+Articolo 3 Definizioni
---+Articolo 3 1)
---+Articolo 3 2)
---+Articolo 3 3)
---+Articolo 3 4)
---+Articolo 3 5)
---+Articolo 3 6)
---+Articolo 3 7)
---+Articolo 3 8)
---+Articolo 3 9)
---+Articolo 3 10)
---+Articolo 3 11)
---+Articolo 3 12)
---+Articolo 3 13)
---+Articolo 3 14)
---+Articolo 3 15)
---+Articolo 3 16)
---+Articolo 3 17)
---+Articolo 3 18)
---+Articolo 3 19)
---+Articolo 3 20)
---+Articolo 3 21)
---+Articolo 3 22)
---+Articolo 3 23)
---+Articolo 3 24)

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 3 1)

«finanziamento del terrorismo»: il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849;

Articolo 3 2)

«riciclaggio»: le attività di riciclaggio di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849;

Articolo 3 3)

«ordinante»: il soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi;

Articolo 3 4)

«beneficiario»: il soggetto destinatario finale del trasferimento di fondi;

Articolo 3 5)

«prestatore di servizi di pagamento»: le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366, le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all’articolo 32 della medesima e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/110/CE che prestano servizi di trasferimento di fondi;

Articolo 3 6)

«prestatore intermediario di servizi di pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento, che non è il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario e che riceve ed effettua un trasferimento di fondi per conto del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario o di un altro prestatore intermediario di servizi di pagamento;

Articolo 3 7)

«conto di pagamento»: un conto di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 12), della direttiva (UE) 2015/2366;

Articolo 3 8)

«fondi»: fondi ai sensi dell’articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366;

Articolo 3 9)

«trasferimento di fondi»: un’operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l’ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui:

a)

bonifico, quale definito all’articolo 4, punto 24), della direttiva (UE) 2015/2366;

b)

addebito diretto, quale definito all’articolo 4, punto 23), della direttiva (UE) 2015/2366;

c)

rimessa di denaro, quale definita all’articolo 4, punto 22), della direttiva (UE) 2015/2366, nazionale o transfrontaliera;

d)

trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica, un telefono cellulare od ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili;

Articolo 3 10)

«trasferimento di cripto-attività»: un’operazione volta a spostare le cripto-attività da un indirizzo nel registro distribuito, da un conto di cripto-attività o da altro dispositivo che consenta la conservazione delle cripto-attività a un altro, effettuata da almeno un prestatore di servizi per le cripto-attività che agisce per conto di un cedente o di un cessionario, indipendentemente dal fatto che il cedente e il cessionario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente e quello del cessionario coincidano;

Articolo 3 11)

«trasferimento raggruppato»: insieme di singoli trasferimenti di fondi o di trasferimenti di cripto-attività che sono inviati in gruppo;

Articolo 3 12)

«codice unico di identificazione dell’operazione»: una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, o determinata da un prestatore di servizi per le cripto-attività, che consenta la tracciabilità dell’operazione fino all’ordinante e al beneficiario o la tracciabilità del trasferimento di cripto-attività fino al cedente e al cessionario;

Articolo 3 13)

«trasferimento di cripto-attività da persona a persona»: trasferimento di cripto-attività senza il coinvolgimento di alcun prestatore di servizi per le cripto-attività;

Articolo 3 14)

«cripto-attività»: cripto-attività ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114, tranne quando rientra nelle categorie di cui all’articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, di tale regolamento o è altrimenti qualificata come fondi;

Articolo 3 15)

«prestatore di servizi per le cripto-attività»: prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, che presta uno o più servizi per le cripto-attività quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), di tale regolamento;

Articolo 3 16)

«prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività»: prestatore di servizi per le cripto-attività, che non è il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente o del cessionario e che riceve ed effettua un trasferimento di cripto-attività per conto del prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente o del cessionario o di un altro prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività;

Articolo 3 17)

«sportelli automatici per le cripto-attività» o «cripto-ATM»: terminali elettronici fisici od online che consentono a un prestatore di servizi per le cripto-attività di svolgere, in particolare, l’attività di servizi di trasferimento di cripto-attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), lettera j), del regolamento (UE) 2023/1114;

Articolo 3 18)

«indirizzo nel registro distribuito»: codice alfanumerico che identifica un indirizzo su una rete che utilizza la tecnologia a registro distribuito (DLT) o una tecnologia simile in cui le cripto-attività possono essere inviate o ricevute;

Articolo 3 19)

«conto di cripto-attività»: conto detenuto da un prestatore di servizi per le cripto-attività a nome di una o più persone fisiche o giuridiche e che può essere utilizzato per l’esecuzione di trasferimenti di cripto-attività;

Articolo 3 20)

«indirizzo auto-ospitato»: un indirizzo nel registro distribuito non collegato a nessuno dei soggetti seguenti:

a)

un prestatore di servizi per le cripto-attività;

b)

un soggetto non stabilito nell’Unione che presta servizi analoghi a quelli di un prestatore di servizi per le cripto-attività;

Articolo 3 21)

«cedente»: il soggetto detentore di un conto di cripto-attività presso un prestatore di servizi per le cripto-attività, un indirizzo nel registro distribuito o un dispositivo che consenta la conservazione delle cripto-attività, e che autorizza un trasferimento di cripto-attività da tale conto, indirizzo nel registro distribuito o dispositivo o, in mancanza di tale conto, indirizzo nel registro distribuito o dispositivo, un soggetto che dà ordine di trasferire le cripto-attività o avvia il trasferimento;

Articolo 3 22)

«cessionario»: il soggetto destinatario finale del trasferimento di cripto-attività;

Articolo 3 23)

«identificativo del soggetto giuridico» o «LEI»: codice di riferimento alfanumerico unico conforme alla norma ISO 17442, assegnato a un soggetto giuridico;

Articolo 3 24)

«tecnologia a registro distribuito» o «DLT)»: tecnologia a registro distribuito quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) 2023/1114;

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito