+Articolo 2 4

Articolo 2 4

4.   In relazione al paragrafo 1, punto 34), lettera a), punto vii), del presente articolo, ove giustificato dall'organizzazione amministrativa e dal rischio rispettivi, gli Stati membri possono fissare soglie inferiori per l'identificazione delle imprese controllate dalle autorità regionali o locali di quelle definite all'articolo 3, paragrafi 3, 4, 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE.

Gli Stati membri notificano tali soglie inferiori alla Commissione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito