+Articolo 2 1
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Articolo 2 1
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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1)
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«riciclaggio»: la condotta di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, della direttiva (UE) 2018/1673, compresi il concorso, l'istigazione e il tentativo di porre in atto tale condotta, indipendentemente dal fatto che le attività che hanno generato i beni da riciclare siano state svolte nel territorio di uno Stato membro o in quello di un paese terzo. La conoscenza, l'intenzione o la finalità che devono costituire un elemento di tale condotta possono essere desunte da circostanze di fatto oggettive;
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2)
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«finanziamento del terrorismo»: la condotta di cui all'articolo 11 della direttiva (UE) 2017/541, compresi il concorso, l'istigazione e il tentativo di porre in atto tale condotta, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nel territorio di uno Stato membro o in quello di un paese terzo. La conoscenza, l'intenzione o la finalità che devono costituire un elemento di tale condotta possono essere desunte da circostanze di fatto oggettive;
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3)
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«attività criminosa»: attività criminosa quale definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1673, nonché frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371, corruzione passiva e corruzione attiva quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, e appropriazione indebita quale definita all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della medesima direttiva;
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4)
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«fondi» o «beni»: beni quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2018/1673;
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5)
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«ente creditizio»:
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a)
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ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;
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b)
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succursale di un ente creditizio quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17), del regolamento (UE) n. 575/2013, quando ubicata nell'Unione, indipendentemente dal fatto che la sua sede centrale sia situata in uno Stato membro o in un paese terzo;
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6)
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«ente finanziario»:
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a)
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impresa diversa da un ente creditizio o un'impresa di investimento, che svolge una o più attività elencate nell'allegato I, punti da 2 a 12 e punti 14 e 15, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change») ma escluse le attività di cui all'allegato I, punto 8, della direttiva (UE) 2015/2366, o impresa la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni, comprese società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista finanziaria;
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b)
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impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33), nella misura in cui svolge attività di assicurazione vita o altre attività di assicurazione connesse ad investimenti disciplinate da tale direttiva, compresa la società di partecipazione assicurativa e la società di partecipazione assicurativa mista quali definite rispettivamente all'articolo 212, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 2009/138/CE;
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c)
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intermediario assicurativo quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva (UE) 2016/97, se opera in relazione all'assicurazione vita e ad altri servizi assicurativi connessi ad investimenti, ad eccezione dell'intermediario assicurativo che non raccoglie premi o somme destinate al cliente e che agisce sotto la responsabilità di una o più imprese di assicurazione o di uno o più intermediari assicurativi per i prodotti che li riguardano rispettivamente;
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d)
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impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34);
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e)
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organismo di investimento collettivo, in particolare:
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i)
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un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE e la sua società di gestione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, o una società di investimento autorizzata a norma di tale direttiva e che non abbia designato una società di gestione, che rende disponibili per l'acquisto nell'Unione quote di OICVM;
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ii)
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un fondo di investimento alternativo quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE e il suo gestore di fondi di investimento alternativi quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 di tale direttiva;
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f)
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depositario centrale di titoli quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (35);
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g)
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creditore quale definito all'articolo 4, punto 2), della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (36) e all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (37);
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h)
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intermediario del credito quale definito all'articolo 4, punto 5), della direttiva 2014/17/UE e all'articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48/CE, quando detiene i fondi quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 in connessione con il contratto di credito, ad eccezione dell'intermediario del credito che svolge attività sotto la responsabilità di uno o più creditori o intermediari del credito;
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i)
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prestatore di servizi per le cripto-attività;
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j)
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una succursale di un ente finanziario di cui alle lettere da a) a i), quando ubicate nell'Unione, indipendentemente dal fatto che la sua sede centrale sia situata in uno Stato membro o in un paese terzo;
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7)
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«cripto-attività»: cripto-attività quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114, tranne quando rientra nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento;
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8)
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«servizi per le cripto-attività»: servizi per le cripto-attività quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114, fatta eccezione per la prestazione di consulenza sulle cripto-attività quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), lettera h), di tale regolamento;
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9)
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«prestatore di servizi per le cripto-attività»: prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, se presta uno o più servizi per le cripto-attività;
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10)
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«società di partecipazione mista finanziaria»: un'impresa, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione finanziaria mista, che non è una filiazione di un'altra impresa, le cui filiazioni comprendono almeno un ente creditizio o un ente finanziario;
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11)
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«prestatore di servizi relativi a società o trust»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
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a)
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la costituzione di società o di altre persone giuridiche;
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b)
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ricoprire la posizione di amministratore o segretario generale (secretary) di una società, di socio di un'associazione o una posizione analoga nei confronti di altre persone giuridiche oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;
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c)
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la fornitura di una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo nonché di altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra persona giuridica o istituto giuridico;
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d)
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ricoprire la posizione di trustee in un trust espresso o svolgere una funzione equivalente in un istituto giuridico affine oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;
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e)
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esercitare la funzione di azionista fiduciario (nominee shareholder) per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona eserciti tale funzione;
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12)
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«servizi di gioco d'azzardo»: servizio che implica una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi;
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13)
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«società di partecipazione mista non finanziaria»: un'impresa, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione finanziaria mista, che non è una filiazione di un'altra impresa, le cui filiazioni comprendono almeno un soggetto obbligato di cui all'articolo 3, punto 3);
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14)
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«indirizzo auto-ospitato»: un indirizzo auto-ospitato quale definito all'articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) 2023/1113;
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15)
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«fornitore di servizi di crowdfunding»: un fornitore di servizi di crowdfunding quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503;
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16)
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«intermediario di crowdfunding»: un'impresa, diversa da un fornitore di servizi di crowdfunding, la cui attività consiste nell'abbinare o agevolare l'abbinamento, mediante un sistema informatico basato su internet aperto al pubblico o a un numero limitato di finanziatori, tra:
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a)
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titolari di progetti, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che persegue l'obiettivo di ottenere finanziamenti per progetti, che consistono in un'operazione o una serie di operazioni predefinite con un particolare obiettivo, compresa la raccolta di fondi per una causa o un evento specifici, indipendentemente dal fatto che tali progetti siano proposti al pubblico o a un numero limitato di finanziatori; e
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|
b)
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finanziatori, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che contribuisce al finanziamento di progetti, mediante prestiti, con o senza interessi, o donazioni, anche quando tali donazioni conferiscono al donatore il diritto a un beneficio non materiale;
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17)
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«moneta elettronica»: moneta elettronica quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (38), escluso il valore monetario di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva;
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18)
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«stabilimento»: l'esercizio effettivo, da parte di un soggetto obbligato, di un'attività economica disciplinata dall'articolo 3, in uno Stato membro o paese terzo diverso dal paese in cui è situata la sua sede centrale, a tempo indeterminato e con un'infrastruttura stabile, comprese:
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a)
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una succursale o una filiazione;
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b)
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nel caso di enti creditizi ed enti finanziari, un'infrastruttura che si qualifica come stabilimento a norma della regolamentazione prudenziale;
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19)
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«rapporto d'affari»: rapporto d'affari, professionale o commerciale correlato alle attività professionali svolte da un soggetto obbligato che viene stabilito tra un soggetto obbligato e un cliente, anche in assenza di un contratto scritto e del quale si presuma, al momento in cui viene instaurato, o che acquisisce successivamente, una certa ripetitività o durata;
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20)
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«operazioni collegate»: due o più operazioni con origine, destinazione e finalità, o altre caratteristiche pertinenti, identiche o simili nell'arco di un periodo determinato;
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21)
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«paese terzo»: qualsiasi giurisdizione, Stato indipendente o territorio autonomo che non fa parte dell'Unione e che ha una propria legislazione o un proprio regime di applicazione delle norme in materia di AML/CFT;
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22)
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«rapporto di corrispondenza»:
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a)
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la prestazione di servizi bancari da parte di un ente creditizio quale corrispondente a un altro ente creditizio quale rispondente, inclusi la messa a disposizione di un conto corrente o di un conto del passivo di altro tipo e dei relativi servizi quali la gestione della liquidità, i trasferimenti internazionali di fondi quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, la compensazione di assegni, i conti di passaggio e servizi di cambio;
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b)
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i rapporti tra enti creditizi e tra enti creditizi ed enti finanziari, compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o trasferimenti di fondi quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività;
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23)
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«ente di comodo»:
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a)
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per gli enti crediti e gli enti finanziari diversi dai prestatori di servizi per le cripto-attività: ente creditizio, ente finanziario, o ente che svolge attività equivalenti a quelle svolte da enti creditizi e da enti finanziari, creato in una giurisdizione in cui non ha alcuna presenza fisica, che consente di esercitare una direzione e una gestione reali e che non è collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato;
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b)
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per i prestatori di servizi per le cripto-attività: un’entità il cui nome (denominazione) compare nel registro istituito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2023/1114 o entità di paesi terzi che prestano servizi per le cripto-attività senza essere ivi autorizzate o registrate né soggette a supervisione in materia di AML/CFT;
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24)
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«conto di cripto-attività»: un conto di cripto-attività quale definito all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) 2023/1113;
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25)
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«monete incentrate sull'anonimato»: cripto-attività che presentano caratteristiche intrinseche progettate per rendere anonime le informazioni sui trasferimenti di cripto-attività, sistematicamente o come opzione facoltativa;
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26)
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«IBAN virtuale»: un identificativo che fa sì che i pagamenti siano reindirizzati verso un conto di pagamento identificato da un IBAN diverso da tale identificativo;
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27)
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«identificativo delle persone giuridiche»: codice di riferimento alfanumerico conforme alla norma ISO 17442, assegnato a un soggetto giuridico;
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28)
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«titolare effettivo»: qualsiasi persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un soggetto giuridico, un trust espresso o un istituto giuridico affine;
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29)
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«trust espresso»: un trust istituito intenzionalmente dal costituente, inter vivos o mortis causa, solitamente sotto forma di documento scritto, per porre beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse del beneficiario o per un fine specifico;
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30)
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«beneficiari potenziali»: le persone fisiche o giuridiche o la categoria di persone fisiche o giuridiche tra i quali i trustee possono selezionare i beneficiari in un trust discrezionale;
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31)
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«beneficiario di default»: la persona fisica o giuridica o la classe di persone fisiche o giuridiche che sono beneficiarie di un trust discrezionale qualora i trustee non esercitino il loro potere discrezionale;
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32)
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«istituto giuridico»: trust espresso o istituto avente struttura o funzione affini a quelle del trust espresso, compresi fiducie e determinati tipi di Treuhand e fideicomiso;
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33)
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«informazioni di base»:
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a)
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in relazione a un soggetto giuridico:
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i)
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forma giuridica e nome del soggetto giuridico;
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ii)
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atto costitutivo, e gli statuti se contenuti in un atto separato;
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iii)
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l'indirizzo della sede legale o ufficiale e, se diversa, la sede di attività principale, e il paese di creazione;
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iv)
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l'elenco dei rappresentanti legali;
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v)
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se del caso, un elenco degli azionisti o membri, comprese informazioni sul numero di azioni detenute da ciascun azionista nonché sulle categorie di tali azioni e sulla natura dei diritti di voto associati;
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vi)
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se disponibili, il numero di registrazione, l'identificativo unico europeo, il codice di identificazione fiscale e l'identificativo della persona giuridica;
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vii)
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nel caso delle fondazioni, i beni detenuti dalla fondazione per perseguire le sue finalità;
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b)
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in relazione a un istituto giuridico:
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i)
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il nome o l'identificativo unico dell'istituto giuridico;
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ii)
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l'atto di costituzione del trust o atto equivalente;
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iii)
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la o le eventuali finalità dell'istituto giuridico;
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iv)
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i beni detenute nell'istituto giuridico o da esso gestiti;
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v)
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il luogo di residenza dei trustee del trust espresso o delle persone che ricoprono posizioni equivalenti nell'istituto giuridico affine e, se diverso, il luogo da cui il trust espresso o l'istituto giuridico affine è amministrato;
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34)
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«persona politicamente esposta»: persona fisica che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche, tra cui:
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a)
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in uno Stato membro:
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i)
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capi di Stato, capi di governo, ministri e viceministri o sottosegretari;
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ii)
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parlamentari o membri di organi legislativi analoghi;
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iii)
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membri degli organi direttivi di partiti politici che occupano seggi in organi esecutivi o legislativi nazionali, o in organi esecutivi o legislativi regionali o locali che rappresentano circoscrizioni di almeno 50 000 abitanti.
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iv)
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membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
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v)
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membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
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vi)
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ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto grado delle forze armate;
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vii)
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membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese controllate secondo qualsiasi delle relazioni elencate all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE, dallo Stato o, se tali imprese sono considerate medie imprese, grandi imprese, gruppi di dimensioni medie o grandi gruppi quali definiti all'articolo 3, paragrafi 3, 4 6 e 7, di tale direttiva, dalle autorità regionali o locali;
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viii)
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capi di autorità regionali e locali, compresi i raggruppamenti di comuni e le regioni metropolitane, con almeno 50 000 abitanti;
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ix)
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altre importanti cariche pubbliche previste dagli Stati membri;
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b)
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in un'organizzazione internazionale:
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i)
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i funzionari di grado più elevato, i loro vice e i membri dell'organo di amministrazione, o funzioni equivalenti, dell'organizzazione internazionale;
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ii)
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i rappresentanti in uno Stato membro o presso l'Unione;
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|
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c)
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a livello dell'Unione:
funzioni a livello delle istituzioni e degli organi dell'Unione equivalenti a quelle elencate alla lettera a), punti i), ii), iv), v) e vi);
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d)
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in un paese terzo:
funzioni equivalenti a quelle elencate alla lettera a);
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35)
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«familiari»:
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a)
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il coniuge o la persona di un'unione registrata o di un'unione civile o di un istituto affine;
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b)
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il figlio e il coniuge, o la persona di un'unione registrata o di un'unione civile o di un istituto affine, di tale figlio;
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|
d)
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per le cariche di cui al punto 34), lettera a), punto i), e le cariche equivalenti a livello dell'Unione o in un paese terzo, i fratelli e le sorelle.
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36)
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«soggetto con il quale le persone intrattengono notoriamente stretti legami»:
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a)
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persona fisica che abbia notoriamente la titolarità effettiva congiunta di soggetti giuridici o di istituti giuridici o qualsiasi altro stretto rapporto d'affari con una persona politicamente esposta;
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b)
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persona fisica che sia unica titolare effettiva di soggetti giuridici o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una persona politicamente esposta;
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37)
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«organo di amministrazione»: l'organo, o gli organi di un soggetto obbligato, nominati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto obbligato, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza e comprende persone che dirigono di fatto l'attività del soggetto obbligato; qualora non vi sia tale organo, la persona che dirige di fatto l'attività del soggetto obbligato;
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38)
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«organo di amministrazione nella sua funzione di gestione»: l'organo di amministrazione responsabile della gestione quotidiana del soggetto obbligato;
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39)
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«organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione»: l'organo di amministrazione che agisce nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza;
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40)
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«alta dirigenza»: i membri dell'organo di amministrazione con funzione di gestione, nonché i funzionari e i dipendenti sufficientemente informati dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del soggetto obbligato e in una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l'esposizione al rischio;
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41)
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«gruppo»: gruppo di imprese comprendente un'impresa madre, le sue filiazioni, nonché le imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;
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42)
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«impresa madre»:
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a)
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per i gruppi la cui sede centrale è situata nell'Unione, un soggetto obbligato che è un'impresa madre quale definita all'articolo 2, punto 9), della direttiva 2013/34/UE che non è essa stessa la filiazione di un'altra impresa nell'Unione, a condizione che almeno una filiazione sia soggetto obbligato;
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b)
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per i gruppi la cui sede centrale è situata al di fuori dell'Unione, qualora almeno due imprese figlie siano soggetti obbligati stabiliti al di fuori dell'Unione, un'impresa all'interno di tale gruppo stabilita nell'Unione che:
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i)
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è un soggetto obbligato;
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ii)
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è un'impresa la quale non è una filiazione di un'altra impresa che è un soggetto obbligato stabilito nell'Unione;
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iii)
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ha sufficiente rilevanza all'interno del gruppo e una comprensione sufficiente delle operazioni del gruppo soggette ai requisiti di cui al presente regolamento; e
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iv)
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è incaricata dell'attuazione degli obblighi e requisiti a livello di gruppo di cui al capo II, sezione 2, del presente regolamento;
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|
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43)
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«denaro contante»: denaro contante quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio (39);
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44)
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«autorità competente»:
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a)
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un'Unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Unit — FIU);
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b)
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un'autorità di supervisione;
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c)
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un'autorità pubblica che ha il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato;
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d)
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un'autorità pubblica cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo;
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45)
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«supervisore»: organismo cui sono attribuite responsabilità intese a garantire il rispetto, da parte dei soggetti obbligati, delle prescrizioni del presente regolamento, compresa l'AMLA nell'esecuzione dei compiti ad essa affidati dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1620;
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46)
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«autorità di supervisione»: supervisore che è un organismo pubblico o l'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione nell'esercizio delle funzioni di supervisione a norma dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2024/1640. o l'AMLA quando agisce in qualità di supervisore;
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47)
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«organo di autoregolamentazione»: organo che rappresenta i membri di una professione e svolge un ruolo nella loro regolamentazione, nell'espletamento di alcune funzioni a carattere di controllo o di supervisione e nel garantire il rispetto delle norme che li riguardano;
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48)
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«fondi o altri beni»: qualsiasi bene, tra cui, ma non solo, attivi finanziari, risorse economiche, compresi petrolio e altre risorse naturali, beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, a prescindere dal modo in cui sono stati acquisiti, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali fondi o altri beni, tra cui crediti bancari, assegni turistici (travellers cheques), assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito, e qualsiasi interesse, dividendo o altro reddito o valore derivanti o generati da tali fondi o altri beni, nonché qualsiasi altro bene che potrebbe essere utilizzato per ottenere fondi, merci o servizi;
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49)
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«sanzioni finanziarie mirate»: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o altri beni a beneficio di persone ed entità designate a norma delle decisioni del Consiglio adottate sulla base dell'articolo 29 TUE e dei regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 TFUE;
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|
50)
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«sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite»: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o altri beni a beneficio di persone ed entità designate o inserite in elenco a norma:
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a)
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della risoluzione 1267 (1999) dell’UNSC e delle rispettive risoluzioni successive;
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b)
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della risoluzione 1373 (2001) dell'UNSC, compresa la decisione di applicare le sanzioni pertinenti alla persona o entità e la comunicazione pubblica di tale decisione;
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c)
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di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite connesse al finanziamento della proliferazione;
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51)
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«sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite connesse al finanziamento della proliferazione»: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o altri beni a beneficio di persone ed entità designate o inserite in elenco a norma:
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a)
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della risoluzione 1718 (2006) dell'UNSC e delle rispettive risoluzioni successive;
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b)
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della risoluzione 2231 (2015) dell'UNSC e delle rispettive risoluzioni successive;
|
|
c)
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altre risoluzioni del Consiglio dell'UNSC che impongano il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione fondi o altri beni in relazione al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
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52)
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«società calcistica professionistica»: qualsiasi persona giuridica che è, che possiede o che gestisce una società calcistica cui è stata concessa una licenza e che partecipa al o ai campionati nazionali di calcio in uno Stato membro, i cui giocatori e il cui personale sono assunti contrattualmente e remunerati in cambio dei loro servizi;
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53)
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«agente calcistico»: una persona fisica o giuridica che, dietro compenso, fornisce servizi di intermediazione e rappresenta calciatori o società calcistiche professionistiche nelle trattative per la conclusione di un contratto per un calciatore o rappresenta società calcistiche professionistiche nelle trattative per la conclusione di un accordo di trasferimento di un calciatore;
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54)
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«beni di valore elevato»: i beni elencati nell'allegato IV;
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55)
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«pietre e metalli preziosi»: le pietre e i metalli elencati nell'allegato V;
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56)
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«beni culturali»: i beni elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009 (40);
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57)
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«partenariato per la condivisione delle informazioni»: un meccanismo che consente la condivisione e il trattamento delle informazioni tra i soggetti obbligati e, se del caso, le autorità competenti di cui al punto 44), lettere a), b) e c), ai fini della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, a livello nazionale o su base transfrontaliera, e indipendentemente dalla forma di tale partenariato.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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