+Articolo 34 1

Articolo 34 1

1.   Nei casi di cui agli articoli 29, 30, 31 e da 36 a 46 nonché in altre situazioni che presentano rischi più elevati individuati dai soggetti obbligati a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, i soggetti obbligati applicano misure rafforzate di adeguata verifica per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito