+Articolo 38 2)
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Articolo 38 2)
l’articolo 3 è così modificato:
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a)
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al punto 2) è aggiunta la lettera seguente:
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«g)
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prestatori di servizi per le cripto-attività;»;
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b)
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il punto 8) è sostituito dal seguente:
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«8)
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“rapporto di corrispondenza”:
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a)
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la prestazione di servizi bancari da parte di una banca quale corrispondente a un’altra banca quale rispondente, inclusi la messa a disposizione di un conto corrente o di un conto del passivo di altro tipo e dei relativi servizi quali la gestione della liquidità, i trasferimenti internazionali di fondi, la compensazione di assegni, i conti di passaggio e servizi di cambio;
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b)
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i rapporti tra enti creditizi e tra enti creditizi ed enti finanziari, compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o trasferimenti di fondi o i rapporti istituiti a fini di operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività;»;
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c)
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i punti 18) e 19) sono sostituiti dai seguenti:
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«18)
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“cripto-attività”: cripto-attività quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), tranne quando rientra nelle categorie di cui all’articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, di tale regolamento o è altrimenti qualificata come fondi;
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19)
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“prestatore di servizi per le cripto-attività”: fornitore di servizi per le cripto-attività quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, che presta uno o più servizi per le cripto-attività quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), di tale regolamento, ad eccezione della prestazione di consulenza sulle cripto-attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), lettera h), di tale regolamento;
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(*1) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).»;"
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d)
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è aggiunto il punto seguente:
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«20)
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“indirizzo auto-ospitato”: un indirizzo auto-ospitato quale definito all’articolo 3, punto 20, del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
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(*2) Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1).»;"
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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