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+Articolo 75 1 |
Articolo 75 11. I membri di partenariati per la condivisione delle informazioni possono scambiare informazioni tra loro, ove strettamente necessario ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al capo III e all'articolo 69 e nel rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali giudiziarie. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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