+Articolo 3 15)

Articolo 3 15)

«prestatore di servizi per le cripto-attività»: prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, che presta uno o più servizi per le cripto-attività quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), di tale regolamento;

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito