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+Articolo 29 4 |
Articolo 29 44. Qualora un paese terzo sia individuato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, i soggetti obbligati applicano le misure rafforzate di adeguata verifica elencate all'articolo 34, paragrafo 4, in relazione ai rapporti d'affari o alle operazioni occasionali che coinvolgono persone fisiche o giuridiche di tale paese terzo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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