+Articolo 5 2
|
Articolo 5 2
2. In deroga al paragrafo 1, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del prestatore intermediario di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di dati informativi, mette a disposizione quanto segue:
|
a)
|
in caso di trasferimenti di fondi superiori a 1 000 EUR, qualora tali trasferimenti siano effettuati mediante un’unica operazione o con più operazioni che sembrino collegate, i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario conformemente all’articolo 4;
|
|
b)
|
in caso di trasferimenti di fondi non superiori a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in questione, superino i 1 000 EUR, almeno:
|
i)
|
i nomi dell’ordinante e del beneficiario; e
|
|
ii)
|
i numeri di conto di pagamento dell’ordinante e del beneficiario o, qualora si applichi l’articolo 4, paragrafo 3, il codice unico di identificazione dell’operazione.
|
|
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|