«3. Entro il 30 dicembre 2024, gli Stati membri adottano e pubblicano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessari per conformarsi all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), all’articolo 3, punto 2), lettera g), all’articolo 3, punti 8), 18), 19) e 20), all’articolo 19 bis, paragrafo 1, all’articolo 19 ter, paragrafi 1 e 2, all’articolo 45, paragrafo 9, e all’articolo 47, paragrafo 1. Essi comunicano immediatamente il testo di tali misure alla Commissione.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 30 dicembre 2024.».