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+Articolo 62 2 |
Articolo 62 22. I soggetti giuridici e i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini ottengono informazioni sulla titolarità effettiva adeguate, accurate e aggiornate entro 28 giorni di calendario dalla creazione del soggetto giuridico o dalla costituzione di un istituto giuridico. Tali informazioni sono aggiornate tempestivamente e, in ogni caso, entro 28 giorni di calendario da qualsiasi cambiamento, nonché su base annuale. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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