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+Articolo 6 2 |
Articolo 6 22. Il team di controllo dell’entità finanziaria designata di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, o l’entità finanziaria designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554, valuta i rischi relativi al coinvolgimento di più entità finanziarie nel TLPT. I team di controllo delle entità finanziarie coinvolte cooperano con il team di controllo dell’entità finanziaria designata al fine di identificare potenziali rischi comuni. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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