+DIRETTIVA (UE) 2019/944 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI
------+Articolo 1 Oggetto
------+Articolo 2 Definizioni
---+CAPO II NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA
------+Articolo 3 Mercato dell'energia elettrica competitivo, incentrato sui consumatori, flessibile e non discriminatorio
---------+Articolo 3 1.
---------+Articolo 3 2.
---------+Articolo 3 3.
---------+Articolo 3 4.
---------+Articolo 3 5.
------+Articolo 4 Libertà di scelta del fornitore
------+Articolo 5 Prezzi di fornitura basati sul mercato
---------+Articolo 5 1.
---------+Articolo 5 2.
---------+Articolo 5 3.
---------+Articolo 5 4.
---------+Articolo 5 5.
---------+Articolo 5 6.
---------+Articolo 5 7.
---------+Articolo 5 8.
---------+Articolo 5 9.
---------+Articolo 5 10.
------+Articolo 6 Accesso di terzi
---------+Articolo 6 1.
---------+Articolo 6 2.
---------+Articolo 6 3.
------+Articolo 6bis Accordi di connessione flessibile
---------+Articolo 6bis 1.
---------+Articolo 6bis 2.
------+Articolo 7 Linee dirette
---------+Articolo 7 1.
---------+Articolo 7 2.
---------+Articolo 7 3.
---------+Articolo 7 4.
---------+Articolo 7 5.
------+Articolo 8 Procedura di autorizzazione per nuove capacità
---------+Articolo 8 1.
---------+Articolo 8 2.
---------+Articolo 8 3.
---------+Articolo 8 4.
------+Articolo 9 Obblighi di servizio pubblico
---------+Articolo 9 1.
---------+Articolo 9 2.
---------+Articolo 9 3.
---------+Articolo 9 4.
---------+Articolo 9 5.
---+CAPO III RESPONSABILIZZAZIONE E TUTELA DEI CONSUMATORI
------+Articolo 10 Diritti contrattuali di base
---------+Articolo 10 1.
---------+Articolo 10 2.
---------+Articolo 10 3.
---------+Articolo 10 4.
---------+Articolo 10 5.
---------+Articolo 10 6.
---------+Articolo 10 7.
---------+Articolo 10 8.
---------+Articolo 10 9.
---------+Articolo 10 10.
---------+Articolo 10 11.
---------+Articolo 10 12.
------+Articolo 11 Diritto a un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato, a prezzo fisso e a un contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica;
---------+Articolo 11 1.
---------+Article 11 1a.
---------+Article 11 1b.
---------+Articolo 11 2.
---------+Articolo 11 3.
---------+Articolo 11 4.
------+Articolo 12 Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri
---------+Articolo 12 1.
---------+Articolo 12 2.
---------+Articolo 12 3.
---------+Articolo 12 4.
---------+Articolo 12 5.
------+Articolo 13 Contratto di aggregazione
---------+Articolo 13 1.
---------+Articolo 13 2.
---------+Articolo 13 3.
---------+Articolo 13 4.
------+Articolo 14 Strumenti di confronto
---------+Articolo 14 1.
---------+Articolo 14 2.
---------+Articolo 14 3.
---------+Articolo 14 4.
---------+Articolo 14 5.
---------+Articolo 14 6.
------+Articolo 15 Clienti attivi
---------+Articolo 15 1.
---------+Articolo 15 2.
---------+Articolo 15 3.
---------+Articolo 15 4.
---------+Articolo 15 5.
------+Articolo 15bis Diritto alla condivisione dell’energia
---------+Articolo 15bis 1.
---------+Articolo 15bis 2.
---------+Articolo 15bis 3.
---------+Articolo 15bis 4.
---------+Articolo 15bis 5.
---------+Articolo 15bis 6.
---------+Articolo 15bis 7.
---------+Articolo 15bis 8.
---------+Articolo 15bis 9.
---------+Articolo 15bis 10.
---------+Articolo 15bis 11.
------+Articolo 16 Comunità energetiche dei cittadini
---------+Articolo 16 1.
---------+Articolo 16 2.
---------+Articolo 16 3.
---------+Articolo 16 4.
------+Articolo 17 Gestione della domanda mediante aggregatori
---------+Articolo 17 1.
---------+Articolo 17 2.
---------+Articolo 17 3.
---------+Articolo 17 4.
---------+Articolo 17 5.
------+Articolo 18 Bollette e informazioni di fatturazione
---------+Articolo 18 1.
---------+Articolo 18 2.
---------+Articolo 18 3.
---------+Articolo 18 4.
---------+Articolo 18 5.
---------+Articolo 18 6.
------+Articolo 18bis Gestione del rischio del fornitore
---------+Articolo 18bis 1.
---------+Articolo 18bis 2.
---------+Articolo 18bis 3.
------+Articolo 19 Sistemi di misurazione intelligenti
---------+Articolo 19 1.
---------+Articolo 19 2.
---------+Articolo 19 3.
---------+Articolo 19 4.
---------+Articolo 19 5.
---------+Articolo 19 6.
------+Articolo 20 Funzionalità dei sistemi di misurazione intelligenti
------+Articolo 21 Diritto a un contatore intelligente
---------+Articolo 21 1.
---------+Articolo 21 2.
------+Articolo 22 Contatori convenzionali
---------+Articolo 22 1.
---------+Articolo 22 2.
------+Articolo 23 Gestione dei dati
---------+Articolo 23 1.
---------+Articolo 23 2.
---------+Articolo 23 3.
---------+Articolo 23 4.
---------+Articolo 23 5.
------+Articolo 24 Requisiti di interoperabilità e procedure per l'accesso ai dati
---------+Articolo 24 1.
---------+Articolo 24 2.
---------+Articolo 24 3.
------+Articolo 25 Sportelli unici
------+Articolo 26 Diritto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie
---------+Articolo 26 1.
---------+Articolo 26 2.
---------+Articolo 26 3.
------+Articolo 27 Servizio universale
---------+Articolo 27 1.
---------+Articolo 27 2.
------+Articolo 27bis Fornitore di ultima istanza
---------+Articolo 27bis 1.
---------+Articolo 27bis 2.
---------+Articolo 27bis 3.
---------+Articolo 27bis 4.
---------+Articolo 27bis 5.
------+Articolo 28 Clienti vulnerabili
---------+Articolo 28 1.
---------+Articolo 28 2.
------+Articolo 28bis Protezione dalle interruzioni della fornitura
---------+Articolo 28bis 1.
---------+Articolo 28bis 2.
---------+Articolo 28bis 3.
------+Articolo 29 Povertà energetica
---+CAPO IV GESTIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
------+Articolo 30 Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione
------+Articolo 31 Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione
---------+Articolo 31 1.
---------+Articolo 31 2.
---------+Articolo 31 3.
---------+Article 31 3a.
---------+Article 31 3b.
---------+Articolo 31 4.
---------+Articolo 31 5.
---------+Articolo 31 6.
---------+Articolo 31 7.
---------+Articolo 31 8.
---------+Articolo 31 9.
---------+Articolo 31 10.
------+Articolo 32 Incentivi per l'impiego della flessibilità nelle reti di distribuzione
---------+Articolo 32 1.
---------+Articolo 32 2.
---------+Articolo 32 3.
---------+Articolo 32 4.
---------+Articolo 32 5.
------+Articolo 33 Integrazione dell'elettromobilità nella rete elettrica
---------+Articolo 33 1.
---------+Articolo 33 2.
---------+Articolo 33 3.
---------+Articolo 33 4.
------+Articolo 34 Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione riguardo alla gestione dei dati
------+Articolo 35 Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione
---------+Articolo 35 1.
---------+Articolo 35 2.
---------+Articolo 35 3.
---------+Articolo 35 4.
------+Articolo 36 Proprietà degli impianti di stoccaggio dell'energia dei gestori dei sistemi di distribuzione
---------+Articolo 36 1.
---------+Articolo 36 2.
---------+Articolo 36 3.
---------+Articolo 36 4.
------+Articolo 37 Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione
------+Articolo 38 Sistemi di distribuzione chiusi
---------+Articolo 38 1.
---------+Articolo 38 2.
---------+Articolo 38 3.
---------+Articolo 38 4.
------+Articolo 39 Gestore di un sistema combinato
---+CAPO V NORME GENERALI APPLICABILI AL GESTORE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE
------+Articolo 40 Compiti dei gestori dei sistemi di trasmissione
---------+Articolo 40 1.
---------+Articolo 40 2.
---------+Articolo 40 3.
---------+Articolo 40 4.
---------+Articolo 40 5.
---------+Articolo 40 6.
---------+Articolo 40 7.
---------+Articolo 40 8.
------+Articolo 41 Obbligo di riservatezza e di trasparenza dei gestori e dei proprietari dei sistemi di trasmissione
---------+Articolo 41 1.
---------+Articolo 41 2.
---------+Articolo 41 3.
------+Articolo 42 Poteri decisionali in materia di connessione di nuovi impianti di generazione e nuovi impianti di stoccaggio dell'energia al sistema di trasmissione
---------+Articolo 42 1.
---------+Articolo 42 2.
---------+Articolo 42 3.
---+CAPO VI SEPARAZIONE DEI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE
------+Sezione 1 Separazione proprietaria
---------+Articolo 43 Separazione proprietaria dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione
------------+Articolo 43 1.
------------+Articolo 43 2.
------------+Articolo 43 3.
------------+Articolo 43 4.
------------+Articolo 43 5.
------------+Articolo 43 6.
------------+Articolo 43 7.
------------+Articolo 43 8.
------------+Articolo 43 9.
------------+Articolo 43 10.
------------+Articolo 43 11.
------+Sezione 2 Gestore di sistema indipendente
---------+Articolo 44 Gestore di sistema indipendente
------------+Articolo 44 1.
------------+Articolo 44 2.
------------+Articolo 44 3.
------------+Articolo 44 4.
------------+Articolo 44 5.
------------+Articolo 44 6.
---------+Articolo 45 Separazione dei proprietari dei sistemi di trasmissione
------------+Articolo 45 1.
------------+Articolo 45 2.
------+Sezione 3 Gestori dei sistemi di trasmissione indipendenti
---------+Articolo 46 Beni, apparecchiature, personale e identità
------------+Articolo 46 1.
------------+Articolo 46 2.
------------+Articolo 46 3.
------------+Articolo 46 4.
------------+Articolo 46 5.
------------+Articolo 46 6.
---------+Articolo 47 Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione
------------+Articolo 47 1.
------------+Articolo 47 2.
------------+Articolo 47 3.
------------+Articolo 47 4.
------------+Articolo 47 5.
------------+Articolo 47 6.
------------+Articolo 47 7.
------------+Articolo 47 8.
------------+Articolo 47 9.
------------+Articolo 47 10.
---------+Articolo 48 Indipendenza del personale e della gestione del gestore del sistema di trasmissione
------------+Articolo 48 1.
------------+Articolo 48 2.
------------+Articolo 48 3.
------------+Articolo 48 4.
------------+Articolo 48 5.
------------+Articolo 48 6.
------------+Articolo 48 7.
------------+Articolo 48 8.
---------+Articolo 49 Organo di sorveglianza
------------+Articolo 49 1.
------------+Articolo 49 2.
------------+Articolo 49 3.
---------+Articolo 50 Programma di adempimenti e responsabile della conformità
------------+Articolo 50 1.
------------+Articolo 50 2.
------------+Articolo 50 3.
------------+Articolo 50 4.
------------+Articolo 50 5.
------------+Articolo 50 6.
------------+Articolo 50 7.
------------+Articolo 50 8.
------------+Articolo 50 9.
------------+Articolo 50 10.
------------+Articolo 50 11.
------------+Articolo 50 12.
---------+Articolo 51 Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti
------------+Articolo 51 1.
------------+Articolo 51 2.
------------+Articolo 51 3.
------------+Articolo 51 4.
------------+Articolo 51 5.
------------+Articolo 51 6.
------------+Articolo 51 7.
------------+Articolo 51 8.
------------+Articolo 51 9.
------+Sezione 4 Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione
---------+Articolo 52 Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione
------------+Articolo 52 1.
------------+Articolo 52 2.
------------+Articolo 52 3.
------------+Articolo 52 4.
------------+Articolo 52 5.
------------+Articolo 52 6.
------------+Articolo 52 7.
------------+Articolo 52 8.
---------+Articolo 53 Certificazione in relazione ai paesi terzi
------------+Articolo 53 1.
------------+Articolo 53 2.
------------+Articolo 53 3.
------------+Articolo 53 4.
------------+Articolo 53 5.
------------+Articolo 53 6.
------------+Articolo 53 7.
------------+Articolo 53 8.
------------+Articolo 53 9.
------------+Articolo 53 10.
---------+Articolo 54 Proprietà degli impianti di stoccaggio dell'energia da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione
------------+Articolo 54 1.
------------+Articolo 54 2.
------------+Articolo 54 3.
------------+Articolo 54 4.
------------+Articolo 54 5.
------+Sezione 5 Separazione e trasparenza della contabilità
---------+Articolo 55 Diritto di accesso alla contabilità
------------+Articolo 55 1.
------------+Articolo 55 2.
---------+Articolo 56 Separazione della contabilità
------------+Articolo 56 1.
------------+Articolo 56 2.
------------+Articolo 56 3.
------------+Articolo 56 4.
---+CAPO VII AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
------+Articolo 57 Designazione ed indipendenza delle autorità di regolazione
---------+Articolo 57 1.
---------+Articolo 57 2.
---------+Articolo 57 3.
---------+Articolo 57 4.
---------+Articolo 57 5.
---------+Articolo 57 6.
---------+Articolo 57 7.
------+Articolo 58 Obiettivi generali dell'autorità di regolazione
------+Articolo 59 Compiti e competenze delle autorità di regolazione
---------+Articolo 59 1.
---------+Articolo 59 2.
---------+Articolo 59 3.
---------+Articolo 59 4.
---------+Articolo 59 5.
---------+Articolo 59 6.
---------+Articolo 59 7.
---------+Articolo 59 8.
---------+Articolo 59 9.
---------+Articolo 59 10.
------+Articolo 60 Decisioni e reclami
---------+Articolo 60 1.
---------+Articolo 60 2.
---------+Articolo 60 3.
---------+Articolo 60 4.
---------+Articolo 60 5.
---------+Articolo 60 6.
---------+Articolo 60 7.
---------+Articolo 60 8.
------+Articolo 61 Cooperazione regionale tra autorità di regolazione sulle questioni transfrontaliere
---------+Articolo 61 1.
---------+Articolo 61 2.
---------+Articolo 61 3.
---------+Articolo 61 4.
---------+Articolo 61 5.
------+Articolo 62 Compiti e competenze delle autorità di regolazione relativamente ai centri di coordinamento regionali
---------+Articolo 62 1.
---------+Articolo 62 2.
---------+Articolo 62 3.
------+Articolo 63 Osservanza dei codici di rete e degli orientamenti
---------+Articolo 63 1.
---------+Articolo 63 2.
---------+Articolo 63 3.
---------+Articolo 63 4.
---------+Articolo 63 5.
---------+Articolo 63 6.
---------+Articolo 63 7.
---------+Articolo 63 8.
---------+Articolo 63 9.
------+Articolo 64 Obbligo di conservazione dei dati
---------+Articolo 64 1.
---------+Articolo 64 2.
---------+Articolo 64 3.
---------+Articolo 64 4.
---------+Articolo 64 5.
---+CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI
------+Articolo 65 Parità di condizioni
---------+Articolo 65 1.
---------+Articolo 65 2.
---------+Articolo 65 3.
------+Articolo 66 Deroghe
---------+Articolo 66 1.
---------+Articolo 66 2.
---------+Articolo 66 3.
---------+Articolo 66 4.
---------+Articolo 66 5.
---------+Articolo 66 6.
---------+Articolo 66 7.
------+Articolo 66bis Accesso all’energia a prezzi accessibili durante una crisi dei prezzi dell’energia elettrica
---------+Articolo 66bis 1.
---------+Articolo 66bis 2.
---------+Articolo 66bis 3.
---------+Articolo 66bis 4.
---------+Articolo 66bis 5.
---------+Articolo 66bis 6.
---------+Articolo 66bis 7.
---------+Articolo 66bis 8.
------+Articolo 67 Esercizio della delega
---------+Articolo 67 1.
---------+Articolo 67 2.
---------+Articolo 67 3.
---------+Articolo 67 4.
---------+Articolo 67 5.
---------+Articolo 67 6.
------+Articolo 68 Procedura di comitato
---------+Articolo 68 1.
---------+Articolo 68 2.
------+Articolo 69 Controllo, riesame e relazione a cura della Commissione
---------+Articolo 69 1.
---------+Articolo 69 2.
------+Articolo 71 Recepimento
---------+Articolo 71 1.
---------+Articolo 71 2.
------+Articolo 72 Abrogazione
------+Articolo 73 Entrata in vigore
------+Articolo 74 Destinatari
---+ALLEGATO I
---+ALLEGATO II
---+ALLEGATO III
---+ALLEGATO IV
English - European Union - Energy -

DIRETTIVA (UE) 2019/944 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

DIRETTIVA (UE) 2019/944 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2019

relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI
CAPO II NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA CAPO II NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA
CAPO III RESPONSABILIZZAZIONE E TUTELA DEI CONSUMATORI CAPO III RESPONSABILIZZAZIONE E TUTELA DEI CONSUMATORI
CAPO IV GESTIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE CAPO IV GESTIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
CAPO V NORME GENERALI APPLICABILI AL GESTORE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE CAPO V NORME GENERALI APPLICABILI AL GESTORE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE
CAPO VI SEPARAZIONE DEI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE CAPO VI SEPARAZIONE DEI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE
CAPO VII AUTORITÀ DI REGOLAZIONE CAPO VII AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATO I




ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI DI FATTURAZIONE E RELATIVE INFORMAZIONI

1.   Informazioni minime che devono figurare sulla fattura e nelle informazioni di fatturazione

1.1. Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura:

a) 

il prezzo da pagare e, se possibile, le componenti del prezzo, con una chiara attestazione che tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non finanziati mediante i prelievi indicati nelle componenti del prezzo;

b) 

il termine entro il quale è dovuto il pagamento.

1.2. Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture e nelle informazioni di fatturazione, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura e delle informazioni di fatturazione:

a) 

il consumo di energia elettrica nel periodo di fatturazione;

b) 

il nome e i recapiti del fornitore, compresi un numero telefonico di assistenza ai consumatori e l'indirizzo email;

c) 

la denominazione della tariffa;

d) 

l'eventuale data di scadenza del contratto;

e) 

le informazioni inerenti alla possibilità e al vantaggio di un passaggio ad altro fornitore e alla risoluzione delle controversie;

f) 

il codice cliente finale per il cambio di fornitore oppure il codice unico di identificazione del punto di prelievo del cliente finale;

g) 

informazioni sui diritti del cliente finale per quanto concerne la risoluzione extragiudiziale delle controversie, inclusi i recapiti dell'organismo responsabile ai sensi dell'articolo 26;

h) 

lo sportello unico di cui all'articolo 25;

i) 

un link o un riferimento a dove è possibile trovare strumenti di confronto dei prezzi di cui all'articolo 14.

1.3. Se le fatture sono basate sul consumo effettivo o su una lettura a distanza da parte dell'operatore, le fatture e i conguagli periodici mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:

a) 

confronti, sotto forma di grafico, tra il consumo attuale di energia elettrica del cliente finale con il consumo del cliente finale nello stesso periodo dell'anno precedente;

b) 

i recapiti, compresi i siti internet, delle organizzazioni di consumatori, delle agenzie per l'energia o di organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica per le apparecchiature alimentate a energia;

c) 

confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza.

2.

Frequenza di fatturazione e fornitura delle informazioni di fatturazione:

a) 

la fatturazione sulla base del consumo effettivo ha luogo almeno una volta l'anno;

b) 

se il cliente finale non dispone di un contatore che possa essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente al diritto nazionale, gli sono fornite informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo a scadenza almeno semestrale, oppure trimestrale su richiesta o qualora il cliente finale abbia optato per la fatturazione elettronica;

c) 

se il cliente finale non dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente al diritto nazionale, gli obblighi di cui alle lettere a) e b) possono essere soddisfatti con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali per mezzo del quale il cliente finale comunica i dati dei propri contatori al gestore; la fatturazione o le informazioni di fatturazione possono basarsi sul consumo stimato o su un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione;

d) 

se il cliente finale dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore, informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo sono fornite almeno ogni mese; tali informazioni possono altresì essere rese disponibili via internet e sono aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.

3.

Componenti del prezzo applicato al cliente finale

Il prezzo applicato al cliente finale è la somma delle tre componenti seguenti: la componente relativa all'energia e all'approvvigionamento, la componente relativa alla rete (di trasmissione e distribuzione) e la componente che comprende imposte, tributi, canoni e oneri.

Per le tre componenti del prezzo per il cliente finale presentate nelle fatture si usano in tutta l'Unione le definizioni comuni stabilite nel regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ).

4.

Accesso alle informazioni complementari sui consumi storici

Gli Stati membri prescrivono che le informazioni complementari relative ai consumi storici, nella misura in cui sono disponibili, siano comunicate, su richiesta del cliente finale, al fornitore o prestatore di servizi designato dal cliente finale.

Il cliente finale dotato di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore deve accedere facilmente alle informazioni complementari sui consumi storici, in modo da poter controllare nel dettaglio i propri consumi.

Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:

a) 

dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di energia elettrica, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni di fatturazione; e

b) 

dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ogni giorno, settimana, mese e anno che sono resi disponibili al cliente finale senza indebito ritardo via internet o mediante l'interfaccia del contatore relativi al periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di energia elettrica, se inferiore.

5.

Informativa sulle fonti di energia

I fornitori specificano nelle fatture la quota di ciascuna fonte energetica nell'energia elettrica acquistata dal cliente finale in base al contratto di fornitura di energia elettrica (informativa sul prodotto).

Le fatture e le informazioni di fatturazione mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:

a) 

la quota di ciascuna fonte energetica nel mix energetico complessivo utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente (a livello nazionale, vale a dire nello Stato membro in cui è stato concluso il contratto di fornitura di energia elettrica, nonché a livello del fornitore, se attivo in diversi Stati membri) in modo comprensibile e facilmente confrontabile;

b) 

le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix energetico complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente.

Con riguardo al secondo comma, lettera a), per l'energia elettrica ottenuta tramite una borsa dell'energia o importata da un'impresa situata al di fuori dell'Unione, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente.

Per l'informativa sull'energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, si possono utilizzare le garanzie di origine rilasciate a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/UE. L'informativa sull'energia elettrica da fonti rinnovabili è effettuata utilizzando le garanzie di origine, salvo nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 8, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2018/2001.

L'autorità nazionale di regolazione o un'altra autorità nazionale competente adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti a norma del presente punto siano affidabili e siano fornite a livello nazionale in un modo facilmente confrontabile.

ALLEGATO II




ALLEGATO II

SISTEMI DI MISURAZIONE INTELLIGENTI

1. Gli Stati membri assicurano l'introduzione nei rispettivi territori di sistemi di misurazione intelligenti, che potrà essere oggetto di una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, o uno studio di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista economico ed efficace in termini di costi e quali siano i tempi della relativa distribuzione.

2. La valutazione prende in considerazione la metodologia utilizzata per l'analisi dei costi e dei benefici e le funzionalità minime dei sistemi di misurazione intelligenti previste nella raccomandazione 2012/148/UE della Commissione ( 16 ), nonché le migliori tecniche disponibili per assicurare il massimo livello di cibersicurezza e protezione dei dati.

3. Sulla base di tale valutazione gli Stati membri o, laddove lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata, elaborano un calendario con un obiettivo di massimo dieci anni per l'adozione di sistemi di misurazione intelligenti. Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente, almeno l'80 % dei clienti finali sarà dotato di contatori intelligenti entro sette anni dalla data in cui è stata formulata la valutazione positiva o entro il 2024 negli Stati membri che hanno iniziato a introdurli in modo sistematico prima del 4 luglio 2019.

ALLEGATO III




ALLEGATO III

TERMINI DI RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE E DATA DI APPLICAZIONE

(DI CUI ALL'ARTICOLO 72)



Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55)

3 marzo 2011

3 settembre 2009

ALLEGATO IV




ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA



Direttiva 2009/72/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

—

Articolo 3

Articolo 33 e articolo 41

Articolo 4

—

Articolo 5

Articolo 32

Articolo 6

Articolo 34

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

—

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 15

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 14

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 16

—

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 1

Allegato I. punto 1, lettera a)

Articolo 10, paragrafi 2 e 3

Allegato I. punto 1, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 4

Allegato I. punto 1, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 5

Allegato I. punto 1, lettera d)

Articolo 10 paragrafi 6 e 8

—

Articolo 10, paragrafo 7

Allegato I. punto 1, lettera f)

Articolo 10, paragrafo 9

Allegato I. punto 1, lettera g)

Articolo 10, paragrafo 10

Articolo 3, lettera 7)

Articolo 10, paragrafo 11

Allegato I. punto 1, lettera j)

Articolo 10, paragrafo 12

Articolo 3, paragrafo 10)

—

Articolo 4

—

Articolo 5

—

Articolo 6

—

—

Articolo 11

Articolo 3, paragrafo 5, lettera a), e allegato I. 1, lettera e)

Articolo 12

—

Articolo 13

—

Articolo 14

—

Articolo 15

—

Articolo 16

—

Articolo 17

—

Articolo 18

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 19, paragrafo 1

—

Articolo 19, paragrafi da 2 a 6

—

Articolo 20

—

Articolo 21

—

Articolo 22

—

Articolo 23

—

Articolo 24

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 25

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 26

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 27

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 28, paragrafo 2

—

Articolo 29

Articolo 24

Articolo 30

Articolo 25

Articolo 31

—

Articolo 32

—

Articolo 33

—

Articolo 34

Articolo 26

Articolo 35

—

Articolo 36

Articolo 27

Articolo 37

Articolo 28

Articolo 38

Articolo 29

Articolo 39

Articolo 12

Articolo 40, paragrafo 1

—

Articolo 40, paragrafi da 2 a 8

Articolo 16

Articolo 41

Articolo 23

Articolo 42

Articolo 9

Articolo 43

Articolo 13

Articolo 44

Articolo 14

Articolo 45

Articolo 17

Articolo 46

Articolo 18

Articolo 47

Articolo 19

Articolo 48

Articolo 20

Articolo 49

Articolo 21

Articolo 50

Articolo 22

Articolo 51

Articolo 10

Articolo 52

Articolo 11

Articolo 53

—

Articolo 54

Articolo 30

Articolo 55

Articolo 31

Articolo 56

Articolo 35

Articolo 57

Articolo 36

Articolo 58

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 59, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 59, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 59, paragrafo 3

—

Articolo 59, paragrafo 4

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 59, paragrafo 5

Articolo 37, paragrafo 5

Articolo 59, paragrafo 6

Articolo 37, paragrafo 6

Articolo 59, paragrafo 7

Articolo 37, paragrafo 8

—

Articolo 37, paragrafo 7

Articolo 59, paragrafo 8

—

Articolo 59, paragrafo 9

Articolo 37, paragrafo 9

Articolo 59, paragrafo 10

Articolo 37, paragrafo 11

Articolo 60, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 12

Articolo 60, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 13

Articolo 60, paragrafo 4

Articolo 37, paragrafo 14

Articolo 60, paragrafo 5

Articolo 37, paragrafo 15

Articolo 60, paragrafo 6

Articolo 37, paragrafo 16

Articolo 60, paragrafo 7

Articolo 37, paragrafo 17

Articolo 60, paragrafo 8

Articolo 38

Articolo 61

—

Articolo 62

Articolo 39

Articolo 63

Articolo 40

Articolo 64

Articolo 42

—

Articolo 43

Articolo 65

Articolo 44

Articolo 66

Articolo 45

—

—

Articolo 67

Articolo 46

Articolo 68

Articolo 47

Articolo 69

—

Articolo 70

Articolo 49

Articolo 71

Articolo 48

Articolo 72

Articolo 50

Articolo 73

Articolo 51

Articolo 74

—

Allegato I, punti da 1 a 4

Articolo 3, paragrafo 9

Allegato I, punto 5

Allegato I, punto 2

Allegato II.

—

Allegato III

—

Allegato IV

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito