risultato consolidato — profitto o perdita (-) — che comprende i risultati attribuibili agli interessi di minoranza.
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0400
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DI CUI: (-) AVVIAMENTO / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO
L'importo da segnalare in questa riga è l'avviamento o l'avviamento negativo del soggetto segnalante rispetto alla filiazione.
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0410-0480
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RISERVE DI CAPITALE
La struttura della segnalazione delle riserve di capitale nel modello GS ricalca la struttura generale del modello CA4 e utilizza i medesimi concetti di segnalazione. Per indicare le riserve di capitale nel modello GS, gli importi pertinenti sono segnalati conformemente alle disposizioni applicabili per determinare il requisito di riserva di capitale per la situazione consolidata di un gruppo. Pertanto, gli importi segnalati di riserve di capitale rappresentano i contributi di ciascun soggetto alle riserve di capitale del gruppo. Gli importi segnalati sono basati sulle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE e sul regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le disposizioni transitorie ivi previste.
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0410
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REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE
Articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE
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0420
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RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE
Articolo 128, punto 1, e articolo 129 della direttiva 2013/36/UE
Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. In questa cella è segnalato un importo dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è stabile.
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0430
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RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE
Articolo 128, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della direttiva 2013/36/UE
In questa cella è segnalato l'importo effettivo della riserva anticiclica.
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0440
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RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO
Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013
In questa cella è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013 in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.
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0450
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RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO
Articolo 128, punto 5, articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE
In questa cella è segnalato l'importo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.
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0470
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RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE
Articolo 128, punto 3, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE
In questa cella è segnalato l'importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale.
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0480
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RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA
Articolo 128, punto 4, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE
In questa cella è segnalato l'importo della riserva degli altri enti a rilevanza sistemica.
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3. MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO
3.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
39. Per quanto riguarda il rischio di credito sono previsti gruppi di modelli differenziati per il metodo standardizzato e per il metodo basato sui rating interni (IRB). Si devono inoltre utilizzare modelli distinti in base alla ripartizione geografica delle posizioni soggette al rischio di credito in caso di superamento della soglia applicabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento di esecuzione.
3.1.1. Segnalazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione
40. Le esposizioni verso debitori (controparti dirette) e verso garanti assegnati alla stessa classe di esposizioni sono segnalate sia come afflusso che come deflusso relativamente alla stessa classe di esposizioni.
41. Il tipo di esposizione non cambia per effetto della protezione del credito di tipo personale.
42. Se un'esposizione è garantita da una protezione del credito di tipo personale, la parte garantita è assegnata, ad esempio, come deflusso nella classe di esposizioni del debitore e come afflusso nella classe di esposizioni del garante. Tuttavia, il tipo di esposizione non cambia al variare della classe di esposizioni.
43. L'effetto di sostituzione nel quadro di segnalazione COREP tiene conto del trattamento della ponderazione del rischio effettivamente applicabile alla parte garantita dell'esposizione. Pertanto, la parte garantita dell'esposizione è ponderata per il rischio secondo il metodo standardizzato ed è segnalata nel modello CR SA.
3.1.2. Segnalazione del rischio di controparte
44. Le esposizioni che derivano dalle posizioni su rischio di controparte sono segnalate nei modelli CR SA o CR IRB, indipendentemente dal fatto che siano elementi del portafoglio bancario o del portafoglio di negoziazione.
3.2. C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)
3.2.1. Osservazioni di carattere generale
45. I modelli CR SA contengono le informazioni necessarie per calcolare i requisiti di fondi propri relativi al rischio di credito secondo il metodo standardizzato. In particolare, forniscono informazioni dettagliate:
a)
sulla distribuzione dei valori dell'esposizione in base ai differenti tipi di esposizioni, ai fattori di ponderazione del rischio e alle classi di esposizioni;
b)
sull'importo e il tipo di tecniche di attenuazione del rischio utilizzate per ridurre i rischi.
3.2.2. Ambito di applicazione del modello CR SA
46. Ai sensi dell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013, per calcolare i requisiti di fondi propri ciascuna esposizione cui è applicato il metodo standardizzato è assegnata a una delle sedici classi di esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato.
47. Le informazioni contenute nel modello CR SA sono richieste sia per le classi di esposizioni complessive sia singolarmente per ciascuna delle classi di esposizioni in applicazione del metodo standardizzato. Gli importi complessivi e le informazioni di ciascuna classe di esposizioni sono segnalati in una dimensione separata.
48. Non rientrano, tuttavia, nell'ambito di applicazione del modello CR SA i seguenti elementi:
a)
le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni «elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione» di cui all'articolo 112, lettera m), del regolamento (UE) n. 575/2013, che sono segnalate nei modelli CR SEC;
b)
le esposizioni dedotte dai fondi propri.
49. L'ambito di applicazione del modello CR SA comprende i seguenti requisiti di fondi propri:
a)
il rischio di credito, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 (Metodo standardizzato), del regolamento (UE) n. 575/2013, nel portafoglio bancario; è incluso, tra l'altro, il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6 (Rischio di controparte), di tale regolamento, nel portafoglio bancario;
b)
il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6 (Rischio di controparte), del regolamento (UE) n. 575/2013, nel portafoglio di negoziazione;
c)
il rischio di regolamento correlato alle operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 379 del regolamento (UE) n. 575/2013, per tutte le attività aziendali.
50. Il modello comprende tutte le esposizioni per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con la parte tre, titolo II, capi 4 e 6, di tale regolamento. Anche gli enti che applicano l'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 devono segnalare in questo modello le proprie posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento se calcolano i relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (parte tre, titolo II, capi 2 e 6, e titolo V di tale regolamento). Il modello fornisce, quindi, non solo informazioni dettagliate sul tipo di esposizione (ad esempio elementi in/fuori bilancio), ma anche informazioni sull'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio nell'ambito della rispettiva classe di esposizioni.
51. Il modello CR SA contiene altresì voci per memoria, nelle righe da 0290 a 0320, per raccogliere ulteriori informazioni relativamente alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili e alle esposizioni in stato di default.
52. Tali voci per memoria sono compilate solamente per le seguenti classi di esposizioni:
a)
verso amministrazioni centrali o banche centrali (articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013);
b)
verso amministrazioni regionali o autorità locali (articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013);
c)
verso organismi del settore pubblico (articolo 112, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013);
d)
verso enti (articolo 112, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013);
e)
verso imprese (articolo 112, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013);
f)
al dettaglio (articolo 112, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013).
53. La segnalazione delle voci per memoria non ha effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere da a) a c) e da f) ad h), del regolamento (UE) n. 575/2013, né delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere i) e j), di tale regolamento segnalate nel modello CR SA.
54. Le righe per memoria forniscono ulteriori informazioni sulla struttura del debitore delle classi di esposizioni «in stato di default» o «garantite da beni immobili». Le esposizioni sono segnalate in queste righe laddove i debitori sarebbero altrimenti stati segnalati nelle classi di esposizioni verso «amministrazioni centrali o banche centrali», «amministrazioni regionali o autorità locali», «organismi del settore pubblico», «enti», «imprese» e «al dettaglio» del modello CR SA, se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni «in stato di default» o «garantite da beni immobili». Tuttavia, i dati segnalati sono gli stessi utilizzati per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nelle classi di esposizioni «in stato di default» o «garantite da beni immobili».
55. Ad esempio, nel caso di un'esposizione con importi delle esposizioni al rischio calcolati conformemente all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 575/2013 e rettifiche di valore inferiori al 20 %, queste informazioni sono segnalate come totale alla riga 0320 del modello CR SA e nella classe di esposizioni «in stato di default». Se la stessa esposizione, prima dello stato di default, era verso un ente, tale informazione è riportata anche nella riga 0320 della classe di esposizioni «enti».
3.2.3. Assegnazione di esposizioni alle classi di esposizioni in applicazione del metodo standardizzato
56. Per garantire un'assegnazione uniforme delle esposizioni alle differenti classi di esposizioni di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013, si applica il metodo sequenziale illustrato di seguito:
a)
in una prima fase l'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione è classificata nella classe di esposizioni corrispondente (originaria) di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione specifica riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata;
b)
in una seconda fase le esposizioni possono essere riassegnate ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito (credit risk mitigation, CRM), con effetti di sostituzione sull'esposizione (ad esempio garanzie, derivati su crediti, metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie) mediante afflussi e deflussi.
57. Alla classificazione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione nelle differenti classi di esposizioni (prima fase) si applicano i criteri indicati di seguito, fatta salva la successiva riassegnazione dovuta all'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione o fatto salvo il trattamento (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata.
58. Ai fini della classificazione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione nella prima fase non si tiene conto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito associate all'esposizione (si rileva che tali tecniche sono prese in considerazione esplicitamente nella seconda fase), a meno che un effetto di protezione non costituisca un elemento intrinseco della definizione di una classe di esposizioni, come nel caso della classe di cui all'articolo 112, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 (esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili).
59. L'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013 non stabilisce criteri per la separazione delle classi di esposizioni, con la possibile conseguenza che, in assenza di indicazioni sulla priorità dei criteri di valutazione da applicare ai fini della classificazione, un'esposizione può potenzialmente essere classificata in classi di esposizioni diverse. Il caso più evidente si verifica tra le esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine (articolo 112, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013) e le esposizioni verso enti (articolo 112, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013)/esposizioni verso imprese (articolo 112, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013). Al riguardo è chiaro che il regolamento (UE) n. 575/2013 fornisce un'implicita indicazione delle priorità, poiché si valuterà dapprima se una data esposizione può essere assegnata alle esposizioni a breve termine verso enti e imprese, e soltanto dopo si valuterà se essa può essere assegnata alle esposizioni verso enti o alle esposizioni verso imprese. È ovvio che, altrimenti, nessuna esposizione potrà mai essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo esempio è solo uno dei casi più evidenti che si possono verificare, non l'unico. È opportuno rilevare che per stabilire le classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato si applicano criteri diversi (categorizzazione degli enti, durata dell'esposizione, status di scaduto, eccetera), e questo è il motivo fondamentale per non separare i raggruppamenti.
60. Per garantire l'omogeneità e la comparabilità delle segnalazioni è necessario specificare la priorità dei criteri di valutazione per l'assegnazione alle singole classi di esposizioni dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ogni singola esposizione riceve nell'ambito della classe alla quale è stata assegnata. I criteri di attribuzione di priorità presentati infra sotto forma di albero decisionale si basano sulla valutazione delle condizioni previste esplicitamente dal regolamento (UE) n. 575/2013 per assegnare un'esposizione a una determinata classe e, laddove tali condizioni siano soddisfatte, su qualsiasi decisione dell'ente segnalante o dell'autorità di vigilanza in merito all'applicabilità di determinate classi di esposizioni. In tal modo il risultato del processo di assegnazione delle esposizioni a fini di segnalazione è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013. Ciò non vieta agli enti di avvalersi di altre procedure di assegnazione, interne, che possono essere anch'esse conformi a tutte le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle relative interpretazioni emesse in sedi competenti.
61. Nella classifica di valutazione dell'albero decisionale è attribuita priorità a una classe di esposizioni rispetto alle altre (cioè si valuta dapprima se un'esposizione può essere assegnata a una classe di esposizioni, fatto salvo il risultato della valutazione) qualora sussista la possibilità che, altrimenti, alla classe in questione non sia assegnata alcuna esposizione. Ciò si verifica se, in assenza di criteri di attribuzione di priorità, una classe di esposizioni diventa un sottoinsieme di altre classi. Pertanto, i criteri raffigurati graficamente nel seguente albero decisionale dovrebbero operare secondo un processo sequenziale.
62. In considerazione di quanto precede, la classifica di valutazione dell'albero decisionale riportato in appresso è la seguente:
1.
posizioni verso la cartolarizzazione;
2.
posizioni associate a un rischio particolarmente elevato;
3.
esposizioni in strumenti di capitale;
4.
esposizioni in stato di default;
5.
esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC)/esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (classi di esposizioni separate);
6.
esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili;
8.
esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine;
9.
tutte le altre classi di esposizioni (classi di esposizioni disgiunte) che comprendono: le esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali; le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali; le esposizioni verso organismi del settore pubblico; le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo; le esposizioni verso organizzazioni internazionali; le esposizioni verso enti; le esposizioni verso imprese e le esposizioni al dettaglio.
63. Nel caso di esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo e in cui si utilizza il metodo look-through o il metodo basato sul regolamento di gestione (articolo 132 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013), le singole esposizioni sottostanti (nel caso del metodo look-through) e il singolo gruppo di esposizioni sottostanti (nel caso del metodo basato sul regolamento di gestione) sono considerate e classificate nella corrispondente linea di ponderazione del rischio in base al trattamento. Tuttavia tutte le singole esposizioni sono classificate nella classe delle esposizioni sotto forma di quote o azioni di organismi di investimento collettivo (OIC).
64. Come specificato all'articolo 134, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, i derivati su crediti di tipo «nth-to-default» provvisti di rating sono classificati direttamente come posizioni verso la cartolarizzazione; se, invece, sono privi di rating, sono inclusi nella classe di esposizioni «altre posizioni». In quest'ultimo caso l'importo nominale del contratto è segnalato come esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione nella riga degli «altri fattori di ponderazione del rischio» (il fattore di ponderazione del rischio applicato è quello specificato nella somma riportata ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013).
65. In una seconda fase, le esposizioni sono riassegnate alla classe di esposizioni del fornitore della protezione a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione.
ALBERO DECISIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
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Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione
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Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera m), del regolamento (UE) n. 575/2013?
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SÌ [EUR-Lex]
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Posizioni verso la cartolarizzazione
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NO [EUR-Lex]
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Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera k), del regolamento (UE) n. 575/2013?
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SÌ [EUR-Lex]
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Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato (cfr. anche articolo 128 del regolamento (UE) n. 575/2013)
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NO [EUR-Lex]
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Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera p), del regolamento (UE) n. 575/2013?
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SÌ [EUR-Lex]
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Esposizioni in strumenti di capitale (cfr. anche articolo 133 del regolamento (UE) n. 575/2013)
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NO [EUR-Lex]
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Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013?
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SÌ [EUR-Lex]
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Esposizioni in stato di default
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NO [EUR-Lex]
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Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera l) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013?
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SÌ [EUR-Lex]
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Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC)
Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (cfr. anche articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013)
Queste due classi di esposizioni sono separate tra loro (cfr. osservazioni sul metodo look-through nella risposta precedente); pertanto l'assegnazione a una di esse è immediata.
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NO [EUR-Lex]
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Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013?
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SÌ [EUR-Lex]
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Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili (cfr. anche articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013)
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NO [EUR-Lex]
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Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera q), del regolamento (UE) n. 575/2013?
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SÌ [EUR-Lex]
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Altre posizioni
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NO [EUR-Lex]
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Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013?
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SÌ [EUR-Lex]
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Esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine
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NO [EUR-Lex]
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Le seguenti classi di esposizioni sono separate tra loro; pertanto l'assegnazione a una di esse è immediata:
esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali
esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali
esposizioni verso organismi del settore pubblico
esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo
esposizioni verso organizzazioni internazionali
esposizioni verso enti
esposizioni verso imprese
esposizioni al dettaglio
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3.2.4. Chiarimenti sul perimetro di alcune classi di esposizioni specifiche di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013
3.2.4.1. Classe di esposizioni «Enti»
66. Le esposizioni infragruppo di cui all'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono segnalate con le modalità indicate di seguito.
67. Le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono segnalate nella rispettiva classe di esposizioni nella quale sarebbero segnalate se non fossero esposizioni infragruppo.
68. Ai sensi dell'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Ciò significa che le controparti infragruppo non sono necessariamente enti, bensì anche imprese assegnate ad altre classi di esposizioni, ad esempio imprese strumentali o imprese di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (
5
). Pertanto le esposizioni infragruppo sono segnalate nella classe di esposizioni corrispondente.
3.2.4.2. Classe di esposizioni «Obbligazioni garantite»
69. Le esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato sono assegnate alla classe di esposizioni «obbligazioni garantite» con le modalità indicate di seguito.
70. Le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
6
) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per poter essere classificate nella classe di esposizioni «obbligazioni garantite». L'adempimento di detti requisiti deve essere verificato in ciascun caso. Tuttavia, anche le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE emesse prima del 31 dicembre 2007 sono assegnate alla classe di esposizioni «obbligazioni garantite» in virtù dell'articolo 129, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3.2.4.3. Classe di esposizioni «Organismi di investimento collettivo»
71. Laddove ci si avvalga della possibilità di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC sono segnalate come elementi in bilancio ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3.2.5. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010
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ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013 senza tener conto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, delle deduzioni, dei fattori di conversione e dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito. Valgono le seguenti precisazioni derivanti dall'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
1. Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti al rischio di controparte (parte tre, titolo II, capo 4 o capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013), l'esposizione originaria corrisponde al valore dell'esposizione per il rischio di controparte (cfr. istruzioni relative alla colonna 0210).
2. Ai valori dell'esposizione per i contratti di leasing si applica l'articolo 134, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. In particolare, il valore residuo è incluso al suo valore contabile (ossia il valore residuo stimato attualizzato alla fine della durata del leasing).
3. In caso di compensazione in bilancio di cui all'articolo 219 del regolamento (UE) n. 575/2013, i valori dell'esposizione sono segnalati tenendo conto dell'importo delle garanzie in contante ricevute.
Quando si avvalgono della deroga di cui all'articolo 473 bis, paragrafo 7 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti segnalano in questa colonna l'importo AB SA ponderato per il rischio al 100 % nella classe di esposizioni «altre posizioni».
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0030
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(-) Rettifiche di valore e accantonamenti associati all'esposizione originaria Articoli 24 e 111 del regolamento (UE) n. 575/2013
Rettifiche di valore e accantonamenti per perdite su crediti (rettifiche di valore su crediti ai sensi dell'articolo 110) effettuati conformemente alla disciplina contabile cui l'entità segnalante è soggetta, nonché rettifiche di valore prudenziali (rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105, importi dedotti conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo).
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0040
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Esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti
Somma delle colonne 0010 e 0030.
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0050-0100
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TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE
Tecniche di attenuazione del rischio di credito così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del regolamento (UE) n. 575/2013 che riducono il rischio di credito di un'esposizione o di esposizioni mediante la sostituzione delle esposizioni descritta infra alla voce «Sostituzione dell'esposizione dovuta all'attenuazione del rischio di credito».
Se una garanzia reale influisce sul valore dell'esposizione (ad esempio se è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione.
Gli elementi da segnalare qui sono:
— le garanzie reali, incorporate conformemente al metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie;
— la protezione del credito ammissibile di tipo personale.
Cfr. anche le istruzioni relative al punto 3.1.1.
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0050-0060
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Protezione del credito di tipo personale: valori corretti (GA)
Articolo 235 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'articolo 239, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 contiene la formula per il calcolo del valore corretto GA di una protezione del credito di tipo personale.
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0050
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Garanzie
Articolo 203 del regolamento (UE) n. 575/2013
Protezione del credito di tipo personale così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del regolamento (UE) n. 575/2013, non comprensiva dei derivati su crediti.
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0060
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Derivati su crediti
Articolo 204 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0070-0080
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Protezione del credito di tipo reale
Queste colonne riguardano la protezione del credito di tipo reale così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del regolamento (UE) n. 575/2013 e soggetta alle norme di cui agli articoli 196, 197 e 200 di tale regolamento. Gli importi non comprendono gli accordi quadro di compensazione (già compresi nell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione).
Gli investimenti in credit linked note di cui all'articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013 e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili di cui all'articolo 219 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono trattate come garanzie in contante.
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0070
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Garanzia reale finanziaria: metodo semplificato
Articolo 222, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0080
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Altra protezione del credito di tipo reale
Articolo 232 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0090-0100
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SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
Articolo 222, paragrafo 3, articolo 235, paragrafi 1 e 2, e articolo 236 del regolamento (UE) n. 575/2013
I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione. L'importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione.
Sono segnalati qui anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni.
Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli.
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0110
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ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
Importo dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore, tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti alle TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE.
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0120-0140
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TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE, METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE
Articoli da 223 a 228 del regolamento (UE) n. 575/2013. Comprendono anche le credit linked note (articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013)
Le credit linked note di cui all'articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013 e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili di cui all'articolo 219 del predetto regolamento sono trattate come garanzie in contante.
L'effetto della costituzione di garanzia del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie applicato a un'esposizione garantita da una garanzia reale finanziaria ammissibile è calcolato conformemente agli articoli da 223 a 228 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0120
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Rettifica dell'esposizione per volatilità
Articolo 223, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'importo da segnalare è pari all'impatto della rettifica per volatilità del valore dell'esposizione (Eva-E) = E*He.
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0130
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(-) Garanzia reale finanziaria: valore corretto (Cvam)
Articolo 239, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Nel caso delle operazioni interne al portafoglio di negoziazione, sono comprese le garanzie reali finanziarie e le merci ammissibili come esposizioni nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'importo da segnalare corrisponde a: Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*). Per la definizione di C, Hc, Hfx, t, T e t* si rimanda alla parte tre, titolo II, capo 4, sezioni 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0140
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(-) di cui: rettifiche per volatilità e in funzione della durata
Articolo 223, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 239, paragrafo 2, di tale regolamento.
L'importo da segnalare è l'impatto combinato delle rettifiche per volatilità e in funzione della durata (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], dove l'impatto delle rettifiche per volatilità è (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] e l'impatto delle rettifiche in funzione della durata è (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].
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0150
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Valore dell'esposizione corretto integralmente (E*)
Articolo 220, paragrafo 4, articolo 223, paragrafi da 2 a 5, e articolo 228, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0160-0190
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Ripartizione per fattori di conversione del valore dell'esposizione corretta integralmente degli elementi fuori bilancio
Articolo 111, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del regolamento (UE) n. 575/2013. Cfr. anche l'articolo 222, paragrafo 3, e l'articolo 228, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Indicare i valori dell'esposizione corretta integralmente prima dell'applicazione del fattore di conversione.
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0200
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Valore dell'esposizione
Articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013 e parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, di tale regolamento.
Valore dell'esposizione, tenuto conto delle rettifiche di valore, di tutte le attenuazioni del rischio di credito e dei fattori di conversione del credito, da attribuire ai fattori di ponderazione del rischio ai sensi dell'articolo 113 e della parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ai valori dell'esposizione per i contratti di leasing si applica l'articolo 134, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. In particolare, il valore residuo è incluso al suo valore residuo attualizzato dopo aver tenuto conto delle rettifiche di valore, di tutti i fattori di attenuazione del rischio di credito e dei fattori di conversione del credito.
I valori delle esposizioni soggette al rischio di controparte sono gli stessi indicati nella colonna 0210.
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0210
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di cui: derivante dal rischio di controparte (CCR)
Valore dell'esposizione soggetta al rischio di controparte calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, che è l'importo rilevante per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, vale a dire avendo applicato tecniche di attenuazione del rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e tenendo conto della deduzione della perdita per CVA sostenuta di cui all'articolo 273, paragrafo 6, di tale regolamento.
Il valore dell'esposizione per le operazioni per le quali è stato individuato uno specifico rischio di correlazione sfavorevole deve essere determinato conformemente all'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Nei casi in cui per una singola controparte sia utilizzato più di un metodo per il CCR, la perdita per CVA sostenuta, dedotta a livello di controparte, è assegnata al valore dell'esposizione dei diversi insiemi di attività soggette a compensazione nelle righe da 0090 a 0130 che riflettono la proporzione del valore dell'esposizione post-CRM dei rispettivi insiemi di attività soggette a compensazione rispetto al valore dell'esposizione complessiva post-CRM della controparte. A tal fine è utilizzato il valore dell'esposizione post-CRM secondo le istruzioni relative alla colonna 0160 del modello C 34.02.
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0211
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di cui: derivante dal rischio di controparte, escluse le esposizioni compensate tramite CCP
Esposizioni segnalate nella colonna 0210, escluse quelle derivanti dai contratti e dalle operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché in essere con una controparte centrale (CCP), comprese le operazioni relative a CCP ai sensi dell'articolo 300, punto 2, di tale regolamento.
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0215
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Importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dell'applicazione dei fattori di sostegno
Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 senza tener conto dei fattori di sostegno alle PMI e a infrastrutture di cui all'articolo 501 e 501 bis di tale regolamento.
L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio del valore residuo dei beni dati in locazione è soggetto alla frase 5 dell'articolo 134, paragrafo 7, ed è calcolato secondo la formula «1/t * 100 % * valore residuo». In particolare, il valore residuo è il valore residuo stimato non attualizzato alla fine della durata del leasing, che viene rivalutato periodicamente per garantire l'adeguatezza.
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0216
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(-) Rettifica dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovuta al fattore di sostegno alle PMI
Deduzione della differenza tra gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni non in stato di default verso una PMI (RWEA), che sono calcolati in conformità della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi, e la RWEA* in conformità dell'articolo 501, paragrafo 1, di tale regolamento
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0217
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(-) Rettifica dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovuta al fattore di sostegno alle infrastrutture
Deduzione della differenza tra gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'RWEA rettificato per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali conformemente all'articolo 501 bis di tale regolamento.
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0220
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Importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione dei fattori di sostegno
Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 tenuto conto dei fattori di sostegno alle PMI e a infrastrutture di cui all'articolo 501 e 501 bis di tale regolamento.
L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio del valore residuo dei beni dati in locazione è soggetto alla frase 5 dell'articolo 134, paragrafo 7, ed è calcolato secondo la formula «1/t * 100 % * valore residuo». In particolare, il valore residuo è il valore residuo stimato non attualizzato alla fine della durata del leasing, che viene rivalutato periodicamente per garantire l'adeguatezza.
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0230
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di cui: con una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta
Articolo 112, lettere da a) a d), f), g), l), n), o) e q), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0240
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di cui: con una valutazione del merito di credito derivata dall'amministrazione centrale
Articolo 112, lettere da b) a d), f), g), l) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013
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Righe
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Istruzioni
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0010
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Esposizioni totali
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0015
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di cui: esposizioni in stato di default nelle classi di esposizioni «posizioni associate a un rischio particolarmente elevato» ed «esposizioni in strumenti di capitale»
Articolo 127 del regolamento (UE) n. 575/2013
Completare questa riga solo per le classi di esposizioni «posizioni associate a un rischio particolarmente elevato» ed «esposizioni in strumenti di capitale».
Se figura nell'elenco di cui all'articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o se soddisfa i criteri di cui all'articolo 128, paragrafo 3, o all'articolo 133 di tale regolamento, l'esposizione è classificata nella classe di esposizioni «Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato» o «Esposizioni in strumenti di capitale». Di conseguenza, non vi sono altre classificazioni, anche se si tratta di un'esposizione in stato di default di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0020
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di cui: PMI
In questa riga sono segnalate tutte le esposizioni verso PMI.
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0030
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di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI
In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0035
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di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle infrastrutture
In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0040
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di cui: garantite da ipoteche su beni immobili - immobili residenziali
Articolo 125 del regolamento (UE) n. 575/2013
Segnalate soltanto nella classe di esposizioni «garantite da ipoteche su beni immobili».
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0050
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di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato
Esposizioni alle quali è stato applicato il metodo standardizzato conformemente all'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0060
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di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale
Articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0070-0130
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RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE
Le posizioni del «portafoglio bancario» dell'ente segnalante sono ripartite sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra: esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte.
Le esposizioni soggette al rischio di controparte derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), e all'articolo 299, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono assegnate alle esposizioni soggette al rischio di controparte. Anche gli enti che applicano l'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 ripartiscono le posizioni interne al «portafoglio di negoziazione» di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte.
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0070
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Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito
Attività di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 575/2013 non comprese in altra categoria.
Le esposizioni soggette al rischio di controparte sono segnalate nelle righe da 0090 a 0130 e pertanto non sono segnalate in questa riga.
Le operazioni con regolamento non contestuale di cui all'articolo 379, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga.
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0080
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Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito
Le posizioni fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le esposizioni soggette al rischio di controparte sono segnalate nelle righe da 0090 a 0130 e pertanto non sono segnalate in questa riga.
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0090-0130
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Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte
Operazioni soggette al rischio di controparte, ossia strumenti derivati, operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, operazioni con regolamento a lungo termine e operazioni di marginazione.
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0090
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Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli
Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 139, del regolamento (UE) 575/2013.
Le operazioni di finanziamento tramite titoli comprese in un insieme di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nella riga 0130 e pertanto non figurano in questa riga.
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0100
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di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP
Contratti e operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché in essere con una controparte centrale qualificata (QCCP) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, di tale regolamento, comprese le operazioni relative a QCCP, per le quali gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, di tale regolamento. Operazione relativa a QCCP ha lo stesso significato di operazione relativa a CCP di cui all'articolo 300, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, dove la CCP è una QCCP.
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0110
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Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine
Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo derivati elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e operazioni con regolamento a lungo termine ai sensi dell'articolo 272, punto 2, di tale regolamento.
I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che sono compresi in un insieme di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 0130; pertanto non sono inclusi in questa riga.
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0120
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di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP
Cfr. le istruzioni relative alla riga 0100.
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0130
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Da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti
Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di diverse categorie di prodotti (articolo 272, punto 11, del regolamento (UE) n. 575/2013), ossia derivati e SFT, per i quali esiste un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, di tale regolamento.
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0140-0280
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RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
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0140
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0 %
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0150
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2 %
Articolo 306, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0160
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4 %
Articolo 305, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0170
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10 %
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0180
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20 %
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0190
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35 %
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0200
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50 %
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0210
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70 %
Articolo 232, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0220
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75 %
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0230
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100 %
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0240
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150 %
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0250
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250 %
Articolo 133, paragrafo 2, e articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0260
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370 %
Articolo 471 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0270
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1 250 %
Articolo 133, paragrafo 2, e articolo 379 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0280
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Altri fattori di ponderazione del rischio
Questa riga non è disponibile per le classi di esposizioni «amministrazioni centrali», «imprese», «enti» e «al dettaglio».
Per segnalare le esposizioni non soggette ai fattori di ponderazione del rischio elencati nel modello.
Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
I derivati su crediti nth-to-default privi di rating nell'ambito del metodo standardizzato (articolo 134, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013) sono segnalati in questa riga nella classe di esposizioni «altre posizioni».
Cfr. anche articolo 124, paragrafo 2, e articolo 152, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0281-0284
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RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO (OIC)
Queste righe sono segnalate solo per la classe di esposizioni «organismi di investimento collettivo» (OIC), in linea con gli articoli 132, 132 bis, 132 ter e 132 quater del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0281
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Metodo look-through
Articolo 132 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0282
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Metodo basato sul regolamento di gestione
Articolo 132 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0283
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Metodo fall-back
Articolo 132, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0290-0320
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Voci per memoria
Per le righe da 0290 a 0320, cfr. anche la spiegazione delle finalità delle voci per memoria nella sezione generale del modello CR SA.
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0290
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Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali
Articolo 112, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da beni immobili non residenziali di cui agli articoli 124 e 126 del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga se sono garantite da beni immobili non residenziali.
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0300
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Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %
Articolo 112, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013
Esposizioni comprese nella classe di esposizioni «esposizioni in stato di default» che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default.
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0310
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Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali
Articolo 112, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali conformemente agli articoli 124 e 125 del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga se sono garantite da beni immobili residenziali.
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0320
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Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %
Articolo 112, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013
Esposizioni comprese nella classe di esposizioni «esposizioni in stato di default» che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default.
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3.3. RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR IRB)
3.3.1. Ambito di applicazione del modello CR IRB
72. L'ambito di applicazione del modello CR IRB riguarda:
i.
il rischio di credito interno al portafoglio bancario, tra cui:
—
il rischio di controparte interno al portafoglio bancario;
—
il rischio di diluizione per crediti commerciali acquistati;
ii.
il rischio di controparte interno al portafoglio di negoziazione;
iii.
le operazioni con regolamento non contestuale derivanti da tutte le attività aziendali.
73. L'ambito di applicazione del modello comprende le esposizioni i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, articoli da 151 a 157, del regolamento (UE) n. 575/2013 (metodo IRB).
74. Il modello CR IRB non comprende i seguenti dati:
i.
le esposizioni in strumenti di capitale, che sono segnalate nel modello CR EQU IRB;
ii.
le posizioni verso la cartolarizzazione, che sono segnalate nei modelli CR SEC e/o CR SEC Details;
iii.
«altre attività diverse da crediti» di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013. Per questa classe di esposizioni il fattore di ponderazione del rischio deve essere sempre del 100 %, esclusi gli elementi «cassa e valori assimilati» e le esposizioni che costituiscono valori residuali di beni dati in locazione, conformemente all'articolo 156 del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di questa classe di esposizioni sono segnalati direttamente nel modello CA;
iv.
il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA), che è segnalato nel modello rischio di CVA.
Per il modello CR IRB non è richiesta la ripartizione geografica per paese di residenza della controparte delle esposizioni cui è applicato il metodo IRB, che è segnalata nel modello CR GB.
Le voci i) e iii) non si applicano al modello CR IRB 7.
75. Per precisare se l'ente utilizza stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito, sono fornite le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni segnalata:
«NO» = se si utilizzano le stime della LGD e dei fattori di conversione del credito compiute dall'organismo di vigilanza (IRB di base — F-IRB);
«SÌ» = se si utilizzano le stime interne della LGD e dei fattori di conversione del credito (IRB avanzato — A-IRB). Ciò comprende tutti i portafogli al dettaglio.
L'ente che utilizza stime interne della LGD per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una parte delle proprie esposizioni cui è applicato il metodo IRB, e utilizza la LGD determinata dall'autorità di vigilanza per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'altra parte delle proprie esposizioni cui è applicato il metodo IRB, deve segnalare un CR IRB Total per le posizioni cui è applicato il metodo F-IRB e un CR IRB Total per le posizioni cui è applicato il metodo A-IRB.
3.3.2. Ripartizione del modello CR IRB
76. Il modello CR IRB consta di sette modelli. Il modello CR IRB 1 offre un quadro generale delle esposizioni cui è applicato il metodo IRB e dei differenti metodi di calcolo degli importi dell'esposizione al rischio, nonché la ripartizione delle esposizioni totali in base al tipo di esposizione. Il modello CR IRB 2 indica la ripartizione delle esposizioni totali assegnate alle classi o ai pool di debitori (esposizioni segnalate nella riga 0070 del modello CR IRB 1). Il modello CR IRB 3 fornisce tutti i parametri pertinenti utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito per i modelli IRB. Il modello CR IRB 4 presenta un prospetto che illustra le variazioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio determinati secondo il metodo IRB per il rischio di credito. Il modello CR IRB 5 fornisce informazioni sui risultati dei test retrospettivi delle PD per i modelli segnalati. Il modello CR IRB 6 fornisce tutti i parametri pertinenti utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito in base ai criteri di assegnazione per i finanziamenti specializzati. Il modello CR IRB 7 fornisce una panoramica della percentuale del valore dell'esposizione soggetta ai metodi SA o IRB per ciascuna classe di esposizioni pertinente. I modelli CR IRB 1, CR IRB 2, CR IRB 3 e CR IRB 5 sono trasmessi separatamente per le seguenti classi e sottoclassi di esposizioni:
1)
Totale
(Il modello «Total» deve essere segnalato per il metodo IRB di base e separatamente per il metodo IRB avanzato.)
2)
Banche centrali e amministrazioni centrali
(Articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013)
3)
Enti
(Articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013)
4.1)
Imprese — PMI
(Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013). Ai fini della classificazione in questa sottoclasse di esposizioni, le entità segnalanti utilizzano la loro definizione interna di PMI applicata nei processi interni di gestione del rischio.
4.2)
Imprese — Finanziamenti specializzati
(Articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013)
4.3)
Imprese — Altre
(Tutte le esposizioni verso imprese di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 non segnalate ai punti 4.1 e 4.2).
5.1)
Al dettaglio — garantite da beni immobili, PMI
(Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 3, di tale regolamento garantite da beni immobili). Ai fini della classificazione in questa sottoclasse di esposizioni, le entità segnalanti utilizzano la loro definizione interna di PMI applicata nei processi interni di gestione del rischio.
5.2)
Al dettaglio — garantite da beni immobili, non PMI
(Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da beni immobili e non segnalate al punto 5.1).
Ai punti 5.1 e 5.2, sono considerate esposizioni al dettaglio garantite da beni immobili tutte le esposizioni al dettaglio garantite da beni immobili riconosciuti come garanzie, indipendentemente dal rapporto tra il valore della garanzia e l'esposizione o dalla finalità del prestito.
5.3)
Al dettaglio — Rotative qualificate
(Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, di tale regolamento).
5.4)
Al dettaglio — altre PMI
(Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 non segnalate ai punti 5.1 e 5.3). Ai fini della classificazione in questa sottoclasse di esposizioni, le entità segnalanti utilizzano la loro definizione interna di PMI applicata nei processi interni di gestione del rischio.
5.5)
Al dettaglio — altre non PMI
(Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 non segnalate ai punti 5.2 e 5.3).
3.3.3. C 08.01 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (CR IRB 1)
3.3.3.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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Istruzioni
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0010
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SCALA DI RATING INTERNI/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)
La PD assegnata alla classe o al pool di debitori da comunicare si basa sulle disposizioni di cui all'articolo 180 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per ogni singola classe o singolo pool di debitori è indicata la PD ad essa o ad esso attribuita. Per gli importi relativi a un'aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio le esposizioni totali), si riporta la media ponderata per l'esposizione delle PD attribuite alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione considerata. Il valore dell'esposizione (colonna 0110) è utilizzato per il calcolo della media ponderata per l'esposizione della PD.
Per ogni singola classe o singolo pool di debitori è indicata la PD ad essa o ad esso attribuita. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nella scala di rating interni approvata dall'autorità competente.
Non è richiesto né auspicabile disporre di una scala tipo di vigilanza. Se l'ente segnalante applica una scala di rating unica o è in grado di effettuare le segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, si utilizza tale scala.
Negli altri casi, le differenti scale di rating sono unificate e classificate secondo i seguenti criteri: le classi di debitori delle differenti scale di rating sono accorpate e ordinate a partire dalla PD più bassa assegnata a ciascuna classe a quella più alta. Se utilizza molte classi o molti pool, l'ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare. Lo stesso vale per le scale di rating continue: un numero ridotto di classi da segnalare è concordato con le autorità competenti.
Gli enti contattano preventivamente la rispettiva autorità competente se vogliono segnalare un numero di classi diverso da quello utilizzato al proprio interno.
L'ultima o le ultime classi di rating sono dedicate alle esposizioni in stato di default con una PD del 100 %.
Per la ponderazione della PD media si utilizza il valore dell'esposizione indicato nella colonna 110. La PD media ponderata per l'esposizione è calcolata tenendo conto di tutte le esposizioni segnalate in una data riga. Nella riga in cui sono segnalate solo le esposizioni in stato di default, la PD media è del 100 %.
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0020
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ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
L'ente segnala il valore dell'esposizione prima di tener conto di qualsiasi rettifica di valore, di accantonamenti, di effetti dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito o dei fattori di conversione del credito.
Il valore dell'esposizione originaria è segnalato conformemente all'articolo 24 e all'articolo 166, paragrafi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'effetto derivante dall'articolo 166, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (effetto della compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi) è segnalato separatamente come protezione del credito di tipo reale e pertanto non riduce l'esposizione originaria.
Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti al rischio di controparte (parte tre, titolo II, capo 4 o capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013), l'esposizione originaria corrisponde al valore dell'esposizione derivante dal rischio di controparte (cfr. istruzioni relative alla colonna 0130).
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0030
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DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI
Ripartizione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione per tutte le esposizioni dei soggetti di cui all'articolo 142, paragrafo 1, punti 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, cui si applica il coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, di tale regolamento.
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0040-0080
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TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE
Attenuazione del rischio di credito così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del regolamento (UE) n. 575/2013 che riduce il rischio di credito di un'esposizione o di esposizioni mediante la sostituzione delle esposizioni descritta infra alla voce «SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO».
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0040-0050
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PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE
Protezione del credito di tipo personale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del regolamento (UE) 575/2013.
Se la protezione del credito di tipo personale influisce sull'esposizione (ad esempio quando è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), essa è limitata al valore dell'esposizione.
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0040
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GARANZIE
Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell'articolo 236, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Se sono utilizzate stime interne della LGD conformemente all'articolo 183 del regolamento (UE) n. 575/2013 (ad eccezione del paragrafo 3), è segnalato il valore pertinente utilizzato nel modello interno.
Le garanzie sono segnalate nella colonna 0040 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo delle garanzie è segnalato nella colonna 0150.
Per le esposizioni soggette al trattamento del «double default», il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 0220.
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0050
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DERIVATI SU CREDITI
Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell'articolo 236, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Se sono utilizzate stime interne della LGD conformemente all'articolo 183, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, è segnalato il valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna.
Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo dei derivati su crediti è segnalato nella colonna 0160.
Per le esposizioni soggette al trattamento del «double default», il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 0220.
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0060
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ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE
Se influisce sulla PD dell'esposizione, la garanzia reale è limitata al valore dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione.
Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applica l'articolo 232, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Se sono utilizzate stime interne della LGD, sono segnalate le tecniche di attenuazione del rischio di credito che influiscono sulla PD. Indicare il valore nominale o di mercato pertinente.
Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo è segnalato nella colonna 170.
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0070-0080
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SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla classe o dal pool di debitori e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del garante e, ove rilevante, alla classe o al pool di debitori. Tale importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del garante e, ove rilevante, nelle classi o nei pool di debitori.
Si considerano anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle medesime classi di esposizioni e, ove rilevante, delle medesime classi o pool di debitori.
Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli.
Queste colonne sono utilizzate solo se gli enti hanno ottenuto dalla loro autorità competente l'autorizzazione a trattare tali esposizioni garantite nel quadro dell'uso parziale permanente del metodo standardizzato conformemente all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013 o a classificare le esposizioni in classi di esposizioni secondo le caratteristiche del garante.
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0090
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ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
Esposizioni assegnate alla classe o al pool di debitori corrispondente e alla corrispondente classe di esposizioni dopo aver tenuto conto degli afflussi e dei deflussi dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione.
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0100, 0120
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di cui: elementi fuori bilancio
Cfr. le istruzioni relative al modello CR-SA.
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0110
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VALORE DELL'ESPOSIZIONE
Sono segnalati i valori delle esposizioni determinati conformemente all'articolo 166 e all'articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Agli strumenti di cui all'allegato I si applicano i fattori di conversione del credito e le percentuali di cui all'articolo 166, paragrafi 8, 9 e 10, del regolamento (UE) n. 575/2013, a prescindere dal metodo scelto dall'ente.
I valori delle esposizioni soggette al rischio di controparte sono gli stessi indicati nella colonna 0130.
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0130
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di cui: derivante dal rischio di controparte
Cfr. le corrispondenti istruzioni per il modello CR SA nella colonna 0210.
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0140
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DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI
Ripartizione del valore dell'esposizione per tutte le esposizioni verso i soggetti di cui all'articolo 142, paragrafo 1, punti 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, cui si applica il coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, di tale regolamento.
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0150-0210
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TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»
Non sono comprese in queste colonne le tecniche di attenuazione del rischio di credito che hanno un impatto sulle stime della LGD in conseguenza dell'applicazione del loro effetto di sostituzione.
I valori delle garanzie reali segnalati sono soggetti ad un limite massimo pari al valore delle esposizioni.
Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si tiene conto dell'articolo 228, paragrafo 2, dell'articolo 230, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 231 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Se sono utilizzate stime interne della LGD:
— nel caso di protezione del credito di tipo personale, per le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, enti e imprese si tiene conto dell'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; per le esposizioni al dettaglio si tiene conto dell'articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
— nel caso di protezione del credito di tipo reale, le garanzie reali sono prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0150
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GARANZIE
Cfr. le istruzioni relative alla colonna 0040.
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0160
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DERIVATI SU CREDITI
Cfr. le istruzioni relative alla colonna 0050.
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0170
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UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE
Valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna dell'ente.
Fattori di attenuazione del rischio di credito conformi ai criteri di cui all'articolo 212 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0171
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DEPOSITI IN CONTANTE
Articolo 200, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
I depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore. Il valore delle garanzie reali segnalate è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione.
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0172
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POLIZZE DI ASSICURAZIONE VITA
Articolo 200, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
Il valore delle garanzie reali segnalate è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione.
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0173
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STRUMENTI DETENUTI DA TERZI
Articolo 200, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
Riguarda gli strumenti emessi da enti terzi che saranno riacquistati da tali enti su richiesta. Il valore delle garanzie reali segnalate è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione. In questa colonna sono escluse le esposizioni coperte da strumenti detenuti da terzi quando, conformemente all'articolo 232, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti trattano gli strumenti riacquistati su richiesta che sono ammissibili ai sensi dell'articolo 200, lettera c), di tale regolamento come garanzia dell'ente emittente.
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0180
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GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI
Nel caso delle operazioni interne al portafoglio di negoziazione, sono compresi gli strumenti finanziari e le merci ammissibili come esposizioni nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013. Conformemente alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, le credit linked note e la compensazione in bilancio sono trattate come garanzie in contante.
Se non sono utilizzate stime interne della LGD, per le garanzie reali finanziarie ammissibili ai sensi dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 è segnalato il valore corretto (Cvam) di cui all'articolo 223, paragrafo 2, di tale regolamento.
Se sono utilizzate stime interne della LGD, le garanzie reali finanziarie sono prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.
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0190-0210
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ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI
Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all'articolo 199, paragrafi da 1 a 8, e all'articolo 229 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Se sono utilizzate stime interne della LGD, le altre garanzie reali sono prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0190
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IMMOBILI
Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all'articolo 199, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e sono segnalati in questa colonna. Sono compresi anche gli immobili dati in leasing (cfr. l'articolo 199, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013). Cfr. anche articolo 229 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato.
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0200
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ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI
Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all'articolo 199, paragrafi 6 e 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e sono segnalati in questa colonna. Sono compresi anche i beni dati in leasing diversi dagli immobili (cfr. l'articolo 199, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013). Cfr. anche l'articolo 229, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia reale.
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0210
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CREDITI COMMERCIALI
Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all'articolo 199, paragrafo 5, e all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e sono segnalati in questa colonna.
Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia reale.
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0220
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SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE
Garanzie e derivati su crediti a copertura di esposizioni soggette al trattamento del «double default» a norma dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenuto conto dell'articolo 202 e dell'articolo 217, paragrafo 1, di tale regolamento.
I valori da segnalare non superano il valore delle esposizioni corrispondenti.
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0230
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LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)
Sono presi in considerazione tutti gli impatti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito sui valori della LGD specificati nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. In caso di esposizioni soggette al trattamento del «double default», la LGD da segnalare è la LGD selezionata conformemente all'articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Per le esposizioni in stato di default si tiene conto dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Per il calcolo delle medie ponderate per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione di cui alla colonna 0110.
Sono presi in considerazione tutti gli effetti (pertanto sono inclusi nella segnalazione gli effetti della soglia minima applicabile alle esposizioni garantite da immobili a norma dell'articolo 164, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013).
Per gli enti che applicano il metodo IRB ma non utilizzano stime interne della LGD, gli effetti di attenuazione del rischio delle garanzie reali finanziarie sono considerati in E*, il valore corretto integralmente dell'esposizione, e poi ripresi nella LGD* di cui all'articolo 228, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
La LGD media ponderata per l'esposizione associata a ciascuna «classe o pool di debitori» che presenta una PD deriva dalla media delle LGD prudenziali assegnate alle esposizioni relative alla classe/al pool con la PD in questione, ponderate per il rispettivo valore dell'esposizione di cui alla colonna 0110.
Se sono applicate stime interne della LGD, si tiene conto dell'articolo 175 e dell'articolo 181, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
In caso di esposizioni soggette al trattamento del «double default», la LGD da segnalare è la LGD selezionata conformemente all'articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il calcolo della LGD media ponderata per l'esposizione deriva dai parametri di rischio effettivamente utilizzati nella scala di rating interni approvata dalla rispettiva autorità competente.
Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Se la PD è stimata per le esposizioni da finanziamenti specializzati, i dati sono segnalati sulla base di stime interne delle LGD o delle LGD regolamentari.
Le esposizioni e le rispettive LGD dei soggetti regolamentati di grandi dimensioni del settore finanziario e dei soggetti finanziari non regolamentati non sono incluse nel calcolo della colonna 0230, bensì soltanto nel calcolo della colonna 0240.
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0240
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LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI
LGD media ponderata per l'esposizione (%) per tutte le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e verso soggetti del settore finanziario non regolamentati ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, cui si applica il coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, di tale regolamento.
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0250
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VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)
Il valore segnalato è determinato conformemente all'articolo 162 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per il calcolo delle medie ponderate per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione (colonna 0110). La durata media è espressa in giorni.
Questi dati non sono segnalati per i valori delle esposizioni la cui durata non è un elemento compreso nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Ne consegue che questa colonna non è compilata in riferimento alla classe di esposizioni «al dettaglio».
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0255
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IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. l'articolo 153, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. l'articolo 154, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Non si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0256
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(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI
Deduzione della differenza tra gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni non in stato di default verso una PMI (RWEA), che sono calcolati in conformità della parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi, e la RWEA* in conformità dell'articolo 501 di tale regolamento
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0257
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(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE
Deduzione della differenza tra gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'RWEA rettificato per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali conformemente all'articolo 501 bis di tale regolamento.
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0260
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IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. l'articolo 153, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. l'articolo 154, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0270
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DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI
Ripartizione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del fattore di sostegno alle PMI per tutte le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario così come definiti nell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e verso soggetti del settore finanziario non regolamentati così come definiti nell'articolo 142, paragrafo 1, punto 5, di tale regolamento, soggetti al coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, di tale regolamento.
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0280
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IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE
Per la definizione di perdita attesa, cfr. l'articolo 5, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; per il calcolo degli importi delle perdite attese, cfr. l'articolo 158 di tale regolamento. Per le esposizioni in stato di default cfr. l'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo delle perdite attese da segnalare si basa sui parametri di rischio effettivamente utilizzati nella scala di rating interni approvata dalla rispettiva autorità competente.
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0290
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(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI
In questa riga sono segnalate le rettifiche di valore e le rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche conformemente all'articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le rettifiche di valore su crediti generiche sono segnalate assegnando un importo pro rata in funzione delle perdite attese delle diverse classi di debitori.
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0300
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NUMERO DI DEBITORI
Articolo 172, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Per tutte le classi di esposizioni, fatta eccezione per la classe di esposizioni «al dettaglio» e per i casi di cui all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente segnala il numero dei soggetti giuridici/debitori valutati separatamente, a prescindere dal numero dei diversi prestiti o esposizioni concessi.
Nell'ambito della classe di esposizioni «al dettaglio» o se le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate a diverse classi di debitori conformemente all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013 in altre classi di esposizioni, l'ente segnala il numero delle esposizioni assegnate separatamente a una determinata classe o pool di rating. Ove trovi applicazione l'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, un debitore può essere assegnato a più di una classe.
Poiché riguarda un elemento della struttura delle scale di rating, questa colonna fa riferimento alle esposizioni originarie prima dell'applicazione del fattore di conversione attribuito a ciascuna classe o pool di debitori, senza considerare l'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (in particolare gli effetti di riassegnazione).
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0310
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IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRE-DERIVATI SU CREDITI
L'ente segnala l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio ipotetico da calcolare come l'RWEA senza il riconoscimento del derivato su crediti ammissibile come tecnica di CRM come specificato all'articolo 204 del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli importi sono presentati nelle classi di esposizioni pertinenti per le esposizioni verso il debitore originario.
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Righe
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Istruzioni
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0010
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ESPOSIZIONI TOTALI
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0015
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di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI
In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0016
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di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle infrastrutture
In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0020-0060
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RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE
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0020
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Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito
Le attività di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 575/2013 non sono comprese in nessun'altra categoria.
Le esposizioni soggette al rischio di controparte sono segnalate nelle righe da 0040 a 0060 e pertanto non sono segnalate in questa riga.
Le operazioni con regolamento non contestuale di cui all'articolo 379, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga.
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0030
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Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito
Gli elementi fuori bilancio comprendono gli elementi di cui all'articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché gli elementi elencati nell'allegato I di tale regolamento.
Le esposizioni soggette al rischio di controparte sono segnalate nelle righe da 0040 a 0060 e pertanto non sono segnalate in questa riga.
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0040-0060
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Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte
Cfr. le corrispondenti istruzioni per il modello CR SA nelle righe da 0090 a 0130.
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0040
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Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli
Cfr. le corrispondenti istruzioni per il modello CR SA alla riga 0090.
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0050
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Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine
Cfr. le corrispondenti istruzioni per il modello CR SA alla riga 0110.
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0060
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Da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti
Cfr. le corrispondenti istruzioni per il modello CR SA alla riga 0130.
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0070
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ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE
Per le esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali, cfr. l'articolo 142, paragrafo 1, punto 6, e l'articolo 170, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Per le esposizioni al dettaglio cfr. l'articolo 170, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Per le esposizioni derivanti da crediti commerciali acquistati cfr. l'articolo 166, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le esposizioni derivanti da rischi di diluizione di crediti commerciali acquistati non sono segnalate in base alle classi o ai pool di debitori e sono ricomprese nella riga 0180.
Se utilizza molte classi o molti pool, l'ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare.
Non è utilizzata una scala tipo di vigilanza. gli enti stabiliscono autonomamente la scala da utilizzare.
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0080
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METODO DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE
Articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Si applica solo alla classe di esposizioni - imprese - finanziamenti specializzati.
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0160
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TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI
Articolo 193, paragrafi 1 e 2, articolo 194, paragrafi da 1 a 7, e articolo 230, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Questa alternativa è disponibile solo per gli enti che utilizzano il metodo IRB di base.
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0170
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ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CON APPLICAZIONE DI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
Esposizioni derivanti da operazioni con regolamento non contestuale per le quali si utilizza il trattamento alternativo di cui all'articolo 379, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013 o alle quali si applica una ponderazione del rischio pari al 100 % conformemente all'articolo 379, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. In questa riga sono segnalati i derivati su crediti nth-to-default privi di rating conformemente all'articolo 153, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e qualsiasi altra esposizione soggetta a ponderazione del rischio non compresa in altra riga.
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0180
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RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI
Cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, punto 53, del regolamento (UE) n. 575/2013 per la definizione del rischio di diluizione. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione, cfr. l'articolo 157 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il rischio di diluizione è segnalato per i crediti commerciali acquistati verso imprese e al dettaglio.
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3.3.4. C 08.02 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali - ripartizione per classe o pool di debitori (modello CR IRB 2)
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Colonna
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Istruzioni
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0005
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Classe di debitori (identificativo della riga)
Si tratta di un identificativo della riga ed è unico per ciascuna riga su un dato foglio del modello. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.
La prima classe (o pool) da segnalare è la migliore, poi la seconda migliore e così via. L'ultima o le ultime classi (o pool) segnalate sono quelle delle esposizioni in stato di default.
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0010-0300
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Per ciascuna di queste colonne valgono le istruzioni delle colonne numerate in modo corrispondente del modello CR IRB 1.
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Riga
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Istruzioni
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0010-0001 – 0010-NNNN
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Gli importi segnalati in queste righe sono inseriti nell'ordine corrispondente alla PD assegnata alla classe o al pool di debitori. La PD dei debitori in stato di default è pari al 100 %. Le esposizioni soggette al trattamento alternativo per le garanzie immobiliari (applicabile soltanto se non si utilizzano stime interne della LGD) non sono assegnate in base alla PD del debitore e non sono segnalate in questo modello.
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3.3.1. C 08.03 — Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (ripartizione per intervalli di PD (CR IRB 3))
3.3.1.1. Osservazioni di carattere generale
77. Gli enti segnalano le informazioni incluse in questo modello in applicazione dell'articolo 452, lettera g), punti da i) a v), del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine di fornire informazioni sui principali parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il metodo IRB. Le informazioni segnalate in questo modello non comprendono i dati sui finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono inclusi nel modello C 08.06. Da questo modello sono escluse le esposizioni soggette al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013).
3.3.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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Istruzioni
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0010
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ESPOSIZIONI IN BILANCIO
Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 166, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 senza tener conto delle rettifiche di valore su crediti
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0020
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ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
Valore dell'esposizione conformemente all'articolo 166, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, senza tener conto delle rettifiche di valore su crediti e dei fattori di conversione, né delle stime interne e dei fattori di conversione specificati all'articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, né di qualsiasi percentuale specificata all'articolo 166, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le esposizioni fuori bilancio comprendono tutti gli importi impegnati ma non utilizzati e tutti gli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0030
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FATTORI DI CONVERSIONE MEDI PONDERATI PER L'ESPOSIZIONE
Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria dell'intervallo di PD fissato, il fattore di conversione medio utilizzato dagli enti nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, ponderato per l'esposizione fuori bilancio pre-CCF di cui alla colonna 0020.
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0040
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VALORE DELL'ESPOSIZIONE DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE E POST-CRM
Valore dell'esposizione conformemente all'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa colonna comprende la somma del valore delle esposizioni in bilancio e delle esposizioni fuori bilancio dopo l'applicazione dei fattori di conversione, conformemente all'articolo 166, paragrafi da 8 a 10, del regolamento (UE) n. 575/2013, e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.
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0050
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PD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)
Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria dell'intervallo di PD fissato, la stima media della PD di ciascun debitore, ponderata per il valore dell'esposizione post-CCF e CRM di cui alla colonna 0040.
Non è necessario compilare questa colonna per il totale di tutte le classi di esposizioni.
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0060
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NUMERO DI DEBITORI
Numero di soggetti giuridici o debitori assegnati a ciascuna categoria dell'intervallo di PD fissato
Il numero dei debitori è conteggiato conformemente alle istruzioni riportate nella colonna 0300 del modello C 08.01. I debitori congiunti sono trattati come ai fini della calibratura della PD.
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0070
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LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)
Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria dell'intervallo di PD fissato, la media delle stime della LGD per ciascuna esposizione, ponderata per il valore dell'esposizione post-CCF e post-CRM di cui alla colonna 0040.
La LGD segnalata corrisponde alla stima finale della LGD utilizzata nel calcolo degli importi ponderati per il rischio ottenuti considerando gli effetti della CRM e le condizioni di recessione, se del caso. Per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili, la LGD segnalata tiene conto dei livelli minimi specificati all'articolo 164, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
In caso di esposizioni soggette al trattamento del «double default», la LGD da segnalare è la LGD selezionata conformemente all'articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Per le esposizioni in stato di default secondo il metodo A-IRB si applicano le disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. La LGD segnalata corrisponde alla stima della LGD in stato di default conformemente alle metodologie di stima applicabili.
Non è necessario compilare questa colonna per il totale di tutte le classi di esposizioni.
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0080
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DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (ANNI)
Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria dell'intervallo di PD fissato, la durata media di ciascuna esposizione, ponderata per il valore dell'esposizione post-CCF di cui alla colonna 0040.
Il valore della durata segnalato è determinato conformemente all'articolo 162 del regolamento (UE) n. 575/2013.
La durata media è espressa in anni.
Questi dati non sono segnalati per i valori delle esposizioni la cui durata non è un elemento compreso nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ne consegue che questa colonna non è compilata per la classe di esposizioni «al dettaglio».
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0090
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IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti e imprese, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente all'articolo 153, paragrafi da 1 a 4; per le esposizioni al dettaglio, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0100
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IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE
L'importo delle perdite attese calcolato conformemente all'articolo 158 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo delle perdite attese da segnalare si basa sui parametri di rischio effettivi utilizzati nella scala di rating interni approvata dalla rispettiva autorità competente.
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0110
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(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI
Rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, rettifiche di valore supplementari a norma degli articoli 34 e 110 del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché altre riduzioni dei fondi propri relative alle esposizioni assegnate a ciascuna categoria nell'intervallo di PD fissato
Tali rettifiche di valore e accantonamenti sono quelli considerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Gli accantonamenti generici sono segnalati assegnando un importo pro rata - in funzione delle perdite attese delle diverse classi di debitori.
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Righe
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Istruzioni
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INTERVALLO DI PD
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Le esposizioni sono assegnate a una categoria appropriata dell'intervallo di PD fissato sulla base della PD stimata per ciascun debitore assegnato a questa classe di esposizioni (senza tener conto degli effetti di sostituzione dovuti all'attenuazione del rischio di credito). Gli enti associano ciascuna esposizione all'intervallo di PD indicato nel modello, tenendo conto anche di scale continue. Tutte le esposizioni in stato di default sono incluse nella categoria corrispondente alla PD del 100 %.
Le informazioni di cui a {r0170, c0050} e {r0170, c0070} sono segnalate per ciascuna classe di esposizioni, ma non per il totale di tutte le classi di esposizioni.
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3.3.2. C 08.04 - Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (prospetti degli RWEA (CR IRB 4))
3.3.2.1. Osservazioni di carattere generale
78. Gli enti segnalano le informazioni incluse in questo modello in applicazione dell'articolo 438, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. Da questo modello sono escluse le esposizioni soggette al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013).
79. Gli enti segnalano i flussi di RWEA come le variazioni tra gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio alla data di riferimento e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio alla precedente data di riferimento. In caso di segnalazione trimestrale, è indicata la fine del trimestre precedente al trimestre della data di riferimento per le segnalazioni.
3.3.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonna
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Istruzioni
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0010
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IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO
Importo complessivo dell'esposizione ponderato per il rischio di credito calcolato secondo il metodo IRB, tenendo conto dei fattori di sostegno a norma degli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
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Righe
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Istruzioni
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0010
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IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO ALLA FINE DEL PRECEDENTE PERIODO DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni dopo l'applicazione dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013
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0020
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DIMENSIONI DELLE ATTIVITÀ (+/-)
Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, dovuta alle dimensioni delle attività, ossia modifiche organiche delle dimensioni e della composizione del portafoglio (compresa la creazione di nuove attività e prestiti in scadenza), ma escluse le variazioni delle dimensioni del portafoglio dovute ad acquisizioni e dismissioni di soggetti
Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo.
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0030
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QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ (+/-)
Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, dovuta alla qualità delle attività, ossia modifiche nella valutazione della qualità delle attività dell'ente dovute a variazioni del rischio del debitore, quali la migrazione della classe di rating o effetti analoghi
Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo.
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0040
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AGGIORNAMENTI DEL MODELLO (+/-)
Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, dovuta ad aggiornamenti dei modelli, ossia modifiche dovute all'attuazione di nuovi modelli, modifiche dei modelli, modifiche dell'ambito di applicazione del modello o qualsiasi altra modifica intesa a ovviare alle debolezze del modello
Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo.
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0050
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METODOLOGIA E POLITICA (+/-)
Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, dovuta alla metodologia e alla politica, ossia variazioni dovute a modifiche metodologiche nei calcoli derivanti da modifiche della politica normativa, comprese le revisioni dei regolamenti vigenti e i nuovi regolamenti, escluse le modifiche dei modelli, che sono incluse nella riga 0040
Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo.
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0060
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ACQUISIZIONI E DISMISSIONI (+/-)
Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, a causa di acquisizioni e cessioni, ossia modifiche delle dimensioni del portafoglio dovute ad acquisizioni e dismissioni di soggetti
Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo.
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0070
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OSCILLAZIONI DEL CAMBIO (+/-)
Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, dovuta a oscillazioni del cambio, ossia a variazioni derivanti da oscillazioni della conversione in valuta
Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo.
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0080
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ALTRO (+/-)
Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, dovuta ad altri fattori
Questa categoria è utilizzata per rilevare le variazioni che non possono essere attribuite a nessun'altra categoria.
Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo.
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0090
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IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio nel periodo di riferimento per le segnalazioni dopo l'applicazione dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013
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3.3.3. C 08.05 - Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (test retrospettivi della PD (CR IRB 5))
3.3.3.1. Osservazioni di carattere generale
80. Gli enti segnalano le informazioni incluse in questo modello in applicazione dell'articolo 452, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'ente prende in considerazione i modelli utilizzati nell'ambito di ciascuna classe di esposizioni e spiega la percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della classe di esposizioni pertinente coperta dai modelli per la quale sono segnalati qui i risultati dei test retrospettivi. Da questo modello sono escluse le esposizioni soggette al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013).
3.3.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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Istruzioni
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0010
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PD MEDIA ARITMETICA (%)
Media aritmetica della PD all'inizio del periodo di riferimento per le segnalazioni dei debitori che rientrano nella categoria dell'intervallo di PD fissato e contati nella colonna 0020 (media ponderata per il numero di debitori)
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0020
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NUMERO DI DEBITORI ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE
Numero di debitori alla fine dell'anno precedente soggetti a segnalazione
Sono inclusi tutti i debitori che hanno un'obbligazione creditizia al momento pertinente.
Il numero dei debitori è conteggiato conformemente alle istruzioni riportate nella colonna 0300 del modello C 08.01. I debitori congiunti sono trattati come ai fini della calibratura della PD.
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0030
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DI CUI: PASSATI IN STATO DI DEFAULT NEL CORSO DELL'ANNO
Numero di debitori che sono passati in stato di default nel corso dell'anno (ossia il periodo di osservazione del calcolo del tasso di default)
I default sono determinati conformemente all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ogni debitore che è passato in stato di default è conteggiato una sola volta nel numeratore e nel denominatore del calcolo del tasso annuale di default, anche se il debitore ha registrato più di un default nel pertinente periodo di un anno.
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0040
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TASSO MEDIO DI DEFAULT OSSERVATO (%)
Tasso annuale di default di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 78, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti assicurano:
a) che il denominatore è costituito dal numero di debitori non in default con un'obbligazione creditizia osservato all'inizio del periodo di osservazione di un anno (ossia l'inizio dell'anno precedente la data di riferimento per le segnalazioni); in questo contesto, per obbligazione creditizia si intende quanto segue: i) qualsiasi elemento in bilancio, compreso l'importo del capitale, degli interessi e delle commissioni; ii) qualsiasi elemento fuori bilancio, comprese le garanzie emesse dall'ente in qualità di garante;
b) che il numeratore comprenda tutti i debitori considerati nel denominatore che hanno avuto almeno un evento di default durante il periodo di osservazione di un anno (anno precedente la data di riferimento per le segnalazioni).
Per quanto riguarda il calcolo del numero di debitori, cfr. colonna 0300 del modello C 08.01.
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0050
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TASSO DI DEFAULT ANNUO STORICO MEDIO (%)
La media semplice del tasso annuale di default dei cinque anni più recenti (debitori all'inizio di ogni anno che sono in stato di default durante quell'anno/debitori totali all'inizio dell'anno) è un minimo. L'ente può utilizzare un periodo storico più lungo, coerente con le proprie prassi effettive di gestione del rischio.
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Righe
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Istruzioni
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INTERVALLO DI PD
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Le esposizioni sono assegnate a una categoria appropriata dell'intervallo di PD fissato sulla base della PD stimata all'inizio del periodo di riferimento per le segnalazioni per ciascun debitore assegnato a questa classe di esposizioni (senza tener conto degli effetti di sostituzione dovuti all'attenuazione del rischio di credito). Gli enti associano ciascuna esposizione all'intervallo di PD indicato nel modello, tenendo conto anche di scale continue. Tutte le esposizioni in stato di default sono incluse nella categoria corrispondente alla PD del 100 %.
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3.3.4. C 08.05.1 - Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: test retrospettivo della PD ai sensi dell'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 (CR IRB 5B)
3.3.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
81. Oltre al modello C 08.05, gli enti segnalano le informazioni incluse nel modello C 08.05.1 se applicano l'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 per la stima della PD e solo per le stime della PD ai sensi dello stesso articolo. Le istruzioni sono le stesse del modello C 08.05, con le seguenti eccezioni:
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Colonne
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Istruzioni
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0005
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INTERVALLO DI PD
Gli enti segnalano gli intervalli di PD in base alle loro classi interne che associano alla scala utilizzata dall'ECAI esterna, invece di un intervallo di PD esterno fisso.
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0006
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EQUIVALENTE A RATING ESTERNO
Gli enti segnalano una colonna per ciascuna ECAI considerata conformemente all'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti includono in queste colonne il rating esterno al quale sono associati i loro intervalli interni di PD.
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3.3.5. C 08.06 - Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (metodo di assegnazione dei finanziamenti specializzati (CR IRB 6))
3.3.5.1. Osservazioni di carattere generale
82. Gli enti segnalano le informazioni incluse in questo modello in applicazione dell'articolo 438, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti segnalano informazioni sulle seguenti tipologie di esposizioni da finanziamenti specializzati di cui alla tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5:
(a)
Finanziamento di progetti
(b)
Beni immobili generatori di reddito e beni immobili non residenziali ad alta volatilità
(c)
Finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (object finance)
(d)
Finanziamento su merci (commodities finance)
3.3.5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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Istruzioni
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0010
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ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
Cfr. le istruzioni relative al modello CR IRB.
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0020
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ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
Cfr. le istruzioni relative al modello CR IRB.
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0030, 0050
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DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO
Cfr. le istruzioni relative al modello CR-SA.
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0040
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VALORE DELL'ESPOSIZIONE
Cfr. le istruzioni relative al modello CR IRB.
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0060
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DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE
Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA.
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0070
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FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
Articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013
Si tratta di una colonna fissa a titolo informativo. Essa non può essere modificata.
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0080
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IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
Cfr. le istruzioni relative al modello CR IRB.
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0090
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IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE
Cfr. le istruzioni relative al modello CR IRB.
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0100
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(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI
Cfr. le istruzioni relative al modello CR IRB.
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Righe
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Istruzioni
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0010-0120
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Le esposizioni sono assegnate alla categoria e alla durata appropriate conformemente alla tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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3.3.6. C 08.07 - Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (ambito di applicazione dei metodi IRB e SA (CR IRB 7))
3.3.6.1. Osservazioni di carattere generale
83. Ai fini di questo modello, gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito in base al metodo IRB includono le loro esposizioni secondo il metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o secondo il metodo IRB di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché la parte di ciascuna classe di esposizioni soggetta a un piano di introduzione. Gli enti includono le informazioni in questo modello per classi di esposizioni, conformemente alla ripartizione delle classi di esposizioni incluse nelle righe del modello.
84. Le colonne da 0030 a 0050 dovrebbero coprire l'intero spettro delle esposizioni, pertanto la somma di ciascuna riga per queste tre colonne dovrebbe essere pari al 100 % di tutte le classi di esposizioni eccetto le posizioni verso la cartolarizzazione e le posizioni dedotte.
3.3.6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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Istruzioni
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0010
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VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 166 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
Gli enti utilizzano il valore dell'esposizione prima della CRM a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0020
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VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTO AL METODO SA E AL METODO IRB
Gli enti utilizzano il valore dell'esposizione prima della CRM a norma dell'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per segnalare il valore dell'esposizione complessiva, includendo sia le esposizioni in base al metodo standardizzato sia le esposizioni in base al metodo IRB.
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0030
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PERCENTUALE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTA ALL'USO PARZIALE PERMANENTE DEL METODO SA (%)
Parte dell'esposizione per ciascuna classe di esposizioni soggetta al metodo standardizzato (esposizione soggetta al metodo standardizzato prima della CRM rispetto all'esposizione complessiva in tale classe di esposizioni nella colonna 0020), nel rispetto dell'ambito di applicazione dell'autorizzazione per l'uso parziale permanente del metodo standardizzato ricevuta da un'autorità competente conformemente all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0040
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PERCENTUALE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTA AD UN PIANO DI INTRODUZIONE (%)
Parte dell'esposizione per ciascuna classe di esposizioni soggetta all'applicazione sequenziale del metodo IRB conformemente all'articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono comprese:
— entrambe le esposizioni per le quali gli enti prevedono di applicare il metodo IRB con o senza proprie stime della LGD e dei fattori di conversione (F-IRB e A-IRB);
— esposizioni in strumenti di capitale non rilevanti non incluse nelle colonne 0020 o 0040;
— esposizioni già soggette al metodo F-IRB quando un ente intende applicare in futuro il metodo A-IRB;
— esposizioni da finanziamenti specializzati in base al metodo di assegnazione di vigilanza non incluse nella colonna 0040.
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0050
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PERCENTUALE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTA AL METODO IRB (%)
Parte dell'esposizione per ciascuna classe di esposizioni soggetta al metodo IRB (esposizione soggetta al metodo IRB prima della CRM rispetto all'esposizione complessiva in tale classe di esposizioni), nel rispetto dell'ambito di applicazione dell'autorizzazione ricevuta da un'autorità competente a utilizzare il metodo IRB conformemente all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono incluse sia le esposizioni per le quali gli enti hanno l'autorizzazione ad utilizzare le proprie stime interne della LGD e dei fattori di conversione (F-IRB e A-IRB), compreso il metodo di assegnazione di vigilanza per le esposizioni da finanziamenti specializzati e le esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo della ponderazione semplice, sia le esposizioni segnalate nella riga 0170 del modello C 08.01.
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Righe
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Istruzioni
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CLASSI DI ESPOSIZIONI
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Gli enti includono le informazioni in questo modello per classi di esposizioni, conformemente alla ripartizione delle classi di esposizioni incluse nelle righe del modello.
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3.4. RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: INFORMAZIONI RIPARTITE GEOGRAFICAMENTE
85. Tutti gli enti presentano informazioni aggregate a livello totale. In aggiunta, gli enti che soddisfano il requisito della soglia stabilita all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento di esecuzione forniscono informazioni ripartite per paese riguardanti il paese nazionale e qualsiasi altro paese non nazionale. La soglia viene presa in considerazione unicamente in relazione ai modelli CR GB 1 e CR GB 2. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali sono assegnate all'area geografica «Altri paesi».
86. Il termine «residenza del debitore» si riferisce al paese in cui il debitore ha sede. Questo concetto può essere applicato su base «debitore diretto» e su base «rischio finale»; pertanto, le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione possono modificare l'attribuzione di un'esposizione a un paese. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali non sono assegnate al paese di residenza dell'organizzazione bensì all'area geografica «Altri paesi», indipendentemente dalla classe di esposizioni cui è assegnata l'esposizione verso organizzazioni sopranazionali.
87. I dati riguardanti l'«esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione» sono indicati in riferimento al paese di residenza del debitore diretto. I dati riguardanti il «valore dell'esposizione» e l'«importo delle esposizioni ponderato per il rischio» sono indicati sulla base del paese di residenza del debitore finale.
3.4.1. C 09.01 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato (CR GB 1)
3.4.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010
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ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
Stessa definizione di cui alla colonna 0010 del modello CR SA.
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0020
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Esposizioni in stato di default
Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione per le esposizioni classificate come «esposizioni in stato di default» e per le esposizioni in stato di default classificate nella classe di esposizioni «esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato» o «esposizioni in strumenti di capitale».
Questa «voce per memoria» fornisce informazioni aggiuntive sulla struttura del debitore delle esposizioni in stato di default. Le esposizioni classificate come «esposizioni in stato di default» di cui all'articolo 112, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono segnalate in corrispondenza della voce in cui sarebbero stati inseriti i debitori se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni «esposizioni in stato di default».
Queste informazioni sono una «voce per memoria» e pertanto non hanno effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni «esposizioni in stato di default», «esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato» o «esposizioni in strumenti di capitale» di cui all'articolo 112, lettere j), k) e p), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0040
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Nuovi default osservati per il periodo
L'importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe «esposizioni in stato di default» nel corso del trimestre successivo all'ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato a fronte della classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente.
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0050
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Rettifiche di valore su crediti generiche
Le rettifiche di valore su crediti di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 183/2014.
Questa voce comprende le rettifiche di valore su crediti generiche che possono essere incluse nel capitale di classe 2, prima dell'applicazione del massimale di cui all'articolo 62, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'importo da segnalare è al lordo degli effetti fiscali.
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0055
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Rettifiche di valore su crediti specifiche
Le rettifiche di valore su crediti di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 183/2014.
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0060
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Svalutazioni
Svalutazioni di cui all'IFRS 9 5.4.4 e B5.4.9.
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0061
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Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri
Come previsto dall'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0070
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Rettifiche di valore su crediti/svalutazioni per nuovi default osservati
Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle svalutazioni relativamente alle esposizioni classificate come «esposizioni in stato di default» nel trimestre successivo all'ultima segnalazione di dati.
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0075
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Valore dell'esposizione
Stessa definizione di cui alla colonna 0200 del modello CR SA.
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0080
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IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
Stessa definizione di cui alla colonna 0215 del modello CR SA.
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0081
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(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI
Stessa definizione di cui alla colonna 0216 del modello CR SA.
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0082
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(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE
Stessa definizione di cui alla colonna 0217 del modello CR SA.
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0090
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IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
Stessa definizione di cui alla colonna 0220 del modello CR SA.
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Righe
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0010
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Amministrazioni centrali o banche centrali
Articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0020
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Amministrazioni regionali o autorità locali
Articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0030
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Organismi del settore pubblico
Articolo 112, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0040
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Banche multilaterali di sviluppo
Articolo 112, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0050
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Organizzazioni internazionali
Articolo 112, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0060
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Enti
Articolo 112, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0070
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Imprese
Articolo 112, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0075
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di cui: PMI
Stessa definizione di cui alla riga 0020 del modello CR SA
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0080
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Al dettaglio
Articolo 112, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0085
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di cui: PMI
Stessa definizione di cui alla riga 0020 del modello CR SA
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0090
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Garantite da ipoteche su beni immobili
Articolo 112, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0095
|
di cui: PMI
Stessa definizione di cui alla riga 0020 del modello CR SA
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0100
|
Esposizioni in stato di default
Articolo 112, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013
|
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0110
|
Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato
Articolo 112, lettera k), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0120
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Obbligazioni garantite
Articolo 112, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0130
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Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine
Articolo 112, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0140
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Organismi di investimento collettivo (OIC)
Articolo 112, lettera o), del regolamento (UE) n. 575/2013
Somma delle righe da 0141 a 0143
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0141
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Metodo look-through
Stessa definizione di cui alla riga 0281 del modello CR SA
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0142
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Metodo basato sul regolamento di gestione
Stessa definizione di cui alla riga 0282 del modello CR SA
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0143
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Metodo fall-back
Stessa definizione di cui alla riga 0283 del modello CR SA
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0150
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Esposizioni in strumenti di capitale
Articolo 112, lettera p), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0160
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Altre esposizioni
Articolo 112, lettera q), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0170
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Esposizioni totali
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3.4.2. C 09.02 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni cui è applicato il metodo IRB (CR GB 2)
3.4.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010
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ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
Stessa definizione di cui alla colonna 0020 del modello CR IRB.
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0030
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di cui: in stato di default
Valore dell'esposizione originaria per le esposizioni classificate come esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0040
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Nuovi default osservati per il periodo
L'importo delle esposizioni originarie che sono state classificate nella classe «esposizioni in stato di default» nel corso del trimestre successivo all'ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato a fronte della classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente.
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0050
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Rettifiche di valore su crediti generiche
Le rettifiche di valore su crediti di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 183/2014.
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0055
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Rettifiche di valore su crediti specifiche
Le rettifiche di valore su crediti di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 183/2014.
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0060
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Svalutazioni
Svalutazioni di cui all'IFRS 9 5.4.4 e B5.4.9.
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0070
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Rettifiche di valore su crediti/svalutazioni per nuovi default osservati
Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle svalutazioni relativamente alle esposizioni classificate come «esposizioni in stato di default» nel trimestre successivo all'ultima segnalazione di dati.
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0080
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SCALA DI RATING INTERNI/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)
Stessa definizione di cui alla colonna 0010 del modello CR IRB.
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0090
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LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)
Stessa definizione di cui alle colonne 0230 e 0240 del modello CR IRB: la LGD media ponderata per l'esposizione (%) si riferisce a tutte le esposizioni, comprese quelle verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario e soggetti finanziari non regolamentati. Si applica l'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Per le esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali la PD è stimata, il valore segnalato dovrebbe essere la LGD stimata o la LGD regolamentare. Per le esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, i dati non possono essere segnalati perché non sono disponibili.
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0100
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di cui: in stato di default
LGD ponderata per l'esposizione per le esposizioni classificate come esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0105
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Valore dell'esposizione
Stessa definizione di cui alla colonna 0110 del modello CR IRB.
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0110
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IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
Stessa definizione di cui alla colonna 0255 del modello CR IRB.
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0120
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di cui: in stato di default
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni classificate come esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0121
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(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI
Stessa definizione di cui alla colonna 0256 del modello CR IRB.
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0122
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(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE
Stessa definizione di cui alla colonna 0257 del modello CR IRB.
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0125
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IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
Stessa definizione di cui alla colonna 0260 del modello CR IRB.
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0130
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IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE
Stessa definizione di cui alla colonna 0280 del modello CR IRB.
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Righe
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0010
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Banche centrali e amministrazioni centrali
Articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0020
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Enti
Articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0030
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Imprese
Tutte le esposizioni verso imprese di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0042
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di cui: finanziamenti specializzati (esclusi finanziamenti specializzati soggetti al metodo di assegnazione)
Articolo 147, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0045
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di cui: finanziamenti specializzati soggetti al metodo di assegnazione
Articolo 147, paragrafo 8, lettera a), e articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0050
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di cui: PMI
Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
Nell'ambito del metodo IRB le entità segnalanti utilizzano la loro definizione interna di PMI applicata nei processi interni di gestione del rischio.
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0060
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Al dettaglio
Tutte le esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0070
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Al dettaglio — garantite da beni immobili
Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da beni immobili.
Le esposizioni al dettaglio garantite da beni immobili saranno considerate esposizioni al dettaglio garantite da beni immobili riconosciuti come garanzie, indipendentemente dal rapporto tra il valore della garanzia e l'esposizione o dalla finalità del prestito.
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0080
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PMI
Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 154, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da beni immobili.
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0090
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Non PMI
Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da beni immobili.
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0100
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Al dettaglio — Rotative qualificate
Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, di tale regolamento
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0110
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Altre esposizioni al dettaglio
Altre esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 non segnalate nelle righe da 0070 a 0100
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0120
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PMI
Altre esposizioni al dettaglio verso PMI di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0130
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Non PMI
Altre esposizioni al dettaglio verso persone fisiche di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0140
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Strumenti di capitale
Esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0150
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Esposizioni totali
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3.4.3. C 09.04 — Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell'ente (CCB)
3.4.3.1. Osservazioni di carattere generale
88. Questo modello ha lo scopo di raccogliere maggiori informazioni sugli elementi della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente. Le informazioni richieste riguardano i requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titoli II e IV, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la localizzazione geografica delle esposizioni creditizie, delle esposizioni verso la cartolarizzazione e delle esposizioni inserite nel portafoglio di negoziazione rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (CCB) ai sensi dell'articolo 140 della direttiva 2013/36/UE (esposizioni creditizie rilevanti).
89. Le informazioni nel modello C 09.04 sono fornite per il «Totale» delle esposizioni creditizie rilevanti per tutti i paesi in cui dette esposizioni sono localizzate e individualmente per ogni paese in cui sono localizzate le esposizioni creditizie rilevanti. Gli importi complessivi e le informazioni su ciascun paese sono segnalati in una dimensione separata.
90. La soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento di esecuzione non è rilevante ai fini della segnalazione di questa ripartizione.
91. Per determinare la localizzazione geografica le esposizioni sono assegnate sulla base del debitore diretto, come disposto dal regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione (
7
). Pertanto le tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) non mutano l'attribuzione di un'esposizione alla sua localizzazione geografica ai fini della segnalazione delle informazioni di cui a questo modello.
3.4.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010
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Importo
Il valore delle esposizioni creditizie rilevanti e i requisiti di fondi propri associati determinati conformemente alle istruzioni relative alla rispettiva riga.
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0020
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Percentuale
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0030
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Informazioni qualitative
Queste informazioni sono segnalate solo per il paese di residenza dell'ente (la giurisdizione corrispondente al suo Stato membro di origine) e per il «Totale» di tutti i paesi.
Gli enti indicano {s} o {n} conformemente alle istruzioni relative alla pertinente riga.
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Righe
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0010-0020
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Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito
Esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.
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0010
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Valore dell'esposizione secondo il metodo standardizzato
Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.
Il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario non è indicato in questa riga bensì nella riga 0055.
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0020
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Valore dell'esposizione secondo il metodo IRB
Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.
Il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario non è indicato in questa riga bensì nella riga 0055.
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0030-0040
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Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato
Esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE
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0030
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Somma delle posizioni lunghe e corte in esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo il metodo standardizzato
Somma delle posizioni lunghe nette e corte nette ai sensi dell'articolo 327 del regolamento (UE) n. 575/2013 delle esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE soggette a requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013:
— esposizioni verso strumenti di debito diversi dalla cartolarizzazione;
— esposizioni verso posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione;
— esposizioni verso portafogli di negoziazione di correlazione;
— esposizioni verso titoli di capitale;
— esposizioni verso OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all'articolo 348 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0040
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Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i modelli interni
Per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE soggette a requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo IV, capi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, segnalare la somma dei seguenti elementi:
— il fair value (valore equo) delle posizioni non in derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE determinate conformemente all'articolo 104 del regolamento (UE) n. 575/2013;
— il valore nozionale dei derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE.
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0055
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Esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario
Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE.
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0070-0110
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Requisiti di fondi propri e fattori di ponderazione
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0070
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Requisiti di fondi propri totali per CCB
La somma delle righe 0080, 0090 e 0100.
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0080
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Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito
Requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capi da 1 a 4 e capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE nel paese in questione.
I requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario non sono indicati in questa riga bensì nella riga 0100.
I requisiti di fondi propri sono pari all'8 % dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio determinato ai sensi della parte tre, titolo II, capi da 1 a 4 e capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0090
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Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato
Requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il rischio specifico o conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il rischio incrementale di default e di migrazione per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, nel paese in questione.
I requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel quadro del rischio di mercato includono, tra l'altro, i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione calcolati ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso organismi di investimento collettivo determinati conformemente all'articolo 348 di tale regolamento.
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0100
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Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario
Requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE nel paese in questione.
I requisiti di fondi propri sono pari all'8 % dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0110
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Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri
Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ogni paese è calcolato come un rapporto tra requisiti di fondi propri, determinato come segue:
1. numeratore: requisiti di fondi propri totali che riguardano le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione [r0070; c0010; foglio del paese];
2. denominatore: requisiti di fondi propri totali che riguardano tutte le esposizioni creditizie rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica di cui all'articolo 140, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE [r0070; c0010; «Totale»].
Le informazioni sui fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri non sono segnalate per il «Totale» di tutti i paesi.
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0120-0140
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Coefficienti anticiclici
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0120
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Coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata
Coefficiente anticiclico fissato per il paese in questione dall'autorità designata di detto paese conformemente agli articoli 136, 137, 139 e all'articolo 140, paragrafo 2, lettere a) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/36/UE.
Se l'autorità designata del paese in questione non ha fissato un coefficiente anticiclico lasciare vuota questa riga.
I coefficienti anticiclici fissati dall'autorità designata ma non ancora applicabili nel paese in questione alla data di riferimento per le segnalazioni non sono segnalati.
Le informazioni sul coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata non sono segnalate nel «Totale» di tutti i paesi.
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0130
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Coefficiente anticiclico applicabile per il paese dell'ente
Coefficiente anticiclico applicabile al paese in questione che è stato fissato dall'autorità designata del paese di residenza dell'ente conformemente agli articoli 137, 138, 139 e all'articolo 140, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/36/UE. I coefficienti anticiclici non ancora applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni non sono segnalati.
Le informazioni sul coefficiente anticiclico applicabile nel paese dell'ente non sono segnalate per il «Totale» di tutti i paesi.
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0140
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Coefficiente anticiclico specifico dell'ente
Coefficiente anticiclico specifico dell'ente calcolato conformemente all'articolo 140, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.
Il coefficiente anticiclico specifico dell'ente è calcolato come la media ponderata dei coefficienti anticiclici che sono applicati nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell'ente, ovvero che sono applicati ai fini dell'articolo 140 ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2 o 3, della direttiva 2013/36/UE. Il coefficiente anticiclico pertinente è segnalato in [r0120; c0020; foglio del paese] o in [r0130; c0020; foglio del paese], a seconda del caso.
Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ogni paese è la quota di requisiti di fondi propri sul totale dei requisiti di fondi propri ed è segnalato in [r0110; c0020; foglio del paese].
Le informazioni sul coefficiente anticiclico specifico dell'ente sono segnalate soltanto per il «Totale» di tutti i paesi e non per ogni paese separatamente.
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0150-0160
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Uso della soglia del 2 %
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0150
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Uso della soglia del 2 % per le esposizioni creditizie generiche
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, le esposizioni creditizie generiche estere il cui aggregato non supera il 2 % dell'aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni verso la cartolarizzazione dell'ente possono essere assegnate allo Stato membro di origine dell'ente. L'aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni verso la cartolarizzazione è calcolato escludendo le esposizioni creditizie generiche localizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), e dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione.
Se si avvale di questa deroga, l'ente indica «y» (sì) nel modello per il paese corrispondente al suo Stato membro di origine e per il «Totale» di tutti i paesi.
Se non si avvale di questa deroga, l'ente indica «n» (no) nella rispettiva cella.
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0160
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Uso della soglia del 2 % per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, gli enti di cui il totale delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione non supera il 2 % del totale delle loro esposizioni creditizie generiche, delle loro esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle loro esposizioni verso la cartolarizzazione possono assegnare le esposizioni nel portafoglio di negoziazione allo Stato membro di origine dell'ente.
Se si avvale di questa deroga, l'ente indica «y» (sì) nel modello per il paese corrispondente al suo Stato membro di origine e per il «Totale» di tutti i paesi.
Se non si avvale di questa deroga, l'ente indica «n» (no) nella rispettiva cella.
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3.5. C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2)
3.5.1. Osservazioni di carattere generale
92. Il modello CR EQU IRB consta di due modelli: il modello CR EQU IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni cui è applicato il metodo IRB della classe di esposizioni in strumenti di capitale e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio, e il modello CR EQU IRB 2, che espone la ripartizione delle esposizioni totali assegnate alle classi di debitori secondo il metodo PD/LGD. Nelle seguenti istruzioni, il termine «CR EQU IRB» si riferisce sia al modello CR EQU IRB 1 che al modello CR EQU IRB 2, in funzione della loro applicabilità.
93. Il modello CR EQU IRB fornisce informazioni sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito (articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013) conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento.
94. Ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 le seguenti esposizioni sono assegnate alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale:
a)
esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;
b)
esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).
95. Anche gli organismi di investimento collettivo trattati secondo il metodo della ponderazione semplice di cui all'articolo 152, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 o secondo il metodo fall-back di cui all'articolo 152, paragrafo 6, di tale regolamento sono segnalati nel modello CR EQU IRB.
96. Ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti trasmettono il modello CR EQU IRB qualora applichino uno dei tre metodi citati nell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 575/2013:
—
metodo della ponderazione semplice;
—
metodo dei modelli interni.
Conformemente all'articolo 155 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono applicare metodi diversi (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD o metodo dei modelli interni) a portafogli diversi se utilizzano tali metodi differenti a livello interno.
Inoltre, gli enti che applicano il metodo IRB segnalano nel modello CR EQU IRB anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito), ad esempio le esposizioni in strumenti di capitale alle quali si applica una ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, rispettivamente, una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all'articolo 471, paragrafo 2, di tale regolamento.
97. Nel modello CR EQU IRB non sono segnalati i seguenti crediti in strumenti di capitale:
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le esposizioni in strumenti di capitale nel portafoglio di negoziazione, se l'ente non è esentato dal calcolo dei requisiti di fondi propri per le posizioni interne al portafoglio di negoziazione (articolo 94 del regolamento (UE) n. 575/2013);
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le esposizioni in strumenti di capitale soggette all'applicazione parziale del metodo standardizzato (articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013), comprese:
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le esposizioni in strumenti di capitale soggette alla clausola grandfathering ai sensi dell'articolo 495, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
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le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti alle cui obbligazioni creditizie sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % secondo il metodo standardizzato, compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, nei casi in cui è applicabile un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % (articolo 150, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013);
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le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale (articolo 150, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
le esposizioni in strumenti di capitale verso società strumentali i cui importi delle esposizioni ponderati per il rischio possono essere calcolati conformemente al trattamento delle «altre attività diverse da crediti» (articolo 155, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013);
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i crediti in strumenti di capitale dedotti dai fondi propri conformemente agli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 575/2013.
3.5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche (valide sia per il modello CR EQU IRB 1 che per il modello CR EQU IRB 2)
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Colonne
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0005
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CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATIVO DELLA RIGA)
La classe di debitori è un identificativo della riga ed è unico per ciascuna riga del modello. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.
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0010
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SCALA DI RATING INTERNI
PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)
Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 0010 la probabilità di default (PD) calcolata a norma dell'articolo 165, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
La PD assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare è conforme ai requisiti minimi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per ogni singola classe o singolo pool di debitori è indicata la PD ad essa o ad esso attribuita. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nella scala di rating interni approvata dall'autorità competente.
Per gli importi relativi a un'aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio «esposizioni totali»), si riporta la media ponderata per l'esposizione delle PD attribuite alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione considerata. Ai fini del calcolo della PD media ponderata per l'esposizione si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Per il calcolo della PD media ponderata per l'esposizione si applica, a fini di ponderazione, il valore dell'esposizione tenuto conto della protezione del credito di tipo personale (colonna 0060).
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0020
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ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
L'ente segnala nella colonna 0020 il valore dell'esposizione originaria (prima dell'applicazione dei fattori di conversione). Conformemente all'articolo 167 del regolamento (UE) n. 575/2013, il valore delle esposizioni in strumenti di capitale è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.
Gli enti comprendono nella colonna 0020 anche gli elementi fuori bilancio di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013 assegnati alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale (ossia la «parte non pagata di azioni sottoscritte»).
Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD (di cui all'articolo 165, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013) tengono conto anche della compensazione di cui all'articolo 155, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.
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0030-0040
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TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE
PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE
GARANZIE
DERIVATI SU CREDITI
Indipendentemente dal metodo applicato al calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, gli enti possono rilevare le protezioni del credito di tipo personale ottenute per le esposizioni in strumenti di capitale (articolo 155, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013). Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nelle colonne 0030 e 0040 l'importo della protezione del credito di tipo personale in forma di garanzie (colonna 0030) o di derivati su crediti (colonna 0040) rilevato secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0050
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TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE
SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
(-) DEFLUSSI TOTALI
L'ente segnala nella colonna 0050 la parte dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione garantita dalla protezione del credito di tipo personale rilevata secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0060
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VALORE DELL'ESPOSIZIONE
Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 0060 il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti di sostituzione derivanti dalla protezione del credito di tipo personale (articolo 155, paragrafi 2 e 3, e articolo 167 del regolamento (UE) n. 575/2013).
Nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio, il valore dell'esposizione è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche (articolo 167 del regolamento (UE) n. 575/2013).
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0061
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DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO
Cfr. le istruzioni relative al modello CR-SA.
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0070
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LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)
Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano la media ponderata per l'esposizione delle LGD assegnate alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione.
Per il calcolo della LGD media ponderata per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione tenuto conto della protezione del credito di tipo personale (colonna 0060).
Gli enti tengono conto delle disposizioni dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0080
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IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO
L'ente segnala gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale calcolati a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Se gli enti che applicano il metodo PD/LGD non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di default di cui all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fattori di ponderazione è assegnato un fattore di graduazione di 1,5 quando si calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (articolo 155, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013).
Per quanto riguarda il parametro M («maturity», durata) immesso nella funzione di ponderazione del rischio, la durata assegnata alle esposizioni in strumenti di capitale è di cinque anni (articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013).
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0090
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VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE
L'ente segnala nella colonna 0090 l'importo delle perdite attese delle esposizioni in strumenti di capitale calcolato ai sensi dell'articolo 158, paragrafi 4, 7, 8 e 9, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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Righe
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CR EQU IRB 1 — riga 0020
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METODO PD/LGD: TOTALE
Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013) segnalano le informazioni richieste nella riga 0020 del modello CR EQU IRB 1.
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CR EQU IRB 1 — righe 0050 - 0090
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METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE DEL RISCHIO: TOTALE
RIPARTIZIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE
Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice (articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013) segnalano le informazioni richieste in base alle caratteristiche delle esposizioni sottostanti nelle righe da 0050 a 0090.
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CR EQU IRB 1 — riga 0100
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METODO DEI MODELLI INTERNI
Gli enti che applicano il metodo dei modelli interni (articolo 155, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013) segnalano le informazioni richieste nella riga 0100.
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CR EQU IRB 1 — riga 0110
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ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
Gli enti che applicano il metodo IRB segnalano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito). Sono comprese le seguenti esposizioni:
— l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio delle posizioni in strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario trattate conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e
— le posizioni in strumenti di capitale con una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all'articolo 471, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono segnalati nella riga 0110.
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CR EQU IRB 1 — riga 0120
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ESPOSIZIONI OIC SOGGETTE AL METODO FALL-BACK
In questa riga sono segnalate anche le esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC trattate conformemente al metodo fall-back di cui all'articolo 152, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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CR EQU IRB 2
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RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD
Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013) segnalano le informazioni richieste nel modello CR EQU IRB 2.
Gli enti che applicano il metodo PD/LGD e che utilizzano una scala di rating unica, o sono in grado di effettuare segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, segnalano nel modello CR EQU IRB 2 le classi o i pool di rating associati a detta scala di rating unica/scala tipo. In tutti gli altri casi, le differenti scale di rating sono riunite e classificate secondo i seguenti criteri: le classi o i pool di debitori delle differenti scale di rating sono accorpati e ordinati a partire dalla classe o dal pool con la PD più bassa alla classe o al pool con la PD più alta.
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3.6. C 11.00 – RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)
3.6.1. Osservazioni di carattere generale
99. Questo modello serve per segnalare informazioni riguardanti sia le operazioni interne al portafoglio di negoziazione sia quelle esterne che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, nonché informazioni sui relativi requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013.
100. L'ente segnala nel modello CR SETT le informazioni sul rischio di regolamento/consegna relativamente agli strumenti di debito, agli strumenti di capitale, alle valute estere e alle merci interne o esterne al proprio portafoglio di negoziazione.
101. Ai sensi dell'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013 le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci relative a strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci non sono soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna. Si rileva, tuttavia, che i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che risultano non liquidati dopo lo scadere delle relative date di consegna sono invece soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna, secondo quanto stabilito dall'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013.
102. In caso di operazioni non liquidate dopo lo scadere della data di consegna, l'ente calcola la differenza di prezzo alla quale si trova esposto. La differenza di prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore di mercato corrente, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente.
103. Al fine di calcolare i corrispondenti requisiti di fondi propri, l'ente moltiplica tale differenza di prezzo per il fattore appropriato di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013.
104. Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, per determinare l'importo dell'esposizione al rischio i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna sono moltiplicati per 12,5.
105. Si rileva che i requisiti di fondi propri per le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell'articolo 379 del regolamento (UE) n. 575/2013 non sono compresi nel modello CR SETT. Essi sono segnalati nei modelli relativi al rischio di credito (CR SA, CR IRB).
3.6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010
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OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONE
L'ente segnala, al prezzo di liquidazione convenuto di cui all'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013, le operazioni che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna.
Tutte le operazioni non liquidate sono comprese in questa colonna, a prescindere dal fatto che, allo scadere della data di regolamento, costituiscano una perdita o un profitto.
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0020
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ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATE
Ai sensi dell'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti segnalano la differenza di prezzo tra il prezzo di liquidazione convenuto e il valore di mercato corrente dello strumento di debito, dello strumento di capitale, della valuta estera o della merce in questione, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente.
In questa colonna sono segnalate soltanto le operazioni non liquidate che comportano una perdita allo scadere della data di regolamento.
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0030
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REQUISITI DI FONDI PROPRI
L'ente segnala i requisiti di fondi propri calcolati ai sensi dell'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0040
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO
Conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, per determinare l'importo dell'esposizione al rischio di regolamento l'ente moltiplica per 12,5 i requisiti di fondi propri segnalati nella colonna 0030.
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Righe
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0010
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Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazione
L'ente segnala informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione (di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013).
L'ente segnala nella cella {r0010;c0010} la somma aggregata delle operazioni non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto.
L'ente segnala nella cella {r0010;c0020} le informazioni aggregate relative all'esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita.
L'ente segnala nella cella {r0010;c0030} i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la «differenza di prezzo» indicata nella colonna 0020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013).
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0020-0060
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Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)
Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)
Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)
Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)
Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)
L'ente segnala nelle righe da 0020 a 0060 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento prevista.
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0070
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Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazione
L'ente segnala informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione (di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013).
L'ente segnala nella cella {r0070;c0010} la somma aggregata delle operazioni non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto.
L'ente segnala nella cella {r0070;c0020} le informazioni aggregate relative all'esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita.
L'ente segnala nella cella {r0070;c0030} i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la «differenza di prezzo» indicata nella colonna 0020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013).
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0080-0120
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Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)
Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)
Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)
Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)
Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)
L'ente segnala nelle righe da 0080 a 0120 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento prevista.
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3.7. C 13.01 - RISCHIO DI CREDITO – CARTOLARIZZAZIONI (CR SEC)
3.7.1. Osservazioni di carattere generale
106. Quando l'ente agisce in qualità di cedente, le informazioni contenute in questo modello sono richieste per tutte le cartolarizzazioni per le quali è riconosciuto un trasferimento significativo del rischio. Se l'ente agisce in qualità di investitore, devono essere segnalate tutte le esposizioni.
107. Le informazioni da segnalare sono condizionate dal ruolo svolto dall'ente nel contesto della cartolarizzazione, pertanto si utilizzano elementi di segnalazione specifici per i cedenti, i promotori e gli investitori.
108. Questo modello contiene informazioni comuni sulle cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche contenute nel portafoglio bancario.
3.7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010
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IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE
L'ente cedente segnala l'importo in essere, alla data di riferimento per le segnalazioni, di tutte le esposizioni correnti verso la cartolarizzazione create nell'operazione di cartolarizzazione, a prescindere dal soggetto che detiene le posizioni. Sono pertanto segnalate le esposizioni verso la cartolarizzazione in bilancio (ad esempio obbligazioni, prestiti subordinati) nonché le esposizioni fuori bilancio e i derivati (ad esempio linee di credito subordinate, linee di liquidità, contratti swap su tassi d'interesse, credit default swap, eccetera) creati dalla cartolarizzazione.
Il cedente non segnala in questo modello le cartolarizzazioni tradizionali nelle quali non detiene alcuna posizione. A tal fine le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente includono clausole di rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 242, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013 nella cartolarizzazione di esposizioni rotative.
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0020-0040
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CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE
Articoli 251 e 252 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il valore corretto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito utilizzate nella struttura di cartolarizzazione non tiene conto dei disallineamenti di durata.
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0020
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(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVA)
La procedura dettagliata per il calcolo del valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) da segnalare in questa colonna è esposta nell'articolo 223, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0030
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(-) DEFLUSSI TOTALI (-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)
Conformemente alla regola generale per gli «afflussi» e i «deflussi», gli importi segnalati in questa colonna figurano come «afflussi» nel corrispondente modello relativo al rischio di credito (CR SA o CR IRB) e nella classe di esposizioni alla quale il soggetto segnalante assegna il fornitore della protezione (ovvero il terzo al quale il segmento è trasferito mediante protezione del credito di tipo personale).
La procedura di calcolo dell'importo nominale corretto per il «rischio di cambio» della protezione del credito (G*) è indicata nell'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0040
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IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO
Tutti i segmenti mantenuti o riacquistati, ad esempio le posizioni che coprono le prime perdite non traslate, sono segnalati al rispettivo valore nominale.
Nel calcolo dell'importo mantenuto o riacquistato della protezione del credito non si tiene conto dell'effetto dei coefficienti di scarto (haircut) di vigilanza sulla protezione del credito.
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0050
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POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
Questa colonna comprende i valori delle esposizioni delle posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall'ente segnalante, calcolate in conformità dell'articolo 248, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, senza applicare i fattori di conversione del credito, al lordo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, e degli eventuali sconti su prezzi d'acquisto non rimborsabili sulle esposizioni cartolarizzate di cui all'articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e al lordo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti relativi alla posizione verso la cartolarizzazione.
La compensazione è rilevante unicamente per i derivati multipli forniti alla stessa società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) coperti da accordi di compensazione ammissibili.
Nelle cartolarizzazioni sintetiche le posizioni detenute dal cedente sotto forma di elementi in bilancio e/o ragioni di credito dell'investitore derivano dall'aggregazione delle colonne da 0010 a 0040.
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0060
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(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI
Articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le rettifiche di valore e gli accantonamenti da segnalare in questa colonna si riferiscono soltanto alle posizioni verso la cartolarizzazione; non sono considerate le rettifiche di valore delle esposizioni cartolarizzate.
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0070
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ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI
Questa colonna comprende i valori delle esposizioni delle posizioni verso la cartolarizzazione, calcolate in conformità dell'articolo 248, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, senza applicare i fattori di conversione, e al lordo degli eventuali sconti su prezzi d'acquisto non rimborsabili sulle esposizioni cartolarizzate di cui all'articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti relativi alla posizione verso la cartolarizzazione.
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0080-0110
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TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE
Articolo 4, paragrafo 1, punto 57, parte tre, titolo II, capo 4, e articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti forniscono in queste colonne informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante sostituzione di esposizioni (come indicato sotto in riferimento agli afflussi e ai deflussi).
Se una garanzia reale influisce sul valore dell'esposizione (ad esempio se è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione.
Gli elementi da segnalare qui sono:
1. garanzie reali, costituite a norma dell'articolo 222 del regolamento (UE) n. 575/2013 (metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie);
2. la protezione del credito ammissibile di tipo personale.
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0080
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(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (GA)
Protezione del credito di tipo personale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, degli articoli da 234 a 236 del regolamento (UE) 575/2013.
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0090
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(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE
Protezione del credito di tipo reale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del regolamento (UE) n. 575/2013, di cui all'articolo 249, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento e come disciplinata agli articoli 195, 197 e 200 di tale regolamento.
Le credit linked note e la compensazione in bilancio di cui agli articoli 218 e 219 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono trattate come garanzie in contante.
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0100-0110
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SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
Sono segnalati gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni e, ove rilevanti, i fattori di ponderazione del rischio o le classi di debitori.
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0100
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(-) DEFLUSSI TOTALI
Articolo 222, paragrafo 3, articolo 235, paragrafi 1 e 2, e articolo 236 del regolamento (UE) n. 575/2013.
I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'«esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti» che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori, e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori.
Tale importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevanti, nelle relative ponderazioni del rischio o classi di debitori.
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0110
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AFFLUSSI TOTALI
In questa colonna sono segnalate come afflussi le posizioni verso la cartolarizzazione che costituiscono titoli di debito e sono utilizzate come garanzie reali finanziarie ammissibili conformemente all'articolo 197, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 se è utilizzato il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.
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0120
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ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
Questa colonna include le esposizioni assegnate alla ponderazione del rischio e alla classe di esposizioni corrispondenti dopo aver tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti a «tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) con effetti di sostituzione sull'esposizione».
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0130
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(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVAM)
Articoli da 223 a 228 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'importo segnalato comprende anche le credit linked note (articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013)
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0140
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VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)
Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione calcolato conformemente all'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma senza applicare i fattori di conversione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
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0150
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DI CUI: CON UN FATTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO (CCF) DELLO 0 %
Articolo 248, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini di questa colonna il fattore di conversione è definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ai fini della segnalazione, i valori dell'esposizione corretti integralmente (E*) sono segnalati per il fattore di conversione 0 %.
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0160
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(–) SCONTI SU PREZZI D'ACQUISTO NON RIMBORSABILI
Conformemente all'articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, un ente cedente può dedurre dal valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % eventuali sconti sul prezzo di acquisto non rimborsabili connessi a tali esposizioni sottostanti nella misura in cui tali sconti abbiano determinato la riduzione dei fondi propri.
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0170
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(–) RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI SPECIFICHE PER ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI
Conformemente all'articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, un ente cedente può dedurre dal valore dell'esposizione della posizione verso la cartolarizzazione a cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % o che è dedotta dal capitale primario di classe 1 l'importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche delle esposizioni sottostanti determinato conformemente all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0180
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VALORE DELL'ESPOSIZIONE
Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione calcolato conformemente all'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0190
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(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI
Conformemente all'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 253, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.
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0200
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VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
Valore dell'esposizione meno il valore dell'esposizione dedotto dai fondi propri.
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0210
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SEC-IRBA
Articolo 254, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0220-0260
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RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW
Esposizioni cui è applicato il SEC-IRBA ripartite per fasce di ponderazione del rischio.
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0270
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DI CUI: CALCOLATE A NORMA DELL'ARTICOLO 255, PARAGRAFO 4 (CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI)
Articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini di questa colonna le esposizioni al dettaglio sono trattate come crediti al dettaglio acquistati e le esposizioni verso imprese come crediti verso imprese acquistati.
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0280
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SEC-SA
Articolo 254, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0290-0340
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RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW
Esposizioni cui è applicato il SEC-SA ripartite per fasce di ponderazione del rischio.
Per RW = 1 250 % (W ignoto), l'articolo 261, paragrafo 2, lettera b), quarto comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che la posizione nella cartolarizzazione sia ponderata per il 1 250 % laddove l'ente non conosca lo status di morosità per più del 5 % delle esposizioni sottostanti nel portafoglio.
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0350
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SEC-ERBA
Articolo 254, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0360-0570
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RIPARTIZIONE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CLASSI DI MERITO DI CREDITO A BREVE/LUNGO TERMINE)
Articolo 263 del regolamento (UE) n. 575/2013
Le posizioni verso la cartolarizzazione cui è applicato il SEC-ERBA con un rating desunto di cui all'articolo 254, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono segnalate come posizioni provviste di rating.
I valori delle esposizioni soggetti a ponderazione del rischio sono ripartiti in funzione del termine breve o lungo e delle classi di merito di credito come previsto alle tabelle 1 e 2 dell'articolo 263 e alle tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0580-0630
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RIPARTIZIONE PER MOTIVO DI APPLICAZIONE DEL SEC-ERBA
Per ciascuna posizione verso la cartolarizzazione gli enti considerano una delle opzioni seguenti nelle colonne 0580-0620.
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0580
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PRESTITI PER VEICOLI, LEASING AUTO E STRUMENTALI
Articolo 254, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
Tutti i prestiti per veicoli, leasing auto e strumentali sono segnalati in questa colonna, anche se rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 254, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0590
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OPZIONE SEC-ERBA
Articolo 254, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0600
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POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
Articolo 254, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0610
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POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
Articolo 254, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0620
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POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL'ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
Le posizioni verso la cartolarizzazione soggette al SEC-ERBA, quando l'applicazione del SEC-IRBA o del SEC-SA è stata esclusa dalle autorità competenti a norma dell'articolo 254, paragrafo 4, o dell'articolo 258, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0630
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IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI
Posizioni verso la cartolarizzazione cui è applicato il SEC-ERBA secondo la gerarchia dei metodi di cui all'articolo 254, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0640
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METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA
Articolo 254, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 riguardante l'applicazione del metodo della valutazione interna (IAA) per le posizioni in programmi ABCP.
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0650-0690
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RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW
Esposizioni cui è applicato il metodo della valutazione interna ripartite per fasce di ponderazione del rischio
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0695
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TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE
Articolo 269 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0700
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ALTRO (RW = 1 250 %)
Se non viene applicato nessuno dei metodi precedenti, alle posizioni verso la cartolarizzazione è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % conformemente all'articolo 254, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0710-0860
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IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO
Importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, prima delle rettifiche dovute a disallineamenti di durata o violazioni delle disposizioni in materia di due diligence, escluso qualsiasi importo dell'esposizione ponderato per il rischio riguardante esposizioni riassegnate a un altro modello mediante deflussi.
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0840
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IAA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)
In questa colonna deve essere indicata la media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione.
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0860
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IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO, DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE
Per le cartolarizzazioni sintetiche con disallineamenti di durata, l'importo da segnalare in questa colonna non tiene conto dei disallineamenti di durata.
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0870
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RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA
Per i disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche è incluso RW*-RW(SP), calcolato a norma dell'articolo 252 del regolamento (UE) n. 575/2013, tranne per i segmenti con una ponderazione del rischio del 1 250 %, dove l'importo da segnalare è zero. L'importo RW(SP) comprende non solo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio indicati nella colonna 0650 ma anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riassegnate a altri modelli mediante deflussi.
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0880
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EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402 (1)
Conformemente all'articolo 270 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, se l'ente non rispetta determinati requisiti, le autorità competenti impongono un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che si applicherebbe alle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione a norma della parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0890
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PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
Importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, prima dell'applicazione dei limiti di cui agli articoli 267 e 268 di tale regolamento o in caso di cartolarizzazioni ammissibili di esposizioni deteriorate tradizionali prima dell'applicazione dell'articolo 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0900
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(–) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
Conformemente all'articolo 267 del regolamento (UE) n. 575/2013 l'ente che conosce in ogni momento la composizione delle esposizioni sottostanti può assegnare alla posizione verso la cartolarizzazione senior un fattore massimo di ponderazione del rischio pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l'esposizione che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate. Per le cartolarizzazioni ammissibili di esposizioni deteriorate tradizionali si applica l'articolo 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare i paragrafi 6 e 7.
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0910
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(–) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE
Conformemente all'articolo 268 del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti cedenti, gli enti promotori o altri enti che usano il SEC-IRBA oppure gli enti cedenti o gli enti promotori che usano il SEC-SA o il SEC-ERBA possono applicare un requisito patrimoniale massimo per la posizione verso la cartolarizzazione che detengono pari ai requisiti patrimoniali che sarebbero calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate. Per le cartolarizzazioni ammissibili di esposizioni deteriorate tradizionali si applica l'articolo 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare i paragrafi 5 e 7.
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0920
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO
Importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, considerando la ponderazione del rischio totale come indicato all'articolo 247, paragrafo 6, di tale regolamento.
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0930
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VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLE CARTOLARIZZAZIONI VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI
Importo delle esposizioni ponderato per il rischio derivante dalle esposizioni riassegnate al fornitore degli strumenti di attenuazione del rischio e pertanto computate nel modello corrispondente, che sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle posizioni verso la cartolarizzazione.
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(1)
Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
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109. Il modello è suddiviso in tre grandi blocchi di righe contenenti dati riguardanti le esposizioni create/promosse/mantenute o acquistate da cedenti, investitori e promotori. Per ciascuna di esse le informazioni sono ripartite per elementi in bilancio e fuori bilancio e derivati, nonché in base all'essere o meno soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.
110. Le posizioni trattate secondo il SEC-ERBA e le posizioni prive di rating (esposizioni alla data di riferimento per le segnalazioni) sono ripartite in base alle classi di merito di credito applicate all'avvio (ultimo blocco di righe). Questa informazione è segnalata dai cedenti, dai promotori e dagli investitori.
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Righe
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0010
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ESPOSIZIONI TOTALI
Le esposizioni totali fanno riferimento all'importo complessivo delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni in essere. Questa riga riassume tutte le informazioni segnalate dai cedenti, dai promotori e dagli investitori nelle righe successive.
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0020
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POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione in essere ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del regolamento (UE) n. 575/2013, che non sono ricartolarizzazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 63, di tale regolamento.
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0030
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AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243, 270 o 494 quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.
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0040
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ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI ABCP E NON ABCP STS
Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione STS che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0050
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POSIZIONE SENIOR SOGGETTA ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING VERSO CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE DI PMI
Importo totale delle posizioni senior soggette alla clausola grandfathering verso cartolarizzazioni sintetiche di PMI che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 494 quater del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0051
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POSIZIONI SENIOR VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE STS NEL BILANCIO
Importo totale delle posizioni senior verso la cartolarizzazione STS nel bilancio che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 270 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0060, 0120, 0170, 0240, 0290, 0360 e 0410
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NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
Articolo 254, paragrafi 1, 4, 5 e 6, e articoli 259, 261, 263, 265, 266 e 269 del regolamento (UE) n. 575/2013
Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che non sono ammesse al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.
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0070, 0190, 0310 e 0430
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POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE
Importo totale delle posizioni verso la ricartolarizzazione in essere ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 64, del regolamento (UE) 575/2013.
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0080
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CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI
Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di cedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0090-0136, 0210-0250 e 0330-0370
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POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO
In conformità dell'articolo 248, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo l'applicazione di eventuali rettifiche di valore su crediti pertinenti specifiche alla posizione verso la cartolarizzazione in conformità dell'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Gli elementi in bilancio sono ripartiti in funzione delle informazioni relative all'applicazione del trattamento differenziato ai fini patrimoniali di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle righe 0100 e 0120 e sull'importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle righe 0110 e 0130.
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0100, 0220 e 0340
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AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.
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0110, 0131, 0134, 0160, 0180, 0230, 0251, 0254, 0280, 0300, 0350, 0371, 0374 0400 e 0420
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DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)
Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0121, 0241 e 0361
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ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
Importo totale delle esposizioni che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 269 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0133, 0253 e 0373
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ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE
Importo totale delle esposizioni che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 269 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0134, 0254 e 0374
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DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI
Importo totale delle esposizioni che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 269 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0135, 0255 e 0375
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DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI NON AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI
Importo totale delle esposizioni che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 269 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0136, 0256 e 0376
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DI CUI: ESPOSIZIONI NON SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI
Importo totale delle esposizioni che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 269 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 269 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0140-0180, 0260-0300 e 0380-0420
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POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI
Queste righe contengono informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione relative a elementi fuori bilancio e derivati soggette a un fattore di conversione nell'ambito del quadro in materia di cartolarizzazione. Ove non diversamente specificato, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale meno qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica di tale posizione, moltiplicato per un fattore di conversione del 100 %.
Le posizioni verso la cartolarizzazione fuori bilancio risultanti da uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 sono determinate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, di tale regolamento. Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte di uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 è determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, di tale regolamento.
Per le linee di liquidità, le linee di credito e gli anticipi per cassa del gestore gli enti segnalano l'importo non utilizzato.
Per gli swap su tassi d'interesse e su valute è indicato il valore dell'esposizione (calcolato conformemente all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013).
Gli elementi fuori bilancio e i derivati sono ripartiti in funzione delle informazioni relative all'applicazione del trattamento differenziato ai fini patrimoniali di cui all'articolo 270 del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle righe 0150 e 0170 e sull'importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle righe 0160 e 0180. Si applicano gli stessi riferimenti giuridici previsti per le righe da 0100 a 0130.
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0150, 0270 e 0390
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AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 o, solo per i cedenti, all'articolo 270 o 494 quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.
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0200
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INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI
Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di investitore.
Ai fini di questo modello, per «investitore» s'intende un ente che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.
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0320
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PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI
Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di promotore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 575/2013. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.
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0440-0670
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RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO
Queste righe contengono informazioni sulle posizioni in essere (alla data di riferimento per le segnalazioni) per le quali è stata determinata la classe di merito di credito (come indicato nelle tabelle 1 e 2 dell'articolo 263 e nelle tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 del regolamento (UE) n. 575/2013) alla data di creazione (avvio). Per le posizioni verso la cartolarizzazione trattate secondo l'IAA, la CQS è quella corrispondente alla prima assegnazione del rating IAA. In mancanza di questa informazione sono segnalati i dati disponibili equivalenti alle classi di merito di credito di più antica data.
Queste righe devono essere compilate soltanto per le colonne 0180-0210, 0280, 0350-0640, 0700-0720, 0740, 0760-0830 e 0850.
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3.8. INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS)
3.8.1 Ambito di applicazione del modello SEC DETAILS
111. Questi modelli contengono informazioni suddivise per singola operazione (a differenza delle informazioni aggregate segnalate nei modelli CR SEC, MKR SA SEC, MKR SA CTP, CA1 e CA2) riguardanti tutte le cartolarizzazioni alle quali l'ente segnalante partecipa. Sono indicate le caratteristiche principali di ciascuna cartolarizzazione, quali la natura del portafoglio sottostante e i requisiti di fondi propri.
112. Questi modelli devono essere compilati per:
a.
le cartolarizzazioni create/promosse dall'ente segnalante, anche qualora esso non detenga alcuna posizione nella cartolarizzazione. Laddove l'ente detenga almeno una posizione nella cartolarizzazione, a prescindere dal fatto che vi sia o non vi sia stato un trasferimento significativo del rischio, l'ente segnala informazioni riguardanti tutte le posizioni da esso detenute (nel portafoglio bancario oppure nel portafoglio di negoziazione). Le posizioni detenute comprendono le posizioni mantenute a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 e, in caso di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 6, di detto regolamento, dell'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione applicabile il 31 dicembre 2018;
b.
le cartolarizzazioni il cui sottostante finale è costituito da passività finanziarie emesse originariamente dall'ente segnalante e acquisite (parzialmente) da un veicolo per la cartolarizzazione. Tale sottostante potrebbe includere obbligazioni garantite o altre passività ed è identificato come tale nella colonna 0160;
c.
le posizioni detenute nelle cartolarizzazioni quando l'ente segnalante non è né il cedente né il promotore (ossia è investitore e prestatore originario).
Il modello C 14.01 è compilato solo per le posizioni verso la cartolarizzazione trattate nell'ambito del quadro sulle cartolarizzazioni.
113. Questi modelli devono essere compilati dai gruppi consolidati e dagli enti autonomi (
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) situati nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri. Nel caso di cartolarizzazioni che coinvolgono più di un soggetto del medesimo gruppo consolidato, è segnalata la ripartizione dettagliata per singolo soggetto.
114. In considerazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402, secondo il quale gli enti che investono in posizioni verso la cartolarizzazione devono acquisire molte informazioni sulle posizioni stesse per adempiere agli obblighi di due diligence, l'ambito di segnalazione del modello si applica agli investitori in misura ridotta. Essi compilano in particolare le colonne 0010-0040; 0070-0110; 0160; 0190; 0290-0300; 0310-0470.
115. Gli enti che hanno il ruolo di prestatori originari (e che non hanno anche il ruolo di cedente o promotore nella medesima cartolarizzazione) devono in linea di massima compilare il modello nella stessa misura degli investitori.
3.8.2. Ripartizione del modello SEC DETAILS
116. Il SEC DETAILS consta di due modelli. Il SEC DETAILS fornisce una panoramica generale delle cartolarizzazioni. Il SEC DETAILS 2 fornisce una ripartizione per metodo applicato delle posizioni verso la cartolarizzazione soggette ai requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
117. Le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione sono segnalate solo nelle colonne 0010-0020, 0420, 0430, 0431, 0432, 0440 e 0450-0470. Per le colonne 0420, 0430 e 0440 gli enti tengono conto dell'RW corrispondente al requisito di fondi propri della posizione netta.
3.8.3. C 14.00 – Informazioni dettagliate sulle cartolarizzazioni (SEC DETAILS)
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Colonne
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0010
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CODICE INTERNO
Codice interno (alfanumerico) utilizzato dall'ente per identificare la cartolarizzazione.
Il codice interno è associato all'identificativo dell'operazione di cartolarizzazione.
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0020
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IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE
Codice utilizzato per la registrazione legale dell'operazione di cartolarizzazione o, in sua mancanza, denominazione con la quale l'operazione di cartolarizzazione è nota sul mercato, o all'interno dell'ente in caso di cartolarizzazione interna o privata.
Quando è disponibile il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number — ISIN), ossia nel caso di operazioni pubbliche, in questa colonna sono riportati i caratteri comuni a tutti i segmenti della cartolarizzazione.
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0021
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CARTOLARIZZAZIONE INFRAGRUPPO, PRIVATA O PUBBLICA?
Questa colonna indica se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione infragruppo, privata o pubblica.
Gli enti utilizzano una delle seguenti diciture:
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0110
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RUOLO DELL'ENTE: (CEDENTE / PROMOTORE / PRESTATORE ORIGINARIO / INVESTITORE)
Gli enti utilizzano una delle seguenti diciture:
Cedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del regolamento (UE) n. 575/2013 e promotore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del di tale regolamento. Si presume che gli investitori siano gli enti cui si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402. Nei casi in cui si applica l'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, si applicano gli articoli 406 e 407 del regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.
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0030
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IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE
In questa colonna è segnalato il codice LEI applicabile al cedente o, in sua mancanza, il codice attribuito al cedente dall'autorità di vigilanza o, in sua mancanza, la denominazione dell'ente stesso.
Per le cartolarizzazioni multi-seller nelle quali l'ente segnalante è coinvolto come cedente, promotore o prestatore originario, l'ente segnalante riporta l'identificativo di tutti i soggetti appartenenti al suo gruppo consolidato che sono coinvolti nell'operazione (come cedente, promotore o prestatore originario). Se il codice non è disponibile o non è noto all'ente segnalante, è indicata la denominazione dell'ente.
Nel caso di cartolarizzazioni multi-seller in cui l'ente segnalante detiene una posizione in qualità di investitore, l'ente segnalante fornisce l'identificativo di tutti i diversi cedenti coinvolti nella cartolarizzazione o, se non disponibile, le denominazioni dei diversi cedenti. Se le denominazioni non gli sono note, l'ente segnalante indica che la cartolarizzazione è «multi-seller».
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0040
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TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE
Gli enti utilizzano una delle seguenti diciture:
— cartolarizzazioni tradizionali diverse dalle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate;
— cartolarizzazioni non ammissibili di esposizioni deteriorate;
— cartolarizzazioni ammissibili di esposizioni deteriorate;
Le definizioni di «programma di emissione di commercial paper garantiti da attività», «operazione su commercial paper garantiti da attività», «cartolarizzazione tradizionale» e «cartolarizzazione sintetica» figurano all'articolo 242, punti da 11 a 14, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le definizioni di «cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate» e «cartolarizzazione di esposizioni deteriorate» sono contenute nell'articolo 269 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0051
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TRATTAMENTO CONTABILE: LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE SONO MANTENUTE NELLO STATO PATRIMONIALE O SONO RIMOSSE?
Gli enti in quanto cedenti, promotori e prestatori originari inseriscono una delle seguenti abbreviazioni:
— «K - totalmente mantenute», se le esposizioni cartolarizzate restano interamente rilevate;
— «P - parzialmente rimosse», se le esposizioni cartolarizzate sono parzialmente eliminate contabilmente;
— «R - totalmente rimosse», se le esposizioni cartolarizzate sono totalmente eliminate contabilmente;
— «N - non applicabile», se non pertinente.
Questa colonna riassume il trattamento contabile dell'operazione. Il trasferimento significativo del rischio ai sensi degli articoli 244 e 245 del regolamento (UE) n. 575/2013 non incide sul trattamento contabile dell'operazione nell'ambito della disciplina contabile applicabile.
Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna.
L'opzione «P» (eliminate in parte) è selezionata quando le attività cartolarizzate sono rilevate in bilancio in misura pari al coinvolgimento continuativo del soggetto segnalante conformemente all'IFRS 9.3.2.16 – 3.2.21.
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0060
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TRATTAMENTO AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ: LE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SONO SOGGETTE AI REQUISITI DI FONDI PROPRI?
Articoli 109, 244 e 245 del regolamento (UE) n. 575/2013
I cedenti, e soltanto loro, utilizzano una delle seguenti diciture:
— non soggette a requisiti di fondi propri;
— portafoglio di negoziazione;
— parzialmente nel portafoglio bancario e nel portafoglio di negoziazione.
Questa colonna riassume il trattamento ai fini della solvibilità dello schema di cartolarizzazione da parte del cedente. Indica se i requisiti di fondi propri sono calcolati secondo le esposizioni cartolarizzate o secondo le posizioni verso la cartolarizzazione (portafoglio bancario/portafoglio di negoziazione).
Se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (non essendoci stato un trasferimento significativo del rischio), il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito è segnalato nel modello CR SA, qualora l'ente applichi all'esposizione cartolarizzata il metodo standardizzato, oppure nel modello CR IRB, qualora l'ente applichi all'esposizione cartolarizzata il metodo basato sui rating interni.
Al contrario, se i requisiti di fondi propri si basano su posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio bancario (in quanto è stato realizzato un trasferimento significativo del rischio), le informazioni sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito sono segnalate nel modello CR SEC. Per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio di negoziazione, le informazioni sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sono indicate nel modello MKR SA TDI (rischio di posizione generale standardizzato) e nel modello MKR SA SEC o nel modello MKR SA CTP (rischio di posizione specifico standardizzato) o ancora nel modello MKR IM (modelli interni).
Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna.
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0061
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TRASFERIMENTO SIGNIFICATIVO DEL RISCHIO (SRT)
I cedenti, e soltanto loro, utilizzano una delle seguenti diciture:
— nessun SRT riconosciuto: il soggetto segnalante pondera per il rischio le sue esposizioni cartolarizzate;
— realizzazione di un SRT a norma dell'articolo 244, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 245, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
— realizzazione di un SRT a norma dell'articolo 244, paragrafo 2, lettera b), o dell'articolo 245, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
— realizzazione di un SRT a norma dell'articolo 244, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 245, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
— attribuzione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % o deduzione delle posizioni mantenute a norma dell'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Questa colonna riassume se è stato realizzato un trasferimento significativo e, in caso affermativo, con quali mezzi. La realizzazione dell'SRT determinerà il corretto trattamento ai fini della solvibilità da parte del cedente.
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0070
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CARTOLARIZZAZIONE O RICARTOLARIZZAZIONE?
Conformemente alla definizione di «cartolarizzazione» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla definizione di «ricartolarizzazione» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 63, del regolamento (UE) n. 575/2013, indicare il tipo di cartolarizzazione utilizzando le seguenti abbreviazioni:
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0075
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CARTOLARIZZAZIONE STS
Articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402
Gli enti utilizzano una delle seguenti abbreviazioni:
Y – Sì;
N – No
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0446
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CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
Articoli 243, 270 e 494 quater del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti utilizzano una delle seguenti abbreviazioni:
Y - Sì;
N - No.
«Sì» va indicato nei seguenti casi:
— cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013
— posizioni senior verso cartolarizzazioni STS nel bilancio ammissibili a tale trattamento a norma dell'articolo 270 del regolamento (UE) n. 575/2013
— cartolarizzazioni sintetiche di PMI soggette a grandfathering a norma dell'articolo 494 quater del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0076
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TIPO DI MARGINE POSITIVO (EXCESS SPREAD)
Articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2017/2402
Gli enti utilizzano una delle seguenti diciture:
— nessun margine positivo
— margine positivo, importo fisso - meccanismo «use it or lose it»
— margine positivo, importo fisso - trapped mechanism
— margine positivo, importo variabile - meccanismo «use it or lose it»
— margine positivo, importo variabile - trapped mechanism
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0077
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SISTEMA DI AMMORTAMENTO
Gli enti utilizzano una delle seguenti diciture:
— Ammortamento sequenziale
— Ammortamento proporzionale
— Ammortamento proporzionale che passa all'ammortamento sequenziale. Conforme ai criteri STS per le cartolarizzazioni nel bilancio
— (articolo 26 quater, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402).
— Ammortamento proporzionale che passa all'ammortamento sequenziale. Conforme ai criteri STS per le operazioni non ABCP
— (orientamenti sui criteri STS per le operazioni non ABCP e articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402)
— Ammortamento proporzionale che passa all'ammortamento sequenziale. Non conforme
— Altro sistema di ammortamento
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0078
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OPZIONI IN MATERIA DI GARANZIE
Articolo 26 sexies del regolamento (UE) 2017/2402
Gli enti segnalano una delle seguenti opzioni per la copertura della garanzia dell'accordo sulla protezione del credito:
— Garanzie sotto forma di titoli di debito con fattore di ponderazione del rischio pari a 0 %,
— articolo 26 sexies, paragrafo 10, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402
— Garanzie in contante detenute presso un ente creditizio terzo della classe di merito di credito 3 o di una classe superiore
— Articolo 26 sexies, paragrafo 10, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402
— Garanzie in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito minimo della classe di merito di credito 2
— Articolo 26 sexies, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402
— Garanzie in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito minimo della classe di merito di credito 3
— Articolo 26 sexies, paragrafo 10, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402
— Requisito soddisfatto in caso di investimenti in «credit linked note» emesse dal cedente
— Articolo 26 sexies, paragrafo 10, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402
— Nessuna garanzia, l'investitore beneficia di un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %
— Articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/2402
— Nessuna garanzia, l'investitore beneficia di una controgaranzia di un soggetto cui si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %
— Articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402
— Altri tipi di garanzie: titoli di debito non conformi all'articolo 26 sexies del regolamento (UE) 2017/2402
— Altri tipi di garanzie: contanti non conformi all'articolo 26 sexies del regolamento (UE) 2017/2402
— Nessuna garanzia, non conforme ai criteri STS per le cartolarizzazioni nel bilancio
— Casi diversi da quelli in cui non vi è alcuna garanzia ma l'investitore beneficia di un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % o di una controgaranzia di un soggetto cui si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %
Questa colonna è compilata solo se alla colonna 0040 è indicato «operazione sintetica».
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0080-0100
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MANTENIMENTO
Articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402; nei casi in cui si applica l'articolo 43, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402, si applica l'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione di tale regolamento applicabile il 31 dicembre 2018.
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0080
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TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATO
Per ciascuno schema di cartolarizzazione creato è segnalato il pertinente tipo di mantenimento dell'interesse economico netto, come previsto dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402:
A - sezione verticale (posizioni verso la cartolarizzazione): «il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori»;
V - sezione verticale (esposizioni cartolarizzate): il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del rischio di credito di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate se il rischio di credito così mantenuto rispetto a tali esposizioni cartolarizzate è sempre alla pari con o è subordinato al rischio di credito cartolarizzato rispetto alle medesime posizioni;
B - esposizioni rotative: «in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell'interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate»;
C - in bilancio: «il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla creazione»;
D - prime perdite: «il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate»;
E - esente: questo codice è utilizzato per segnalare le cartolarizzazioni cui si applica l'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402;
U - non conforme o sconosciuto: questo codice è utilizzato quando l'ente segnalante non sa con certezza quale sia il tipo di mantenimento applicato oppure in caso di inadempienza.
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0090
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% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI
Il mantenimento di un interesse economico netto rilevante da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario della cartolarizzazione riguarda una percentuale non inferiore al 5 % (alla data di creazione).
Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 0080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice «E» (esente).
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0100
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CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO?
Gli enti utilizzano le seguenti abbreviazioni:
Y - Sì;
N - No.
Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 0080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice «E» (esente).
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0120-0130
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PROGRAMMI NON ABCP
Data la loro particolarità di essere costituiti da una pluralità di posizioni individuali verso la cartolarizzazione, i programmi ABCP (definiti nell'articolo 242, punto 11, del regolamento (UE) n. 575/2013) sono esenti dalla segnalazione nelle colonne 0120, 0121 e 0130.
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0120
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DATA DI CREAZIONE (aaaa-mm-gg)
Il mese e l'anno della data di creazione della cartolarizzazione (che è la data di separazione o di chiusura del portafoglio) sono indicati nel formato «mm/aaaa».
Per ciascuno schema di cartolarizzazione la data di creazione non può variare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva. Nel caso specifico degli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool, la data di creazione è la data della prima emissione dei titoli.
Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.
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0121
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DATA DELL'ULTIMA EMISSIONE (aaaa-mm-gg)
Il mese e l'anno della data dell'ultima emissione di titoli nella cartolarizzazione sono indicati nel formato «aaaa-mm-gg».
Il regolamento (UE) 2017/2402 si applica solo alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi a decorrere dal 1° gennaio 2019. La data dell'ultima emissione di titoli determina se ciascuno schema di cartolarizzazione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2402.
Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.
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0130
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IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE
Questa colonna contiene l'importo (calcolato sulla base delle esposizioni originarie prima dell'applicazione dei fattori di conversione) del portafoglio cartolarizzato alla data di creazione della cartolarizzazione.
Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool è segnalato l'importo riferito alla data di creazione della prima emissione dei titoli. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun'altra attività del portafoglio della cartolarizzazione. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l'importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per le cartolarizzazioni di passività sono segnalati soltanto gli importi emessi dal soggetto segnalante.
Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.
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0140-0225
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ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE
Nelle colonne da 0140 a 0225 il soggetto segnalante deve inserire informazioni su varie caratteristiche del portafoglio cartolarizzato.
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0140
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IMPORTO COMPLESSIVO
Gli enti segnalano il valore del portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni, ossia l'importo in essere delle esposizioni cartolarizzate. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun'altra attività del portafoglio della cartolarizzazione. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l'importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool (ossia quando il portafoglio di attività cartolarizzate non può essere ampliato dopo la data di creazione) l'importo è ridotto progressivamente.
Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.
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0150
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QUOTA DELL'ENTE (%)
Quota (percentuale con due decimali) che l'ente detiene nel portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni. La percentuale da segnalare in questa colonna è, per impostazione predefinita, il 100 %, salvo per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller. In tal caso il soggetto segnalante indica il proprio contributo attuale al portafoglio cartolarizzato (equivalente alla colonna 0140 in termini relativi).
Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.
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0160
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TIPO
Questa colonna contiene informazioni sul tipo di attività (da «mutui ipotecari residenziali» a «altre esposizioni all'ingrosso») o passività («obbligazioni garantite» e «altre passività») del portafoglio cartolarizzato. L'ente seleziona una delle seguenti opzioni, considerando il valore dell'EAD più elevato:
Settore al dettaglio:
mutui ipotecari residenziali;
crediti su carta di credito;
prestiti a PMI (trattate come clienti al dettaglio);
altre esposizioni al dettaglio.
Settore all'ingrosso:
mutui ipotecari non residenziali;
locazione finanziaria (leasing);
prestiti a PMI (trattate come imprese);
altre esposizioni all'ingrosso.
Se il portafoglio di esposizioni cartolarizzate è una combinazione dei tipi sopraelencati, l'ente indica il tipo più importante. Per le ricartolarizzazioni l'ente indica il pool sottostante finale delle attività.
Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool il tipo non può cambiare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva.
Le passività dovrebbero essere intese come passività emesse originariamente dall'ente segnalante (cfr. sezione 3.2.1, punto 112, lettera b), del presente allegato).
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0171
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% di IRB NEL METODO APPLICATO
Questa colonna contiene informazioni sul metodo/sui metodi che l'ente intende applicare alle esposizioni cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni.
Gli enti segnalano la percentuale delle esposizioni cartolarizzate, misurata in base al valore dell'esposizione, cui è applicato il metodo basato sui rating interni alla data di riferimento per le segnalazioni.
Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Tuttavia questa colonna non riguarda le cartolarizzazioni di passività.
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0180
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NUMERO DI ESPOSIZIONI
Articolo 259, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
Questa colonna deve essere compilata obbligatoriamente soltanto dagli enti che applicano il metodo SEC-IRBA alle posizioni verso la cartolarizzazione (e che pertanto indicano più del 95 % nella colonna 171). Gli enti segnalano il numero effettivo di esposizioni.
Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività). Questa colonna non è compilata se l'ente segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Gli investitori non compilano questa colonna.
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0181
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ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT W (%)
Articolo 261, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Anche se l'ente non applica il metodo SEC-SA alle posizioni verso la cartolarizzazione, l'ente segnala il fattore «W» (relativo alle esposizioni sottostanti in stato di default) che deve essere calcolato conformemente all'articolo 261, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0190
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PAESE
Gli enti inseriscono il codice (ISO 3166-1 alpha-2) del paese di origine del sottostante finale dell'operazione, ossia il paese del debitore diretto delle esposizioni originarie cartolarizzate (metodo look-through). Se il portafoglio della cartolarizzazione comprende più paesi, l'ente indica il paese più importante. Se nessun paese supera la soglia del 20 % basata sull'importo delle attività/passività, si indica «altri paesi».
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0201
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LGD (%)
La perdita in caso di default media ponderata per l'esposizione (LGD) deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il SEC-IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 0170). La LGD è calcolata a norma dell'articolo 259, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività).
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0202
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EL (%)
La perdita attesa media ponderata per l'esposizione (EL) delle attività cartolarizzate deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il SEC-IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 0171). In caso di attività cartolarizzate cui è applicato lo SA, la EL da indicare è costituita dalle rettifiche di valore su crediti specifiche di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013. La EL è calcolata secondo quanto indicato nella parte tre, titolo II, capo 3, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività).
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0203
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UL (%)
La perdita inattesa media ponderata per l'esposizione (UL) delle attività cartolarizzate deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il SEC-IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 0170). La UL delle attività è pari all'importo dell'esposizione ponderato per il rischio (RWEA) moltiplicato per 8 %. L'RWEA è calcolato secondo quanto indicato nella parte tre, titolo II, capo 3, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività).
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0204
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DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ
La durata media ponderata per l'esposizione (WAM) delle attività cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni è segnalata da tutti gli enti indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Gli enti calcolano la durata di ciascuna attività a norma dell'articolo 162, paragrafo 2, lettere a) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013 senza applicare il massimale di 5 anni.
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0210
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(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI
Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013) relativi a perdite su crediti effettuati conformemente alla disciplina contabile applicabile al soggetto segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito delle attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) che non sono dedotte dal valore dell'esposizione), più gli sconti sulle attività acquistate in stato di default di cui all'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio.
Questa colonna contiene informazioni sulle rettifiche di valore e gli accantonamenti applicati alle esposizioni cartolarizzate. Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività.
Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.
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0221
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REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) KIRB
Questa colonna è compilata unicamente dagli enti che applicano il SEC-IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 171) e contiene informazioni sul KIRB di cui all'articolo 255 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il KIRB è espresso in percentuale (con due decimali).
Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Per la cartolarizzazione di attività, questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.
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0222
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% DELLE ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO NEI PORTAFOGLI IRB
I portafogli IRB ai sensi dell'articolo 242, punto 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che l'ente sia in grado di calcolare il KIRB conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, su almeno il 95 % dell'importo delle esposizioni sottostanti (articolo 259, paragrafo 2, di tale regolamento).
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0223
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REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) Ksa
Anche se non applica il metodo SEC-SA alle posizioni verso la cartolarizzazione, l'ente compila questa colonna. Questa colonna contiene informazioni sul KSA di cui all'articolo 255, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il KSA è espresso in percentuale (con due decimali).
Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Per la cartolarizzazione di attività, questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.
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0225
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VOCI PER MEMORIA: RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI NELL'ESERCIZIO CORRENTE
Articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0230-0304
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STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE
Questo blocco di colonne contiene informazioni sulla struttura della cartolarizzazione in base alle posizioni in bilancio/fuori bilancio, ai segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) e alla scadenza alla data di riferimento per le segnalazioni.
Per le cartolarizzazioni multi-seller è indicato soltanto l'importo corrispondente o attribuito all'ente segnalante.
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0230-0255
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ELEMENTI IN BILANCIO
Questo blocco di colonne contiene informazioni sugli elementi in bilancio ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite).
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0230-0232
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SENIOR
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0230
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IMPORTO
Importo delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0231
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PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) (%)
Punto di attacco (%) di cui all'articolo 256, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0232 e 0252
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CQS
Classi di merito di credito (CQS) previste per gli enti che applicano il SEC-ERBA (tabelle 1 e 2 dell'articolo 263 e tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 del regolamento (UE) n. 575/2013). Queste colonne sono compilate per tutte le operazioni con rating, indipendentemente dal metodo applicato.
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0240-0242
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MEZZANINE
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0240
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IMPORTO
L'importo da segnalare comprende:
— posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine ai sensi dell'articolo 242, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;
— posizioni verso la cartolarizzazione aggiuntive che non sono definite all'articolo 242, punto 6, 17 o 18, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0241
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NUMERO DI SEGMENTI
Numero di segmenti mezzanine.
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0242
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CLASSE DI MERITO DI CREDITO DEL SEGMENTO PIÙ SUBORDINATO
CQS, determinata in conformità della tabella 2 dell'articolo 263 e della tabella 3 dell'articolo 264 del regolamento (UE) n. 575/2013, del segmento mezzanine più subordinato.
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0250-0252
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PRIME PERDITE
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0250
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IMPORTO
Importo del segmento prime perdite ai sensi dell'articolo 242, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0251
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PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) (%)
Il punto di distacco (%) di cui all'articolo 256, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0252
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CQS
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0254-0255
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ECCESSO DI GARANZIA E FONDI DI RISERVA FINANZIATI
Articolo 256, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
Importi delle garanzie e dei fondi di riserva finanziati che non soddisfano la definizione di «segmento» di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2017/2402, ma considerati segmenti ai fini del calcolo dei punti di attacco e di distacco a norma dell'articolo 256, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0254
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IMPORTO
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0255
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DI CUI: SCONTO SUL PREZZO D'ACQUISTO NON RIMBORSABILE
Articolo 2, punto 31, del regolamento (UE) 2017/2402.
Gli enti segnalano lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile a norma dell'articolo 269 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 alla data di riferimento per le segnalazioni, rivisto al ribasso tenendo conto delle perdite subite, come indicato al secondo comma. Questa colonna è compilata solo se alla colonna 0040 è indicato «cartolarizzazione ammissibile di esposizioni deteriorate» o «cartolarizzazione non ammissibile di esposizioni deteriorate»
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0260-0287
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ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI
Questo blocco di colonne contiene informazioni riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati prima dell'applicazione dei fattori di conversione, ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite).
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0260 - 0285
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SENIOR/MEZZANINE/PRIME PERDITE
Qui si applicano gli stessi criteri di classificazione tra i segmenti e identificazione del punto di attacco, del numero di segmenti e del punto di distacco utilizzati per gli elementi in bilancio (cfr. istruzioni nelle colonne da 0230 a 0252).
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0287
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MARGINE POSITIVO SINTETICO
Articolo 242, punto 20, articolo 248, paragrafo 1, lettera e), e articolo 256, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Questa colonna è compilata solo se alla colonna 0110 è indicato «cedente».
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0290-0300
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SCADENZA
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0290
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PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE
Probabile data di chiusura dell'intera cartolarizzazione, alla luce delle clausole contrattuali e delle condizioni finanziarie attualmente attese. Di norma è la data che cade per prima tra quelle indicate di seguito:
i) la prima data in cui può essere esercitata un'opzione clean-up call (ai sensi dell'articolo 242, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013), tenendo conto della scadenza della o delle esposizioni sottostanti e del relativo tasso atteso di rimborso anticipato o di potenziali attività di rinegoziazione;
ii) la prima data in cui il cedente può esercitare qualsiasi altra opzione call prevista dalle clausole contrattuali della cartolarizzazione che comporti il rimborso totale della cartolarizzazione.
Sono indicati il giorno, il mese e l'anno della prima data di chiusura prevista. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese.
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0291
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OPZIONI CALL DEL CEDENTE INCLUSE NELL'OPERAZIONE
Tipo di call pertinente per la prima data di chiusura prevista:
— opzione clean-up call che soddisfa i requisiti dell'articolo 244, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013;
— altra opzione clean-up call;
— altro tipo di opzione call.
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0300
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DATA DI SCADENZA FINALE LEGALE
Data in cui tutto il capitale e gli interessi della cartolarizzazione devono essere restituiti per legge (sulla base dei documenti dell'operazione).
Sono indicati il giorno, il mese e l'anno della data di scadenza finale legale. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese.
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0302-0304
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VOCI PER MEMORIA
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0302
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PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%)
I cedenti, e soltanto loro, segnalano il punto di attacco del segmento più subordinato ceduto a terzi, per le cartolarizzazioni tradizionali, o protetto da terzi, per le cartolarizzazioni sintetiche.
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0303
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PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%)
I cedenti, e soltanto loro, segnalano il punto di distacco del segmento più senior ceduto a terzi, per le cartolarizzazioni tradizionali, o protetto da terzi, per le cartolarizzazioni sintetiche.
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0304
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TRASFERIMENTO DEL RISCHIO CHIESTO DALL'ENTE CEDENTE (%)
I cedenti, e soltanto loro, segnalano la perdita attesa (EL) più la perdita inattesa (UL) delle attività cartolarizzate trasferite a terzi in percentuale del totale della EL più la UL. Sono segnalate la EL e la UL delle esposizioni sottostanti, che sono poi assegnate tramite la cascata di cartolarizzazione ai rispettivi segmenti della cartolarizzazione. Per le banche che applicano lo SA, la EL è la rettifica di valore su crediti specifica delle attività cartolarizzate e la UL è il requisito patrimoniale delle esposizioni cartolarizzate.
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3.8.4. C 14.01 – Informazioni dettagliate sulle cartolarizzazioni (SEC DETAILS 2)
118. Il modello SEC DETAILS 2 è compilato separatamente per i seguenti metodi:
5)
metodo della valutazione interna;
6)
trattamento specifico per i segmenti senior delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate ammissibili.
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Colonne
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0010
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CODICE INTERNO
Codice interno (alfanumerico) utilizzato dall'ente per identificare la cartolarizzazione. Il codice interno è associato all'identificativo dell'operazione di cartolarizzazione.
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0020
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IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE
Codice utilizzato per la registrazione legale della posizione verso la cartolarizzazione o dell'operazione di cartolarizzazione nel caso di diverse posizioni che possono essere segnalate nella stessa riga o, in sua mancanza, denominazione con la quale la posizione verso la cartolarizzazione o l'operazione di cartolarizzazione è nota sul mercato, o all'interno dell'ente in caso di cartolarizzazione interna o privata. Quando è disponibile il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number — ISIN), ossia nel caso di operazioni pubbliche, in questa colonna sono riportati i caratteri comuni a tutti i segmenti della cartolarizzazione.
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0310-0400
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POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione suddivise in posizioni in bilancio/fuori bilancio e in segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) alla data di riferimento per le segnalazioni.
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0310-0330
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ELEMENTI IN BILANCIO
Si applicano qui gli stessi criteri utilizzati per le colonne 0230, 0240 e 0250 del modello C 14.00 ai fini della classificazione nei segmenti.
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0340-0362
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ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI
Si applicano qui gli stessi criteri utilizzati per le colonne da 0260 a 0287 del modello C 14.00 ai fini della classificazione nei segmenti.
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0351 e 0361
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RW CORRISPONDENTE AL FORNITORE DELLA PROTEZIONE/ALLO STRUMENTO DI PROTEZIONE
% di ponderazione del rischio (RW) del garante ammissibile o % di ponderazione del rischio del corrispondente strumento che fornisce protezione del credito conformemente all'articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0362
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MARGINE POSITIVO SINTETICO
Articolo 242, punto 20, articolo 248, paragrafo 1, lettera e), e articolo 256, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Questa colonna è compilata solo se alla colonna 0110 è indicato «cedente».
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0370-0400
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VOCI PER MEMORIA: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
Questo blocco di colonne contiene informazioni aggiuntive riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati totali (già segnalati nelle colonne 0340-0361 in base a una ripartizione differente).
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0370
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SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS)
Questa colonna serve per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente e garantite tramite sostituti del credito diretti (direct credit substitutes, DCS).
Conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013 sono considerati sostituti del credito diretti (DCS) i seguenti elementi fuori bilancio a rischio pieno:
— garanzie che assumono la forma di sostituti del credito;
— lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito.
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0380
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IRS / CRS
IRS significa «contratti swap su tassi di interesse»; CRS significa «contratti swap su valuta». Tali derivati sono elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0390
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LINEE DI LIQUIDITÀ
Linee di liquidità ai sensi dell'articolo 242, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0400
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ALTRO
Elementi fuori bilancio restanti.
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0411
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VALORE DELL'ESPOSIZIONE
Questa informazione è correlata strettamente alla colonna 0180 del modello CR SEC.
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0420
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(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI
Questa informazione è correlata strettamente alla colonna 0190 del modello CR SEC.
In questa colonna è segnalato un importo negativo.
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0430
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
Questa colonna contiene informazioni sull'importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dell'applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione calcolate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Per le cartolarizzazioni contenute nel portafoglio di negoziazione, è segnalato l'RWEA relativo al rischio specifico. Cfr., rispettivamente, la colonna 0570 del MKR SA SEC o le colonne 0410 e 0420 (la pertinente per il requisito di fondi propri) del MKR SA CTP.
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0431
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(–) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
Articoli 267 e 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013
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0432
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(–) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE
Articoli 268 e 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013
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0440
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
Questa colonna contiene informazioni sull'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione calcolate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Per le cartolarizzazioni contenute nel portafoglio di negoziazione, è segnalato l'RWEA relativo al rischio specifico. Cfr., rispettivamente, la colonna 0601 del MKR SA SEC o la colonna 0450 del MKR SA CTP.
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0447-0448
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VOCI PER MEMORIA
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0447
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IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO SECONDO IL SEC-ERBA
Articoli 263 e 264 del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa colonna è compilata solo per le operazioni con rating prima dell'applicazione del massimale e non è compilata per le operazioni nell'ambito del SEC-ERBA.
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0448
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IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO SECONDO IL SEC-SA
Articoli 261 e 262 del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa colonna è compilata prima dell'applicazione del massimale e non è compilata per le operazioni nell'ambito del SEC-SA.
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0450-0470
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POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE — PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
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0450
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CTP O NON CTP?
Gli enti utilizzano una delle seguenti diciture:
«CTP» - portafoglio di negoziazione di correlazione;
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0460-0470
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POSIZIONI NETTE — LUNGHE/CORTE
Cfr., rispettivamente, le colonne 0050/0060 del modello MKR SA SEC o del modello MKR SA CTP.
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3.9. RISCHIO DI CONTROPARTE (CCR)
3.9.1. Ambito di applicazione dei modelli per il rischio di controparte
119. I modelli per il rischio di controparte riguardano le informazioni sulle esposizioni soggette al rischio di controparte in applicazione della parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.
120. I modelli escludono i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA (articolo 92, paragrafo 3, lettera d), e parte tre, titolo VI, del regolamento (UE) n. 575/2013), che sono segnalati nel modello per il rischio di CVA.
121. Salvo diversa indicazione, le esposizioni soggette al rischio di controparte verso controparti centrali (parte tre, titolo II, capo 4 e capo 6, sezione 9, del regolamento (UE) n. 575/2013) dovrebbero essere incluse nei dati del regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia i contributi al fondo di garanzia calcolati conformemente agli articoli da 307 a 310 del regolamento (UE) n. 575/2013 non sono segnalati nei modelli per il rischio di controparte, ad eccezione del modello C 34.10, in particolare delle righe corrispondenti. In generale gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dei contributi al fondo di garanzia sono segnalati direttamente nel modello C 02.00, riga 0460.
3.9.2. C 34.01 - Entità delle operazioni su derivati
3.9.2.1. Osservazioni di carattere generale
122. Conformemente all'articolo 273 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle sue posizioni in derivati conformemente al metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché l'entità delle sue operazioni in bilancio e fuori bilancio su derivati sia rispettivamente pari o inferiore a soglie predefinite. La valutazione corrispondente deve essere effettuata mensilmente utilizzando i dati dell'ultimo giorno del mese. Questo modello fornisce le informazioni sul rispetto di tali soglie e, più in generale, informazioni importanti sull'entità delle operazioni su derivati.
123. Il mese 1, il mese 2 e il mese 3 si riferiscono rispettivamente al primo, al secondo e all'ultimo mese del trimestre segnalato. Le informazioni sono segnalate solo per i fine mese dopo il 28 giugno 2021.
3.9.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010, 0040, 0070
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POSIZIONI LUNGHE IN DERIVATI
Articolo 273 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
È segnalata la somma dei valori assoluti di mercato delle posizioni lunghe in derivati all'ultimo giorno del mese.
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0020, 0050,
0080
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POSIZIONI CORTE IN DERIVATI
Articolo 273 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
È segnalata la somma dei valori assoluti di mercato delle posizioni corte in derivati all'ultimo giorno del mese.
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0030, 0060,
0090
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TOTALE
Articolo 273 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
La somma del valore assoluto delle posizioni lunghe in derivati e del valore assoluto delle posizioni corte in derivati.
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Righe
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0010
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Entità delle operazioni su derivati
Articolo 273 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
Sono inclusi tutti i derivati in bilancio e fuori bilancio, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni soggette al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione.
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0020
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Derivati in bilancio e fuori bilancio
Articolo 273 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013
È segnalato il valore di mercato totale delle posizioni in bilancio e fuori bilancio in strumenti derivati all'ultimo giorno del mese. Se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a tale data, gli enti adottano un fair value (valore equo) per la posizione a tale data; se il valore di mercato e il fair value (valore equo) di una posizione non sono disponibili a tale data, gli enti adottano il più recente tra il valore di mercato o il fair value (valore equo) per tale posizione.
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0030
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(-) Derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni soggette al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione
Articolo 273 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
Il valore totale di mercato dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni soggette al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione.
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0040
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Attività totali
Le attività totali conformemente ai principi contabili applicabili.
Per la segnalazione su base consolidata l'ente segnala le attività totali secondo l'ambito del consolidamento prudenziale conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0050
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Percentuale delle attività totali
Rapporto da calcolare prendendo in considerazione l'entità delle operazioni su derivati (riga 0010) divisa per le attività totali (riga 0040).
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DEROGA A NORMA DELL'ARTICOLO 273 BIS, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
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0060
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Sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa l'approvazione dell'autorità competente?
Articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti che superano le soglie per l'utilizzo di un metodo semplificato per il rischio di controparte ma che utilizzano ancora una di esse sulla base dell'articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 indicano (con Sì/No) se soddisfano tutte le condizioni di tale articolo.
Questa voce è segnalata solo dagli enti che applicano la deroga conformemente all'articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0070
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Metodo di calcolo dei valori dell'esposizione a livello consolidato
Articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
Il metodo per calcolare i valori dell'esposizione delle posizioni in derivati su base consolidata, utilizzato anche a livello individuale a norma dell'articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013:
— OEM: metodo dell'esposizione originaria
— SA-CCR semplificato: metodo standardizzato semplificato per il rischio di controparte
Questa voce è segnalata solo dagli enti che applicano la deroga conformemente all'articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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3.9.3. C 34.02 — Esposizioni soggette al CCR in base al metodo
3.9.3.1. Osservazioni di carattere generale
124. Gli enti compilano il modello separatamente per tutte le esposizioni soggette al CCR e per tutte le esposizioni soggette al CCR escluse le esposizioni verso controparti centrali (CCP) come definite ai fini del modello C 34.10.
3.9.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010
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NUMERO DI CONTROPARTI
Numero di singole controparti nei confronti delle quali l'ente ha esposizioni soggette al CCR.
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0020
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NUMERO DI OPERAZIONI
Numero di operazioni soggette al rischio di controparte alla data di riferimento per le segnalazioni. Si noti che per le CCP i numeri riguardanti l'attività non dovrebbero comprendere gli afflussi e i deflussi, bensì le posizioni complessive nel portafoglio CCR alla data di riferimento per le segnalazioni. Inoltre uno strumento derivato o una SFT che è suddiviso in due o più gambe (almeno) ai fini della modellizzazione è comunque considerato come un'unica operazione.
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0030
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IMPORTI NOZIONALI
Somma degli importi nozionali per i derivati e per le SFT prima di qualsiasi compensazione e senza rettifiche conformemente all'articolo 279 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0040
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VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO
Articolo 272, punto 12, del regolamento (UE) n. 575/2013
Somma dei valori di mercato correnti (CMV) di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con CMV positivo ai sensi dell'articolo 272, punto 12, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0050
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VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO
Articolo 272, punto 12, del regolamento (UE) n. 575/2013
Somma dei valori di mercato correnti (CMV) assoluti di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con CMV negativo ai sensi dell'articolo 272, punto 12, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0060
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MARGINE DI VARIAZIONE (VM), RICEVUTO
Articolo 275, paragrafi 2 e 3, e articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013
Somma degli importi dei margini di variazione (VM) di tutti gli accordi di garanzia (margin agreement) per i quali è ricevuto il VM, calcolati conformemente all'articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0070
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MARGINE DI VARIAZIONE (VM), FORNITO
Articolo 275, paragrafi 2 e 3, e articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013
Somma degli importi dei margini di variazione (VM) di tutti gli accordi di garanzia per i quali è fornito il VM, calcolati conformemente all'articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0080
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IMPORTO NETTO INDIPENDENTE DELLA GARANZIA (NICA), RICEVUTO
Articolo 272, punto 12 bis, articolo 275, paragrafo 3, e articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013
Somma degli importi netti indipendenti delle garanzie (NICA) di tutti gli accordi di garanzia per i quali è ricevuto il NICA, calcolati conformemente all'articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0090
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IMPORTO NETTO INDIPENDENTE DELLA GARANZIA (NICA), FORNITO
Articolo 272, punto 12 bis, articolo 275, paragrafo 3, e articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013
Somma degli importi netti indipendenti delle garanzie (NICA) di tutti gli accordi di garanzia per i quali è fornito il NICA, calcolati conformemente all'articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0100
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COSTO DI SOSTITUZIONE (RC)
Articoli 275, 281 e 282 del regolamento (UE) n. 575/2013
Il costo di sostituzione (RC) per insieme di attività soggette a compensazione è calcolato conformemente:
— all'articolo 282, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il metodo dell'esposizione originaria,
— all'articolo 281 del regolamento (UE) n. 575/2013 per il metodo SA-CCR semplificato,
— all'articolo 275 del regolamento (UE) n. 575/2013 per il metodo SA-CCR.
L'ente segnala la somma dei costi di sostituzione degli insiemi di attività soggette a compensazione nella rispettiva riga.
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0110
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ESPOSIZIONE POTENZIALE FUTURA (PFE)
Articoli 278, 281 e 282 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'esposizione potenziale futura (PFE) per insieme di attività soggette a compensazione è calcolata conformemente:
— all'articolo 282, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il metodo dell'esposizione originaria,
— all'articolo 281 del regolamento (UE) n. 575/2013 per il metodo SA-CCR semplificato,
— all'articolo 278 del regolamento (UE) n. 575/2013 per il metodo SA-CCR.
L'ente segnala la somma di tutte le esposizioni potenziali future degli insiemi di attività soggette a compensazione nella rispettiva riga.
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0120
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ESPOSIZIONE CORRENTE
Articolo 272, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013
L'esposizione corrente per insieme di attività soggette a compensazione è pari al valore definito all'articolo 272, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'ente segnala la somma di tutte le esposizioni correnti degli insiemi di attività soggette a compensazione nella rispettiva riga.
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0130
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ESPOSIZIONE ATTESA POSITIVA EFFETTIVA (EPE EFFETTIVA)
Articolo 272, punto 22, e articolo 284, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013
L'EPE effettiva per insieme di attività soggette a compensazione è definita all'articolo 272, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è calcolata conformemente all'articolo 284, paragrafo 6, di tale regolamento.
L'ente segnala la somma di tutte le EPE effettive applicate per la determinazione dei requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 284, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, ossia l'EPE effettiva calcolata utilizzando i dati di mercato correnti, o l'EPE effettiva calcolata utilizzando una calibrazione di stress, se ciò determina un requisito di fondi propri più elevato.
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0140
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ALFA UTILIZZATA PER IL CALCOLO DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE A FINI REGOLAMENTARI
Articolo 274, paragrafo 2, articolo 282, paragrafo 2, articolo 281, paragrafo 1, articolo 284, paragrafi 4 e 9, del regolamento (UE) n. 575/2013
Il valore di α è fissato a 1,4 nelle righe per OEM, SA-CCR semplificato e SA-CCR conformemente all'articolo 282, paragrafo 2, all'articolo 281, paragrafo 1, e all'articolo 274, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai fini del metodo dei modelli interni, il valore α può essere o 1,4 o diverso quando le autorità competenti richiedono un α più elevato conformemente all'articolo 284, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o consentono agli enti di utilizzare stime interne conformemente all'articolo 284, paragrafo 9, di tale regolamento.
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0150
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VALORE DELL'ESPOSIZIONE PRE-CRM
Il valore dell'esposizione pre-CRM per gli insiemi di attività soggette a compensazione del CCR è calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto dell'effetto della compensazione, ma senza tener conto di eventuali altre tecniche di attenuazione del rischio di credito (ad esempio garanzie fornite come margine).
Nel caso delle SFT, la componente in titoli non è presa in considerazione nella determinazione del valore dell'esposizione pre-CRM in caso di ricevimento di una garanzia reale e pertanto non diminuisce il valore dell'esposizione. Al contrario la componente in titoli delle SFT è presa in considerazione nella determinazione del valore dell'esposizione pre-CRM in modo regolare in caso di fornitura di una garanzia reale.
Inoltre le operazioni assistite da garanzia reale sono trattate come non garantite, ossia non si applicano effetti di marginazione.
Il valore dell'esposizione pre-CRM per le operazioni per le quali è stato individuato uno specifico rischio di correlazione sfavorevole deve essere determinato conformemente all'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il valore dell'esposizione pre-CRM non tiene conto della deduzione della perdita per CVA sostenuta conformemente all'articolo 273, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'ente segnala la somma di tutti i valori delle esposizioni pre-CRM nella rispettiva riga.
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0160
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VALORE DELL'ESPOSIZIONE POST-CRM
Il valore dell'esposizione post-CRM per gli insiemi di attività soggette a compensazione del CCR è calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, avendo applicato tecniche CRM a norma della parte tre, titolo II, capi 4 e 6, di tale regolamento.
Il valore dell'esposizione post-CRM per le operazioni per le quali è stato individuato uno specifico rischio di correlazione sfavorevole deve essere determinato conformemente all'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il valore dell'esposizione post-CRM non tiene conto della deduzione della perdita per CVA sostenuta conformemente all'articolo 273, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'ente segnala la somma di tutti i valori delle esposizioni post-CRM nella rispettiva riga.
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0170
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VALORE DELL'ESPOSIZIONE
Valore dell'esposizione per gli insiemi di attività soggette a compensazione CCR calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, che è l'importo rilevante per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, vale a dire avendo applicato tecniche di attenuazione del rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e considerando la deduzione della perdita per CVA sostenuta di cui all'articolo 273, paragrafo 6, di tale regolamento.
Il valore dell'esposizione per le operazioni per le quali è stato individuato uno specifico rischio di correlazione sfavorevole deve essere determinato conformemente all'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Nei casi in cui per una singola controparte sia utilizzato più di un metodo per il CCR, la perdita per CVA sostenuta, dedotta a livello di controparte, è assegnata al valore dell'esposizione dei diversi insiemi di attività soggette a compensazione in ogni metodo CCR che riflettono la proporzione del valore dell'esposizione post-CRM dei rispettivi insiemi di attività soggette a compensazione rispetto al valore dell'esposizione complessiva post-CRM della controparte.
L'ente segnala la somma di tutti i valori delle esposizioni nella rispettiva riga.
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0180
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Posizioni trattate con il metodo standardizzato CR
Valore dell'esposizione per il CCR delle posizioni trattate con il metodo standardizzato per il rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0190
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Posizioni trattate con il metodo CR IRB
Valore dell'esposizione per il CCR delle posizioni trattate con il metodo IRB per il rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0200
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IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per il CCR di cui all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, calcolati conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 2 e 3.
Si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0210
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Posizioni trattate con il metodo standardizzato CR
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni soggette al CCR trattate con il metodo standardizzato per il rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'importo corrisponde a quello da includere nella colonna 0220 del modello C 07.00 per le posizioni soggette a CCR.
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0220
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Posizioni trattate con il metodo CR IRB
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni soggette al CCR trattate con il metodo IRB per il rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'importo corrisponde a quello da includere nella colonna 0260 del modello C 08.01 per le posizioni soggette a CCR.
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Riga
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0010
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METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA (PER DERIVATI)
Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine per i quali l'ente calcola il valore dell'esposizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo metodo semplificato per il calcolo del valore dell'esposizione può essere utilizzato solo dagli enti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0020
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METODO STANDARDIZZATO SEMPLIFICATO PER IL CCR (SA-CCR SEMPLIFICATO PER I DERIVATI)
Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine per i quali l'ente calcola il valore dell'esposizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo metodo standardizzato semplificato per il calcolo del valore dell'esposizione può essere utilizzato solo dagli enti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0030
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METODO STANDARDIZZATO PER IL CCR (SA-CCR PER I DERIVATI)
Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine per i quali l'ente calcola il valore dell'esposizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0040
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METODO DEI MODELLI INTERNI (PER DERIVATI E OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI (SFT))
Derivati, operazioni con regolamento a lungo termine e SFT per i quali l'ente è stato autorizzato a calcolare il valore dell'esposizione utilizzando il metodo dei modelli interni (IMM) conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0050
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Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli
Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo SFT ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 139, del regolamento (UE) n. 575/2013, per i quali l'ente è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM.
Le operazioni di finanziamento tramite titoli comprese in un insieme di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nella riga 0070 e pertanto non figurano in questa riga.
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0060
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Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine
Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo strumenti derivati di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e operazioni con regolamento a lungo termine ai sensi dell'articolo 272, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, per i quali l'ente è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM.
I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che sono compresi in un insieme di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 0070; pertanto non sono inclusi in questa riga.
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0070
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Da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti
Articolo 272, punti 11 e 25, del regolamento (UE) n. 575/2013
Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di diverse categorie di prodotti (articolo 272, punto 11, del regolamento (UE) n. 575/2013), ossia derivati e SFT, per i quali esiste un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del regolamento (UE) n. 575/2013 e per i quali l'ente è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM.
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0080
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METODO SEMPLIFICATO PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE (PER LE SFT)
Articolo 222 del regolamento (UE) n. 575/2013
Operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, operazioni con regolamento a lungo termine e finanziamenti con margini per le quali l'ente ha scelto di determinare il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 222 del regolamento (UE) n. 575/2013 anziché alla parte tre, titolo II, capo 6, di tale regolamento, precisamente all'articolo 271, paragrafo 2.
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0090
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METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE (PER LE SFT)
Articoli 220 e 223 del regolamento (UE) n. 575/2013
Operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, operazioni con regolamento a lungo termine e finanziamenti con margini per le quali l'ente ha scelto di determinare il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 575/2013 anziché alla parte tre, titolo II, capo 6, di tale regolamento, precisamente all'articolo 271, paragrafo 2.
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0100
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VAR PER LE SFT
Articolo 221 del regolamento (UE) n. 575/2013
Operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o operazioni di marginazione, o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni su derivati per le quali, conformemente all'articolo 221 del regolamento (UE) n. 575/2013 e previa autorizzazione dell'autorità competente, il valore dell'esposizione è calcolato utilizzando un metodo basato su modelli interni che tiene conto degli effetti di correlazione tra posizioni in titoli soggette all'accordo quadro di compensazione, nonché della liquidità degli strumenti in questione.
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0110
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TOTALE
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0120
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di cui: Posizioni con SWWR
Articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013
Esposizioni soggette al CCR per le quali è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole (SWWR) conformemente all'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0130
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Attività coperta da accordo di garanzia (margin agreement)
Articolo 272, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013
Esposizioni soggette al CCR coperte da accordo di garanzia (margin agreement), ossia insiemi di attività soggette a compensazione coperte da un accordo di garanzia ai sensi dell'articolo 272, punto 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0140
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Attività non coperta da accordo di garanzia (margin agreement)
Esposizioni soggette al CCR non rientranti nella colonna 0130.
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3.9.4. C 34.03 - Esposizioni soggette al CCR trattate con metodi standardizzati: SA-CCR e SA-CCR semplificato
3.9.4.1. Osservazioni di carattere generale
125. Il modello è utilizzato separatamente per segnalare le esposizioni soggette al CCR calcolate con il metodo SA-CCR o il metodo SA-CCR semplificato, a seconda dei casi.
3.9.4.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010
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VALUTA
Per le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse, è segnalata la valuta di denominazione dell'operazione.
Per le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio, è segnalata la valuta di denominazione di una delle due componenti dell'operazione. Gli enti inseriscono le valute nella coppia di valute in ordine alfabetico, ad esempio per dollaro USA/Euro, compilare questa colonna con EUR e la colonna 0020 con USD.
Devono essere utilizzati i codici ISO della valuta.
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0020
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SECONDA VALUTA NELLA COPPIA
Per le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio, è segnalata la valuta di denominazione dell'altra componente dell'operazione (rispetto a quella considerata nella colonna 0010). Gli enti inseriscono le valute nella coppia di valute in ordine alfabetico, ad esempio per dollaro USA/Euro, compilare questa colonna con USD e la colonna 0010 con EUR.
Devono essere utilizzati i codici ISO della valuta.
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0030
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NUMERO DI OPERAZIONI
Cfr. istruzioni relative alla colonna 0020 del modello C 34.02.
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0040
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IMPORTI NOZIONALI
Cfr. istruzioni relative alla colonna 0030 del modello C 34.02.
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0050
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VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO
Somma dei valori di mercato correnti (CMV) di tutti gli insiemi di attività coperte con CMV positivo nella rispettiva categoria di rischio.
Il CMV a livello dell'insieme di attività coperte è determinato compensando i valori di mercato positivi e negativi delle operazioni all'interno di un insieme di attività coperto al lordo delle garanzie reali detenute o fornite.
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0060
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VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO
Somma dei valori di mercato correnti (CMV) assoluti di tutti gli insiemi di attività coperte con CMV negativo nella rispettiva categoria di rischio.
Il CMV a livello dell'insieme di attività coperte è determinato compensando i valori di mercato positivi e negativi delle operazioni all'interno di un insieme di attività coperto al lordo delle garanzie reali detenute o fornite.
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0070
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MAGGIORAZIONE
Articoli da 280 bis a 280 septies e articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
L'ente segnala la somma di tutte le maggiorazioni nel rispettivo insieme di attività coperte/categoria di rischio.
La maggiorazione per categoria di rischio utilizzata per determinare l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione conformemente all'articolo 278, paragrafo 1, o all'articolo 281, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 è calcolata conformemente agli articoli da 280 bis a 280 septies di tale regolamento. Per il metodo SA-CCR semplificato si applicano le disposizioni dell'articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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Righe
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0050, 0120, 0190, 0230, 0270, 0340
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CATEGORIE DI RISCHIO
Articoli 277 e 277 bis del regolamento (UE) n. 575/2013
Le operazioni sono classificate in base alla categoria di rischio cui appartengono conformemente all'articolo 277, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'assegnazione agli insiemi di attività coperte in base alla categoria di rischio è effettuata conformemente all'articolo 277 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
Per il metodo SA-CCR semplificato si applicano le disposizioni dell'articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0020-0040
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Di cui associate a più di una categoria di rischio
Articolo 277, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
Operazioni su derivati con più di un fattore di rischio significativo attribuito a due (0020), tre (0030) o più di tre (0040) categorie di rischio sulla base del fattore di rischio più rilevante per ciascuna categoria di rischio, conformemente all'articolo 277, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle norme tecniche di regolamentazione dell'ABE di cui all'articolo 277, paragrafo 5, di tale regolamento.
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Da 0070 a 0110 e da 0140 a 0180
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Principale valuta e coppia di valute
La classificazione è effettuata sulla base del CMV del portafoglio dell'ente rientrante nell'ambito di applicazione del metodo SA-CCR o SA-CCR semplificato, a seconda dei casi, per le operazioni associate rispettivamente alla categoria del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio.
Ai fini della classificazione, il valore assoluto del CMV delle posizioni è sommato.
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0060, 0130, 0200, 0240, 0280
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Associazione esclusiva
Articolo 277, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Operazioni su derivati associate esclusivamente ad una categoria di rischio conformemente all'articolo 277, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Sono escluse le operazioni associate a diverse categorie di rischio conformemente all'articolo 277, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0210, 0250
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Operazioni single-name
Operazioni single-name associate rispettivamente alla categoria del rischio di credito e del rischio azionario.
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0220, 0260
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Operazioni multi-name
Operazioni multi-name associate rispettivamente alla categoria del rischio di credito e del rischio azionario.
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0290-0330
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Insiemi di attività coperte nella categoria del rischio di posizione in merci
Operazioni su derivati associate alla categoria del rischio di posizione in merci di cui all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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3.9.5. C 34.04 - Esposizioni soggette al CCR trattate con il metodo dell'esposizione originaria (OEM)
3.9.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010-0020
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Le istruzioni per le colonne 0010 e 0020 sono quelle fornite per il modello C 34.02.
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0030
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VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO
Somma dei valori di mercato correnti (CMV) di tutte le operazioni con CMV positivo nella rispettiva categoria di rischio.
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0040
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VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO
Somma dei valori di mercato correnti (CMV) assoluti di tutte le operazioni con CMV negativo nella rispettiva categoria di rischio.
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0050
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ESPOSIZIONE POTENZIALE FUTURA (PFE)
L'ente segnala la somma delle PFE per tutte le operazioni appartenenti alla stessa categoria di rischio.
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Righe
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0020-0070
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CATEGORIE DI RISCHIO
Operazioni su derivati associate alle categorie di rischio di cui all'articolo 282, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
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3.9.6. C 34.05 - Esposizioni soggette al CCR trattate con il metodo dei modelli interni (IMM)
3.9.6.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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00010-0080
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COPERTE DA ACCORDO DI GARANZIA (MARGIN AGREEMENT)
Cfr. istruzioni relative alla riga 0130 del modello C 34.02.
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0090-0160
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NON COPERTE DA ACCORDO DI GARANZIA (MARGIN AGREEMENT)
Cfr. istruzioni relative alla riga 0140 del modello C 34.02.
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0010,0090
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NUMERO DI OPERAZIONI
Cfr. istruzioni relative alla colonna 0020 del modello C 34.02.
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0020,0100
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IMPORTI NOZIONALI
Cfr. istruzioni relative alla colonna 0030 del modello C 34.02.
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0030,0110
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VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO
Somma dei valori di mercato correnti (CMV) di tutte le operazioni con CMV positivo appartenenti alla stessa classe di attività.
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0040,0120
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VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO
Somma dei valori di mercato correnti (CMV) assoluti di tutte le operazioni con CMV negativo appartenenti alla stessa classe di attività.
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0050,0130
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ESPOSIZIONE CORRENTE
Cfr. istruzioni relative alla colonna 0120 del modello C 34.02.
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0060,0140
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ESPOSIZIONE ATTESA POSITIVA EFFETTIVA (EPE EFFETTIVA)
Cfr. istruzioni relative alla colonna 0130 del modello C 34.02.
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0070,0150
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EPE EFFETTIVA SOTTO STRESS
Articolo 284, paragrafo 6, e articolo 292, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
L'EPE effettiva sotto stress è calcolata per analogia con l'EPE effettiva (articolo 284, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013), ma utilizzando una calibrazione di stress conformemente all'articolo 292, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0080, 0160, 0170
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VALORE DELL'ESPOSIZIONE
Cfr. istruzioni relative alla colonna 0170 del modello C 34.02.
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Riga
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Spiegazione
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0010
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TOTALE
Articolo 283 del regolamento (UE) n. 575/2013
L'ente segnala le informazioni pertinenti relative a derivati, operazioni con regolamento a lungo termine e SFT per i quali è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione calcolato utilizzando il metodo dei modelli interni (IMM) conformemente all'articolo 283 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0020
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di cui: Posizioni con SWWR
Cfr. istruzioni relative alla riga 0120 del C 34.02.
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0030
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Insiemi di attività soggette a compensazione trattati con il metodo standardizzato per il CR
Cfr. istruzioni relative alla colonna 0180 del C 34.02.
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0040
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Insiemi di attività soggette a compensazione trattati con il metodo CR IRB
Cfr. istruzioni relative alla colonna 0190 del C 34.02.
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0050-0110
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DERIVATI OTC
L'ente segnala le informazioni pertinenti riguardanti gli insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo derivati OTC o operazioni con regolamento a lungo termine per i quali è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM ripartito per le diverse classi di attività in relazione al sottostante (tasso di interesse, valuta, credito, azioni, merce o altro).
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0120-0180
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DERIVATI NEGOZIATI IN BORSA
L'ente segnala le informazioni pertinenti riguardanti gli insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo derivati negoziati in borsa o operazioni con regolamento a lungo termine per i quali è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM ripartito per le diverse classi di attività in relazione al sottostante (tasso di interesse, valuta, credito, azioni, merce o altro).
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0190-0220
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OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI
L'ente segnala le informazioni pertinenti riguardanti gli insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo SFT per le quali è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM ripartito per tipo di sottostante nella componente titoli dell'SFT (obbligazioni, azioni o altro).
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0230
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INSIEMI DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD ACCORDO DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE TRA PRODOTTI DIFFERENTI
Cfr. istruzioni relative alla riga 0070 del C 34.02.
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3.9.7. C 34.06 - Principali venti controparti
3.9.7.1. Osservazioni di carattere generale
126. Gli enti segnalano le informazioni sulle principali 20 controparti con le quali hanno le esposizioni soggette al CCR più elevate. La classificazione è effettuata utilizzando i valori delle esposizioni al CCR, segnalati nella colonna 0120 di questo modello, di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con le rispettive controparti. Le esposizioni intragruppo o altre esposizioni che danno origine a un rischio di controparte ma per le quali gli enti assegnano un fattore di ponderazione del rischio pari a zero ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, conformemente all'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, continuano a essere prese in considerazione nel determinare l'elenco delle principali 20 controparti.
127. Gli enti che applicano il metodo standardizzato (SA-CCR) o il metodo dei modelli interni (IMM) per il calcolo delle esposizioni soggette al CCR conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 compilano tale modello su base trimestrale. Gli enti che applicano il metodo standardizzato semplificato o il metodo dell'esposizione originaria (OEM) per il calcolo delle esposizioni soggette al CCR conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 compilano tale modello su base semestrale. Istruzioni relative a posizioni specifiche.
3.9.7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0011
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NOME
Denominazione della controparte
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0020
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CODICE
Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascuna entità segnalata. Per gli enti e le imprese di assicurazione il codice è il codice LEI. Per le altre entità il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice non-LEI. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente nei modelli e nel tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
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0030
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TIPO DI CODICE
L'ente identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0020 come «codice LEI» o «codice nazionale».
Indicare sempre il tipo di codice.
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0035
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CODICE NAZIONALE
L'ente può altresì segnalare il codice nazionale quando segnala il codice LEI come identificativo nella colonna 0020 «Codice».
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0040
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SETTORE DELLA CONTROPARTE
Un settore è scelto per ciascuna controparte sulla base delle seguenti classi di settori economici FINREP (cfr. allegato V, parte 3, del presente regolamento di esecuzione):
i) banche centrali;
ii) amministrazioni pubbliche;
iii) enti creditizi;
iv) imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) 575/2013;
v) altre società finanziarie (escluse le imprese di investimento);
vi) società non finanziarie.
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0050
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TIPO DI CONTROPARTE
L'ente indica il tipo di controparte che può essere:
— QCCP: quando la controparte è una CCP qualificata;
— NON QCCP: quando la controparte è una CCP non qualificata;
— NON CCP: quando la controparte non è una CCP.
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0060
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RESIDENZA DELLA CONTROPARTE
Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui ha sede legale la controparte (inclusi gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nel vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti, come modificato).
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0070
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NUMERO DI OPERAZIONI
Cfr. istruzioni relative alla colonna 0020 del modello C 34.02.
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0080
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IMPORTI NOZIONALI
Cfr. istruzioni relative alla colonna 0030 del modello C 34.02.
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0090
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VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), positivo
Cfr. istruzioni relative alla colonna 0040 del modello C 34.02.
L'ente segnala la somma degli insiemi di attività soggette a compensazione con CMV positivi se esistono più insiemi di attività soggette a compensazione per la stessa controparte.
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0100
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VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), negativo
Cfr. istruzioni relative alla colonna 0040 del modello C 34.02.
L'ente segnala la somma assoluta degli insiemi di attività soggette a compensazione con CMV negativi se esistono più insiemi di attività soggette a compensazione per la stessa controparte.
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0110
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VALORE DELL'ESPOSIZIONE POST-CRM
Cfr. istruzioni relative alla colonna 0160 del modello C 34.02.
L'ente segnala la somma dei valori delle esposizioni dell'insieme di attività soggette a compensazione post-CRM se esistono più insiemi di attività soggette a compensazione per la stessa controparte.
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0120
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VALORE DELL'ESPOSIZIONE
Cfr. istruzioni relative alla colonna 0170 del modello C 34.02.
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0130
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IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO
Cfr. istruzioni relative alla colonna 0200 del modello C 34.02.
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3.9.8. C 34.07 - Metodo IRB - Esposizioni soggette al CCR in base alla classe di esposizioni e alla scala di PD
3.9.8.1. Osservazioni di carattere generale
128. Questo modello è compilato dagli enti che utilizzano il metodo IRB avanzato o di base per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutte o parte delle loro esposizioni soggette al CCR conformemente all'articolo 107 del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dal metodo CCR utilizzato per determinare i valori delle esposizioni conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.
129. Il modello è compilato separatamente per il totale di tutte le classi di esposizioni e per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono escluse le esposizioni compensate tramite una CCP.
130. Per precisare se l'ente utilizza stime interne della LGD o dei fattori di conversione del credito, sono fornite le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni segnalata:
«NO» = se si utilizzano le stime della LGD e dei fattori di conversione del credito compiute dall'organismo di vigilanza (IRB di base — F-IRB);
«SÌ» = se si utilizzano le stime interne della LGD e dei fattori di conversione del credito (IRB avanzato — A-IRB).
3.9.8.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010
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Valore dell'esposizione
Valore dell'esposizione (cfr. istruzioni relative alla colonna 0170 del modello C 34.02), ripartito in base alla scala di PD data
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0020
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PD media ponderata per l'esposizione (%)
Media delle PD di singole classi di debitori ponderate per il corrispondente valore dell'esposizione definito nella colonna 0010
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0030
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Numero di debitori
Il numero di soggetti giuridici o debitori assegnati a ciascuna categoria della scala di PD fissata, che sono stati valutati separatamente, indipendentemente dal numero di diversi prestiti o esposizioni concessi
Se diverse esposizioni verso lo stesso debitore sono valutate separatamente, esse sono conteggiate separatamente. Tale situazione può verificarsi se esposizioni distinte verso lo stesso debitore sono assegnate a classi di debitori diverse conformemente all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0040
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LGD media ponderata per l'esposizione (%)
Media delle LGD delle classi di debitori ponderate per il corrispondente valore dell'esposizione di cui alla colonna 0010
La LGD segnalata corrisponde alla stima finale della LGD utilizzata nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ottenuti considerando gli effetti della CRM e le condizioni di recessione, come specificato nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, se del caso. In particolare, per gli enti che applicano il metodo IRB ma non utilizzano stime interne della LGD, gli effetti di attenuazione del rischio delle garanzie reali finanziarie sono considerati in E*, il valore corretto integralmente dell'esposizione, e poi ripresi nella LGD* ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Se sono applicate stime interne della LGD, si tiene conto dell'articolo 175 e dell'articolo 181, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
In caso di esposizioni soggette al trattamento del «double default», la LGD da segnalare è la LGD selezionata conformemente all'articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Per le esposizioni in stato di default secondo il metodo A-IRB si applicano le disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. La LGD segnalata corrisponde alla stima della LGD in stato di default.
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0050
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Durata media ponderata per l'esposizione (anni)
Media delle durate del debitore in anni ponderate per il corrispondente valore dell'esposizione di cui alla colonna 0010
La durata segnalata è determinata conformemente all'articolo 162 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0060
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Importi dell'esposizione ponderati per il rischio
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio, così come definiti all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, per le posizioni i cui fattori di ponderazione del rischio sono stimati sulla base dei requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali il valore dell'esposizione soggetta al CCR è calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, di tale regolamento.
Si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0070
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Densità degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio
Rapporto tra gli importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio (segnalati nella colonna 0060) e il valore dell'esposizione (segnalata nella colonna 0010)
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Righe
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0010-0170
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Scala di PD
Le esposizioni soggette al CCR (determinate a livello di controparte) sono assegnate a una categoria appropriata della scala di PD fissata sulla base della PD stimata per ciascun debitore assegnato a questa classe di esposizioni (senza tener conto di sostituzioni dovute all'esistenza di una garanzia o di un derivato su crediti). Gli enti associano ciascuna esposizione alla scala di PD indicata nel modello, tenendo conto anche di scale continue. Tutte le esposizioni in stato di default sono incluse nella categoria corrispondente alla PD del 100 %.
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3.9.9. C 34.08 - Composizione delle garanzie reali per le esposizioni soggette al CCR
3.9.9.1. Osservazioni di carattere generale
131. Questo modello è compilato con il fair value (valore equo) delle garanzie reali (fornite o ricevute) utilizzate nelle esposizioni soggette al CCR relative a operazioni su derivati, operazioni con regolamento a lungo termine o operazioni di finanziamento tramite titoli, a prescindere dal fatto che le operazioni siano compensate o meno tramite una CCP e che le garanzie reali siano o meno fornite a una CCP.
3.9.9.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010-0080
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Garanzie reali utilizzate in operazioni su derivati
Gli enti segnalano le garanzie reali (comprese quelle sotto forma di margine iniziale e margine di variazione) utilizzate nelle esposizioni soggette al CCR relative a strumenti derivati di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 o a un'operazione con regolamento a lungo termine ai sensi dell'articolo 272, punto 2, dello stesso regolamento che non sono ammissibili come SFT.
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0090-0180
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Garanzie reali utilizzate in SFT
Gli enti segnalano le garanzie reali (compresi il margine iniziale e il margine di variazione, nonché le garanzie reali che appaiono come titoli nell'SFT) utilizzate nelle esposizioni soggette al CCR relative a SFT o a un'operazione con regolamento a lungo termine non ammissibile come derivato.
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0010, 0020, 0050, 0060, 0090, 0100, 0140, 0150
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Separate
Articolo 300, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano le garanzie reali detenute in modo che non siano aggredibili in caso di procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 300, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ulteriormente ripartite in garanzie reali che appaiono sotto forma di margine iniziale o margine di variazione.
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0030, 0040, 0070, 0080, 0110, 0120, 0130, 0160, 0170, 0180
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Non separate
Articolo 300, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano le garanzie reali non detenute in modo che non siano aggredibili in caso di procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 300, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ulteriormente ripartite in margine iniziale, margine di variazione e titoli SFT.
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0010, 0030, 0050, 0070, 0090, 0110, 0140, 0160
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Margine iniziale
Articolo 4, paragrafo 1, punto 140, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano il fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute o fornite come margine iniziale (ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 140, del regolamento (UE) n. 575/2013).
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0020, 0040, 0060, 0080, 0100, 0120, 0150, 0170
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Margine di variazione
Gli enti segnalano il fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute o fornite come margine di variazione.
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0130, 0180
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Titoli della SFT
Gli enti segnalano i fair value (valore equo) delle garanzie reali che appaiono come titoli nelle SFT (ad esempio la componente titoli dell'SFT ricevuta per la colonna 0130 o fornita per la colonna 0180).
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Righe
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0010-0080
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Tipo di garanzia reale
Ripartizione in base ai diversi tipi di garanzie reali
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3.9.10. C 34.09 - Esposizioni in derivati su crediti
3.9.10.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010-0040
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PROTEZIONE IN FORMA DI DERIVATI SU CREDITI
Protezione in forma di derivati su crediti acquistata o venduta
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0010, 0020
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IMPORTI NOZIONALI
Somma degli importi nozionali dei derivati prima di qualsiasi compensazione, ripartiti per tipo di prodotto
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0030, 0040
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FAIR VALUE (VALORI EQUI)
Somma dei fair value (valore equo) ripartiti in base alla protezione acquistata e venduta
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Righe
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0010-0050
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Tipo di prodotto
Ripartizione dei tipi di prodotti derivati su crediti
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0060
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TOTALE
Somma di tutti i tipi di prodotti
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0070, 0080
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Fair value (valori equi)
Fair value (valori equi) ripartiti per tipo di prodotto, attività (fair value positivi) e passività (fair value negativi)
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3.9.11. C 34.10 — Esposizioni verso CCP
3.9.11.1. Osservazioni di carattere generale
132. Gli enti segnalano le informazioni relative alle esposizioni verso CCP, ossia ai contratti e alle operazioni di cui all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, fintantoché sono in essere con una CCP, e alle esposizioni derivanti da operazioni relative a CCP, conformemente all'articolo 300, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, di tale regolamento.
3.9.11.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010
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VALORE DELL'ESPOSIZIONE
Valore dell'esposizione per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del regolamento (UE) n. 575/2013 calcolato conformemente ai metodi pertinenti stabiliti in tale capo e in particolare nella sezione 9.
Il valore dell'esposizione segnalato è l'importo rilevante per il calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 497 dello stesso regolamento durante il periodo transitorio previsto in tale articolo.
Un'esposizione può essere un'esposizione da negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del regolamento (UE) 575/2013.
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0020
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IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio determinati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenuto conto dei requisiti di cui all'articolo 497 di tale regolamento durante il periodo transitorio previsto da tale articolo
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Righe
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0010-0100
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CCP qualificata (QCCP)
Una controparte centrale qualificata o «QCCP» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, del regolamento (UE) 575/2013
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0070, 0080
0170, 0180
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Margine iniziale
Cfr. le istruzioni per il modello C 34.08.
Ai fini di questo modello, il margine iniziale non include i contributi a una CCP per gli accordi di mutua condivisione delle perdite (ossia, nei casi in cui una CCP utilizzi il margine iniziale per ripartire le perdite tra i partecipanti diretti, esso è trattato come esposizione al fondo di garanzia).
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0090, 0190
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Contributi prefinanziati al fondo di garanzia
Articoli 308 e 309 del regolamento (UE) n. 575/2013; fondo di garanzia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del regolamento (UE) 575/2013; il contributo al fondo di garanzia di una CCP versato dall'ente
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0100, 0200
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Contributi non finanziati al fondo di garanzia
Articoli 309 e 310 del regolamento (UE) n. 575/2013; fondo di garanzia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del regolamento (UE) 575/2013.
Gli enti segnalano i contributi impegnati contrattualmente da un ente che opera come partecipante diretto allo scopo di metterli a disposizione di una CCP dopo che detta CCP ha esaurito il suo fondo di garanzia, per coprire le perdite subite in seguito al default di uno o più dei suoi partecipanti diretti.
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0070, 0170
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Separati
Cfr. le istruzioni per il modello C 34.08.
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0080, 0180
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Non separati
Cfr. le istruzioni per il modello C 34.08.
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3.9.12. C 34.11 - Prospetti degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni (RWEA) soggette al CCR nell'ambito dell'IMM
3.9.12.1. Osservazioni di carattere generale
133. Gli enti che utilizzano l'IMM per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutte o parte delle loro esposizioni soggette al CCR, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, a prescindere dal metodo del rischio di credito utilizzato per determinare i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio, compilano questo modello con il prospetto che illustra le variazioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dei derivati e delle SFT nell'ambito di applicazione dell'IMM differenziati per fattori chiave e basati su stime ragionevoli.
134. Gli enti che compilano questo modello con frequenza trimestrale compilano solo la colonna 0010. Gli enti che compilano questo modello con frequenza annuale compilano solo la colonna 0020.
135. Da questo modello sono esclusi gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso una controparte centrale (parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del regolamento (UE) n. 575/2013).
3.9.12.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010, 0020
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IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio, così come definiti all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, per le posizioni i cui fattori di ponderazione del rischio sono stimati sulla base dei requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali l'ente è stato autorizzato a calcolare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 6, di tale regolamento
Si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
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Righe
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0010
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Importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento precedente
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni soggette al CCR nel quadro dell'IMM alla fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni
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0020
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Dimensione delle attività
Variazioni (positive o negative) dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovute a variazioni delle dimensioni e della composizione del portafoglio derivanti dalla normale attività operativa (compresa la creazione di nuove attività e le esposizioni in scadenza) ma escluse le variazioni di dimensione del portafoglio dovute ad acquisizioni e dismissioni di soggetti
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0030
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Qualità creditizia delle controparti
Variazioni (positive o negative) dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovute a variazioni della qualità valutata delle controparti dell'ente misurata nell'ambito del quadro del rischio di credito, qualunque sia il metodo utilizzato dall'ente. Questa riga comprende anche le potenziali variazioni dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovute ai modelli IRB quando l'ente utilizza il metodo IRB.
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0040
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Aggiornamenti del modello (solo IMM)
Variazioni (positive o negative) dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovute all'attuazione del modello, a modifiche dell'ambito di applicazione del modello o ad eventuali modifiche volte a ovviare alle debolezze del modello
Questa riga si riferisce solo alle modifiche del modello IMM.
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0050
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Metodologia e politica (solo IMM)
Variazioni dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio (positive o negative) dovute a modifiche metodologiche nei calcoli derivanti da modifiche della politica di regolamentazione, come i nuovi regolamenti (solo nel modello IMM)
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0060
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Acquisizioni e dismissioni
Variazioni (positive o negative) dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovute a modifiche delle dimensioni del portafoglio dovute ad acquisizioni e dismissioni di soggetti
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0070
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Oscillazioni del cambio
Variazioni (positive o negative) dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovute ad oscillazioni della conversione in valuta
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0080
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Altro
Questa categoria è utilizzata per riflettere le variazioni (positive o negative) dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio che non possono essere attribuite alle suddette categorie.
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0090
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Importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento corrente
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni soggette al CCR nel quadro dell'IMM alla fine del periodo di riferimento corrente
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4. MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO
4.1. C 16.00 – RISCHIO OPERATIVO (OPR)
4.1.1 Osservazioni di carattere generale
136. Questo modello contiene informazioni riguardanti il calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente agli articoli da 312 a 324 del regolamento (UE) n. 575/2013 per il rischio operativo secondo il metodo base (BIA), il metodo standardizzato (TSA), il metodo standardizzato alternativo (ASA) e il metodo avanzato di misurazione (AMA). L'ente non può applicare contemporaneamente, a livello individuale, i metodi TSA e ASA per le linee di business «servizi bancari al dettaglio» e «servizi bancari a carattere commerciale».
137. Gli enti che applicano i metodi BIA, TSA e/o ASA calcolano i requisiti di fondi propri sulla base delle informazioni disponibili alla fine dell'esercizio finanziario. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali. Se si utilizzano dati verificati mediante revisione contabile, gli enti segnalano tali dati, che dovrebbero restare invariati. Sono ammessi scostamenti da questo principio dell'«invarianza» se, ad esempio, nel periodo in questione si verificano circostanze eccezionali, quali acquisizioni recenti o dismissioni di soggetti o attività.
138. Se un ente può dimostrare all'autorità competente che, a causa di circostanze eccezionali, quali fusioni o dismissioni di soggetti o attività, l'utilizzo della media triennale per il calcolo dell'indicatore rilevante determinerebbe una stima distorta del requisito di fondi propri per il rischio operativo, l'autorità competente può autorizzare l'ente a modificare il calcolo in modo da poter tener conto di tali circostanze. L'autorità competente può inoltre agire di propria iniziativa e richiedere all'ente di modificare il calcolo. L'ente operativo da meno di tre anni può avvalersi di stime aziendali prospettiche per il calcolo dell'indicatore rilevante, purché inizi a utilizzare dati storici non appena siano disponibili.
139. Nelle colonne il modello riporta anzitutto informazioni riguardanti l'importo dell'indicatore rilevante delle attività bancarie soggette al rischio operativo, nonché l'importo dei prestiti e degli anticipi (quest'ultimo solo in caso di applicazione del metodo ASA) per gli ultimi tre anni. Nelle colonne successive sono segnalate le informazioni riguardanti l'importo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo. Ove applicabile, si deve specificare la parte di tale importo dovuta a un meccanismo di attribuzione. Per quanto riguarda il metodo AMA, sono aggiunte voci per memoria per illustrare in dettaglio l'effetto delle perdite attese, della diversificazione e delle tecniche di attenuazione sul requisito di fondi propri per il rischio operativo.
140. Nelle righe le informazioni sono riportate in base al metodo di calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo, con specificazione delle linee di business per i metodi TSA e ASA.
141. Questo modello è trasmesso da tutti gli enti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio operativo.
4.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010-0030
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INDICATORE RILEVANTE
Gli enti che utilizzano l'indicatore rilevante per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio operativo (secondo i metodi BIA, TSA e ASA) segnalano l'indicatore rilevante per i rispettivi anni nelle colonne da 0010 a 0030. Inoltre, in caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall'articolo 314 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti segnalano anche, a fini informativi, l'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Lo stesso vale per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA.
Di seguito, il termine «indicatore rilevante» si riferisce alla «somma degli elementi» alla fine dell'esercizio finanziario di cui al punto 1 della tabella 1 dell'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Se l'ente dispone di dati sull'«indicatore rilevante» relativi a un periodo inferiore a tre anni, i dati storici disponibili (cifre verificate mediante revisione contabile) sono attribuiti alle corrispondenti colonne del modello in via prioritaria: se, ad esempio, sono disponibili dati storici relativi a un solo anno, questi sono segnalati nella colonna 0030. Ove plausibile, le stime prospettiche sono inserite nella colonna 0020 (stima dell'anno successivo) e nella colonna 0010 (stima dell'anno + 2).
L'ente che non dispone di dati storici sull'«indicatore rilevante» può utilizzare stime aziendali prospettiche.
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0040-0060
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PRESTITI E ANTICIPI (IN CASO DI APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO)
In queste colonne sono segnalati gli importi dei prestiti e degli anticipi delle linee di business «servizi bancari a carattere commerciale» e «servizi bancari al dettaglio» di cui all'articolo 319, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Detti importi servono per il calcolo dell'indicatore rilevante alternativo per determinare i requisiti di fondi propri corrispondenti alle attività soggette al metodo standardizzato alternativo (articolo 319, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013).
Per la linea di business «servizi bancari a carattere commerciale» sono inclusi anche i titoli detenuti all'esterno del portafoglio di negoziazione.
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0070
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REQUISITO DI FONDI PROPRI
Il requisito di fondi propri si calcola in base ai metodi applicati e conformemente agli articoli da 312 a 324 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo risultante è segnalato nella colonna 0070.
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0071
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO
Articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
Requisiti di fondi propri nella colonna 0070 moltiplicati per 12,5.
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0080
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DI CUI: DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE
Se è stato autorizzato l'utilizzo del metodo AMA a livello consolidato (articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013), conformemente all'articolo 312, paragrafo 2, di tale regolamento, il capitale di copertura del rischio operativo è ripartito tra i diversi soggetti del gruppo sulla base della metodologia applicata dagli enti per tener conto degli effetti della diversificazione nel sistema di misurazione del rischio utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni, oppure congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE. Il risultato di tale ripartizione è segnalato in questa colonna.
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0090-0120
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VOCI PER MEMORIA NELL'AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI
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0090
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REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO
Il requisito di fondi propri segnalato nella colonna 090 è quello della colonna 070, calcolato però prima di tener conto degli effetti di riduzione dovuti alle perdite attese, alla diversificazione e alle tecniche di attenuazione del rischio (cfr. sotto).
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0100
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(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVE
Nella colonna 100 è segnalata la riduzione dei requisiti di fondi propri dovuta alle perdite attese stimate nelle prassi operative interne (di cui all'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013).
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0110
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(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONE
L'effetto della diversificazione riportato in questa colonna è la differenza tra la somma dei requisiti di fondi propri calcolati separatamente per ciascuna classe di rischio operativo (ossia una situazione di «dipendenza perfetta») e il requisito diversificato di fondi propri calcolato tenendo conto delle correlazioni e delle dipendenze (presumendo, cioè, una «dipendenza meno che perfetta» tra le classi di rischio). La situazione di «dipendenza perfetta» si verifica nel «caso normale», ossia se l'ente non applica una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, e quindi il capitale secondo il metodo AMA è calcolato come somma delle misure individuali di rischio operativo delle classi di rischio selezionate. In questo caso si presume che la correlazione tra le classi di rischio sia del 100 % e il valore della colonna deve essere posto a zero. Per contro, se calcola una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, l'ente deve inserire in questa colonna la differenza tra il capitale secondo il metodo AMA derivante dal «caso normale», e il capitale secondo il metodo AMA ottenuto dopo l'applicazione della struttura di correlazioni tra le classi di rischio. Il valore ottenuto esprime la «capacità di diversificazione» del modello AMA, cioè la sua capacità di cogliere l'insorgenza non simultanea di gravi eventi di perdita dovuti al rischio operativo. Nella colonna 110 deve essere segnalato l'importo di cui l'assunta struttura di correlazioni riduce il capitale AMA rispetto alla correlazione del 100 %.
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0120
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(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO)
In questa colonna è segnalato l'impatto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio conformemente all'articolo 323 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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Righe
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0010
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ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)
Questa riga contiene gli importi corrispondenti alle attività soggette al metodo base per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo (articoli 315 e 316 del regolamento (UE) n. 575/2013).
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0020
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ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO/AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO
In questa riga è segnalato il requisito di fondi propri calcolato in base al metodo standardizzato e al metodo standardizzato alternativo (articoli 317, 318 e 319 del regolamento (UE) n. 575/2013).
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0030-0100
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SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO
In caso di uso del metodo TSA l'indicatore rilevante di ciascun anno è riportato nelle righe da 0030 a 0100 in corrispondenza delle linee di business elencate nella tabella 2 dell'articolo 317 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le attività sono classificate nelle varie linee di business conformemente ai principi di cui all'articolo 318 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0110-0120
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SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO
Gli enti che utilizzano il metodo ASA (articolo 319 del regolamento (UE) n. 575/2013) riportano l'indicatore rilevante per gli anni corrispondenti, separatamente per ciascuna linea di business nelle righe da 0030 a 0050 e da 0080 a 0100, nonché nelle righe 0110 e 0120 per le linee di business «servizi bancari a carattere commerciale» e «servizi bancari al dettaglio».
Le righe 110 e 120 riportano l'importo dell'indicatore rilevante delle attività soggette al metodo ASA distinguendo tra l'importo relativo alla linea di business «servizi bancari a carattere commerciale» e gli importi relativi alla linea di business «servizi bancari al dettaglio» (articolo 319 del regolamento (UE) n. 575/2013). Vi possono essere importi nelle righe relative ai «servizi bancari a carattere commerciale» e ai «servizi bancari al dettaglio» sia per il metodo TSA (righe 0060 e 0070) sia per il metodo ASA (righe 0110 e 0120), ad esempio quando una filiazione applica il metodo TSA mentre l'ente impresa madre applica il metodo ASA.
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0130
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ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE
In questa riga sono segnalati i dati pertinenti agli enti che applicano il metodo AMA (articolo 312, paragrafo 2, e articoli 321, 322 e 323 del regolamento (UE) n. 575/2013).
In caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall'articolo 314 del regolamento (UE) n. 575/2013, sono riportate informazioni sull'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Lo stesso vale per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA.
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4.2. RISCHIO OPERATIVO: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE PERDITE NEL CORSO DELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS)
4.2.1. Osservazioni di carattere generale
142. Il modello C 17.01 (OPR DETAILS 1) riassume le informazioni riguardanti le perdite lorde e i recuperi delle perdite registrati dall'ente nell'ultimo anno per tipologie di eventi e linee di business. Il modello C 17.02 (OPR DETAILS 2) fornisce informazioni dettagliate sui principali eventi di perdita nel corso dell'ultimo anno.
143. Le perdite per rischio operativo che sono collegate al rischio di credito e soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di credito (eventi di rischio operativo di confine con i rischi di credito) non sono considerate né nel modello C 17.01 né nel modello C 17.02.
144. In caso di uso combinato di diversi metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo in conformità dell'articolo 314 del regolamento (UE) n. 575/2013, le perdite e i recuperi registrati dall'ente sono segnalati nei modelli C 17.01 e C 17.02, indipendentemente dal metodo applicato ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.
145. Per «perdita lorda» si intende la perdita, di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, dovuta ad una tipologia di evento di rischio operativo o di evento di perdita prima di recuperi di qualsiasi tipo, fatti salvi gli «eventi di perdita recuperata rapidamente» così come definiti di seguito.
146. Per «recupero» si intende un evento indipendente relativo alla perdita originaria dovuta al rischio operativo che è separata nel tempo, in cui i fondi o i flussi di benefici economici sono ricevuti da prime o terze parti, quali imprese di assicurazione o altre parti. I recuperi sono ripartiti tra recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio e recuperi diretti.
147. Per «eventi di perdita recuperata rapidamente» si intende gli eventi di rischio operativo che portano a perdite che sono parzialmente o totalmente recuperate entro cinque giorni lavorativi. In caso di evento di perdita recuperata rapidamente, soltanto la parte della perdita che non è recuperata interamente (ossia la perdita al netto della parte recuperata rapidamente) rientra nella definizione di perdita lorda. Di conseguenza, gli eventi di perdita che portano a perdite recuperate interamente entro cinque giorni lavorativi non rientrano nella definizione di perdita lorda, né sono inclusi nella segnalazione degli OPR DETAILS.
148. Per «data della contabilizzazione» si intende la data in cui la perdita o la riserva/l'accantonamento a fronte di una perdita dovuta al rischio operativo sono state rilevate per la prima volta nel conto profitti e perdite. Questa data segue logicamente la «data dell'evento» (ossia la data in cui l'evento di rischio operativo è avvenuto o è iniziato) e la «data di scoperta» (ossia la data in cui l'ente ha avuto conoscenza dell'evento di rischio operativo).
149. Le perdite derivanti da un evento comune di rischio operativo o da molteplici eventi collegati ad un primo evento di rischio operativo che genera eventi o perdite («root-event») sono raggruppate. Gli eventi raggruppati sono considerati e segnalati come un unico evento, e quindi i relativi importi delle perdite lorde o gli adeguamenti per perdite sono sommati.
150. Le cifre segnalate nel giugno del rispettivo anno sono dati provvisori, mentre i dati definitivi sono segnalati in dicembre. Di conseguenza i dati di giugno hanno un periodo di riferimento di sei mesi (vale a dire dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno civile) mentre i dati di dicembre hanno un periodo di riferimento di dodici mesi (vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno civile). Per i dati segnalati sia a giugno che a dicembre, per «precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni» si intendono tutti i periodi di riferimento per le segnalazioni fino a quello che termina alla fine dell'anno civile precedente compreso.
4.2.2. C 17.01: Perdite e recuperi da rischio operativo per linea di business e tipologia di evento di perdita nell'ultimo anno (OPR DETAILS 1)
4.2.2.1. Osservazioni di carattere generale
151. Nel modello C 17.01 le informazioni sono riportate distribuendo le perdite e i recuperi superiori alle soglie interne tra le diverse linee di business (elencate nella tabella 2 dell'articolo 317 del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la linea di business aggiuntiva «elementi d'impresa» di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013) e le diverse tipologie di eventi di perdita (di cui all'articolo 324 del regolamento (UE) n. 575/2013). È possibile che le perdite associate a un unico evento di perdita siano ripartite tra una pluralità di linee di business.
152. Nelle colonne sono esposte le diverse tipologie di eventi di perdita e i totali di ciascuna linea di business, insieme a una voce per memoria che indica la soglia interna minima applicata nella raccolta dei dati relativi alle perdite; qualora vi sia più di una soglia, per ciascuna linea di business sono riportate sia la soglia minima che quella massima.
153. Nelle righe sono riportate le linee di business, e all'interno di ciascuna di esse sono contenute informazioni sul numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi), l'importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi), il numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite, gli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento, la perdita singola massima, la somma delle cinque maggiori perdite e l'importo complessivo dei recuperi (recuperi diretti e recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio).
154. Per le linee di business totali sono segnalati anche i dati sul numero di eventi di perdita e l'importo delle perdite lorde per alcuni intervalli sulla base di soglie prestabilite: 10 000, 20 000, 100 000 e 1 000 000. Le soglie sono fissate in euro e sono incluse a fini di comparabilità tra gli enti delle perdite segnalate; pertanto esse non si riferiscono necessariamente alle soglie minime di perdita utilizzate per la raccolta interna dei dati sulle perdite, da segnalare in un'altra sezione del modello.
4.2.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010-0070
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TIPOLOGIE DI EVENTI
Gli enti segnalano le perdite nelle rispettive colonne da 0010 a 0070 in base alle tipologie di eventi di perdita di cui all'articolo 324 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Gli enti che calcolano il requisito di fondi propri secondo il metodo BIA possono segnalare solo nella colonna 080 le perdite dovute a una tipologia di evento di perdita non identificata.
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0080
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TOTALE TIPOLOGIE DI EVENTI DI PERDITA
Nella colonna 0080, per ciascuna linea di business gli enti segnalano il «numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)» totale, l'«importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)» totale, il «numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite» totale, gli «adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento» totali, la «perdita singola massima», la «somma delle cinque maggiori perdite», il totale dell'«importo complessivo dei recuperi diretti» e il totale dell'«importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio».
A condizione che l'ente abbia individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite, la colonna 080 illustra la semplice aggregazione del numero degli eventi di perdita, degli importi complessivi delle perdite lorde, degli importi complessivi dei recuperi e degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento riportati nelle colonne da 0010 a 0070.
La «perdita singola massima» segnalata nella colonna 0080 è la perdita singola massima all'interno di una linea di business ed è identica al massimo delle «perdite singole massime» indicate nelle colonne da 0010 a 0070, a condizione che l'ente abbia individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite.
Come somma delle cinque maggiori perdite, nella colonna 0080 è segnalata la somma delle cinque maggiori perdite all'interno della corrispondente linea di business.
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0090-0100
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VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI
Gli enti segnalano nelle colonne 0090 e 0100 le soglie minime di perdita che applicano alla raccolta di dati interni sulle perdite conformemente all'articolo 322, paragrafo 3, lettera c), ultima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Se applica una sola soglia in ciascuna linea di business, l'ente compila soltanto la colonna 0090.
Se applica soglie differenti all'interno della medesima linea di business regolamentare, segnala anche la soglia massima applicabile (colonna 0100).
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Righe
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0010-0880
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LINEE DI BUSINESS: SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF], NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS], INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr], SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB], SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB], PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS], GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS], GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM], ELEMENTI D'IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI]
Per ciascuna linea di business di cui alla tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la linea di business aggiuntiva «elementi d'impresa» di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, e per ciascuna tipologia di evento di perdita, l'ente segnala le seguenti informazioni in base alle soglie interne: il «numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)», l'«importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)», il «numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite», gli «adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento», la «perdita singola massima», la «somma delle cinque maggiori perdite», l'«importo complessivo dei recuperi diretti» e l'«importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio».
Nel caso di un evento di perdita che riguardi più di una linea di business, l'«importo delle perdite lorde» è distribuito tra tutte le linee di business interessate.
Gli enti che calcolano il requisito di fondi propri secondo il metodo BIA possono segnalare solo nelle righe 0910-0980 le perdite relative a una linea di business non identificata.
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0010, 0110, 0210, 0310, 0410, 0510, 0610, 0710, 0810
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Numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)
Il numero di eventi di perdita è il numero di eventi di perdita per cui sono state contabilizzate perdite lorde nel periodo di riferimento per le segnalazioni.
Il numero di eventi di perdita fa riferimento a «eventi nuovi», vale a dire eventi di rischio operativo
i) «contabilizzati per la prima volta» nel periodo di riferimento per le segnalazioni; o
ii) «contabilizzati per la prima volta» in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni, se l'evento di perdita non era stato incluso in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, per esempio perché è stato identificato come evento di perdita dovuto al rischio operativo solo nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni o perché la perdita accumulata imputabile a tale evento di perdita (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) ha superato la soglia per la raccolta di dati interni soltanto nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni.
Gli «eventi di perdita nuovi» non comprendono gli eventi di perdita «contabilizzati per la prima volta» in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni già inclusi in precedenti segnalazioni ai fini di vigilanza.
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0020, 0120, 0220, 0320, 0420, 0520, 0620, 0720, 0820
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Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)
L'importo delle perdite lorde è l'importo delle perdite lorde riferito agli eventi di perdita dovuti al rischio operativo (ad esempio costi diretti, accantonamenti, regolamenti). Tutte le perdite connesse a un singolo evento di perdita che sono contabilizzate nel periodo di riferimento per le segnalazioni sono sommate e considerate come le perdite lorde per tale evento di perdita nel periodo di riferimento per le segnalazioni in questione.
L'importo delle perdite lorde segnalato si riferisce agli «eventi di perdita nuovi» di cui alla riga precedente della presente tabella. Per gli eventi di perdita «contabilizzati per la prima volta» in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni non inclusi in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, la perdita totale accumulata fino alla data di riferimento per le segnalazioni (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) è indicata come perdita lorda alla data di riferimento per le segnalazioni.
Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.
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0030, 0130, 0230, 0330, 0430, 0530, 0630, 0730, 0830
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Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite
Il numero degli eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite è il numero di eventi di perdita dovuti al rischio operativo «contabilizzati per la prima volta» in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni e già inclusi nelle precedenti segnalazioni, in relazione ai quali sono stati effettuati adeguamenti per perdite nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni.
Se per un evento di perdita è stato effettuato più di un adeguamento per perdite nel periodo di riferimento per le segnalazioni, la somma di tali adeguamenti per perdite è considerata come un unico adeguamento nel periodo in questione.
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0040, 0140, 0240, 0340, 0440, 0540, 0640, 0740, 0840
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Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento
Gli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento sono pari alla somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):
i) gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti positivi per perdite effettuati nel periodo di riferimento per le segnalazioni (ad esempio aumento degli accantonamenti, eventi di perdita collegati, ulteriori regolamenti) per eventi di rischio operativo «contabilizzati per la prima volta» e segnalati in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni;
ii) gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti negativi per perdite effettuati nel periodo di riferimento per le segnalazioni (ad esempio dovuti alla diminuzione degli accantonamenti) per eventi di perdita dovuti al rischio operativo «contabilizzati per la prima volta» e segnalati in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni.
Se per un evento di perdita è stato effettuato più di un adeguamento per perdite nel periodo di riferimento per le segnalazioni, sono sommati tutti gli importi di tali adeguamenti per perdite, tenendo conto del segno (positivo o negativo) degli adeguamenti stessi. Questa somma è considerata come l'adeguamento per perdite per tale evento nel periodo di riferimento per le segnalazioni in questione.
Se, a causa di un adeguamento per perdite negativo, l'importo delle perdite adeguato imputabile a un evento di perdita scende al di sotto della soglia per la raccolta di dati interni dell'ente, l'ente segnala l'importo complessivo delle perdite per tale evento di perdita accumulate fino all'ultima volta in cui l'evento è stato segnalato ad una data di riferimento di dicembre (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) con un segno negativo anziché l'importo dell'adeguamento per perdite negativo stesso.
Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.
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0050, 0150, 0250, 0350, 0450, 0550, 0650, 0750, 0850
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Perdita singola massima
La perdita singola massima è l'importo maggiore tra:
i) l'importo maggiore delle perdite lorde relativo a un evento di perdita segnalato per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni e
ii) l'importo positivo maggiore degli adeguamenti per perdite (di cui alle precedenti righe 0040, 0140, …, 0840) relativo a un evento di perdita segnalato per la prima volta in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni.
Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.
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0060, 0160, 0260, 0360, 0460, 0560, 0660, 0760, 0860
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Somma delle cinque maggiori perdite
La somma delle cinque maggiori perdite è la somma dei cinque maggiori importi tra:
i) gli importi delle perdite lorde per eventi di perdita segnalati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni e
ii) gli importi positivi degli adeguamenti per perdite (come definiti per le precedenti righe 0040, 0140, …, 0840) relativi ad eventi di perdita segnalati per la prima volta in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni. L'importo che può configurarsi come uno dei cinque maggiori è l'importo dell'adeguamento per perdite stesso, non la perdita totale associata al rispettivo evento di perdita prima o dopo l'adeguamento per perdite.
Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.
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0070, 0170, 0270, 0370, 0470, 0570, 0670, 0770, 0870
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Importo complessivo dei recuperi diretti
I recuperi diretti sono tutti i recuperi ottenuti, ad eccezione di quelli soggetti all'articolo 323 del regolamento (UE) n. 575/2013 di cui alla riga successiva di questa tabella.
L'importo complessivo dei recuperi diretti è la somma di tutti i recuperi diretti e degli adeguamenti ai recuperi diretti contabilizzati nel periodo di riferimento e riferiti a eventi di perdita dovuti al rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni o in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni.
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0080, 0180, 0280, 0380, 0480, 0580, 0680, 0780, 0880
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Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio
Per recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio si intendono i recuperi soggetti all'articolo 323 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio è la somma di tutti i recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio e degli adeguamenti a tali recuperi contabilizzati nel periodo di riferimento e riferiti a eventi di perdita dovuti al rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni o in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni.
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0910-0980
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LINEE DI BUSINESS TOTALI
Per ciascuna tipologia di evento di perdita (colonne da 0010 a 0080) devono essere segnalate le informazioni relative alle linee di business totali.
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0910-0914
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Numero di eventi di perdita
Alla riga 0910 è indicato il numero degli eventi di perdita superiori alla soglia interna ripartiti per tipologia di evento di perdita nelle linee di business totali. Questo valore può essere minore dell'aggregazione del numero di eventi di perdita per linee di business, perché gli eventi di perdita con impatti multipli (impatti su più linee di business) sono considerati un evento unico. Può essere più elevato se un ente che calcola i requisiti di fondi propri conformemente al metodo BIA non è in grado di individuare per ogni caso la linea di business interessata (o le linee di business interessate) dalla perdita.
Alle righe 0911-0914 è indicato il numero di eventi di perdita il cui importo delle perdite lorde rientra negli intervalli definiti nelle righe pertinenti del modello.
Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o alla linea di business «elementi d'impresa» di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 o ha individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite, per la colonna 0080 si applicano le disposizioni seguenti, a seconda dei casi:
— Il numero totale di eventi di perdita segnalati alle righe da 0910 a 0914 è uguale all'aggregazione orizzontale del numero di eventi di perdita di cui alla riga corrispondente, dato che quei valori tengono già conto degli eventi di perdita con impatti su più linee di business come se fossero un evento di perdita unico.
— L'importo segnalato alla colonna 0080, riga 0910 non è necessariamente uguale all'aggregazione verticale del numero di eventi di perdita di cui alla colonna 0080, considerato che un evento di perdita può avere impatti su più linee di business simultaneamente.
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0920-0924
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Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)
Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o alla linea di business «elementi d'impresa» di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, l'importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi) segnalato nella riga 0920 è la semplice aggregazione degli importi delle perdite lorde degli eventi di perdita nuovi per ciascuna linea di business.
Alle righe 0921-0924 è indicato l'importo delle perdite lorde per eventi di perdita il cui importo delle perdite lorde rientra negli intervalli definiti nelle righe pertinenti.
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0930, 0935, 0936
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Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite
Alla riga 0930 è indicato il totale del numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite di cui alle righe 0030, 0130,..., 0830. Questo valore può essere minore dell'aggregazione del numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite per linee di business, perché gli eventi di perdita con impatti multipli (impatti su più linee di business) sono considerati un evento unico. Può essere più elevato se un ente che calcola i requisiti di fondi propri conformemente al metodo BIA non è in grado di individuare per ogni caso la linea di business interessata (o le linee di business interessate) dalla perdita.
Il numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite è ripartito tra il numero di eventi di perdita per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite positivo nel periodo di riferimento per le segnalazioni e il numero di eventi di perdita per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite negativo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (tutti indicati con il segno positivo).
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0940, 0945, 0946
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Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento
Alla riga 0940 è indicato il totale degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento per linea di business (di cui alle righe 0040, 0140,..., 0840). Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o alla linea di business «elementi d'impresa» di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, l'importo segnalato alla riga 0940 è la semplice aggregazione degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento segnalati per le diverse linee di business.
L'importo degli adeguamenti per perdite è ripartito tra l'importo relativo a eventi di perdita per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite positivo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (riga 0945, segnalato come cifra positiva) e l'importo relativo a eventi di perdita per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite negativo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (riga 0946, segnalato come cifra negativa). Se, a causa di un adeguamento per perdite negativo, l'importo delle perdite adeguato imputabile a un evento di perdita scende al di sotto della soglia per la raccolta di dati interni dell'ente, l'ente segnala l'importo complessivo delle perdite per tale evento di perdita accumulate fino all'ultima volta in cui l'evento di perdita è stato segnalato ad una data di riferimento di dicembre (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) con un segno negativo alla riga 0946 anziché l'importo dell'adeguamento per perdite negativo stesso.
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0950
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Perdita singola massima
Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o alla linea di business «elementi d'impresa» di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, la perdita singola massima è la perdita massima superiore alla soglia interna per ciascuna tipologia di evento di perdita considerate tutte le linee di business. Se un evento di perdita ha impatti su più linee di business, questi valori possono essere maggiori della perdita singola massima registrata in ciascuna linea di business.
Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o alla linea di business «elementi d'impresa» di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento e/o ha individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite, per la colonna 0080 si applicano le disposizioni seguenti:
— La perdita singola massima segnalata è pari al più elevato tra i valori riportati nelle colonne 0010-0070 di questa riga.
— Se vi sono eventi di perdita con impatti su più linee di business, l'importo segnalato alla {r0950, c0080} può essere più elevato degli importi della «perdita singola massima» per linea di business segnalati in altre righe della colonna 0080.
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0960
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Somma delle cinque maggiori perdite
È segnalata la somma delle cinque maggiori perdite lorde per ciascuna tipologia di evento di perdita considerate tutte le linee di business. Questa somma può essere maggiore della somma massima delle cinque maggiori perdite registrate in ciascuna linea di business e deve essere segnalata a prescindere dal numero delle perdite.
Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o alla linea di business «elementi d'impresa» di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, e ha individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite, nella colonna 0080 la somma delle cinque maggiori perdite è la somma delle cinque maggiori perdite dell'intera matrice; ciò significa che questo importo non necessariamente è uguale al valore massimo della «somma delle cinque maggiori perdite» di cui alla riga 0960 o al valore massimo della «somma delle cinque maggiori perdite» di cui alla colonna 0080.
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0970
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Importo complessivo dei recuperi diretti
Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o alla linea di business «elementi d'impresa» di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, l'importo complessivo dei recuperi diretti è la semplice aggregazione dell'importo complessivo dei recuperi diretti di ciascuna linea di business.
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0980
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Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio
Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o alla linea di business «elementi d'impresa» di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, l'importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio è la semplice aggregazione degli importi complessivi dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio per ciascuna linea di business.
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4.2.3. C 17.02: Rischio operativo: informazioni dettagliate sui principali eventi di perdita nel corso dell'ultimo anno (OPR DETAILS 2)
4.2.3.1. Osservazioni di carattere generale
155. Nel modello C 17.02 sono fornite informazioni sui singoli eventi di perdita (una riga per ciascun evento di perdita).
156. Le informazioni segnalate in questo modello fanno riferimento a «eventi di perdita nuovi», vale a dire eventi di rischio operativo:
a)
«contabilizzati per la prima volta» nel periodo di riferimento per le segnalazioni; o
b)
«contabilizzati per la prima volta» in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni, se l'evento di perdita non era stato incluso in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, per esempio perché è stato identificato come evento di perdita dovuto al rischio operativo solo nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni o perché la perdita accumulata imputabile a tale evento di perdita (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) ha superato la soglia per la raccolta di dati interni soltanto nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni.
157. Sono segnalati soltanto gli eventi di perdita che comportano una perdita lorda pari o superiore a 100 000 EUR.
Tenuto conto di tale soglia:
a)
sono indicati nel modello l'evento maggiore per ciascuna tipologia di evento, a condizione che l'ente abbia individuato le tipologie di eventi di perdita e
b)
almeno i dieci maggiori eventi rimanenti per importo della perdita lorda, a prescindere dal fatto che sia stata o meno individuata la tipologia di evento.
c)
Gli eventi di perdita sono classificati sulla base delle perdite lorde loro imputate.
d)
Ciascun evento di perdita è considerato solo una volta.
4.2.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010
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ID dell'evento
L'ID dell'evento è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga del modello.
Gli enti utilizzano l'ID interno, ove disponibile, altrimenti riportano gli ID in ordine numerico: 1, 2, 3 ecc.
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0020
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Data della contabilizzazione
Per data della contabilizzazione si intende la data in cui la perdita o la riserva/l'accantonamento a fronte di una perdita dovuta al rischio operativo sono state rilevate per la prima volta nel conto profitti e perdite.
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0030
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Data dell'evento
La data dell'evento è la data in cui è avvenuto o ha avuto inizio l'evento di perdita dovuto al rischio operativo.
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0040
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Data di scoperta
La data di scoperta è la data in cui l'ente ha avuto conoscenza dell'evento di perdita dovuto al rischio operativo.
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0050
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Tipologie di eventi di perdita
Tipi di eventi di perdita di cui all'articolo 324 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0060
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Perdita lorda
Perdita lorda relativa all'evento di perdita di cui alle righe 0020, 0120 ecc. del modello C 17.01.
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0070
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Perdita lorda al netto dei recuperi diretti
Perdita lorda relativa all'evento di perdita di cui alle righe 0020, 0120 ecc. del modello C 17.01 al netto dei recuperi diretti riferiti a tale evento di perdita.
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0080 - 0160
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Perdita lorda per linea di business
La perdita lorda segnalata alla colonna 0060 è assegnata alle pertinenti linee di business di cui alla tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento.
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0170
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Nome del soggetto giuridico
Nome del soggetto giuridico quale segnalato alla colonna 0011 del modello C 06.02 in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono stati interessati più soggetti).
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0181
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Codice
Codice del soggetto giuridico quale segnalato alla colonna 0021 del modello C 06.02 in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono stati interessati più soggetti).
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0185
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TIPO DI CODICE
L'ente identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0181 come «codice LEI» o «codice non-LEI», anche in linea con la colonna 0026 del C 06.02. Indicare sempre il tipo di codice.
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0190
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Unità operativa
Unità operativa o divisione dell'ente in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono state interessate più unità operative o divisioni).
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0200
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Descrizione
Descrizione dell'evento di perdita, se necessario facendo ricorso a generalizzazioni e all'anonimizzazione, comprendente come minimo informazioni sull'evento di perdita stesso e sulle sue determinanti o sulle sue cause, se note.
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5. MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO
158. Queste istruzioni riguardano i modelli da utilizzare per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente al metodo standardizzato per il rischio di cambio (MKR SA FX), il rischio di posizione in merci (MKR SA COM), il rischio di tasso d'interesse (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) e il rischio di strumenti di capitale (MKR SA EQU). In questa parte sono comprese anche le istruzioni relative al modello per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo dei modelli interni (MKR IM).
159. Ai fini del calcolo del capitale richiesto a fronte del rischio considerato, il rischio di posizione su uno strumento di debito negoziato o uno strumento di capitale (o un derivato su uno strumento di debito o un derivato su uno strumento di capitale) è suddiviso in due componenti. La prima è la componente di rischio specifico — ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento in questione dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La seconda componente copre il rischio generico — ossia il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato su uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato su uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli titoli. Il trattamento generale degli strumenti specifici e delle procedure di compensazione è indicato negli articoli da 326 a 333 del regolamento (UE) n. 575/2013.
5.1. C 18.00 – RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)
5.1.1. Osservazioni di carattere generale
160. Questo modello riassume le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati secondo il metodo standardizzato (articolo 325, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013). I differenti rischi e metodi disponibili nell'ambito del regolamento (UE) n. 575/2013 sono presentati per riga. Il rischio specifico associato alle esposizioni incluse nei modelli MKR SA SEC e MKR SA CTP deve essere riportato solo nel modello MKR SA TDI Totale. I requisiti di fondi propri indicati nei modelli citati sono trasferiti, rispettivamente, nella cella {0325;0060} (cartolarizzazioni) e nella cella {0330;0060} (portafoglio di negoziazione di correlazione).
161. Il modello deve essere compilato separatamente per il «Totale», più un elenco prestabilito comprendente le seguenti valute: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD e un modello residuale per tutte le altre valute.
5.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010-0020
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TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)
Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi di cui all'articolo 345, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0030-0040
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POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)
Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0050
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POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE
Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ricevono una copertura patrimoniale.
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0060
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REQUISITI DI FONDI PROPRI
Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0070
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.
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Righe
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0010-0350
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STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
Le posizioni su strumenti di debito negoziati interne al portafoglio di negoziazione e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla parte tre, titolo IV, capo 2, di tale regolamento sono segnalati in base alla categoria di rischio, alla scadenza e al metodo utilizzato.
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0011
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RISCHIO GENERICO
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0012
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Derivati
Derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli da 328 a 331 del regolamento (UE) n. 575/2013, ove applicabili.
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0013
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Altre attività e passività
Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione.
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0020-0200
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METODO BASATO SULLA SCADENZA
Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla scadenza di cui all'articolo 339, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e relativi requisiti di fondi propri calcolati in conformità dell'articolo 339, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3) e le zone sono suddivise in base alla scadenza degli strumenti.
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0210-0240
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RISCHIO GENERICO METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA
Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla durata finanziaria di cui all'articolo 340, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e relativi requisiti di fondi propri calcolati in conformità dell'articolo 340, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3).
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0250
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RISCHIO SPECIFICO
Somma degli importi segnalati nelle righe 0251, 0325 e 0330.
Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette a requisiti di fondi propri per il rischio specifico e relativi requisiti patrimoniali conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 335, all'articolo 336, paragrafi 1, 2 e 3, e agli articoli 337 e 338 del regolamento (UE) n. 575/2013. Si rimanda altresì all'ultima frase dell'articolo 327, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0251-0321
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Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione
Somma degli importi segnalati nelle righe da 260 a 321.
Il requisito di fondi propri dei derivati su crediti nth-to-default privi di rating esterno è calcolato sommando i fattori di ponderazione del rischio dei soggetti di riferimento (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 – metodo «look-through»). I derivati su crediti nth-to-default provvisti di rating esterno (articolo 332, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013) sono indicati separatamente nella riga 321.
Segnalazione di posizioni soggette all'articolo 336, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, è previsto un trattamento specifico per le obbligazioni ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio pari al 10 % interne al portafoglio bancario (obbligazioni garantite). I requisiti specifici di fondi propri corrispondono alla metà della percentuale della seconda categoria di cui alla tabella 1 dell'articolo 336 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le posizioni in questione sono assegnate alle righe 0280-0300 in funzione della durata residua.
Se il rischio generico delle posizioni su tassi di interesse è coperto da un derivato su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0325
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Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione
Requisiti totali di fondi propri di cui alla colonna 0601 del modello MKR SA SEC. Questi requisiti totali di fondi propri sono segnalati soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.
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0330
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Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione
Requisiti totali di fondi propri segnalati nella colonna 0450 del modello MKR SA CTP. Questi requisiti totali di fondi propri sono segnalati soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.
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0350-0390
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REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)
Articolo 329, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati ripartendoli in funzione del metodo utilizzato per il calcolo.
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5.2. C 19.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)
5.2.1. Osservazioni di carattere generale
162. Questo modello serve per la segnalazione di informazioni sulle posizioni (totali/nette e lunghe/corte) e sui relativi requisiti di fondi propri per la componente di rischio specifico del rischio di posizione su cartolarizzazioni/ricartolarizzazioni detenute nel portafoglio di negoziazione (non ammissibili al portafoglio di negoziazione di correlazione) secondo il metodo standardizzato.
163. Il modello MKR SA SEC presenta il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico delle posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 335 del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 337 di tale regolamento. Se le posizioni verso la cartolarizzazione interne al portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del regolamento (UE) n. 575/2013. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione, a prescindere dal metodo di cui si avvale l'ente per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.
164. In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. l'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 0460 del CA1.
5.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010-0020
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TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)
Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 337 di tale regolamento (posizioni verso la cartolarizzazione). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0030-0040
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(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)
Articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0050-0060
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POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)
Articoli 327, 328, 329 e 334 del regolamento (UE) n. 575/2013 Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0061-0104
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RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
Articoli da 259 a 262, tabelle 1 e 2 dell'articolo 263, tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 e articolo 266 del regolamento (UE) n. 575/2013.
La ripartizione è indicata separatamente per le posizioni lunghe e per quelle corte.
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0402-0406
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RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI
Articolo 254 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0402
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SEC-IRBA
Articoli 259 e 260 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0403
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SEC-SA
Articoli 261 e 262 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0404
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SEC-ERBA
Articoli 263 e 264 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0405
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METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA
Articoli 254 e 265 e articolo 266, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0900
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TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE
Articolo 269 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0406
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ALTRO (RW = 1 250 %)
Articolo 254, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0530-0540
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EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402
Articolo 270 bis del regolamento (UE) n. 575/2013
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0570
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PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
Articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 senza tener conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della ponderazione e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.
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0601
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DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE / REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI
Articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento.
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Righe
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0010
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ESPOSIZIONI TOTALI
Importo complessivo delle cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione) segnalate dall'ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore.
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0040, 0070 e 0100
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POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
Articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0020, 0050, 0080 e 0110
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POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE
Articolo 4, paragrafo 1, punto 64, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0041, 0071 e 0101
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DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 o 270 del regolamento (UE) n. 575/2013 e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.
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0030-0050
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CEDENTE
Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0060-0080
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INVESTITORE
Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore né il prestatore originario.
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0090-0110
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PROMOTORE
Articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.
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5.3. C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO DI POSIZIONI ASSEGNATE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP))
5.3.1. Osservazioni di carattere generale
165. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione (compresi le cartolarizzazioni, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni di questo portafoglio incluse ai sensi dell'articolo 338, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013) e i relativi requisiti di fondi propri in base al metodo standardizzato.
166. Il modello MKR SA CTP presenta il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico di posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all'articolo 335 del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 338, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Se le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del regolamento (UE) n. 575/2013. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione, a prescindere dal metodo di cui si avvale l'ente per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.
167. Il modello distingue le posizioni verso la cartolarizzazione, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione. Le posizioni verso la cartolarizzazione sono sempre segnalate nelle righe 0030, 0060 o 0090 (a seconda del ruolo svolto dall'ente nella cartolarizzazione). I derivati su crediti di tipo nth-to-default sono sempre segnalati nella riga 0110. Le «altre posizioni del CTP» non sono né posizioni verso la cartolarizzazione né derivati su crediti di tipo nth-to-default (cfr. l'articolo 338, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013), però sono «collegate» esplicitamente a una di queste due posizioni (a causa della finalità di copertura).
168. In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. l'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 0460 del CA1.
5.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010-0020
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TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)
Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 338, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento (posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione).
Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0030-0040
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(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)
Articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0050-0060
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POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)
Articoli 327, 328, 329 e 334 del regolamento (UE) n. 575/2013
Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0071-0097
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RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
Articoli da 259 a 262, tabelle 1 e 2 dell'articolo 263, tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 e articolo 266 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0402-0406
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RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI
Articolo 254 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0402
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SEC-IRBA
Articoli 259 e 260 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0403
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SEC-SA
Articoli 261 e 262 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0404
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SEC-ERBA
Articoli 263 e 264 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0405
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METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA
Articoli 254 e 265 e articolo 266, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0900
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TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE
Articolo 269 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0406
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ALTRO (RW = 1 250 %)
Articolo 254, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0410-0420
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PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE - POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE
Articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013, senza tenere conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento.
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0430-0440
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DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE - POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE
Articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento.
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0450
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REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI
Il requisito di fondi propri è il valore maggiore tra (i) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe (colonna 0430) e (ii) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte (colonna 0440).
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Righe
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0010
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ESPOSIZIONI TOTALI
Importo complessivo delle posizioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione) segnalate dall'ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore.
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0020-0040
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CEDENTE
Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0050-0070
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INVESTITORE
Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore né il prestatore originario.
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0080-0100
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PROMOTORE
Articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 575/2013
Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.
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0030, 0060 e 0090
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POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
Il portafoglio di negoziazione di correlazione comprende cartolarizzazioni, derivati su crediti di tipo nth-to-default ed eventualmente altre posizioni di copertura che soddisfano i criteri di cui all'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
I derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione sono segnalati nella riga «Altre posizioni del CTP».
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0110
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DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT
I derivati su crediti di tipo nth-to-default coperti da derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 347 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono inseriti entrambi in questa riga.
Le posizioni del cedente, dell'investitore e del promotore non sono idonee per i derivati su crediti di tipo nth-to-default; quindi, per questi derivati non è possibile fornire la ripartizione come per le posizioni verso la cartolarizzazione.
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0040, 0070, 0100 e 0120
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ALTRE POSIZIONI DEL CTP (PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE)
Sono incluse le seguenti posizioni:
— i derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del CTP;
— le posizioni del CTP coperte da derivati su crediti conformemente all'articolo 346 del regolamento (UE) n. 575/2013;
— le altre posizioni conformi all'articolo 338, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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5.4. C 21.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)
5.4.1. Osservazioni di carattere generale
169. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione su strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione e trattati secondo il metodo standardizzato.
170. Il modello deve essere compilato separatamente per il «Totale», più un elenco statico e prestabilito comprendente i seguenti mercati: Albania, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, zona euro, e un modello residuale per tutti gli altri mercati. Ai fini di quest'obbligo di segnalazione, il termine «mercato» ha il valore di «paese» (tranne che per i paesi appartenenti alla zona euro, cfr. il regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione (
9
)).
5.4.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010-0020
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TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)
Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi di cui all'articolo 345, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0030-0040
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POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)
Articoli 327, 329, 332, 341 e 345 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0050
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POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE
Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ricevono una copertura patrimoniale. La copertura patrimoniale deve essere calcolata separatamente per ciascun mercato nazionale. Non sono incluse in questa colonna le posizioni in contratti future su indici azionari di cui all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0060
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REQUISITI DI FONDI PROPRI
Requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per ogni posizione pertinente
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0070
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.
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Righe
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0010-0130
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STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, e alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, di tale regolamento.
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0020-0040
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RISCHIO GENERICO
Posizioni in strumenti di capitale soggette al rischio generico (articolo 343 del regolamento (UE) n. 575/2013) e relativo requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, di tale regolamento
Entrambe le ripartizioni (righe 0021/0022 e 0030/0040) riguardano tutte le posizioni soggette al rischio generico.
Nelle righe 0021 e 0022 sono segnalate informazioni relative alla ripartizione per strumenti.
Per calcolare i requisiti di fondi propri si fa riferimento unicamente alla ripartizione nelle righe 0030 e 0040.
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0021
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Derivati
Derivati considerati nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli 329 e 332 del regolamento (UE) n. 575/2013, ove applicabili.
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0022
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Altre attività e passività
Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione.
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0030
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Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare
Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati e soggetti a un metodo particolare conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione (1)
Queste posizioni sono soggette soltanto al rischio generico e, di conseguenza, non vanno segnalate nella riga 0050.
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0040
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Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati
Altre posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativi requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 343 del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le posizioni in contratti future su indici azionari trattate conformemente all'articolo 344, paragrafo 3, di tale regolamento.
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0050
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RISCHIO SPECIFICO
Posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativo requisito di fondi propri conformemente all'articolo 342 del regolamento (UE) n. 575/2013, escluse le posizioni in contratti future su indici azionari trattate conformemente all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, di tale regolamento.
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0090-0130
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REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)
Articolo 329, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.
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(1)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
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5.5. C 22.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)
5.5.1. Osservazioni di carattere generale
171. Gli enti segnalano informazioni sulle posizioni in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di cambio, trattati secondo il metodo standardizzato. La posizione è calcolata per ciascuna valuta (compreso l'EUR), l'oro e le posizioni in quote di OIC.
172. Le righe da 0100 a 0480 di questo modello sono compilate anche se gli enti non sono tenuti a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio a norma dell'articolo 351 del regolamento (UE) n. 575/2013. In tali voci per memoria sono incluse tutte le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che esse siano o meno considerate ai fini dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le righe da 0130 a 0480 delle voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione, per le valute seguenti: GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.
5.5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0020-0030
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TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)
Posizioni lorde dovute ad attività, importi da ricevere ed elementi analoghi di cui all'articolo 352, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
A norma dell'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e previa autorizzazione delle autorità competenti, non sono segnalate le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, di tale regolamento, e le posizioni relative agli elementi che sono già dedotti nel calcolo dei fondi propri.
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0040-0050
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POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)
Articolo 352, paragrafo 3, articolo 352, paragrafo 4, prime due frasi, e articolo 353 del regolamento (UE) n. 575/2013
Le posizioni nette sono calcolate per ciascuna valuta conformemente all'articolo 352, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Di conseguenza, le posizioni lunghe e le posizioni corte possono essere segnalate contemporaneamente.
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0060-0080
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POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE
Articolo 352, paragrafo 4, terza frase, e articoli 353 e 354 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0060-0070
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POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (LUNGHE E CORTE)
Le posizioni nette lunghe e corte di ciascuna valuta sono calcolate deducendo il totale delle posizioni corte dal totale delle posizioni lunghe.
Si sommano le posizioni nette lunghe di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta lunga in quella data valuta.
Si sommano le posizioni nette corte di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta corta in quella data valuta.
Le posizioni non compensate nelle valute non utilizzate per le segnalazioni sono aggiunte alle posizioni soggette a copertura patrimoniale per altre valute (riga 030) nella colonna 060 o 070 a seconda del regolamento a breve o lungo termine.
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0080
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POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (COMPENSATE)
Posizioni compensate per valute strettamente correlate.
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0090
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REQUISITI DI FONDI PROPRI
Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0100
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.
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Righe
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0010
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POSIZIONI TOTALI
Tutte le posizioni nelle valute non utilizzate per le segnalazioni e le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che sono considerate ai fini dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto i), tenendo conto dell'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (per conversione nella valuta utilizzata per le segnalazioni).
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0020
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VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE
Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute strettamente correlate di cui all'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0025
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Valute strettamente correlate: di cui: valuta utilizzata per le segnalazioni
Posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che concorrono al calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0030
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TUTTE LE ALTRE VALUTE (compresi gli OIC trattati come valute diverse)
Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Segnalazione di OIC trattati come valute diverse ai sensi dell'articolo 353 del regolamento (UE) n. 575/2013
Sono previsti due trattamenti diversi degli OIC trattati come valute distinte per il calcolo dei requisiti patrimoniali:
1. il metodo modificato per il trattamento degli investimenti in oro, se la direzione dell'investimento in OIC non è disponibile (gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva netta in valuta dell'ente);
2. se la direzione dell'investimento in OIC è disponibile, gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva aperta in valuta (lunga o corta a seconda della direzione dell'OIC).
La segnalazione degli OIC in questione segue il calcolo dei requisiti patrimoniali.
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0040
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ORO
Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0050-0090
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REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)
Articolo 352, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013
I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati ripartendoli in funzione del metodo utilizzato per il calcolo.
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0100-0120
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Ripartizione delle posizioni totali (comprese le valute utilizzate per le segnalazioni) per tipo di esposizione
Le posizioni totali sono ripartite per derivati, altre attività e passività ed elementi fuori bilancio.
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0100
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Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati
Le posizioni non comprese nella riga 0110 o nella riga 0120 sono segnalate in questa voce.
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0110
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Elementi fuori bilancio
Gli elementi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 352 del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dalla valuta di denominazione, che sono compresi nell'allegato I di tale regolamento, tranne quelli inclusi come operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni con regolamento a lungo termine o derivanti da un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti.
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0120
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Derivati
Posizioni valutate conformemente all'articolo 352 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0130-0480
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VOCI PER MEMORIA: POSIZIONI IN VALUTA
Le voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione, per le valute GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.
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5.6. C 23.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)
5.6.1. Osservazioni di carattere generale
173. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni in merci e i relativi requisiti di fondi propri trattati secondo il metodo standardizzato.
5.6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010-0020
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TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)
Posizioni lorde lunghe/corte considerate posizioni nella stessa merce conformemente all'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (cfr. anche articolo 359, paragrafo 1, del predetto regolamento).
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0030-0040
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POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)
Come definito all'articolo 357, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0050
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POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE
Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, ricevono una copertura patrimoniale.
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0060
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REQUISITI DI FONDI PROPRI
Requisito di fondi propri calcolato conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per ogni posizione pertinente
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0070
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5
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Righe
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0010
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POSIZIONI TOTALI IN MERCI
Posizioni in merci e relativi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla parte tre, titolo IV, capo 4, di tale regolamento.
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0020-0060
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POSIZIONI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA
A fini di segnalazione le merci sono raggruppate nelle quattro categorie merceologiche di cui alla tabella 2 dell'articolo 361 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0070
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METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA
Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza di cui all'articolo 359 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0080
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METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATO
Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di cui all'articolo 361 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0090
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METODO SEMPLIFICATO
Posizioni in merci soggette al metodo semplificato di cui all'articolo 360 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0100-0140
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REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)
Articolo 358, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.
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5.7. C 24.00 - MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)
5.7.1. Osservazioni di carattere generale
174. Questo modello contiene una ripartizione dei dati del valore a rischio (VaR) e del valore a rischio in condizioni di stress (SVaR) secondo i diversi rischi di mercato (debito, strumenti di capitale, cambio, merci) e altre informazioni rilevanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri.
175. In linea generale, dipende dalla struttura del modello degli enti il fatto che i dati relativi al rischio generico e al rischio specifico possano essere determinati e segnalati separatamente o solo come totale. Lo stesso vale per la scomposizione del VaR/SVaR tra le categorie di rischio (rischio di tasso d'interesse, azionario, di posizione in merci e di cambio). L'ente può non segnalare queste scomposizioni se è in grado di dimostrare che la segnalazione di questi dati sarebbe ingiustificatamente onerosa.
5.7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0030-0040
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Valore a rischio (VaR)
Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato.
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0030
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Fattore moltiplicativo (mc) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (VaRavg)
Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0040
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Giorno precedente (VaRt-1)
Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0050-0060
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VaR in condizioni di stress
Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato, ottenuta tramite l'immissione di parametri calibrati su dati storici per un periodo continuato di dodici mesi di stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente.
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0050
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Fattore moltiplicativo (ms) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (SVaRavg)
Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0060
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Ultimo disponibile (SVaRt-1)
Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0070-0080
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COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE
Perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo correlata a rischi di default e di migrazione calcolati conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0070
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Misura media su 12 settimane
Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto ii), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0080
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Ultima misura
Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0090-0110
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COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP
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0090
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REQUISITO MINIMO
Articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
Corrisponde all'8 % della copertura patrimoniale calcolata conformemente all'articolo 338, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutte le posizioni della copertura patrimoniale per «tutti i rischi di prezzo».
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0100-0110
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MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE E ULTIMA MISURA
Articolo 364, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0110
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ULTIMA MISURA
Articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0120
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REQUISITI DI FONDI PROPRI
Requisiti di fondi propri citati nell'articolo 364 del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutti i fattori di rischio, tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili, più il rischio incrementale di default e di migrazione e tutti i rischi di prezzo per il CTP, esclusi però le coperture patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0130
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5
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0140
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Numero di scostamenti (durante i 250 giorni lavorativi precedenti)
Di cui all'articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013
È indicato il numero di scostamenti in base al quale è determinato l'addendo. Quando agli enti è consentito escludere taluni scostamenti dal calcolo dell'addendo conformemente all'articolo 500 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, il numero degli scostamenti segnalati in questa colonna è al netto degli scostamenti esclusi.
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0150-0160
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Fattore moltiplicativo del valore a rischio (mc) e fattore moltiplicativo del valore a rischio in condizioni di stress (ms)
Di cui all'articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013
Sono segnalati i fattori moltiplicativi effettivamente applicabili per il calcolo dei requisiti di fondi propri; se del caso, dopo l'applicazione dell'articolo 500 quater del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0170-0180
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COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP – POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
L'importo segnalato e che serve da base di calcolo del requisito minimo di copertura patrimoniale per tutti i rischi di prezzo conformemente all'articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della ponderazione e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.
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Righe
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0010
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POSIZIONI TOTALI
Parte del rischio di posizione, di cambio e di posizione in merci di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 correlata ai fattori di rischio specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, di tale regolamento.
Nelle colonne da 0030 a 0060 (VaR e SVaR), le cifre segnalate nella riga del totale non sono uguali alla scomposizione delle cifre del VaR/SVaR delle pertinenti componenti del rischio.
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0020
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STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI
Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 correlata ai fattori di rischio di tasso d'interesse specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento.
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0030
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STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI – RISCHIO GENERICO
Componente del rischio generico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0040
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STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI – RISCHIO SPECIFICO
Componente del rischio specifico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0050
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STRUMENTI DI CAPITALE
Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 correlata ai fattori di rischio di strumenti di capitale specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento.
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0060
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STRUMENTI DI CAPITALE – RISCHIO GENERICO
Componente del rischio generico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0070
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STRUMENTI DI CAPITALE – RISCHIO SPECIFICO
Componente del rischio specifico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0080
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RISCHIO DI CAMBIO
Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0090
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RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI
Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0100
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IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO GENERICO
Rischio di mercato dovuto a movimenti generali di mercato di strumenti di debito negoziati, strumenti di capitale, cambio e merci. VaR del rischio generico di tutti i fattori di rischio (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).
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0110
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IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO SPECIFICO
Componente del rischio specifico di strumenti di debito negoziati e strumenti di capitale. VaR del rischio specifico degli strumenti di capitale e strumenti di debito negoziati interni al portafoglio di negoziazione (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).
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5.8. C 25.00 — RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)
5.8.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010
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Valore dell'esposizione
Articolo 271 del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 382 di tale regolamento.
EAD totale di tutte le operazioni soggette a copertura del rischio di CVA.
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0020
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di cui: Derivati OTC
Articolo 271 del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 382, paragrafo 1, di tale regolamento.
Parte dell'esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati OTC. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione.
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0030
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di cui: operazioni di finanziamento tramite titoli
Articolo 271 del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 382, paragrafo 2, di tale regolamento.
La parte dell'esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati su operazioni di finanziamento tramite titoli. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione.
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0040
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FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)
Articolo 383 del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 363, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento.
Calcolo del valore a rischio basato sui modelli interni per il rischio di mercato.
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0050
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GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)
Cfr. le istruzioni relative alla colonna 0040
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0060
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FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)
Cfr. le istruzioni relative alla colonna 0040
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0070
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ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)
Cfr. le istruzioni relative alla colonna 0040
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0080
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REQUISITI DI FONDI PROPRI
Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Requisiti di fondi propri per il rischio di CVA calcolato secondo il metodo prescelto.
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0090
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5.
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|
Voci per memoria
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0100
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Numero di controparti
Articolo 382 del regolamento (UE) n. 575/2013
Numero delle controparti comprese nel calcolo dei fondi propri per il rischio di CVA.
Le controparti sono un sottoinsieme di debitori. Esistono soltanto nelle operazioni su derivati e nelle operazioni di finanziamento tramite titoli, nelle quali sono l'altra parte contrattuale.
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0110
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di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale creditizio
Numero di controparti per le quali il differenziale creditizio è stato determinato utilizzando una variabile proxy invece dei dati di mercato osservati direttamente.
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0120
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CVA SOSTENUTO
Accantonamenti contabili dovuti al calo del merito di credito delle controparti dei derivati.
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0130
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CDS SINGLE NAME
Articolo 386, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
Importi nozionali totali dei single name CDS utilizzati come copertura del rischio di CVA.
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0140
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CDS DELL'INDICE
Articolo 386, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
Importi nozionali totali di CDS dell'indice utilizzati come copertura del rischio di CVA.
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Righe
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0010
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Rischio totale di CVA
Somma delle righe da 0020 a 0040.
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0020
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Metodo avanzato
Metodo avanzato di calcolo del rischio di CVA previsto dall'articolo 383 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0030
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Metodo standardizzato
Metodo standardizzato di calcolo del rischio di CVA previsto dall'articolo 384 del regolamento (UE) n. 575/2013
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0040
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In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)
Importi soggetti all'applicazione dell'articolo 385 del regolamento (UE) n. 575/2013
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6. VALUTAZIONE PRUDENTE (PRUVAL)
6.1. C 32.01 - VALUTAZIONE PRUDENTE: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) (PRUVAL 1)
6.1.1. Osservazioni di carattere generale
176. Questo modello è compilato da tutti gli enti, a prescindere dal fatto che abbiano o meno adottato il metodo semplificato per la determinazione degli aggiustamenti di valutazione supplementari (AVA). Ha per oggetto il valore assoluto delle attività e passività valutate al fair value (valore equo) utilizzato per determinare se siano o meno soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione (
10
) per l'uso del metodo semplificato per la determinazione degli AVA.
177. Per quanto riguarda gli enti che utilizzano il metodo semplificato, questo modello fornisce l'AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013 come previsto all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/101, che va segnalato di conseguenza nella riga 0290 del C 01.00.
6.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010
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ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101, prima di qualsiasi esclusione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento delegato.
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0020
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DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) di cui a 010 corrispondenti a posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione.
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0030-0070
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ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) ESCLUSE A CAUSA DELL'IMPATTO PARZIALE SUL CET1
Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) escluse a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0030
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PERFETTAMENTE CORRISPONDENTI
Le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti escluse a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0040
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CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
Per le posizioni soggette a contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi della disciplina contabile applicabile, il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) escluse in proporzione all'impatto della pertinente variazione della valutazione sul capitale CET1 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0050
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FILTRI PRUDENZIALI
Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) escluse a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 a causa dell'applicazione transitoria dei filtri prudenziali di cui agli articoli 467 e 468 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0060
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ALTRO
Qualsiasi altra posizione esclusa a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 a causa di aggiustamenti del valore contabile aventi solo un effetto proporzionale sul capitale CET1.
Questa riga è compilata solo nei rari casi in cui elementi esclusi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 non possono essere indicati nelle colonne 0030, 0040 o 0050 di questo modello.
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0070
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COMMENTI PER ALTRO
Occorre indicare le ragioni principali per cui le posizioni segnalate nella colonna 0060 sono state escluse.
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0080
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ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) INCLUSE NELLA SOGLIA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) effettivamente incluse ai fini del computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0090
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DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) indicato nella colonna 0080 corrispondente alle posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione.
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Righe
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0010 – 0210
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Le definizioni di queste categorie corrispondono a quelle delle righe corrispondenti dei modelli FINREP 1.1 e 1.2.
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0010
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1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
Il totale delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) indicate nelle righe da 0020 a 0210.
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0020
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1.1 ATTIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
Il totale delle attività valutate al fair value (valore equo) indicate nelle righe da 0030 a 0140.
Le celle pertinenti delle righe da 0030 a 0130 sono compilate in linea con il modello FINREP F 01.01 di cui agli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione in funzione dei principi contabili applicati dall'ente:
— gli IFRS omologati dall'Unione in applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (IFRS UE) (1);
— i principi contabili nazionali compatibili con gli IFRS UE («GAAP nazionali compatibili con gli IFRS»); o
— i GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio (FINREP «GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio»).
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0030
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1.1.1 ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE
IFRS 9. Appendice A.
Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0050 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
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0040
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1.1.2 ATTIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE
Articoli 32 e 33 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; parte 1.17 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione.
Le informazioni fornite in questa riga corrispondono alle attività valutate al fair value (valore equo) incluse nel valore segnalato nella riga 0091 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
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0050
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1.1.3 ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4.
Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0096 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
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0060
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1.1.4 ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5; Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE
Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0100 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
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0070
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1.1.5 ATTIVITÀ FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A.
Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0141 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
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0080
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1.1.6 ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
Articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE del Consiglio. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0171 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
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0090
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1.1.7 ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PATRIMONIO NETTO
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2013/34/UE
Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0175 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
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0100
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1.1.8 ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE
Articolo 37 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; articolo 12, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE; parte 1.20 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione
Le informazioni fornite in questa riga corrispondono alle attività valutate al fair value (valore equo) incluse nel valore segnalato nella riga 0234 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
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0110
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1.1.9 DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
IFRS 9.6.2.1; parte 1.22 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafi 6 e 8, della direttiva 2013/34/UE; IAS 39.9
Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0240 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
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0120
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1.1.10 VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DEGLI ELEMENTI COPERTI IN UNA COPERTURA DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8; articolo 8, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0250 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
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0130
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1.1.11 PARTECIPAZIONI IN FILIAZIONI, IN JOINT VENTURE E IN SOCIETÀ COLLEGATE
IAS 1.54(e); parti 1.21 e 2.4 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione; articolo 4, punti 7 e 8, della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE
Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0260 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
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0140
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1.1.12 (-) SCARTI DI GARANZIA RELATIVI AD ATTIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
Parte 1.29 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione.
Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0375 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
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0142
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1.1.13 ALTRE ATTIVITÀ
Attività di cui all'allegato V, parte 2, punti 5 e 6, del presente regolamento di esecuzione, nella misura in cui sono valutate al valore equo.
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0143
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1.1.14 ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI IN DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA
Attività di cui all'allegato V, parte 2, punto 7, del presente regolamento di esecuzione, nella misura in cui sono valutate al valore equo.
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0150
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1.2 PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
Il totale delle passività valutate al fair value (valore equo) indicate nelle righe da 0160 a 0210.
Le celle pertinenti delle righe da 0150 a 0190 sono compilate in linea con il modello FINREP F 01.02 di cui agli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione in funzione dei principi contabili applicati dall'ente:
— gli IFRS omologati dall'Unione in applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 (IFRS UE)
— i principi contabili nazionali compatibili con gli IFRS UE («GAAP nazionali compatibili con gli IFRS»)
— o i GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio (FINREP «GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio»).
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0160
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1.2.1 PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE
IFRS 7.8 (e)(ii); IFRS 9.BA.6.
Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0010 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
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0170
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1.2.2 PASSIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2013/34/UE
Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0061 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
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0180
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1.2.3 PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2; Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE; IAS 39.9.
Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0070 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
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0190
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1.2.4 DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
IFRS 9.6.2.1; parte 1.26 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), articolo 8, paragrafo 6, e articolo 8, paragrafo 8, lettera a), della direttiva 2013/34/UE
Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0150 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
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0200
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1.2.5 VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DEGLI ELEMENTI COPERTI IN UNA COPERTURA DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8; articolo 8, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/34/UE; parte 2.8 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione.
Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0160 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
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0210
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1.2.6 SCARTI DI GARANZIA RELATIVI A PASSIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
Parte 1.29 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione.
Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0295 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.
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0220
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1.2.7 ALTRE PASSIVITÀ
Passività di cui all'allegato V, parte 2, punto 13, del presente regolamento di esecuzione, nella misura in cui sono valutate al valore equo.
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0230
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1.2.8 PASSIVITÀ INCLUSE IN GRUPPI IN DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA
Passività di cui all'allegato V, parte 2, punto 14, del presente regolamento di esecuzione, nella misura in cui sono valutate al valore equo.
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(1)
Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
(2)
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
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6.2. C 32.02 - VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE (PRUVAL 2)
6.2.1. Osservazioni di carattere generale
178. Lo scopo di questo modello è fornire informazioni sulla composizione dell'AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013 insieme alle informazioni pertinenti sulla valutazione contabile delle posizioni che danno origine alla determinazione degli AVA.
179. Questo modello è compilato da tutti gli enti che
a)
sono tenuti ad utilizzare il metodo di base poiché superano la soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101, su base individuale o su base consolidata, come previsto all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento; o
b)
hanno scelto di applicare il metodo di base sebbene non superino la soglia.
180. Ai fini di questo modello per incertezza «upside» si intende quanto segue. Come stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, gli AVA sono pari alla differenza tra il fair value (valore equo) e una valutazione prudente determinata sulla base di una sicurezza del 90 % che gli enti possano uscire dall'esposizione a tale punto o meglio entro il range nozionale dei valori plausibili. Il valore o incertezza «upside» è il punto opposto nella distribuzione dei valori plausibili al quale gli enti hanno solo una sicurezza del 10 % di poter uscire dall'esposizione a tale punto o meglio. L'incertezza «upside» è calcolata e aggregata sulla stessa base dell'AVA totale, ma utilizzando un livello di certezza del 10 % al posto del 90 % impiegato per determinare l'AVA totale.
6.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0010 - 0100
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AVA A LIVELLO DI CATEGORIA
Gli AVA a livello di categoria per l'incertezza delle quotazioni di mercato, i costi di chiusura, i rischi del modello, le posizioni concentrate, i costi amministrativi futuri, la chiusura anticipata delle posizioni e i rischi operativi sono calcolati rispettivamente a norma degli articoli 9, 10, 11 e da 14 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101.
Per le categorie dell'incertezza delle quotazioni di mercato, dei costi di chiusura e dei rischi del modello, che sono soggette al beneficio della diversificazione rispettivamente a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101, gli AVA a livello di categoria, salvo altrimenti indicato, sono pari alla somma dei singoli AVA prima del beneficio della diversificazione [i benefici della diversificazione calcolati utilizzando il metodo 1 o 2 di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/101 sono indicati alle voci 1.1.2, 1.1.2.1 e 1.1.2.2 del modello].
Per le categorie dell'incertezza delle quotazioni di mercato, dei costi di chiusura e dei rischi del modello, gli importi calcolati secondo l'approccio basato su esperti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera b), dell'articolo 10, paragrafo 6, lettera b), e dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sono indicati separatamente nelle colonne 0020, 0040 e 0060.
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0010
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INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO
Articolo 105, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato calcolati a norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0020
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DI CUI: CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI
Gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato calcolati a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0030
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COSTI DI CHIUSURA
Articolo 105, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Gli AVA per i costi di chiusura calcolati a norma dell'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0040
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DI CUI: CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI
Gli AVA per i costi di chiusura calcolati a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0050
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RISCHI DEL MODELLO
Articolo 105, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli AVA per i rischi del modello calcolati a norma dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0060
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DI CUI: CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI
Gli AVA per i rischi del modello calcolati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0070
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POSIZIONI CONCENTRATE
Articolo 105, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli AVA per le posizioni concentrate calcolati a norma dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0080
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COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI
Articolo 105, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli AVA per i costi amministrativi futuri calcolati a norma dell'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0090
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CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI
Articolo 105, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli AVA per le chiusure anticipate delle posizioni calcolati a norma dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0100
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RISCHIO OPERATIVO
Articolo 105, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli AVA per i rischi operativi calcolati a norma dell'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0110
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AVA TOTALE
Riga 0010: AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013 e indicato conseguentemente alla riga 0290 di C 01.00. L'AVA totale è la somma delle righe 0030 e 0180.
Riga 0020: Quota dell'AVA totale indicata nella riga 0010 derivante da posizioni del portafoglio di negoziazione (valore assoluto).
Righe da 0030 a 0160: Somma delle colonne 0010, 0030, 0050 e da 0070 a 0100.
Righe da 0180 a 0210: AVA totale derivante dai portafogli secondo l'approccio alternativo.
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0120
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INCERTEZZA «UPSIDE»
Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
L'incertezza «upside» è calcolata e aggregata sulla stessa base dell'AVA totale di cui alla colonna 0110, ma utilizzando un livello di certezza del 10 % al posto del 90 % impiegato per determinare l'AVA totale.
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0130 -0140
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ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti agli importi degli AVA indicati nelle righe da 0010 a 0130 e nella riga 0180. Per alcune righe, in particolare le righe da 0090 a 0130, tali importi potrebbero dover essere approssimati o assegnati sulla base della valutazione di esperti.
Riga 0010: il valore assoluto totale delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101. Esso include il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) per le quali gli AVA hanno valore zero a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, o dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101, che sono altresì indicate separatamente nelle righe 0070 e 0080.
La riga 0010 è la somma delle righe 0030 e 0180.
Riga 0020: quota del valore assoluto totale delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) indicate nella riga 0010 derivante da posizioni del portafoglio di negoziazione (valore assoluto).
Riga 0030: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti ai portafogli a norma degli articoli da 9 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101. Esso include il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) per le quali gli AVA hanno valore zero a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, o dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101, che sono altresì indicate separatamente nelle righe 0070 e 0080. La riga 0030 è la somma delle righe da 0090 a 0130.
Riga 0050: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo dell'AVA per i differenziali creditizi non realizzati. Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, non possono più essere considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.
Riga 0060: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo dell'AVA per i costi di investimento e di finanziamento (funding). Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, non possono più essere considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.
Riga 0070: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l'AVA ha valore zero a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
Riga 0080: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l'AVA ha valore zero a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
Righe da 0090 a 0130: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) assegnato come indicato sotto (cfr. le istruzioni delle righe corrispondenti) in base alle seguenti categorie di rischio: tassi di interesse, cambio, credito, strumenti di capitale e merci. Esso include il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) per le quali gli AVA hanno valore zero a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, o dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101, che sono altresì indicate separatamente nelle righe 0070 e 0080.
Riga 0180: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti ai portafogli secondo l'approccio alternativo
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0130
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ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
Il valore assoluto delle attività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle diverse righe come spiegato nelle istruzioni relative alle colonne da 0130 a 0140 di cui sopra.
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0140
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PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
Il valore assoluto delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle diverse righe come spiegato nelle istruzioni relative alle colonne da 0130 a 0140 di cui sopra.
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0150
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RICAVI QTD
I ricavi quarter-to-date (ricavi QTD) dall'ultima data di riferimento per le segnalazioni attribuiti alle attività e alle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle diverse righe come spiegato nelle istruzioni relative alle colonne da 0130 a 0140 di cui sopra, ove pertinente assegnati o approssimati sulla base della valutazione di esperti.
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0160
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DIFFERENZA IPV
La somma per tutte le posizioni e i fattori di rischio dei differenziali non aggiustati ("differenza IPV) calcolati alla fine del mese più vicina alla data di riferimento per le segnalazioni nel quadro del processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all'articolo 105, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, utilizzando i migliori dati indipendenti disponibili per la posizione o il fattore di rischio pertinente.
Per differenziali non aggiustati si intendono le differenze non aggiustate tra le valutazioni generate dal sistema di negoziazione e le valutazioni prodotte dal processo IPV mensile
I differenziali aggiustati nei libri e nella contabilità dell'ente per la data di fine mese pertinente non sono inclusi ai fini del calcolo della differenza IPV.
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0170 - 0250
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RETTIFICHE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
Le rettifiche, talora definite «riserve», applicate potenzialmente al fair value (valore equo) contabile dell'ente, che esulano dal modello di valutazione utilizzato per generare i valori contabili (escluso il differimento dell'utile o perdita del giorno 1) e che possono essere considerate volte a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA pertinente. Potrebbero riflettere fattori di rischio sfuggenti alla tecnica di valutazione che sono in forma di premio di rischio o costo di uscita e rientrano nella definizione di fair value (valore equo). Sono comunque considerate dai partecipanti al mercato in sede di determinazione del prezzo. (IFRS 13.9 e IFRS13.88).
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0170
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INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO
Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente per riflettere il premio di rischio derivante dall'esistenza di un range di prezzi osservati per strumenti equivalenti o, con riferimento ad un input di un modello di valutazione costituito da un parametro di mercato, gli strumenti dai quali l'input è stato calibrato, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato.
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0180
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COSTI DI CHIUSURA
Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente per tenere conto del fatto che le valutazioni a livello di posizione non riflettono un prezzo di uscita per la posizione o il portafoglio, in particolare se tali valutazioni sono calibrate su un prezzo di mid-market, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per i costi di chiusura.
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0190
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RISCHI DEL MODELLO
Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente per riflettere i fattori di mercato o prodotto che sfuggono al modello utilizzato per calcolare i valori e i rischi quotidiani delle posizioni («modello di valutazione») o per riflettere un livello appropriato di prudenza data l'incertezza derivante dall'esistenza di un range di modelli validi alternativi e di calibrazioni di modello, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per i rischi del modello.
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0200
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POSIZIONI CONCENTRATE
Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente per riflettere il fatto che la posizione aggregata detenuta dall'ente è superiore al volume di negoziazione normale o alle dimensioni delle posizioni su cui si basano le quotazioni o negoziazioni osservabili utilizzate per calibrare il prezzo o gli input immessi nel modello di valutazione, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per le posizioni concentrate.
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0210
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DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI
Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente per coprire le perdite attese dovute al default della controparte su posizioni derivate (ovvero l'aggiustamento della valutazione del credito - CVA- totale dell'ente).
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0220
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COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)
Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente qualora i modelli di valutazione non riflettano pienamente il costo di finanziamento (funding) che i partecipanti al mercato ingloberebbero nel prezzo di uscita per una posizione o un portafoglio (ovvero la rettifica totale della valutazione per finanziamento (funding) a livello di ente quando un ente computa tale rettifica o, in alternativa, una rettifica equivalente).
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0230
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COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI
Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente per riflettere i costi amministrativi sostenuti dal portafoglio o dalla posizione ma non inclusi nel modello di valutazione o nei prezzi utilizzati per calibrare gli input di tale modello, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per costi amministrativi futuri.
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0240
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CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI
Rettifiche applicate al fair value (valore equo) dell'ente per riflettere le aspettative di chiusura anticipata contrattuale o non contrattuale che sfuggono al modello di valutazione, e che pertanto possono essere considerate volte a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per chiusure anticipate delle posizioni.
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0250
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RISCHIO OPERATIVO
Rettifiche applicate al fair value (valore equo) dell'ente per riflettere il premio di rischio che i partecipanti al mercato esigerebbero per i rischi operativi derivanti da copertura, amministrazione e regolamento di contratti del portafoglio, e che pertanto possono essere considerate volte a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per i rischi operativi.
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0260
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P&L DEL GIORNO 1
Rettifiche per riflettere i casi in cui il modello di valutazione più tutte le altre rettifiche pertinenti del fair value (valore equo) applicabili ad una posizione o ad un portafoglio non riflettevano il prezzo pagato o ricevuto il primo giorno della rilevazione, ovvero il differimento dell'utile o della perdita del giorno 1 (IFRS 9.B5.1.2.A).
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0270
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SPIEGAZIONE E DESCRIZIONE
Descrizione delle posizioni trattate conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101 e delle ragioni per cui non è stato possibile applicare gli articoli da 9 a 17.
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Righe
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0010
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1. METODO DI BASE TOTALE
Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
Per ciascuna categoria pertinente di AVA di cui alle colonne da 0010 a 0110, gli AVA totali computati secondo il metodo di base come previsto al capo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/101 per le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Sono inclusi i benefici della diversificazione indicati nella riga 0140 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0020
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DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
Per ciascuna categoria pertinente di AVA di cui alle colonne da 0010 a 0110, la quota degli AVA totali indicati nella riga 0010 derivante da posizioni del portafoglio di negoziazione (valore assoluto).
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0030
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1.1 PORTAFOGLI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 9 A 17 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101 DELLA COMMISSIONE - TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA POST-DIVERSIFICAZIONE
Articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101.
Per ciascuna categoria pertinente di AVA di cui alle colonne da 0010 a 0110, gli AVA totali computati a norma degli articoli da 9 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 per le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ad eccezione delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) soggette al trattamento descritto all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101.
Sono compresi gli AVA computati a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 che sono indicati nelle righe 0050 e 0060 e sono inclusi negli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, negli AVA per i costi di chiusura e negli AVA per i rischi del modello come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Sono inclusi i benefici della diversificazione indicati nella riga 0140 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
La riga 0030 è la differenza tra le righe 0040 e 0140.
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0040 - 0130
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1.1.1 TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA PRE-DIVERSIFICAZIONE
Per le righe da 0090 a 0130 gli enti classificano le loro attività e passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 (all'interno e all'esterno del portafoglio di negoziazione) in base alle categorie di rischio seguenti: tassi di interesse, cambio, credito, strumenti di capitale e merci.
A tal fine gli enti si affidano alla loro struttura interna di gestione del rischio e, secondo una mappatura elaborata in base alla valutazione di esperti, assegnano le loro linee di business o unità di negoziazione alla categoria di rischio più appropriata. Gli AVA, le rettifiche del fair value (valore equo) ed altre informazioni richieste corrispondenti alle linee di business o alle unità di negoziazione assegnate sono allocati alla stessa categoria di rischio pertinente, per fornire a livello di riga per ciascuna categoria di rischio un quadro coerente degli aggiustamenti apportati sia a fini prudenziali che a fini contabili ed un'indicazione della dimensione delle posizioni interessate (in termini di attività e passività valutate al fair value (valore equo)). Quando gli AVA o altri aggiustamenti sono computati ad un livello di aggregazione diverso, in particolare a livello di impresa, gli enti elaborano una metodologia di assegnazione degli AVA agli insiemi pertinenti di posizioni. La metodologia di allocazione fa sì che la riga 0040 sia la somma delle righe da 0050 a 0130 per le colonne da 0010 a 0100.
Indipendentemente dal metodo applicato, le informazioni fornite sono per quanto possibile coerenti a livello di riga poiché saranno comparate a tale livello (importi AVA, incertezza «upside», importi del fair value (valore equo) e potenziali rettifiche del fair value (valore equo)).
La ripartizione nelle righe da 0090 a 0130 esclude gli AVA computati a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 che sono indicati nelle righe 0050 e 0060 e sono inclusi negli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, negli AVA per i costi di chiusura e negli AVA per i rischi del modello come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
I benefici della diversificazione sono indicati nella riga 0140 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101 e sono pertanto esclusi dalle righe da 0040 a 0130.
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0050
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DI CUI: AVA PER DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI
Articolo 105, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/101.
L'AVA totale calcolato per i differenziali creditizi non realizzati («AVA su CVA») e la sua attribuzione agli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello a norma dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/101.
Colonna 0110: l'AVA totale è fornito solo per informazione in quanto la sua attribuzione agli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello porta alla sua inclusione, dopo aver tenuto conto dei benefici della diversificazione, nei corrispondenti AVA a livello di categoria.
Colonne 0130 e 0140: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo degli AVA per i differenziali creditizi non realizzati. Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, non sono più considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.
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0060
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DI CUI: AVA PER COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)
Articolo 105, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101.
L'AVA totale calcolato per i costi di investimento e di finanziamento (funding) e la sua attribuzione agli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello a norma dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101.
Colonna 0110: l'AVA totale è fornito solo per informazione in quanto la sua attribuzione agli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello porta alla sua inclusione, dopo aver tenuto conto dei benefici della diversificazione, nei corrispondenti AVA a livello di categoria.
Colonne 0130 e 0140: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo dell'AVA per i costi di investimento e di finanziamento (funding). Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, non sono più considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.
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0070
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DI CUI: AVA CUI È ATTRIBUITO VALORE ZERO A NORMA DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101
Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l'AVA ha valore zero a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0080
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DI CUI: AVA CUI È ATTRIBUITO VALORE ZERO A NORMA DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 2 E 3, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101
Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l'AVA ha valore zero a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0090
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1.1.1.1 TASSI DI INTERESSE
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0100
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1.1.1.2 CAMBIO
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0110
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1.1.1.3 CREDITO
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0120
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1.1.1.4 STRUMENTI DI CAPITALE
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0130
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1.1.1.5 MERCI
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0140
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1.1.2 (-) BENEFICI DELLA DIVERSIFICAZIONE
Beneficio totale della diversificazione. Somma delle righe 0150 e 0160.
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0150
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1.1.2.1 (-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 1
Per le categorie di AVA aggregate utilizzando il metodo 1 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2016/101, la differenza tra la somma dei singoli AVA e l'AVA totale a livello di categoria dopo l'aggiustamento per aggregazione.
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0160
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1.1.2.2 (-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2
Per le categorie di AVA aggregate utilizzando il metodo 2 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2016/101, la differenza tra la somma dei singoli AVA e l'AVA totale a livello di categoria dopo l'aggiustamento per aggregazione.
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0170
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1.1.2.2* VOCE PER MEMORIA: AVA PRE-DIVERSIFICAZIONE RIDOTTI DI OLTRE IL 90 % DALLA DIVERSIFICAZIONE UTILIZZANDO IL METODO 2
Nella terminologia del metodo 2, la somma di FV – PV per tutte le esposizioni oggetto di valutazione per le quali APVA < 10 % (FV – PV).
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0180
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1.2 PORTAFOGLI CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO ALTERNATIVO (FALL-BACK)
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101.
Per i portafogli soggetti all'approccio alternativo (fall-back) a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101, l'AVA totale è pari alla somma delle righe 0190, 0200 e 0210.
Le informazioni di bilancio pertinenti ed altre informazioni contestuali sono fornite nelle colonne da 0130 a 0260. La descrizione delle posizioni e le ragioni per cui non è stato possibile applicare gli articoli da 9 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sono fornite nella colonna 0270.
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0190
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1.2.1 APPROCCIO ALTERNATIVO (FALL-BACK); 100 % DEL PROFITTO NON REALIZZATO
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0200
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1.2.2 APPROCCIO ALTERNATIVO (FALL-BACK); 10 % DEL VALORE NOZIONALE
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0210
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1.2.3 APPROCCIO ALTERNATIVO; 25 % DEL VALORE INIZIALE
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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6.3. C 32.03 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO (PRUVAL 3)
6.3.1. Osservazioni di carattere generale
181. Questo modello è compilato solo dagli enti che superano la soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 al loro livello. Gli enti appartenenti ad un gruppo che supera la soglia su base consolidata sono tenuti a compilare questo modello solo quando superano la soglia anche al loro livello.
182. Questo modello è utilizzato per fornire i dettagli dei 20 principali singoli AVA per i rischi del modello in termini di importo dell'AVA che contribuiscono all'AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello computato a norma dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2016/101. Queste informazioni corrispondono a quelle riportate nella colonna 0050 del modello C 32.02.
183. I 20 principali singoli AVA per i rischi del modello, e le corrispondenti informazioni sul prodotto, sono indicati in ordine discendente partendo dal maggiore.
184. I prodotti corrispondenti a questi principali singoli AVA per i rischi del modello sono indicati utilizzando l'inventario dei prodotti previsto all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101.
185. I prodotti che sono sufficientemente omogenei rispetto al modello di valutazione e all'AVA per i rischi del modello sono riuniti e indicati su una linea per massimizzare la copertura rispetto all'AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello dell'ente.
6.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0005
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RANK
Il rank è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga del modello. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3, ecc.; 1 è assegnato al maggiore singolo AVA per i rischi del modello, 2 al secondo maggiore, ecc.
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0010
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MODELLO
Il nome interno (alfanumerico) utilizzato dall'ente per identificare il modello.
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0020
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CATEGORIA DI RISCHIO
La categoria di rischio (tassi di interesse, FX, credito, strumenti di capitale, merci) che caratterizza più adeguatamente il prodotto o il gruppo di prodotti che danno origine all'aggiustamento di valutazione per i rischi del modello.
Gli enti utilizzano i seguenti codici:
IR – tassi di interesse (interest rates)
FX – cambio (foreign exchange)
CR – credito (credit)
EQ – strumenti di capitale (equities)
CO – merci (commodities)
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0030
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PRODOTTO
Il nome interno (alfanumerico) per il prodotto o il gruppo di prodotti, in linea con l'inventario dei prodotti previsto all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101, che è valutato utilizzando il modello.
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0040
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RILEVABILITÀ
Numero di rilevazioni di prezzo per il prodotto o il gruppo di prodotti negli ultimi dodici mesi che soddisfano uno dei criteri seguenti:
— la rilevazione riguarda un prezzo al quale l'ente ha effettuato un'operazione;
— la rilevazione riguarda un prezzo verificabile per un'effettiva operazione intercorsa tra terzi;
— la rilevazione riguarda un prezzo ottenuto da una quotazione irrevocabile.
Gli enti utilizzano uno dei seguenti valori: «nessuna», «1-6», «6-24», «24-100», «100+».
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0050
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AVA PER I RISCHI DEL MODELLO
Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
Singolo AVA per i rischi del modello prima del beneficio della diversificazione ma dopo il netting del portafoglio, ove applicabile.
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0060
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DI CUI: CALCOLATO SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI
Gli importi nella colonna 0050 che sono stati calcolati secondo l'approccio basato su esperti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0070
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DI CUI: AGGREGATO UTILIZZANDO IL METODO 2
Gli importi nella colonna 0050 che sono stati aggregati utilizzando il metodo 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/101. Questi importi corrispondono a FV – PV nella terminologia di tale allegato.
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0080
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AVA AGGREGATO CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2
Il contributo all'AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello, calcolato a norma dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101, dei singoli AVA per i rischi del modello che sono aggregati utilizzando il metodo 2 dell'allegato del medesimo regolamento. Questo importo corrisponde a APVA nella terminologia dell'allegato.
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0090 -0100
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ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) utilizzando il modello di cui alla colonna 0010 rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.
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0090
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ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
Il valore assoluto delle attività valutate al fair value (valore equo) utilizzando il modello di cui alla colonna 0010 rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.
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0100
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PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
Il valore assoluto delle passività valutate al fair value (valore equo) utilizzando il modello di cui alla colonna 0010 rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.
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0110
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DIFFERENZA IPV (TEST DELL'OUTPUT)
La somma dei differenziali non aggiustati («differenza IPV») calcolati alla fine del mese più vicina alla data di riferimento per le segnalazioni nel quadro del processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all'articolo 105, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, utilizzando i migliori dati indipendenti disponibili per il corrispondente prodotto o gruppo di prodotti.
Per differenziali non aggiustati si intendono le differenze non aggiustate tra le valutazioni generate dal sistema di negoziazione e le valutazioni prodotte dal processo IPV mensile
I differenziali aggiustati nei libri e nella contabilità dell'ente per la data di fine mese pertinente non sono inclusi ai fini del calcolo della differenza IPV.
Sono inclusi qui solo i risultati che sono stati calibrati dai prezzi degli strumenti che sarebbero attribuiti allo stesso prodotto (test dell'output). Non sono inclusi i risultati dei test degli input dei dati di mercato che sono testati a fronte dei livelli che sono stati calibrati da diversi prodotti.
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0120
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COPERTURA IPV (TEST DELL'OUTPUT)
La percentuale delle posizioni assegnate al modello ponderate per l'AVA per i rischi del modello che è coperta dai risultati dei test dell'output IPV indicati nella colonna 0110.
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0130 – 0140
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RETTIFICHE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
Le rettifiche del fair value (valore equo) di cui alle colonne 0190 e 0240 del modello C 32.02 che sono state applicate alle posizioni assegnate al modello nella colonna 0010.
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0150
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P&L DEL GIORNO 1
Gli aggiustamenti quali definiti nella colonna 0260 del modello C 32.02 che sono stati applicati alle posizioni assegnate al modello nella colonna 0010.
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6.4. C 32.04 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE (PRUVAL 4)
6.4.1. Osservazioni di carattere generale
186. Questo modello è compilato solo dagli enti che superano la soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101. Gli enti appartenenti ad un gruppo che supera la soglia su base consolidata compilano questo modello solo quando superano la soglia anche al loro livello.
187. Questo modello è utilizzato per fornire i dettagli dei 20 principali singoli AVA per le posizioni concentrate in termini di importo dell'AVA che contribuiscono all'AVA totale a livello di categoria per le posizioni concentrate computato a norma dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/101. Queste informazioni corrispondono a quelle riportate nella colonna 0070 del modello C 32.02.
188. I 20 principali AVA per le posizioni concentrate, e le corrispondenti informazioni sul prodotto, sono indicati in ordine discendente partendo dal maggiore.
189. I prodotti corrispondenti a questi principali singoli AVA per le posizioni concentrate sono indicati utilizzando l'inventario dei prodotti previsto all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101.
190. Per massimizzare la copertura del modello, le posizioni che sono omogenee in termini di metodologia di calcolo degli AVA sono aggregate.
6.4.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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0005
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RANK
Il rank è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga del modello. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3, ecc.; 1 è assegnato al maggiore AVA per le posizioni concentrate, 2 al secondo maggiore, ecc.
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0010
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CATEGORIA DI RISCHIO
La categoria di rischio (tassi di interesse, FX, credito, strumenti di capitale, merci) che caratterizza più adeguatamente la posizione.
Gli enti utilizzano i seguenti codici:
IR – tassi di interesse (interest rates)
FX – cambio (foreign exchange)
CR – credito (credit)
EQ – strumenti di capitale (equities)
CO – merci (commodities)
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0020
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PRODOTTO
Il nome interno per il prodotto o il gruppo di prodotti, in linea con l'inventario dei prodotti previsto all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0030
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SOTTOSTANTE
Il nome interno del sottostante o dei sottostanti, nel caso di derivati, o degli strumenti, qualora non si tratti di derivati.
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0040
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DIMENSIONE DELLE POSIZIONI CONCENTRATE
Dimensione della singola posizione oggetto di valutazione concentrata individuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101, espressa nell'unità descritta nella colonna 0050.
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0050
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MISURA DELLA DIMENSIONE
Unità di misura della dimensione utilizzata internamente nel quadro dell'identificazione della posizione oggetto di valutazione concentrata per computare la dimensione della posizione concentrata di cui alla colonna 0040.
In caso di posizioni in obbligazioni o strumenti di capitale, indicare l'unità utilizzata per la gestione interna del rischio, ad esempio «numero di obbligazioni», «numero di azioni» o «valore di mercato».
In caso di posizioni in derivati, indicare l'unità utilizzata per la gestione interna del rischio, ad esempio «PV01; EUR per spostamento parallelo della curva dei rendimenti di 1 punto base».
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0060
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VALORE DI MERCATO
Il valore di mercato della posizione.
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0070
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PERIODO DI USCITA PRUDENTE
Il periodo di uscita prudente in numero di giorni stimato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101.
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0080
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AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE
L'importo dell'AVA per le posizioni concentrate calcolato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 per la singola posizione oggetto di valutazione concentrata.
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0090
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RETTIFICA DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) PER LE POSIZIONI CONCENTRATE
L'importo delle rettifiche del fair value (valore equo) apportate per riflettere il fatto che la posizione aggregata detenuta dall'ente è superiore al normale volume di negoziazione o alla dimensione delle posizioni sulle quali sono basate le quotazioni o le negoziazioni che sono servite per calibrare il prezzo o gli input utilizzati dal modello di valutazione.
L'importo indicato corrisponde all'importo che è stato applicato alla singola posizione oggetto di valutazione concentrata.
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0100
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DIFFERENZA IPV
La somma dei differenziali non aggiustati ("differenza IPV) calcolati alla fine del mese più vicina alla data di riferimento per le segnalazioni nel quadro del processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all'articolo 105, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, utilizzando i migliori dati indipendenti disponibili per la singola posizione oggetto di valutazione concentrata interessata.
Per differenziali non aggiustati si intendono le differenze non aggiustate tra le valutazioni generate dal sistema di negoziazione e le valutazioni prodotte dal processo IPV mensile
I differenziali aggiustati nei libri e nella contabilità dell'ente per la data di fine mese pertinente non sono inclusi ai fini del calcolo della differenza IPV.
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7. C 33.00 — ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (GOV)
7.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
191. Le informazioni ai fini del modello C 33.00 riguardano tutte le esposizioni verso «amministrazioni pubbliche» di cui al punto 42, lettera b), dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione.
192. Se sono soggette a requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni verso «amministrazioni pubbliche» sono comprese in diverse classi di esposizioni a norma degli articoli 112 e 147 di tale regolamento, come specificato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli C 07.00, C 08.01 e C 08.02.
193. Per l'associazione tra classi di esposizioni usate per calcolare i requisiti patrimoniali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e il settore della controparte «amministrazioni pubbliche» si applica quanto indicato nella tabella 2 (metodo standardizzato) e nella tabella 3 (metodo IRB) di cui alla parte 3 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione.
194. Sono segnalate informazioni per le esposizioni aggregate totali (ovvero la somma di tutti i paesi in cui la banca ha esposizioni sovrane) e per ciascun paese in base alla residenza della controparte sulla base del debitore diretto.
195. L'imputazione delle esposizioni alle classi di esposizioni o giurisdizioni è effettuata senza tener conto di tecniche di attenuazione del rischio di credito e, in particolare, senza considerare effetti di sostituzione. Tuttavia il calcolo dei valori delle esposizioni e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per ciascuna classe di esposizioni e per ogni giurisdizione comprende l'incidenza delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi gli effetti di sostituzione.
196. La segnalazione di informazioni sulle esposizioni verso «amministrazioni pubbliche» per giurisdizione di residenza della controparte immediata diversa dalla giurisdizione nazionale dell'ente segnalante è soggetta alle soglie di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento di esecuzione.
7.2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO SULLE ESPOSIZIONI VERSO LE «AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE»
197. L'ambito di applicazione del modello GOV comprende le esposizioni dirette in bilancio, fuori bilancio e in derivati verso «amministrazioni pubbliche» nel portafoglio bancario e nel portafoglio di negoziazione. Inoltre è richiesta una voce per memoria riguardo alle esposizioni indirette sotto forma di derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche.
198. L'esposizione è un'esposizione diretta quando la controparte immediata è un soggetto che rientra nella definizione di «amministrazioni pubbliche» ai sensi dell'allegato V, punto 42, lettera b), del presente regolamento di esecuzione.
199. Il modello è diviso in due sezioni: la prima si basa su una ripartizione delle esposizioni in base al rischio, al metodo regolamentare e alle classi di esposizioni, la seconda si basa su una ripartizione per durata residua.
7.3. ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE
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Colonne
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Istruzioni
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0010-0260
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ESPOSIZIONI DIRETTE
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0010-0140
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ESPOSIZIONI IN BILANCIO
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0010
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Valore contabile lordo totale delle attività finanziarie non derivate
Il valore contabile lordo aggregato, determinato a norma dell'allegato V, parte 1, punto 34, del presente regolamento di esecuzione, delle attività finanziarie non derivate verso amministrazioni pubbliche, per tutti i portafogli contabili ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio quali definiti all'allegato V, parte 1, punti da 15 a 22, del presente regolamento di esecuzione, ed elencati nelle colonne da 0030 a 0120.
Gli aggiustamenti per la valutazione prudente non riducono il valore contabile lordo di esposizioni per negoziazione e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo).
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0020
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Valore contabile totale delle attività finanziarie non derivate (al netto delle posizioni corte)
Il valore contabile aggregato, di cui all'allegato V, parte 1, punto 27, del presente regolamento di esecuzione, delle attività finanziarie non derivate verso amministrazioni pubbliche, per tutti i portafogli contabili ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio quali definiti all'allegato V, parte 1, punti da 15 a 22, del presente regolamento di esecuzione, ed elencati nelle colonne da 0030 a 0120, al netto delle posizioni corte.
Se l'ente ha una posizione corta per la stessa durata residua e la stessa controparte immediata che è denominata nella stessa valuta, il valore contabile della posizione corta è compensato a fronte del valore contabile della posizione diretta. Questo importo netto è considerato pari a zero quando si tratta di un importo negativo. Se un ente ha una posizione corta senza una posizione diretta corrispondente, l'importo della posizione corta è considerato pari a zero ai fini di questa colonna.
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0030-0120
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ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE IN BASE AI PORTAFOGLI CONTABILI
Il valore contabile aggregato delle attività finanziarie non derivate, come definito alla riga precedente di questa tabella, verso amministrazioni pubbliche ripartito in base ai portafogli contabili ai sensi della disciplina contabile applicabile.
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0030
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Attività finanziarie possedute per negoziazione
IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9, appendice A.
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0040
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Attività finanziarie per negoziazione
Articoli 32 e 33 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; allegato V, parte 1, punto 16, del presente regolamento di esecuzione; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/34/UE
Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).
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0050
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Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4
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0060
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Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5, articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE
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0070
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Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
Articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/34/UE
Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).
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0080
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Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
IFRS 7.8(d); IFRS 9.4.1.2A;
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0090
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Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2013/34/UE
Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).
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0100
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Attività finanziarie al costo ammortizzato
IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2; allegato V, parte 1, punto 15, del presente regolamento di esecuzione
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0110
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Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo
Articolo 35 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; articolo 6, paragrafo 1, punto i), e articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE; allegato V, parte 1, punto 16, del presente regolamento di esecuzione
Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).
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0120
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Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione
Articolo 37 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; articolo 12, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE; allegato V, parte 1, punto 16, del presente regolamento di esecuzione
Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).
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0130
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Posizioni corte
Valore contabile delle posizioni corte, secondo quanto definito nell'IFRS 9. BA.7(b), quando la controparte diretta è una amministrazione pubblica quale definita ai paragrafi da 155 a 160 del presente allegato.
Le posizioni corte si verificano quando l'ente vende i titoli acquisiti nel quadro di un prestito a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, o presi a prestito in una operazione di concessione di titoli in prestito.
Il valore contabile è il fair value (valore equo) delle posizioni corte.
Le posizioni corte sono segnalate per categoria di durata residua, come da elenco alle righe da 0170 a 0230, e per controparte immediata.
Le posizioni corte segnalate in questa colonna possono essere compensate con posizioni con la stessa durata residua e controparte immediata e denominate nella stessa valuta segnalate nelle colonne da 0030 a 0120 al fine di ottenere la posizione netta segnalata nella colonna 0020.
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0140
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di cui: posizioni corte da prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo classificati come posseduti per negoziazione o attività finanziarie per negoziazione
Valore contabile delle posizioni corte, secondo quanto definito nell'IFRS 9 BA.7(b), che si verificano quando l'ente vende i titoli acquisiti nel quadro di un prestito a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, in cui la controparte diretta di tali titoli è una amministrazione pubblica, e che sono incluse nei portafogli contabili «posseduti per negoziazione» o «attività finanziarie per negoziazione» (colonna 0030 o 0040).
In questa colonna non sono incluse le posizioni corte che si verificano quando i titoli venduti erano stati presi a prestito in una operazione di concessione di titoli in prestito.
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0150
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Riduzione di valore accumulata
La riduzione di valore accumulata aggregata relativa alle attività finanziarie non derivate segnalate nelle colonne da 0080 a 0120 (allegato V, parte 2, punti 70 e 71, del presente regolamento di esecuzione).
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0160
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Riduzione di valore accumulata - di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto
La riduzione di valore accumulata aggregata relativa alle attività finanziarie non derivate segnalate nelle colonne 0080 e 0090.
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0170
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Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
Aggregato delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito relative alle posizioni indicate nelle colonne 0050, 0060, 0070, 0080 e 0090 (allegato V, parte 2, punto 69, del presente regolamento di esecuzione).
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0180
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Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito - di cui: da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, da attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o da attività finanziarie non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
Aggregato delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito relative alle posizioni indicate nelle colonne 0050, 0060 e 0070.
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0190
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Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito - di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto
L'aggregato delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito relative alle posizioni indicate nelle colonne 0080 e 0090.
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0200-0230
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DERIVATI
Le posizioni dirette su derivati sono segnalate nelle colonne da 0200 a 0230.
Per la segnalazione dei derivati soggetti a coperture patrimoniali sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.
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0200-0210
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Derivati con un fair value (valore equo) positivo
Tutti gli strumenti derivati la cui controparte è una amministrazione pubblica con fair value (valore equo) positivo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che tali strumenti siano utilizzati in una valida relazione di copertura, siano posseduti per negoziazione o siano inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio.
I derivati utilizzati in coperture economiche sono segnalati in questa sede se sono inclusi nei portafogli contabili «di negoziazione» o «posseduti per negoziazione» (allegato V, parte 2, punti 120, 124, 125 e da 137 a 140, del presente regolamento di esecuzione).
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0200
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Derivati con un fair value (valore equo) positivo: valore contabile
Valore contabile dei derivati contabilizzati come attività finanziarie alla data di riferimento per le segnalazioni.
Ai sensi dei GAAP basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, i derivati da segnalare in queste colonne comprendono gli strumenti derivati valutati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato inclusi nel portafoglio di negoziazione o designati come strumenti di copertura.
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0210
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Derivati con un fair value (valore equo) positivo: importo nozionale
Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, il valore nozionale, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, punti da 133 a 135, del presente regolamento di esecuzione, di tutti i contratti derivati conclusi e non ancora regolati alla data di riferimento per le segnalazioni in cui la controparte è una amministrazione pubblica, come definita ai punti da 191 a 196 del presente allegato, e il fair value (valore equo) del derivato è positivo per l'ente alla data di riferimento.
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0220-0230
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Derivati con fair value (valore equo) negativo
Tutti gli strumenti derivati la cui controparte è una amministrazione pubblica con fair value (valore equo) negativo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che tali strumenti siano utilizzati in una valida relazione di copertura, siano posseduti per negoziazione o siano inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio.
I derivati utilizzati in coperture economiche sono segnalati in questa sede se sono inclusi nei portafogli contabili «di negoziazione» o «posseduti per negoziazione» (allegato V, parte 2, punti 120, 124, 125 e da 137 a 140, del presente regolamento di esecuzione).
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0220
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Derivati con fair value (valore equo) negativo: valore contabile
Valore contabile dei derivati contabilizzati come passività finanziarie alla data di riferimento per le segnalazioni.
Ai sensi dei GAAP basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, i derivati da segnalare in queste colonne comprendono gli strumenti derivati valutati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato inclusi nel portafoglio di negoziazione o designati come strumenti di copertura.
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0230
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Derivati con fair value (valore equo) negativo: importo nozionale
Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, il valore nozionale, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, punti da 133 a 135, del presente regolamento di esecuzione, di tutti i contratti derivati conclusi e non ancora regolati alla data di riferimento in cui la controparte è una amministrazione pubblica, come definita ai punti da 191 a 196 del presente allegato, e il fair value (valore equo) del derivato è negativo per l'ente alla data di riferimento.
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0240-0260
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ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
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0240
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Importo nominale
Quando la controparte diretta dell'elemento fuori bilancio è una amministrazione pubblica come definita ai punti da 155 a 160 del presente allegato, importo nominale degli impegni e garanzie finanziarie che non sono considerati come un derivato ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio (allegato V, parte 2, punti 102-119, del presente regolamento di esecuzione).
Conformemente all'allegato V, parte 2, punti 43 e 44, del presente regolamento di esecuzione, l'amministrazione pubblica è la controparte diretta: a) di una garanzia finanziaria prestata, se essa è la controparte diretta dello strumento di debito garantito, e b) di un impegno all'erogazione di prestiti e altro impegno dato, se essa è la controparte il cui rischio di credito è assunto dall'ente segnalante.
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0250
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Accantonamenti
Articolo 4 «Passivo», punto 6, lettera c), e «Voci fuori bilancio», articolo 27, punto 11, articolo 28, punto 8, e articolo 33 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; IFRS 9.4.2.1(c)(ii), (d)(ii), 9.5.5.20; IAS 37, IFRS 4, allegato V, parte 2.11, del presente regolamento di esecuzione.
Accantonamenti su tutte le esposizioni fuori bilancio indipendentemente dalla modalità con cui sono valutate, ad eccezione di quelle che sono valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità dell'IFRS 9.
Ai sensi degli IFRS, la riduzione di valore di un impegno all'erogazione di finanziamenti dato è segnalata nella colonna 150 se l'ente non è in grado di individuare separatamente le perdite attese su crediti relative all'importo utilizzato e non utilizzato dello strumento di debito. Nel caso in cui la somma delle perdite attese su crediti per lo strumento finanziario in questione superi il valore contabile lordo della componente di prestito dello strumento, il saldo restante delle perdite attese su crediti è segnalato come accantonamento nella colonna 0250.
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0260
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Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
Per gli elementi fuori bilancio valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità dell'IFRS 9, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito (allegato V, parte 2, punto 110, del presente regolamento di esecuzione).
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0270-280
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Voce per memoria: derivati su crediti venduti su esposizioni verso amministrazioni pubbliche
Sono segnalati i derivati su crediti che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie di cui all'allegato V, parte 2, punto 58, che l'ente segnalante ha sottoscritto con controparti diverse da amministrazioni pubbliche e la cui esposizione di riferimento è verso un'amministrazione pubblica.
Queste colonne non sono compilate per le esposizioni ripartite per rischio, metodo regolamentare e classe di esposizioni (righe da 0020 a 0160).
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0270
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Derivati con fair value (valore equo) positivo - Valore contabile
Valore contabile aggregato dei derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche segnalati che hanno un fair value (valore equo) positivo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, senza considerare gli aggiustamenti per la valutazione prudente.
Per i derivati soggetti agli IFRS, l'importo da segnalare in questa colonna è il valore contabile dei derivati che costituiscono attività finanziarie alla data per le segnalazioni.
Per i derivati soggetti ai GAAP basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, l'importo da segnalare in questa colonna è il fair value (valore equo) dei derivati con un fair value (valore equo) positivo alla data di riferimento per le segnalazioni, indipendentemente da come vengono contabilizzati.
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0280
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Derivati con fair value (valore equo) negativo - Valore contabile
Valore contabile aggregato dei derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche segnalati che hanno un fair value (valore equo) negativo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, senza considerare gli aggiustamenti per la valutazione prudente.
Per i derivati soggetti agli IFRS, l'importo da segnalare in questa colonna è il valore contabile dei derivati che costituiscono passività finanziarie alla data per le segnalazioni.
Per i derivati soggetti ai GAAP basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, l'importo da segnalare in questa colonna è il fair value (valore equo) dei derivati con un fair value (valore equo) negativo alla data di riferimento per le segnalazioni, indipendentemente da come vengono contabilizzati.
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0290
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Valore dell'esposizione
Valore dell'esposizione per le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito.
Per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato (SA): cfr. l'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB: cfr. l'articolo 166 e l'articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Per la segnalazione dei derivati soggetti a coperture patrimoniali sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.
Le esposizioni segnalate nelle colonne 0270 e 0280 non devono essere considerate ai fini di questa colonna, in quanto il valore in questa colonna si basa esclusivamente sulle esposizioni dirette.
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0300
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Importo dell'esposizione ponderato per il rischio
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito.
Per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato (SA): cfr. l'articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB: cfr. l'articolo 153, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ai fini della segnalazione delle esposizioni dirette di cui all'articolo 271 del regolamento (UE) n. 575/2013 soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato, cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.
Le esposizioni segnalate nelle colonne 0270 e 0280 non sono considerate ai fini di questa colonna, in quanto il valore in questa colonna si basa esclusivamente sulle esposizioni dirette.
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Righe
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Istruzioni
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RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN BASE AL METODO REGOLAMENTARE
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0010
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Esposizioni totali
L'aggregato delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche, quali definite ai paragrafi da 191 a 196 del presente allegato.
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0020-0155
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Esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito
L'aggregato delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche cui viene applicato un fattore di ponderazione del rischio a norma della parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito comprendono le esposizioni sia all'interno che all'esterno del portafoglio di negoziazione soggette a copertura patrimoniale per il rischio di controparte.
Le esposizioni dirette di cui all'articolo 271 del regolamento (UE) n. 575/2013 soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato sono indicate sia nelle righe del rischio di credito (da 0020 a 0155) sia nella riga del rischio di mercato (riga 0160): le esposizioni dovute al rischio di controparte sono segnalate nelle righe relative al rischio di credito, mentre le esposizioni dovute al rischio di mercato sono segnalate nella riga relativa al rischio di mercato.
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0030
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Metodo standardizzato
Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono ponderate per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione per le quali la ponderazione del rischio conformemente al suddetto capo concerne il rischio di controparte.
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0040
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Amministrazioni centrali
Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni centrali. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso «amministrazioni centrali o banche centrali» conformemente agli articoli 112 e 114 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
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0050
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Amministrazioni regionali o autorità locali
Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso «amministrazioni regionali o autorità locali» conformemente agli articoli 112 e 115 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
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0060
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Organismi del settore pubblico
Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso «organismi del settore pubblico» conformemente agli articoli 112 e 116 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
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0070
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Organizzazioni internazionali
Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organizzazioni internazionali. Queste esposizioni sono assegnate alle classi di esposizioni verso «organizzazioni internazionali» conformemente agli articoli 112 e 118 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
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0075
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Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo standardizzato (SA)
Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche diverse da quelle incluse nelle righe da 0040 a 0070 di cui sopra che sono classificate nelle classi di esposizioni cui è applicato il metodo SA a norma dell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.
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0080
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Metodo IRB
Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono ponderate per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione per le quali la ponderazione del rischio conformemente al suddetto capo concerne il rischio di controparte.
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0090
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Amministrazioni centrali
Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni centrali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso «amministrazioni centrali e banche centrali» conformemente all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
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0100
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Amministrazioni regionali o autorità locali [Amministrazioni centrali e banche centrali]
Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso «amministrazioni centrali e banche centrali» conformemente all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
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0110
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Amministrazioni regionali o autorità locali [Enti]
Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso «enti» conformemente all'articolo 147, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
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0120
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Organismi del settore pubblico [Amministrazioni centrali e banche centrali]
Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico conformemente all'articolo 4, punto 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso «amministrazioni centrali e banche centrali» conformemente all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
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0130
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Organismi del settore pubblico [Enti]
Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico conformemente all'articolo 4, punto 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso «enti» conformemente all'articolo 147, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
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0140
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Organizzazioni internazionali [Amministrazioni centrali e banche centrali]
Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organizzazioni internazionali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso «amministrazioni centrali e banche centrali» conformemente all'articolo 147, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.
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0155
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Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo IRB
Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche diverse da quelle incluse nelle righe da 0090 a 0140 di cui sopra che sono classificate nelle classi di esposizioni cui è applicato il metodo IRB a norma dell'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.
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0160
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Esposizioni soggette al rischio di mercato
Questa riga comprende le posizioni per le quali è calcolato uno dei seguenti requisiti di fondi propri della parte tre, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013:
— requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 326 del regolamento (UE) n. 575/2013
— requisiti di fondi propri per il rischio specifico o generico conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le esposizioni dirette di cui all'articolo 271 del regolamento (UE) n. 575/2013 soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato sono indicate sia nelle righe del rischio di credito (da 0020 a 0155) sia nella riga del rischio di mercato (riga 0160): l'esposizione dovuta al rischio di controparte è segnalata nelle righe relative al rischio di credito, mentre l'esposizione dovuta al rischio di mercato è segnalata nella riga relativa al rischio di mercato.
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0170-0230
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RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER DURATA RESIDUA
La durata residua è calcolata in giorni tra la data di scadenza contrattuale e la data di riferimento per le segnalazioni per tutte le posizioni.
Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche sono ripartite in base alla durata residua e attribuite alle categorie previste secondo le seguenti modalità:
— [0 – 3M] : meno di 90 giorni;
— [3M – 1A] : pari o superiore a 90 giorni ma inferiore a 365 giorni;
— [1A – 2A] : pari o superiore a 365 giorni ma inferiore a 730 giorni;
— [2A – 3A] : pari o superiore a 730 giorni ma inferiore a 1 095 giorni;
— [3A– 5A] : pari o superiore a 1 095 giorni ma inferiore a 1 825 giorni;
— [5A– 10A] : pari o superiore a 1 825 giorni ma inferiore a 3 650 giorni;
— [10A e oltre] : pari o superiore a 3 650 giorni.
Se la data contrattuale di scadenza è anteriore alla data di riferimento per le segnalazioni (ossia la differenza tra la data di riferimento per le segnalazioni e la data di scadenza è un valore negativo), l'esposizione è assegnata alla categoria [0-3M].
Le esposizioni senza durata residua sono assegnate alla categoria di durata residua sulla base del periodo di preavviso o di altre indicazioni contrattuali relative alla durata. Se non esiste un periodo predefinito di preavviso né altre indicazioni contrattuali sulla durata, le esposizioni sono assegnate alla categoria di durata residua [10A - e oltre].
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8. COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE (NPE LC)
8.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
200. I modelli di copertura delle perdite delle NPE contengono informazioni sulle esposizioni deteriorate (NPE) ai fini del calcolo del requisito minimo di copertura delle perdite per le esposizioni deteriorate di cui agli articoli 47 bis, 47 ter e 47 quater del regolamento (UE) n. 575/2013.
201. Il blocco di modelli è costituito da una serie di tre modelli:
a)
il calcolo delle deduzioni per le NPE (C 35.01): si tratta di un modello di sintesi che indica l'importo applicabile della copertura insufficiente, calcolato come differenza tra i requisiti di copertura minima totali per le NPE e il totale degli accantonamenti e delle rettifiche o deduzioni già effettuati. Il modello riguarda sia le esposizioni deteriorate per le quali non è stata accordata una misura di concessione, sia le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione;
b)
requisiti di copertura minima e valori dell'esposizione delle esposizioni deteriorate, escluse quelle oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 (C 35.02): il modello calcola i requisiti di copertura minima totali per le esposizioni deteriorate che non sono oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, indicando i fattori da applicare ai valori delle esposizioni ai fini di tale calcolo, indicando se l'esposizione è garantita o meno e dato il tempo trascorso da quando l'esposizione è diventata deteriorata;
c)
requisiti di copertura minima e valori dell'esposizione delle esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 (C 35.03): il modello calcola i requisiti di copertura minima totali per le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, indicando i fattori da applicare ai valori delle esposizioni ai fini di tale calcolo, indicando se l'esposizione è garantita o meno e dato il tempo trascorso da quando l'esposizione è diventata deteriorata.
202. Il requisito minimo di copertura delle perdite per le esposizioni deteriorate si applica i) alle esposizioni create a partire dal 26 aprile 2019 che diventano deteriorate, e ii) alle esposizioni create prima del 26 aprile 2019, quando sono modificate dopo tale data in modo tale da aumentare il valore dell'esposizione verso il debitore (articolo 469 bis del regolamento (UE) n. 575/2013), che diventano deteriorate.
203. Gli enti calcolano le deduzioni per le NPE conformemente all'articolo 47 quater, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013, compreso il calcolo dei requisiti minimi di copertura e degli accantonamenti totali e delle rettifiche o deduzioni, a livello di singola esposizione («basato sull'operazione») e non a livello di debitore o di portafoglio.
204. Ai fini del calcolo delle deduzioni per le NPE, gli enti distinguono tra la parte non garantita e la parte garantita di un'esposizione deteriorata conformemente all'articolo 47 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine, gli enti segnalano i valori delle esposizioni e i requisiti di copertura minima separatamente per la parte non garantita delle NPE e per la parte garantita delle NPE.
205. Ai fini dell'associazione dei fattori applicabili pertinenti e del calcolo dei requisiti di copertura minima, gli enti classificano la parte garantita delle NPE in funzione del tipo di protezione del credito conformemente all'articolo 47 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue: i) «garantita da beni immobili o prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201», ii) «garantita da altra protezione del credito di tipo personale o di tipo reale» o iii) «garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione». Quando un'esposizione deteriorata è garantita da più di un tipo di protezione del credito, il suo valore è assegnato in base alla qualità della protezione del credito, a partire da quella con la migliore qualità.
8.2. C 35.01 – IL CALCOLO DELLE DEDUZIONI PER ESPOSIZIONI DETERIORATE (NPE LC1)
8.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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Istruzioni
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0010-0100
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Tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate
Per «tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate» si intende il tempo trascorso in anni, alla data di riferimento, dal momento che l'esposizione è stata classificata come deteriorata. Per le esposizioni deteriorate acquistate, il periodo in anni inizia a decorrere dalla data in cui le esposizioni sono state originariamente classificate come deteriorate e non dalla data del loro acquisto.
Gli enti segnalano i dati sulle esposizioni la cui data di riferimento rientra nell'intervallo di tempo corrispondente indicando il periodo in anni successivo alla classificazione delle esposizioni come deteriorate, a prescindere dall'applicazione di misure di concessione.
Per l'intervallo di tempo «> X anno/i, <= Y anno/i», gli enti segnalano i dati sulle esposizioni la cui data di riferimento corrisponde al periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del Y° anno successivo alla classificazione di tali esposizioni come deteriorate.
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0110
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TOTALE
Gli enti segnalano la somma di tutte le colonne da 0010 a 0100.
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Righe
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Istruzioni
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0010
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Importo applicabile della copertura insufficiente
Articolo 47 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini del calcolo dell'importo applicabile della copertura insufficiente, gli enti deducono il totale degli accantonamenti e delle rettifiche o deduzioni (massimale) (riga 0080) dal requisito di copertura minima totale per le esposizioni deteriorate (riga 0020).
L'importo applicabile della copertura insufficiente (ossia la carenza nel requisito di copertura minima totale per le esposizioni deteriorate) è pari o superiore a zero.
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0020
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Requisito di copertura minima totale per le esposizioni deteriorate
Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini del calcolo del requisito di copertura minima totale per le esposizioni deteriorate, gli enti sommano il requisito di copertura minima per la parte non garantita delle NPE (riga 0030) e per la parte garantita delle NPE (riga 0040).
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0030
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Parte non garantita delle NPE
Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto i), articolo 47 quater, paragrafo 2, articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013
L'ente segnala il requisito di copertura minima totale per la parte non garantita delle NPE, ossia l'aggregato dei calcoli a livello di esposizione.
L'importo segnalato in ciascuna colonna è uguale alla somma degli importi segnalati nella riga 0020 del C 35.02 e nella riga 0020 del C 35.03 (se del caso) nelle rispettive colonne.
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0040
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Parte garantita delle NPE
Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto ii), articolo 47 quater, paragrafo 3, articolo 47 quater, paragrafo 4, articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013
L'ente segnala il requisito di copertura minima totale per la parte garantita delle NPE, ossia l'aggregato dei calcoli a livello di esposizione.
L'importo segnalato in ciascuna colonna è uguale alla somma degli importi segnalati nelle righe da 0030 a 0050 del C 35.02 e nelle righe 0030-0040 del C 35.03 (se del caso) nelle rispettive colonne.
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0050
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Valore dell'esposizione
Articolo 47 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva delle NPE, garantite e non. Si tratta della somma delle righe 0060 e 0070.
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0060
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Parte non garantita delle NPE
Articolo 47 bis, paragrafo 2, e articolo 47 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0070
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Parte garantita delle NPE
Articolo 47 bis, paragrafo 2, e articolo 47 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0080
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Totale accantonamenti e rettifiche o deduzioni (massimale)
L'ente segnala l'importo soggetto a massimale della somma degli elementi elencati nelle righe da 0100 a 0150 conformemente all'articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il limite massimo per gli accantonamenti e le rettifiche o deduzioni soggetti a massimale è l'importo del requisito di copertura minima a livello di esposizione.
L'importo soggetto a massimale è calcolato separatamente per ciascuna esposizione come l'importo inferiore tra il requisito di copertura minima per tale esposizione e il totale degli accantonamenti e rettifiche o deduzioni per la stessa esposizione.
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0090
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Totale accantonamenti e rettifiche o deduzioni (senza massimale)
L'ente segnala la somma dell'importo non soggetto a massimale degli elementi elencati nelle righe da 0100 a 0150 conformemente all'articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli accantonamenti e le rettifiche o deduzioni (senza massimale) non sono limitati all'importo del requisito di copertura minima a livello di esposizione.
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0100
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Rettifiche di valore su crediti specifiche
Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0110
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Rettifiche di valore supplementari
Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0120
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Altre riduzioni dei fondi propri
Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0130
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Deduzioni in base al metodo IRB
Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0140
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Differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore
Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto v), del regolamento (UE) n. 575/2013
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0150
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Importi cancellati dall'ente da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata.
Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013
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8.3. C 35.02 – REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ESCLUSE QUELLE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 (NPE LC2)
8.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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Istruzioni
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0010-0100
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Tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate
Per «tempo trascorso dal momento in cui le esposizioni sono classificate come deteriorate» si intende il tempo trascorso in anni da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata. Gli enti segnalano i dati sulle esposizioni la cui data di riferimento rientra nell'intervallo di tempo corrispondente indicando il periodo in anni successivo alla classificazione delle esposizioni come deteriorate, a prescindere dall'applicazione di misure di concessione.
Per l'intervallo di tempo «> X anno/i, <= Y anno/i», gli enti segnalano i dati sulle esposizioni la cui data di riferimento corrisponde al periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del Y° anno successivo alla classificazione di tali esposizioni come deteriorate.
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0110
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TOTALE
Gli enti segnalano la somma di tutte le colonne da 0010 a 0100.
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Righe
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Istruzioni
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0010
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Requisito di copertura minima totale
Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini del calcolo del requisito di copertura minima totale per le esposizioni deteriorate, escluse quelle oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sommano il requisito di copertura minima per la parte non garantita delle NPE (riga 0020) e il requisito di copertura minima per la parte garantita delle NPE (righe 0030-0050).
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0020
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Parte non garantita delle NPE
Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto i), articolo 47 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Il requisito di copertura minima è calcolato moltiplicando i valori aggregati dell'esposizione di cui alla riga 0070 per il corrispondente fattore per colonna.
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0030
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Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile
Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013
Il requisito di copertura minima è calcolato moltiplicando i valori aggregati dell'esposizione di cui alla riga 0080 per il corrispondente fattore per colonna.
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0040
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Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale
Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), e) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013
Il requisito di copertura minima è calcolato moltiplicando i valori aggregati dell'esposizione di cui alla riga 0090 per il corrispondente fattore per colonna.
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0050
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Parte delle NPE garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione
Articolo 47 quater, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il requisito di copertura minima è calcolato moltiplicando i valori aggregati dell'esposizione di cui alla riga 0100 per il corrispondente fattore per colonna.
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0060
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Valore dell'esposizione
Articolo 47 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini del calcolo della riga 0060, gli enti sommano i valori dell'esposizione segnalati per la parte non garantita delle NPE (riga 0070), la parte delle NPE garantita da immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile (riga 0080), la parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o personale (riga 0090) e la parte delle NPE garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione (riga 0100).
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0070
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Parte non garantita delle NPE
Articolo 47 bis, paragrafo 2, e articolo 47 quater, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva della parte non garantita delle NPE ripartite in base al tempo trascorso dal momento in cui le esposizioni sono state classificate come deteriorate.
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0080
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Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile
Articolo 47 bis, paragrafo 2, articolo 47 quater, paragrafo 1, articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva delle parti delle NPE garantite da immobili a norma della parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 o di un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 di tale regolamento.
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0090
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Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale
Articolo 47 bis, paragrafo 2, articolo 47 quater, paragrafo 1, articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), e) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva delle parti delle NPE garantite da altre forme di protezione del credito di tipo reale o personale ai sensi della parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0100
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Parte delle NPE garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione
Articolo 47 bis, paragrafo 2, e articolo 47 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva delle parti delle NPE garantite o assicurate da agenzie ufficiali per il credito all'esportazione o garantite o controgarantite da un altro fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 47 quater, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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8.4. C 35.03 – REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 (NPE LC3)
8.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonne
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Istruzioni
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0010-0100
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Tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate
Per «tempo trascorso dal momento in cui le esposizioni sono classificate come deteriorate» si intende il tempo trascorso in anni da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata. Gli enti segnalano i dati sulle esposizioni la cui data di riferimento rientra nell'intervallo di tempo corrispondente indicando il periodo in anni successivo alla classificazione delle esposizioni come deteriorate, a prescindere dall'applicazione di misure di concessione.
Per l'intervallo di tempo «> X anno/i, <= Y anno/i», gli enti segnalano i dati sulle esposizioni la cui data di riferimento corrisponde al periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del Y° anno successivo alla classificazione di tali esposizioni come deteriorate.
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0110
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TOTALE
Gli enti segnalano la somma di tutte le colonne da 0010 a 0100.
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Righe
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Istruzioni
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0010
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Requisito di copertura minima totale
Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), e articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini del calcolo del requisito di copertura minima totale delle esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sommano i requisiti di copertura minima per la parte non garantita delle NPE oggetto di misure di concessione (riga 0020), la parte delle NPE oggetto di misure di concessione garantita da immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile (riga 0030) e la parte delle NPE oggetto di misure di concessione garantita da altre forme di protezione del credito di tipo reale o personale (riga 0040).
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0020
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Parte non garantita delle NPE
Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto i), articolo 47 quater, paragrafo 2, articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano il requisito di copertura minima totale per la parte non garantita delle esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ossia l'aggregato dei calcoli a livello di esposizione.
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0030
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Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile
Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto ii), articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), f), h) e i), articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano il requisito totale di copertura minima per le parti delle esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione garantite da immobili a norma della parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 o che sono prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 575/2013, soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, di tale regolamento, ossia l'aggregato dei calcoli a livello di esposizione.
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0040
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Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale
Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto ii), articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), e) e g), articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano il requisito di copertura minima totale per le parti delle esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione garantite da altre forme di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ossia l'aggregato dei calcoli a livello di esposizione.
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0050
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Valore dell'esposizione
Articolo 47 bis, paragrafo 2, e articolo 47 ter, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini del calcolo del valore dell'esposizione, gli enti sommano i valori dell'esposizione per la parte non garantita delle NPE (riga 0060), la parte delle NPE garantita da immobili o costituita da prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile (riga 0070) e la parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o personale (riga 0120), ove applicabile.
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0060
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Parte non garantita delle NPE
Articolo 47 bis, paragrafo 2, articolo 47 quater, paragrafo 1, articolo 47 quater, paragrafo 2, e articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva della parte non garantita delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del secondo anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata (> 1 anno; < = 2 anni).
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0070
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Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile
Articolo 47 bis, paragrafo 2, articolo 47 quater, paragrafo 1, articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), f), h) e i), e articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva delle parti delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da immobili a norma della parte tre, titolo II, di tale regolamento o che sono prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0080
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>2 e < = 3 anni dopo la classificazione come NPE
Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del terzo anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata.
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0090
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>3 e < = 4 anni dopo la classificazione come NPE
Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del quarto anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata.
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0100
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>4 e < = 5 anni dopo la classificazione come NPE
Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del quinto anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata.
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0110
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>5 e < = 6 anni dopo la classificazione come NPE
Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del sesto anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata.
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0120
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Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale
Articolo 47 quater, paragrafo 1, articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), e) e g), articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva delle parti delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale ai sensi della parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0130
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>2 e < = 3 anni dopo la classificazione come NPE
Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da altra protezione del credito di tipo reale o personale, se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del terzo anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata.
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0140
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>3 e < = 4 anni dopo la classificazione come NPE
Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da altra protezione del credito di tipo reale o personale, se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del quarto anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata.
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0150
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>4 e < = 5 anni dopo la classificazione come NPE
Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da altra protezione del credito di tipo reale o personale, se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del quinto anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata.
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0160
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>5 e < = 6 anni dopo la classificazione come NPE
Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da altra protezione del credito di tipo reale o personale, se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del sesto anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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