+Articolo 35 1

Articolo 35 1

1.   Le specifiche di interoperabilità aperte e le norme armonizzate per l’interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati:

a)

conseguono ove tecnicamente fattibile, l’interoperabilità tra diversi servizi di trattamento dei dati che riguardano lo stesso tipo di servizio;

b)

aumentano la portabilità delle risorse digitali tra diversi servizi di trattamento dei dati che riguardano lo stesso tipo di servizio;

c)

facilitano, ove tecnicamente fattibile, l’equivalenza funzionale tra i diversi servizi di trattamento dei dati di cui all’articolo 30, paragrafo 1, che riguardano lo stesso tipo di servizio ;

d)

non incidono negativamente sulla sicurezza e sull’integrità dei servizi di trattamento dei dati e dei dati stessi;

e)

sono concepite in modo tale da consentire i progressi tecnologici e l’inclusione di nuove funzioni e innovazioni nei servizi di trattamento dei dati.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito