+Articolo 38 1

Articolo 38 1

1.   Gli enti creditizi e gli enti finanziari applicano le misure di cui al paragrafo 6 del presente articolo in relazione a enti rispondenti di paesi terzi con cui intrattengono un rapporto di corrispondenza a norma degli articoli 36 o 37 e riguardo a ai quali l'AMLA formula una raccomandazione in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito