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+Articolo 2 4 |
Articolo 2 44. In relazione al paragrafo 1, punto 34), lettera a), punto vii), del presente articolo, ove giustificato dall'organizzazione amministrativa e dal rischio rispettivi, gli Stati membri possono fissare soglie inferiori per l'identificazione delle imprese controllate dalle autorità regionali o locali di quelle definite all'articolo 3, paragrafi 3, 4, 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE. Gli Stati membri notificano tali soglie inferiori alla Commissione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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