+Articolo 29 4

Articolo 29 4

4.   Qualora un paese terzo sia individuato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, i soggetti obbligati applicano le misure rafforzate di adeguata verifica elencate all'articolo 34, paragrafo 4, in relazione ai rapporti d'affari o alle operazioni occasionali che coinvolgono persone fisiche o giuridiche di tale paese terzo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito