+Articolo 6 Gestione dei rischi per i TLPT congiunti o comuni
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Articolo 6 Gestione dei rischi per i TLPT congiunti o comuni

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 6 1

1.   Nel caso di un TLPT comune o di un TLPT congiunto, il team di controllo di ciascuna entità finanziaria effettua la propria valutazione dei rischi e definisce le proprie misure di gestione dei rischi.

Articolo 6 2

2.   Il team di controllo dell’entità finanziaria designata di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, o l’entità finanziaria designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554, valuta i rischi relativi al coinvolgimento di più entità finanziarie nel TLPT. I team di controllo delle entità finanziarie coinvolte cooperano con il team di controllo dell’entità finanziaria designata al fine di identificare potenziali rischi comuni.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito