+Articolo 8 5

Articolo 8 5

5.   Qualora operino in Stati membri diversi da quello in cui sono stabiliti tramite agenti, distributori o altri tipi di infrastrutture ubicati in tali altri Stati membri in virtù della libera prestazione dei servizi, i soggetti obbligati di cui all'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1640 applicano le norme degli Stati membri in cui prestano servizi in relazione a tali attività, a meno che non si applichi l'articolo 38, paragrafo 2, di tale direttiva, nel qual caso applicano le norme dello Stato membro in cui è situata la loro sede centrale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito