+ALLEGATO XXIII

ALLEGATO XXIII




ALLEGATO XXIII

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DELLE FASCE DI SCADENZA DI CUI ALL’ALLEGATO XXII

PART I: GENERAL INSTRUCTIONS

PART II: INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Al fine di riflettere il disallineamento di durata delle attività di un ente («fasce di scadenza») nel modello figurante nell’allegato XXII, gli enti applicano le istruzioni contenute nel presente allegato.

2. Lo strumento di controllo delle fasce di scadenza copre i flussi contrattuali e i deflussi potenziali. I flussi contrattuali derivanti da accordi giuridicamente vincolanti e la durata residua a decorrere dalla datai riferimento per le segnalazioni sono segnalati conformemente alle disposizioni di tali accordi.

3. Gli enti non conteggiano due volte gli afflussi.

4. Nella colonna «Stock iniziale» è segnalato lo stock delle voci in questione alla data di riferimento per le segnalazioni.

5. Vanno compilate solo le caselle bianche vuote del modello figurante nell’allegato XXII.

6. La sezione del modello delle fasce di scadenza dal titolo «Deflussi e afflussi» copre i futuri flussi di cassa contrattuali da tutte le voci in bilancio e fuori bilancio. Sono segnalati soltanto i deflussi e gli afflussi determinati da contratti validi alla data di riferimento per le segnalazioni. I deflussi e gli afflussi di interessi da tutti gli strumenti in bilancio e fuori bilancio che non sono garanzie sono inclusi in tutte le pertinenti voci delle sezioni «Deflussi» e «Afflussi», nella categoria di scadenza corrispondente alla data di scadenza. I pagamenti e le riscossioni di interessi che giungono a scadenza dopo 5 anni dalla data di riferimento per le segnalazioni sono esclusi dalle fasce di scadenza.

7. La sezione del modello delle fasce di scadenza dal titolo «Capacità di compensazione» rappresenta lo stock di attività non vincolate o altre fonti di finanziamento che, alla data di riferimento per le segnalazioni, sono giuridicamente e praticamente a disposizione dell’ente a copertura di potenziali carenze contrattuali. Sono segnalati solo i deflussi e gli afflussi determinati da contratti in essere alla data di riferimento per le segnalazioni.

8. I deflussi e gli afflussi di cassa sono segnalati nelle rispettive sezioni «Deflussi» e «Afflussi» su base lorda con segno positivo. Gli importi in scadenza da pagare e da ricevere sono segnalati rispettivamente nelle sezioni «Deflussi» e «Afflussi».

9. Per la sezione del modello delle fasce di scadenza dal titolo «Capacità di compensazione» i deflussi e gli afflussi sono segnalati su base netta, con segno positivo se rappresentano un afflusso e con segno negativo se rappresentano un deflusso. Per i flussi di cassa sono segnalati gli importi dovuti. I flussi di titoli sono segnalati al valore di mercato corrente. I flussi derivanti da linee di credito e di liquidità sono segnalati con gli importi disponibili per contratto.

10. I flussi contrattuali sono distribuiti tra le ventidue categorie di scadenza in base alla durata residua prima della scadenza, con i giorni intesi come giorni di calendario.

11. Sono segnalati tutti i flussi contrattuali, inclusi tutti i flussi di cassa da attività non finanziarie quali imposte, bonus, dividendi e affitti. I flussi di cassa da attività non finanziarie sono segnalati nella categoria di scadenza corrispondente alla data di scadenza. Tali flussi finanziari sono esclusi dalle fasce di scadenza se giungono a scadenza dopo 5 anni dalla data di riferimento per le segnalazioni.

12. Al fine di applicare un approccio prudente nel determinare le scadenze contrattuali dei flussi, gli enti assicurano che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a) 

se esiste l’opzione di differire un pagamento o di ricevere un pagamento anticipato, si presume che essa sia esercitata se anticipa deflussi dall’ente o se differisce afflussi verso l’ente;

b) 

se l’opzione di anticipare un deflusso dall’ente dipende unicamente dalla discrezionalità dell’ente, si presume che essa sia esercitata soltanto se il mercato si aspetta che l’ente agisca in tal senso. Si presume che l’opzione non sia esercitata se anticipa afflussi verso l’ente o differisce deflussi dall’ente. Eventuali deflussi di cassa derivanti per contratto da tale afflusso — come in caso di finanziamento pass-through — sono segnalati alla stessa data dell’afflusso;

c) 

i depositi con scadenza overnight, compresi i depositi a vista e i depositi non vincolati, sono segnalati come overnight nella colonna 0020. Le operazioni la cui scadenza non è stabilita contrattualmente sono segnalate nella colonna 0025;

d) 

i contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo aperto o i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo di tipo aperto e operazioni simili che possono essere risolte dall’una o dall’altra parte in qualsiasi giorno sono considerati con scadenza overnight a meno che il periodo di preavviso sia superiore a un giorno, nel qual caso sono segnalati nella pertinente categoria di scadenza in base al periodo di preavviso;

e) 

i depositi a termine al dettaglio con un’opzione di ritiro anticipato sono considerati come aventi scadenza nel periodo di tempo durante il quale il ritiro anticipato del deposito non comporta una penalità in conformità all’articolo 25, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61;

f) 

se non è in grado di stabilire un calendario di pagamento contrattuale minimo per una particolare voce o parte di essa nel rispetto delle norme di cui al presente paragrafo, l’ente segnala la voce o parte di essa come avente una scadenza superiore a 5 anni nella colonna 0220.

13. [vuoto]

14. I Foreign Exchange (FX) swap in scadenza riflettono il valore nozionale in scadenza degli swap su tassi di interesse in differenti valute, delle operazioni a termine in valuta e dei contratti a pronti in valuta non regolati nelle categorie di scadenza applicabili del modello.

15. I flussi di cassa derivanti da operazioni non regolate sono segnalati, nel breve periodo prima del regolamento, nelle corrispondenti righe e categorie.

16. Le voci per le quali l’ente non ha attività sottostanti, ad esempio se non ha depositi di una determinata categoria, sono lasciate in bianco.

17. Le voci scadute o le voci per le quali l’ente ha ragioni di attendersi l’inadempimento non sono segnalate.

18. Se la garanzia ricevuta è reipotecata in un’operazione che scade dopo l’operazione nella quale l’ente ha ricevuto la garanzia, un deflusso di titoli dell’importo del fair value (valore equo) della garanzia ricevuta è segnalato nella sezione «Capacità di compensazione», alla categoria pertinente, in base alla scadenza dell’operazione tramite cui l’ente ha ricevuto la garanzia.

19. Se, a norma dell’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61, i depositi a vista che l’ente creditizio segnalante mantiene presso l’ente centrale sono trattati come attività liquide, nelle fasce di scadenza i depositi a vista dovrebbero essere trattati come un afflusso contrattuale interbancario.

20. Le voci infragruppo non influiscono sulla segnalazione su base consolidata.

21. La parte non ritirabile delle riserve detenute presso una banca centrale non è segnalata in alcun punto del modello.

PARTE II: ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE



Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

Da 0010 0380

1 DEFLUSSI

L’importo totale dei deflussi di cassa è segnalato nelle seguenti sottocategorie:

0010

1.1 Passività derivanti dall’emissione di titoli (se non trattati come depositi al dettaglio)

Deflussi di cassa derivanti da titoli di debito emessi dall’ente segnalante,

ossia emissioni proprie.

0011

1.1.0.1 di cui: infragruppo o IPS

L’importo dei deflussi segnalato alla voce 1.1 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o legata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

0020

1.1.1 obbligazioni non garantite

L’importo dei deflussi di cassa derivanti dai titoli emessi segnalati alla riga 1.1 che è costituito da debito non garantito emesso dall’ente segnalante e destinato a terzi.

0030

1.1.2 obbligazioni garantite regolamentate

L’importo dei deflussi di cassa derivanti dai titoli emessi segnalati alla riga 1.1 che è costituito da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all’articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE.

0040

1.1.3 cartolarizzazioni

L’importo dei deflussi di cassa derivanti dai titoli emessi segnalati alla riga 1.1 che è costituito da operazioni di cartolarizzazione con terzi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050

1.1.4 altro

L’importo dei deflussi di cassa derivanti dai titoli emessi segnalati alla riga 1.1 diversi da quelli segnalati nelle sottocategorie di cui sopra.

0065

1.2 Passività derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da (la controparte non è una banca centrale):

L’importo totale di tutti i deflussi di cassa derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari in cui la controparte non è una banca centrale, ai sensi dell’articolo 192 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nota: in questa sezione sono segnalati soltanto i flussi di cassa; i flussi di titoli relativi a operazioni di prestito garantite e ad operazioni correlate ai mercati finanziari sono segnalati nella sezione «Capacità di compensazione».

0066

1.2.0.1 di cui: infragruppo o IPS

L’importo dei deflussi segnalato alla voce 1.2 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o legata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

0075

1.2.1 attività negoziabili di livello 1

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività negoziabili che soddisferebbero i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61, se non servissero da garanzia per quella particolare operazione.

Le azioni o quote di OIC ai sensi dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 1 sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0085

1.2.1.1 attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1 che è garantito da attività che non sono obbligazioni garantite.

0095

1.2.1.1.1 banca centrale di livello 1

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali.

0105

1.2.1.1.2 livello 1 (CQS1)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 1.2.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

0115

1.2.1.1.3 livello 1 (CQS2, CQS3)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 1.2.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 2 o 3.

0125

1.2.1.1.4 livello 1 (CQS4+)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 1.2.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 4 o inferiore.

0135

1.2.1.2 obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1 che è garantito da attività che sono obbligazioni garantite. Si noti che, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61, soltanto le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 sono ammissibili come attività di livello 1.

0145

1.2.2 attività negoziabili di livello 2 A

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività negoziabili che soddisferebbero i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61, se non servissero da garanzia per quella particolare operazione.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2 A sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0155

1.2.2.1 obbligazioni societarie di livello 2 A (CQS1)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.2 che è garantito da obbligazioni societarie alle quali un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

0165

1.2.2.2 obbligazioni garantite di livello 2 A (CQS1, CQS2)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.2 che è garantito da obbligazioni garantite alle quali un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1 o 2.

0175

1.2.2.3 settore pubblico di livello 2 A (CQS1, CQS2)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.2 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico. Si noti che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2015/61, tutte le attività del settore pubblico che sono ammissibili come attività di livello 2 A devono essere classificate o nella classe di merito di credito 1 o nella classe di merito di credito 2.

0185

1.2.3 attività negoziabili di livello 2B

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività negoziabili che soddisferebbero i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 12 o13 del regolamento delegato (UE) 2015/61, se non servissero da garanzia per quella particolare operazione.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2B sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0195

1.2.3.1 titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (CQS1)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da titoli garantiti da attività (ABS), in particolare RMBS. Si noti che, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61, tutti i titoli garantiti da attività che sono ammesse come attività di livello 2B devono essere classificati nella classe di merito di credito 1.

0205

1.2.3.2 obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da obbligazioni garantite.

0215

1.2.3.3 obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da titoli di debito societario.

0225

1.2.3.4 azioni di livello 2B

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da azioni.

0235

1.2.3.5 settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da attività di livello 2B non segnalate alle voci da 1.2.3.1 a 1.2.3.4.

0245

1.2.4 altre attività negoziabili

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività negoziabili non segnalate alle voci 1.2.1, 1.2.2 o 1.2.3.

0251

1.2.5 altre attività

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività non segnalate alle voci 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 o 1.2.4.

0252

1.2a Passività derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da (la controparte è una banca centrale):

L’importo totale di tutti i deflussi di cassa derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari in cui la controparte è una banca centrale, ai sensi dell’articolo 192 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nota: in questa sezione sono segnalati soltanto i flussi di cassa; i flussi di titoli relativi a operazioni di prestito garantite e ad operazioni correlate ai mercati finanziari sono segnalati nella sezione «Capacità di compensazione».

0253

1.2a.1 attività negoziabili di livello 1

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.X che è garantito da attività negoziabili che soddisferebbero i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61, se non servissero da garanzia per quella particolare operazione.

Le azioni o quote di OIC ai sensi dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 1 sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0254

1.2a.2 attività negoziabili di livello 2 A

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.X che è garantito da attività negoziabili che soddisferebbero i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61, se non servissero da garanzia per quella particolare operazione.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2 A sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0255

1.2a.3 attività negoziabili di livello 2B

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.X che è garantito da attività negoziabili che soddisferebbero i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 12 o 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61, se non servissero da garanzia per quella particolare operazione.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2B sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0256

1.2a.4 altre attività negoziabili

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2a che è garantito da attività negoziabili non segnalate alle voci 1.2a.1, 1.2a.2 o 1.2a.3.

0257

1.2a.5 altre attività

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.X che è garantito da attività non segnalate alle voci 1.2a.1, 1.2a.2, 1.2a.3 o 1.2a.4.

0260

1.3 Passività non segnalate alla voce 1.2 derivanti dai depositi ricevuti (esclusi i depositi ricevuti come garanzia)

I deflussi di cassa derivanti da tutti i depositi ricevuti, ad eccezione dei deflussi segnalati alla voce 1.2 e dei depositi ricevuti come garanzie. I deflussi di cassa derivanti da operazioni con derivati sono segnalati alle voci 1.4 o 1.5.

I depositi sono segnalati in base alla loro prima data di scadenza contrattuale possibile. I depositi che possono essere ritirati immediatamente senza preavviso («depositi a vista») o i depositi non vincolati sono segnalati nella categoria «overnight».

0261

1.3.0.1 di cui: infragruppo o IPS

L’importo dei deflussi segnalato alla voce 1.3 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o legata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

0270

1.3.1 depositi al dettaglio stabili

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi al dettaglio ai sensi dell’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell’articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0280

1.3.2 altri depositi al dettaglio

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi al dettaglio ai sensi dell’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 diversi da quelli segnalati alla voce 1.3.1.

0290

1.3.3 depositi operativi

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi operativi ai sensi dell’ articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0300

1.3.4 depositi non operativi di enti creditizi

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi di enti creditizi diversi da quelli segnalati alla voce 1.3.3.

0310

1.3.5 depositi non operativi di altri clienti finanziari

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi di clienti finanziari ai sensi dell’articolo 411, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 diversi da quelli segnalati alle voci 1.3.3 e 1.3.4.

0320

1.3.6 depositi non operativi di banche centrali

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante da depositi non operativi collocati da banche centrali.

0330

1.3.7 depositi non operativi di imprese non finanziarie

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante da depositi non operativi collocati da imprese non finanziarie.

0340

1.3.8 depositi non operativi di altre controparti

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante da depositi non segnalati alle voci da 1.3.1 a 1.3.7.

0350

1.4 FX swap in scadenza

L’importo totale dei deflussi di cassa derivanti dalla scadenza di operazioni con FX swap quali lo scambio degli importi di capitale alla fine del contratto.

0360

1.5 Importi da pagare su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 1.4

L’importo totale dei deflussi di cassa derivanti da posizioni debitorie su derivati in relazione ai contratti elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, con l’eccezione dei deflussi risultanti da FX swap in scadenza segnalati alla voce 1.4.

L’importo totale riflette gli importi di regolamento, incluse le richieste di margini non soddisfatte alla data di riferimento per le segnalazioni.

L’importo totale corrisponde alla somma dei punti 1. e 2. come segue, per le varie categorie di scadenza:

1.  i flussi di cassa e di titoli relativi a derivati per i quali esiste un contratto di garanzia che richiede la piena o adeguata copertura delle esposizioni verso le controparti sono esclusi dai modelli delle fasce di scadenza; tutti i flussi di cassa e di titoli e tutte le garanzie in contante e in titoli relativi a tali derivati sono esclusi dai modelli. L’esclusione non si applica agli elementi seguenti:

a)  attività ammissibili ai fini della capacità di compensazione che sono già state ricevute o fornite a fronte di derivati garantiti alla data di riferimento per le segnalazioni (ossia nella colonna «stock» della sezione 3 delle fasce di scadenza se non vincolate e vincolabili);

b)  flussi di cassa e di titoli a fronte di richieste di margini («flussi di garanzie in contanti o in titoli») che sono da pagare a tempo debito ma non sono state ancora regolate. Questi figurano alla riga 1.5 «Deflussi di cassa relativi a derivati» e alla riga 2.4 «Afflussi di cassa relativi a derivati» per le garanzie in contanti e alla sezione 3 «Capacità di compensazione» per le garanzie in titoli;

c)  derivati con regolamento fisico (ad esempio, contratti forward su oro regolati fisicamente) se tali derivati sono pienamente o adeguatamente garantiti. Per questi derivati, oltre alle precedenti lettere a) e b), è segnalato anche il flusso di regolamento al momento del regolamento finale (di norma intorno alla scadenza). I flussi di cassa attesi sono inclusi nella pertinente categoria di scadenza alla riga 1.5 «Deflussi di cassa relativi a derivati» in caso di deflusso di cassa e nella riga 2.4 «Afflussi di cassa relativi a derivati» in caso di afflusso di cassa. Se l’attività regolata fisicamente sarà ammessa per la capacità di compensazione nella sezione 3, questo flusso deve essere incluso nella categoria di scadenza appropriata e nella riga appropriata in questa sezione. È un importo negativo in caso di deflusso e un importo positivo in caso di afflusso.

2.  Per afflussi e deflussi di cassa e di titoli relativi a derivati per i quali non esiste un contratto di garanzia o per i quali è richiesta solo una copertura parziale, è fatta distinzione fra i contratti che implicano opzioni e gli altri contratti:

a)  i flussi connessi a derivati simili a opzioni sono inclusi soltanto se il prezzo d’esercizio (strike price) è inferiore al prezzo di mercato per un’opzione call o superiore al prezzo di mercato per un’opzione put («in the money»). Tali flussi sono approssimati applicando entrambi i procedimenti che seguono:

i)  includendo il valore di mercato attuale o il valore attuale netto del contratto come afflusso alla riga 2.4 «Afflussi di cassa relativi a derivati» delle fasce di scadenza, all’ultima data di esercizio dell’opzione, se il diritto di esercizio spetta alla banca;

ii)  includendo il valore di mercato attuale o il valore attuale netto del contratto come deflusso alla riga 1.5 «Deflussi di cassa relativi a derivati» delle fasce di scadenza, alla prima data di esercizio dell’opzione, se il diritto di esercizio spetta alla controparte della banca;

b)  i flussi connessi a contratti diversi da quelli di cui alla lettera a) sono inclusi, tramite una proiezione dei flussi di cassa contrattuali lordi, nelle rispettive categorie di scadenza alla riga 1.5 «Deflussi di cassa relativi a derivati» e alla riga 2.4 «Afflussi di cassa relativi a derivati» e i flussi contrattuali di titoli liquidi nella sezione «Capacità di compensazione» delle fasce di scadenza, utilizzando i tassi forward impliciti di mercato applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni, se gli importi non sono ancora stati fissati.

In conformità di quanto sopra esposto:

per quanto riguarda i derivati di cui al punto 1, la restituzione di garanzie reali già ricevute o pagate non è segnalata nelle fasce di scadenza;

per quanto riguarda i derivati di cui al punto 2, la restituzione di garanzie reali già ricevute o pagate è segnalata nella sezione 3 delle fasce di scadenza. La restituzione delle garanzie reali già ricevute (pagate) si traduce in una mutazione negativa (positiva) nella categoria di scadenza corrispondente alla scadenza del derivato. Una mutazione positiva è rilevata solo se può essere considerata come capacità di compensazione al momento della restituzione. Se la restituzione delle garanzie reali già ricevute (pagate) rappresenta una garanzia in contante, la restituzione della garanzia è segnalata nella riga 1.6 «Altri deflussi» (riga 2.6 «Altri afflussi») nella categoria di scadenza appropriata.

Ai fini di questa riga, una situazione in cui le garanzie reali scambiate con la controparte non equivalgono pienamente alle variazioni di valore del derivato è comunque considerata adeguatamente garantita se la discrepanza non supera l’importo minimo del trasferimento.

0370

1.6 Altri deflussi

L’importo totale di tutti gli altri deflussi di cassa, non segnalati alle voci 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 o 1.5. I deflussi potenziali non sono segnalati in questa sezione.

0380

1.7 Deflussi totali

La somma dei deflussi segnalati alle voci 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

Da 0390 a 0700

2 AFFLUSSI

0390

2.1 Importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da:

L’importo totale degli afflussi di cassa derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari ai sensi dell’articolo 192 del regolamento (UE) n. 575/2013.

In questa sezione sono segnalati soltanto i flussi di cassa; i flussi di titoli relativi a operazioni di prestito garantite e ad operazioni correlate ai mercati finanziari sono segnalati nella sezione «Capacità di compensazione».

0391

2.1.0.1 di cui: infragruppo o IPS

L’importo degli afflussi segnalato alla voce 2.1 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o legata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

0400

2.1.1 attività negoziabili di livello 1

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Le azioni o quote di OIC ai sensi dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 1 sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0410

2.1.1.1 attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1 che è garantito da attività che non sono obbligazioni garantite.

0420

2.1.1.1.1 banca centrale di livello 1

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali.

0430

2.1.1.1.2 livello 1 (CQS1)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 2.1.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

0440

2.1.1.1.3 livello 1 (CQS2, CQS3)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 2.1.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 2 o 3.

0450

2.1.1.1.4 livello 1 (CQS4+)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 2.1.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 4 o inferiore.

0460

2.1.1.2 obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1 che è garantito da attività che sono obbligazioni garantite. Si noti che, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61, soltanto le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 sono ammissibili come attività di livello 1.

0470

2.1.2 attività negoziabili di livello 2 A

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2 A sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0480

2.1.2.1 obbligazioni societarie di livello 2 A (CQS1)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.2 che è garantito da obbligazioni societarie alle quali un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

0490

2.1.2.2 obbligazioni garantite di livello 2 A (CQS1, CQS2)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.2 che è garantito da obbligazioni garantite alle quali un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1 o 2.

0500

2.1.2.3 settore pubblico di livello 2 A (CQS1, CQS2)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.2 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico. Si noti che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2015/61, tutte le attività del settore pubblico che sono ammissibili come attività di livello 2 A sono classificate o nella classe di merito di credito 1 o nella classe di merito di credito 2.

0510

2.1.3 attività negoziabili di livello 2B

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 12 o 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2B sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0520

2.1.3.1 ABS di livello 2B (CQS1)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è garantito da titoli garantiti da attività (ABS), in particolare RMBS.

0530

2.1.3.2 obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è garantito da obbligazioni garantite.

0540

2.1.3.3 obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è garantito da titoli di debito societario.

0550

2.1.3.4 azioni di livello 2B

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è garantito da azioni.

0560

2.1.3.5 settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è garantito da attività di livello 2B non segnalate alle voci da 2.1.3.1 a 2.1.3.4.

0570

2.1.4 altre attività negoziabili

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività negoziabili non segnalate alle voci 2.1.1, 2.1.2 o 2.1.3.

0580

2.1.5 altre attività

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività non segnalate alle voci 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 o 2.1.4.

0590

2.2 Importi dovuti non segnalati alla voce 2.1 da prestiti e anticipazioni concessi a:

Afflussi di cassa da prestiti e anticipazioni.

Gli afflussi di cassa sono segnalati all’ultima data contrattuale di rimborso. Per le linee rotative, si presume che il prestito in essere sia rinnovato e gli eventuali saldi restanti sono trattati come linee irrevocabili.

0600

2.2.1 clienti al dettaglio

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da persone fisiche o da PMI ai sensi dell’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0610

2.2.2 imprese non finanziarie

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da imprese non finanziarie.

0620

2.2.3 enti creditizi

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da enti creditizi.

0621

2.2.3.1 di cui: infragruppo o IPS

L’importo degli afflussi alla voce 2.2.3 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o legata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

0630

2.2.4 altri clienti finanziari

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da clienti finanziari ai sensi dell’articolo 411, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 diversi da quelli segnalati alla voce 2.2.3.

0640

2.2.5 banche centrali

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da banche centrali. Questa voce non comprende le riserve di liquidità ritirabili segnalate alla voce 3.2.

0650

2.2.6 altre controparti

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da altre controparti non indicate nelle sezioni da 2.2.1 a 2.2.5.

0660

2.3 FX swap in scadenza

L’importo totale degli afflussi di cassa contrattuali derivanti dalla scadenza di operazioni con FX swap, quali lo scambio degli importi di capitale alla fine del contratto.

Ciò riflette l’importo nozionale in scadenza degli swap su tassi di interesse in differenti valute e delle operazioni a pronti e a termine in valuta nelle categorie di scadenza applicabili del modello.

0670

2.4. Importi da ricevere su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 2.3

L’importo totale degli afflussi di cassa contrattuali derivanti da posizioni creditizie su derivati in relazione ai contratti elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, con l’eccezione degli afflussi risultanti da FX swap in scadenza segnalati alla voce 2.3.

L’importo totale comprende gli importi di regolamento incluse le richieste di margini non soddisfatte alla data di riferimento per le segnalazioni.

L’importo totale corrisponde alla somma dei punti 1. e 2. come segue, per le varie categorie di scadenza:

1.  i flussi di cassa e in titoli relativi a derivati per i quali esiste un contratto di garanzia che richiede la piena o adeguata copertura delle esposizioni verso le controparti sono esclusi dal modello delle fasce di scadenza; tutti i flussi di cassa e di titoli e tutte le garanzie in contante e in titoli relativi a tali derivati sono esclusi dal modello. L’esclusione non si applica agli elementi seguenti:

a)  attività ammissibili ai fini della capacità di compensazione che sono già state ricevute o fornite a fronte di derivati garantiti alla data di riferimento per le segnalazioni (ossia nella colonna «stock» della sezione 3 delle fasce di scadenza se non vincolate e vincolabili);

b)  flussi di cassa e di titoli a fronte di richieste di margini («flussi di garanzie in contanti o in titoli») che sono da pagare a tempo debito ma non sono state ancora regolate. Questi figurano alla riga 1.5 «Deflussi di cassa relativi a derivati» e alla riga 2.4 «Afflussi di cassa relativi a derivati» per le garanzie in contanti e alla sezione 3 «Capacità di compensazione» per le garanzie in titoli;

c)  derivati con regolamento fisico (ad esempio, contratti forward su oro regolati fisicamente) se tali derivati sono pienamente o adeguatamente garantiti. Per questi derivati, oltre alle precedenti lettere a) e b), è segnalato anche il flusso di regolamento al momento del regolamento finale (di norma intorno alla scadenza). I flussi di cassa attesi sono inclusi nella pertinente categoria di scadenza alla riga 1.5 «Deflussi di cassa relativi a derivati» in caso di deflusso di cassa e nella riga 2.4 «Afflussi di cassa relativi a derivati» in caso di afflusso di cassa. Se l’attività regolata fisicamente sarà ammessa per la capacità di compensazione nella sezione 3, questo flusso deve essere incluso nella categoria di scadenza appropriata e nella riga appropriata in questa sezione. È un importo negativo in caso di deflusso e un importo positivo in caso di afflusso.

2.  Per afflussi e deflussi di cassa e di titoli relativi a derivati per i quali non esiste un contratto di garanzia o per i quali è richiesta solo una copertura parziale, è fatta distinzione fra i contratti che implicano opzioni e gli altri contratti:

a)  i flussi connessi a derivati simili ad opzioni sono inclusi soltanto se sono «in the money». Tali flussi sono approssimati applicando entrambi i procedimenti che seguono:

i)  includendo il valore di mercato attuale o il valore attuale netto del contratto come afflusso alla riga 2.4 «Afflussi di cassa relativi a derivati» delle fasce di scadenza, all’ultima data di esercizio dell’opzione, se il diritto di esercizio spetta alla banca;

ii)  includendo il valore di mercato attuale o il valore attuale netto del contratto come deflusso alla riga 1.5 «Deflussi di cassa relativi a derivati» delle fasce di scadenza, alla prima data di esercizio dell’opzione, se il diritto di esercizio spetta alla controparte della banca;

b)  i flussi connessi a contratti diversi da quelli di cui alla lettera a) sono inclusi, tramite una proiezione dei flussi di cassa contrattuali lordi, nelle rispettive categorie di scadenza alla riga 1.5 «Deflussi di cassa relativi a derivati» e alla riga 2.4 «Afflussi di cassa relativi a derivati» e i flussi contrattuali di titoli nella sezione «Capacità di compensazione» delle fasce di scadenza, utilizzando i tassi forward impliciti di mercato applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni, se gli importi non sono ancora stati fissati.

In conformità di quanto sopra esposto:

per quanto riguarda i derivati di cui al punto 1, la restituzione di garanzie reali già ricevute o pagate non è segnalata nelle fasce di scadenza;

per quanto riguarda i derivati di cui al punto 2, la restituzione di garanzie reali già ricevute o pagate è segnalata nella sezione 3 delle fasce di scadenza. La restituzione delle garanzie reali già ricevute (pagate) si traduce in una mutazione negativa (positiva) nella categoria di scadenza corrispondente alla scadenza del derivato. Una mutazione positiva è rilevata solo se può essere considerata come capacità di compensazione al momento della restituzione. Se la restituzione delle garanzie reali già ricevute (pagate) rappresenta una garanzia in contante, la restituzione della garanzia è segnalata nella riga 1.6 «Altri deflussi» (riga 2.6 «Altri afflussi») nella categoria di scadenza appropriata.

Ai fini di questa riga, una situazione in cui le garanzie reali scambiate con la controparte non equivalgono pienamente alle variazioni di valore del derivato è comunque considerata adeguatamente garantita se la discrepanza non supera l’importo minimo del trasferimento.

0680

2.5 Paper in scadenza nel proprio portafoglio

L’importo degli afflussi derivanti da propri investimenti in obbligazioni, segnalati in base alla loro durata contrattuale residua. Questa voce comprende gli afflussi di cassa provenienti da titoli in scadenza segnalati nella sezione «Capacità di compensazione». Pertanto, una volta giunto a scadenza, il titolo è segnalato come deflusso di titoli nella sezione «Capacità di compensazione» e, di conseguenza, come afflusso di cassa in questa sezione.

0690

2.6 Altri afflussi

L’importo totale di tutti gli altri afflussi di cassa non segnalati alle voci 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 o 2.5 di cui sopra. Gli afflussi potenziali non sono segnalati in questa sezione.

0691

2.6.1 di cui: infragruppo o IPS

L’importo degli afflussi alla voce 2.6 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o legata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

0700

2.7 Afflussi totali

La somma degli afflussi segnalati alle voci 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

0710

2.8 Carenza contrattuale netta

Afflussi totali segnalati alla voce 2.7 meno deflussi totali segnalati alla voce 1.7.

0720

2.9 Carenza contrattuale cumulata

Carenza contrattuale netta cumulata dalla data di riferimento per le segnalazioni al limite superiore di una pertinente categoria di scadenza.

0730-1080

3 CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE

La sezione «Capacità di compensazione» delle fasce di scadenza contiene informazioni sull’andamento delle attività di diversi gradi di liquidità possedute dall’ente, tra le quali attività negoziabili e attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale, nonché linee impegnate contrattualmente concesse all’ente.

Le regole di stanziabilità presso una banca centrale che si applicano a ciascun ente consolidato nella giurisdizione di costituzione dell’ente sono la base per le segnalazioni a livello consolidato sulla stanziabilità presso una banca centrale.

Se la capacità di compensazione si riferisce ad attività negoziabili, gli enti

segnalano le attività negoziabili che sono negoziate in mercati repo o a pronti grandi, profondi e attivi caratterizzati da un basso livello di concentrazione.

Le attività segnalate nelle colonne della sezione «Capacità di compensazione» comprendono soltanto le attività non vincolate a disposizione dell’ente da convertire in contante in qualsiasi momento per colmare carenze contrattuali dovute a divari tra gli afflussi di cassa e i deflussi di cassa durante il periodo considerato. A tal fine si applica la definizione di attività vincolate di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le attività non sono utilizzate per fornire supporto al credito in operazioni strutturate o per coprire i costi operativi, come gli affitti e gli stipendi, e sono gestite con il chiaro e unico scopo di essere utilizzate come fonte di finanziamento potenziale.

Le attività che l’ente ha ricevuto in garanzia nei contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e nelle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) possono essere considerate parte della capacità di compensazione ove esse siano detenute presso l’ente, non siano state reipotecate e siano giuridicamente e contrattualmente a disposizione dell’ente.

Al fine di evitare doppi conteggi, se ha segnalato attività precostituite alle voci da 3.1 a 3.7, l’ente non segnala la capacità connessa a tali linee alla voce 3.8.

L’ente segnala le attività come stock iniziale, nella colonna 0010, se esse corrispondono alla descrizione della riga e se sono disponibili alla data di riferimento per le segnalazioni.

Le colonne da 0020 a 0220 contengono i flussi contrattuali nella capacità di compensazione. Se un ente ha concluso un contratto di vendita con patto di riacquisto, l’attività venduta è reindicata come afflusso di titoli nella categoria di scadenza in cui scade il contratto. Di converso, i deflussi di cassa derivanti dalla scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto sono segnalati nella pertinente categoria dei deflussi di cassa alla voce 1.2. Se l’ente ha concluso un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, l’attività venduta è reindicata come deflusso di titoli nella categoria di scadenza in cui scade il contratto. Di converso, gli afflussi di cassa derivanti dalla scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto sono segnalati nella pertinente categoria degli afflussi di cassa alla voce 2.1. Gli swap con garanzie reali sono segnalati come afflussi e deflussi contrattuali di titoli nella sezione «Capacità di compensazione» in funzione della pertinente categoria di scadenza in cui tali swap scadono.

Attività ammissibili ai fini della capacità di compensazione che sono già state ricevute o fornite a fronte di derivati alla data di riferimento per le segnalazioni (ossia nella colonna «stock» della sezione 3 delle fasce di scadenza se non vincolate e vincolabili).

Per quanto riguarda i derivati pienamente o adeguatamente garantiti, la restituzione di garanzie reali già ricevute o pagate non è segnalata nelle fasce di scadenza.

Per quanto riguarda i derivati con garanzia parziale, la restituzione di garanzie reali già ricevute o pagate è segnalata nella sezione 3 delle fasce di scadenza. La restituzione delle garanzie reali già ricevute (pagate) si traduce in una mutazione negativa (positiva) nella categoria di scadenza corrispondente alla scadenza del derivato. Una mutazione positiva è rilevata solo se può essere considerata come capacità di compensazione al momento della restituzione.

Una variazione dell’importo contrattualmente disponibile delle linee di credito e delle linee di liquidità segnalate alla voce 3.8 è segnalata come flusso nella pertinente categoria di scadenza. Se l’ente ha un deposito overnight presso una banca centrale, l’importo del deposito è segnalato come stock iniziale alla voce 3.2.

I titoli in scadenza relativi alla capacità di compensazione sono segnalati in base alla loro scadenza contrattuale. Quando un titolo scade, esso viene rimosso dalla categoria di attività nella quale era inizialmente segnalato, viene trattato come un deflusso di titoli e il conseguente afflusso di cassa è segnalato alla voce 2.5.

Tutti i titoli sono segnalati nella categoria pertinente al valore di mercato corrente.

Alla voce 3.8 sono segnalati solo gli importi contrattualmente disponibili.

Per evitare doppi conteggi, gli afflussi di cassa non sono registrati alla voce 3.1 o 3.2 della sezione «Capacità di compensazione».

Le voci nella sezione «Capacità di compensazione» sono segnalate nelle sottocategorie che seguono.

0730

3.1 Monete e banconote

L’importo totale dei contanti in monete e banconote.

0740

3.2 Riserve ritirabili detenute presso banche centrali

L’importo totale delle riserve detenute presso banche centrali ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61, ritirabili al più tardi overnight.

I titoli che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali non sono segnalati in questa sezione.

Questo importo è segnalato solo nella colonna dello stock iniziale e non come afflusso da banche centrali alla voce 2.2.5.

0750

3.3 Attività negoziabili di livello 1

Il valore di mercato delle attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Le azioni o quote di OIC ai sensi dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 1 sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0760

3.3.1 attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite

L’importo segnalato alla voce 3.3 che non è costituito da obbligazioni garantite.

0770

3.3.1.1 banca centrale di livello 1

L’importo segnalato alla voce 3.3.1 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali.

0780

3.3.1.2 livello 1 (CQS1)

L’importo segnalato alla voce 3.3.1 diverso dall’importo segnalato alla voce 3.3.1.1 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

0790

3.3.1.3 livello 1 (CQS2, CQS3)

L’importo segnalato alla voce 3.3.1 diverso dagli importi segnalati alla voce 3.3.1.1 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 2 o 3.

0800

3.3.1.4 livello 1 (CQS4+)

L’importo segnalato alla voce 3.3.1 diverso dagli importi segnalati alla voce 3.3.1.1 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 4 o inferiore.

0810

3.3.2 obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)

L’importo segnalato alla voce 3.3 che è costituito da obbligazioni garantite. Si noti che, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61, soltanto le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 sono ammissibili come attività di livello 1.

0820

3.4 Attività negoziabili di livello 2 A

Il valore di mercato delle attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2 A sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0830

3.4.1 obbligazioni societarie di livello 2 A (CQS1)

L’importo segnalato alla voce 3.4 che è costituito da obbligazioni societarie alle quali un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

0840

3.4.3 obbligazioni garantite di livello 2 A (CQS1, CQS2)

L’importo segnalato alla voce 3.4 che è costituito da obbligazioni garantite alle quali un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1 o 2.

0850

3.4.4 settore pubblico di livello 2 A (CQS1, CQS2)

L’importo segnalato alla voce 3.4 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico. Si noti che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2015/61, tutte le attività del settore pubblico che sono ammissibili come attività di livello 2 A devono essere classificate o nella classe di merito di credito 1 o nella classe di merito di credito 2.

0860

3.5 Attività negoziabili di livello 2B

Il valore di mercato delle attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 12 o 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2B sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0870

3.5.1 ABS di livello 2B (CQS1)

L’importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da titoli garantiti da attività (ABS), in particolare RMBS. Si noti che, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61, tutti i titoli garantiti da attività che sono ammesse come attività di livello 2B sono classificati nella classe di merito di credito 1.

0880

3.5.2 obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)

L’importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da obbligazioni garantite.

0890

3.5.3 obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)

L’importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da titoli di debito societario.

0900

3.5.4 azioni di livello 2B

L’importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da azioni.

0910

3.5.5 settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)

L’importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da attività di livello 2B non segnalate alle voci da 3.5.1 a 3.5.4.

0920

3.6 Altre attività negoziabili

Il valore di mercato di attività negoziabili diverse da quelle segnalate alle voci 3.3, 3.4 e 3.5.

I titoli e i flussi di titoli da altre attività negoziabili sotto forma di attività infragruppo non sono segnalati nella sezione «Capacità di compensazione». Tuttavia, i flussi di cassa derivanti da tali voci sono segnalati nella pertinente parte delle sezioni 1 e 2 del modello.

0930

3.6.1 amministrazioni centrali (CQS1)

L’importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da un’attività che rappresenta un credito verso o garantito da un’amministrazione centrale alla quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

0940

3.6.2 amministrazioni centrali (CQS2-3)

L’importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da un’attività che rappresenta un credito verso o garantito da un’amministrazione centrale alla quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 2 o 3.

0950

3.6.3 azioni

L’importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da azioni.

0960

3.6.4 obbligazioni garantite

L’importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da obbligazioni garantite.

0970

3.6.5 ABS

L’importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da ABS.

0980

3.6.6 altre attività negoziabili

L’importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da altre attività negoziabili non segnalate alle voci da 3.6.1 a 3.6.5 e alla voce 3.7a.

0990

3.7 Attività non negoziabili stanziabili a garanzia presso una banca centrale

Il valore contabile di attività non negoziabili che sono stanziabili a garanzia per le operazioni di liquidità standard della banca centrale cui l’ente ha accesso diretto al suo livello di consolidamento.

Per le attività denominate in una valuta indicata nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione (1) tra le valute con una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo. I titoli e i flussi di titoli da altre attività non negoziabili sotto forma di attività infragruppo non sono segnalati nella sezione «Capacità di compensazione». Tuttavia, i flussi di cassa derivanti da tali voci sono segnalati nella pertinente parte delle sezioni 1 e 2 del modello.

0991

3.7a Emissioni proprie stanziabili a garanzia presso una banca centrale

Strumenti di debito garantiti emessi dall’ente che sono stanziabili a garanzia presso una banca centrale, sono mantenuti nel bilancio dell’ente e cui quest’ultimo ha accesso diretto al suo livello di consolidamento.

1000

3.8 Linee irrevocabili non utilizzate ricevute

L’importo totale delle linee irrevocabili non utilizzate concesse all’ente segnalante. Sono incluse le linee irrevocabili per contratto. Gli enti segnalano un importo ridotto se il fabbisogno potenziale di garanzie per l’utilizzo di tali linee supera la disponibilità di garanzie.

Al fine di evitare doppi conteggi, le linee per le quali l’ente segnalante ha già precostituito attività in garanzia, per una linea di credito non utilizzata, e ha già segnalato le attività alle voci da 3.1 a 3.7 non sono segnalate alla voce 3.8. Lo stesso vale per i casi in cui l’ente segnalante potrebbe avere necessità di precostituire attività in garanzia per utilizzare la linea come segnalato in questo campo.

1010

3.8.1 linee di livello 1

L’importo segnalato alla voce 3.8 che è costituito da una linea fornita da una banca centrale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1020

3.8.2 linee a uso ristretto di livello 2B

L’importo segnalato alla voce 3.8 che è costituito da linee ai sensi dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1030

3.8.3 linee IPS di livello 2B

L’importo segnalato alla voce 3.8 che è costituito da un finanziamento (funding) di liquidità ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1040

3.8.4 linee di altro tipo

L’importo segnalato alla voce 3.8 diverso dall’importo segnalato alle voci da 3.8.1 a 3.8.3.

1050

3.8.4.1 di controparti infragruppo

L’importo segnalato alla voce 3.8.4 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o legata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

1060

3.8.4.2 di altre controparti

L’importo segnalato alla voce 3.8.4 che è diverso dall’importo segnalato alla voce 3.8.4.1.

1070

3.9 Variazione netta della capacità di compensazione

È segnalata la variazione netta nelle esposizioni alle voci 3.2, 3.3, 3.4, nonché 3.5, 3.6, 3.7 e alla voce 3.8 che rappresentano, rispettivamente, le banche centrali, i flussi di titoli e le linee di credito irrevocabili in una data categoria di scadenza.

1080

3.10 Capacità di compensazione cumulata

L’importo cumulato della capacità di compensazione dalla data di riferimento per le segnalazioni al limite superiore di una pertinente categoria di scadenza.

Da 1090 a 1140

4 SOPRAVVENIENZE

La voce «Sopravvenienze» del modello delle fasce di scadenza contiene informazioni sui deflussi potenziali.

1090

4.1 Deflussi da linee irrevocabili

Deflussi di cassa derivanti da linee irrevocabili. Gli enti segnalano come deflusso l’importo massimo che può essere prelevato in un dato periodo di tempo. Per le linee di credito rotative, è segnalato soltanto l’importo che eccede il prestito in essere.

1091

4.1.0.1 di cui: infragruppo o IPS

L’importo delle sopravvenienze alla voce 4.1 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o legata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

1100

4.1.1 linee di credito irrevocabili

L’importo segnalato alla voce 4.1 derivante da linee di credito irrevocabili ai sensi dell’articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1110

4.1.1.1 considerate di livello 2B dal ricevente

L’importo segnalato alla voce 4.1.1 che è considerato un finanziamento (funding) di liquidità ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1120

4.1.1.2 altre

L’importo segnalato alla voce 4.1.1 che è diverso dall’importo segnalato alla voce 4.1.1.1.

1130

4.1.2 linee di liquidità

L’importo segnalato alla voce 4.1 derivante da linee di liquidità ai sensi dell’articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1131

4.1a Deflussi da aperture di credito revocabili

Linee di credito e di liquidità revocabili ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli enti segnalano come deflusso l’importo massimo che può essere prelevato in un dato periodo di tempo, segnalato nella categoria corrispondente alla loro prima disponibilità. In questa riga non devono essere segnalate le garanzie.

1140

4.2 Deflussi dovuti a eventi che provocano un declassamento del merito di credito

Gli enti segnalano in questa sezione l’effetto di un deterioramento significativo della qualità creditizia dell’ente corrispondente a un declassamento di tre livelli del suo merito di credito esterno.

Gli importi positivi rappresentano i deflussi potenziali e gli importi negativi rappresentano una riduzione della passività originaria.

Se l’effetto del declassamento è un rimborso anticipato delle passività in essere, le passività interessate sono segnalate con segno negativo nella fascia temporale in cui sono segnalate alla sezione 1 e, contemporaneamente, con segno positivo nella fascia temporale in cui la passività scade, qualora gli effetti del declassamento diventino applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni.

Se l’effetto del declassamento è una richiesta di margini, il valore di mercato della garanzia che deve essere fornita è segnalato con segno positivo nella fascia temporale in cui il requisito scade, qualora gli effetti del declassamento diventino applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni.

Se l’effetto del declassamento è una modifica dei diritti di reipoteca dei titoli ricevuti dalle controparti come garanzia, il valore di mercato dei titoli interessati è segnalato con segno positivo nella fascia temporale in cui i titoli cessano di essere disponibili all’ente segnalante, qualora gli effetti del declassamento diventino applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni.

Da 1150 a 1290

VOCI PER MEMORIA

1230

13 Attività liquide di elevata qualità (HQLA) stanziabili a garanzia presso una banca centrale — Attività negoziabili

L’importo segnalato alle voci 3.3, 3.4 e 3.5 che è stanziabile a garanzia per le operazioni di liquidità standard della banca centrale cui l’ente ha accesso diretto al suo livello di consolidamento.

Per le attività denominate in una valuta indicata nell’allegato del regolamento (UE) 2015/233 tra le valute con una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo.

1241

14 Attività segnalate alla voce 3.6 diverse dalle HQLA che sono stanziabili a garanzia presso una banca centrale

La somma degli importi segnalati alla voce 3.6 che sono stanziabili a garanzia per le operazioni di liquidità standard della banca centrale cui l’ente ha accesso diretto al suo livello di consolidamento;

Per le attività denominate in una valuta indicata nel regolamento (UE) 2015/233 tra le valute con una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo.

1270

17 Deflussi comportamentali provenienti da depositi

L’importo segnalato alla voce 1.3 ridistribuito nelle categorie di scadenza in funzione della scadenza comportamentale secondo le consuete modalità di gestione utilizzate ai fini della gestione del rischio di liquidità dell’ente segnalante. In questo campo per «consuete modalità di gestione» si intende una situazione senza alcuna ipotesi di stress di liquidità.

La distribuzione riflette la «viscosità» dei depositi.

La voce non riflette le ipotesi sul piano aziendale e, pertanto, non comprende informazioni relative alle nuove attività aziendali.

La classificazione nelle diverse categorie di scadenza segue la granularità utilizzata a fini interni. Pertanto, non è necessario compilare tutte le categorie di scadenza.

1280

18 Afflussi comportamentali provenienti da prestiti e anticipazioni

L’importo segnalato alla voce 2.2 ridistribuito nelle categorie di scadenza in funzione della scadenza comportamentale secondo le consuete modalità di gestione utilizzate ai fini della gestione del rischio di liquidità dell’ente segnalante. In questo campo per «consuete modalità di gestione» si intende una situazione senza alcuna ipotesi di stress di liquidità.

La voce non riflette le ipotesi sul piano aziendale e, pertanto, non considera le nuove attività aziendali.

La classificazione nelle diverse categorie di scadenza segue la granularità utilizzata a fini interni. Pertanto, non tutte le categorie di scadenza devono essere necessariamente compilate.

1290

19 Utilizzi comportamentali di linee irrevocabili

L’importo segnalato alla voce 4.1 ridistribuito nelle categorie di scadenza in funzione del livello di utilizzo e del conseguente fabbisogno di liquidità secondo le consuete modalità di gestione utilizzate ai fini della gestione del rischio di liquidità dell’ente segnalante. In questo campo per «consuete modalità di gestione» si intende una situazione senza alcuna ipotesi di stress di liquidità.

La voce non riflette le ipotesi sul piano aziendale e, pertanto, non considera le nuove attività aziendali.

La classificazione nelle diverse categorie di scadenza segue la granularità utilizzata a fini interni. Pertanto, non è necessario compilare tutte le categorie di scadenza.

(1)   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0233&from=EN

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
  • EULAW_FI -

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