1. A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939, ciascuna FIU comunica senza indebito ritardo all'EPPO i risultati delle proprie analisi e ogni altra informazione pertinente qualora vi siano ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o siano state commesse attività di riciclaggio e altre attività criminose in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la propria competenza conformemente all'articolo 22 e all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento.
Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA, in consultazione con l'EPPO, elabora progetti di norme tecniche di attuazione e li presenta alla Commissione per adozione. Tali progetti di norme tecniche di attuazione specificano il formato che le FIU devono utilizzare per la segnalazione di informazioni all'EPPO.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma del presente paragrafo in conformità dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2024/1620.