+Articolo 75 1

Articolo 75 1

1.   I membri di partenariati per la condivisione delle informazioni possono scambiare informazioni tra loro, ove strettamente necessario ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al capo III e all'articolo 69 e nel rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali giudiziarie.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito