5. Qualora operino in Stati membri diversi da quello in cui sono stabiliti tramite agenti, distributori o altri tipi di infrastrutture ubicati in tali altri Stati membri in virtù della libera prestazione dei servizi, i soggetti obbligati di cui all'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1640 applicano le norme degli Stati membri in cui prestano servizi in relazione a tali attività, a meno che non si applichi l'articolo 38, paragrafo 2, di tale direttiva, nel qual caso applicano le norme dello Stato membro in cui è situata la loro sede centrale.