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+Articolo 7 1 |
Articolo 7 11. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le esenzioni che intendono concedere a norma degli articoli 4, 5 e 6. La notifica include una motivazione basata sulla pertinente valutazione del rischio effettuata dallo Stato membro a sostegno dell'esenzione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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