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+Articolo 38 1 |
Articolo 38 11. Gli enti creditizi e gli enti finanziari applicano le misure di cui al paragrafo 6 del presente articolo in relazione a enti rispondenti di paesi terzi con cui intrattengono un rapporto di corrispondenza a norma degli articoli 36 o 37 e riguardo a ai quali l'AMLA formula una raccomandazione in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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