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+Articolo 34 1 |
Articolo 34 11. Nei casi di cui agli articoli 29, 30, 31 e da 36 a 46 nonché in altre situazioni che presentano rischi più elevati individuati dai soggetti obbligati a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, i soggetti obbligati applicano misure rafforzate di adeguata verifica per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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