+Articolo 6 2

Articolo 6 2

2.   Il team di controllo dell’entità finanziaria designata di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, o l’entità finanziaria designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554, valuta i rischi relativi al coinvolgimento di più entità finanziarie nel TLPT. I team di controllo delle entità finanziarie coinvolte cooperano con il team di controllo dell’entità finanziaria designata al fine di identificare potenziali rischi comuni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito