+Articolo 7 1

Articolo 7 1

1.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le esenzioni che intendono concedere a norma degli articoli 4, 5 e 6. La notifica include una motivazione basata sulla pertinente valutazione del rischio effettuata dallo Stato membro a sostegno dell'esenzione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito