+DIRETTIVA (UE) 2024/1275 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+Articolo 1 Oggetto
------+Articolo 1 1.
------+Articolo 1 2.
------+Articolo 1 3.
---+Articolo 2 Definizioni
---+Articolo 3 Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici
------+Articolo 3 1.
------+Articolo 3 2.
------+Articolo 3 3.
------+Articolo 3 4.
------+Articolo 3 5.
------+Articolo 3 6.
------+Articolo 3 7.
------+Articolo 3 8.
------+Articolo 3 9.
---+Articolo 4 Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici
---+Articolo 5 Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica
------+Articolo 5 1.
------+Articolo 5 2.
------+Articolo 5 3.
---+Articolo 6 Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica
------+Articolo 6 1.
------+Articolo 6 2.
------+Articolo 6 3.
------+Articolo 6 4.
---+Articolo 7 Edifici di nuova costruzione
------+Articolo 7 1.
------+Articolo 7 2.
------+Articolo 7 3.
------+Articolo 7 4.
------+Articolo 7 5.
------+Articolo 7 6.
---+Articolo 8 Edifici esistenti
------+Articolo 8 1.
------+Articolo 8 2.
------+Articolo 8 3.
---+Articolo 9 Norme minime di prestazione energetica per edifici non residenziali e traiettorie per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale
------+Articolo 9 1.
------+Articolo 9 2.
------+Articolo 9 3.
------+Articolo 9 4.
------+Articolo 9 5.
------+Articolo 9 6.
------+Articolo 9 7.
------+Articolo 9 8.
---+Articolo 10 Energia solare negli edifici
------+Articolo 10 1.
------+Articolo 10 2.
------+Articolo 10 3.
------+Articolo 10 4.
------+Articolo 10 5.
---+Articolo 11 Edifici a emissioni zero
------+Articolo 11 1.
------+Articolo 11 2.
------+Articolo 11 3.
------+Articolo 11 4.
------+Articolo 11 5.
------+Articolo 11 6.
------+Articolo 11 7.
---+Articolo 12 Passaporto di ristrutturazione
------+Articolo 12 1.
------+Articolo 12 2.
------+Articolo 12 3.
------+Articolo 12 4.
------+Articolo 12 5.
------+Articolo 12 6.
------+Articolo 12 7.
------+Articolo 12 8.
---+Articolo 13 Sistemi tecnici per l’edilizia
------+Articolo 13 1.
------+Articolo 13 2.
------+Articolo 13 3.
------+Articolo 13 4.
------+Articolo 13 5.
------+Articolo 13 6.
------+Articolo 13 7.
------+Articolo 13 8.
------+Articolo 13 9.
------+Articolo 13 10.
------+Articolo 13 11.
------+Articolo 13 12.
---+Articolo 14 Infrastrutture per la mobilità sostenibile
------+Articolo 14 1.
------+Articolo 14 2.
------+Articolo 14 3.
------+Articolo 14 4.
------+Articolo 14 5.
------+Articolo 14 6.
------+Articolo 14 7.
------+Articolo 14 8.
------+Articolo 14 9.
------+Articolo 14 10.
---+Articolo 15 Predisposizione degli edifici all’intelligenza
------+Articolo 15 1.
------+Articolo 15 2.
------+Articolo 15 3.
------+Articolo 15 4.
---+Articolo 16 Scambio dei dati
------+Articolo 16 1.
------+Articolo 16 2.
------+Articolo 16 3.
------+Articolo 16 4.
------+Articolo 16 5.
---+Articolo 17 Incentivi finanziari, competenze e barriere di mercato
------+Articolo 17 1.
------+Articolo 17 2.
------+Articolo 17 3.
------+Articolo 17 4.
------+Articolo 17 5.
------+Articolo 17 6.
------+Articolo 17 7.
------+Articolo 17 8.
------+Articolo 17 9.
------+Articolo 17 10.
------+Articolo 17 11.
------+Articolo 17 12.
------+Articolo 17 13.
------+Articolo 17 14.
------+Articolo 17 15.
------+Articolo 17 16.
------+Articolo 17 17.
------+Articolo 17 18.
------+Articolo 17 19.
---+Articolo 18 Sportelli unici per la prestazione energetica nell’edilizia
------+Articolo 18 1.
------+Articolo 18 2.
------+Articolo 18 3.
---+Articolo 19 Attestato di prestazione energetica
------+Articolo 19 1.
------+Articolo 19 2.
------+Articolo 19 3.
------+Articolo 19 4.
------+Articolo 19 5.
------+Articolo 19 6.
------+Articolo 19 7.
------+Articolo 19 8.
------+Articolo 19 9.
------+Articolo 19 10.
------+Articolo 19 11.
------+Articolo 19 12.
------+Articolo 19 13.
------+Articolo 19 14.
---+Articolo 20 Attestato di prestazione energetica
------+Articolo 20 1.
------+Articolo 20 2.
------+Articolo 20 3.
------+Articolo 20 4.
------+Articolo 20 5.
------+Articolo 20 6.
------+Articolo 20 7.
------+Articolo 20 8.
---+Articolo 21 Affissione dell’attestato di prestazione energetica
------+Articolo 21 1.
------+Articolo 21 2.
------+Articolo 21 3.
---+Articolo 22 Banche dati della prestazione energetica nell’edilizia
------+Articolo 22 1.
------+Articolo 22 2.
------+Articolo 22 3.
------+Articolo 22 4.
------+Articolo 22 5.
------+Articolo 22 6.
------+Articolo 22 7.
---+Articolo 23 Ispezioni
------+Articolo 23 1.
------+Articolo 23 2.
------+Articolo 23 3.
------+Articolo 23 4.
------+Articolo 23 5.
------+Articolo 23 6.
------+Articolo 23 7.
------+Articolo 23 8.
------+Articolo 23 9.
---+Articolo 24 Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria
------+Articolo 24 1.
------+Articolo 24 2.
------+Articolo 24 3.
---+Articolo 25 Esperti indipendenti
------+Articolo 25 1.
------+Articolo 25 2.
---+Articolo 26 Certificazione dei professionisti dell’edilizia
------+Articolo 26 1.
------+Articolo 26 2.
---+Articolo 27 Sistema di controllo indipendente
------+Articolo 27 1.
------+Articolo 27 2.
------+Articolo 27 3.
---+Articolo 28 Riesame
---+Articolo 29 Informazione
------+Articolo 29 1.
------+Articolo 29 2.
------+Articolo 29 3.
------+Articolo 29 4.
---+Articolo 30 Consultazione
---+Articolo 31 Adeguamento dell’allegato I al progresso tecnico
---+Articolo 32 Esercizio della delega
------+Articolo 32 1.
------+Articolo 32 2.
------+Articolo 32 3.
------+Articolo 32 4.
------+Articolo 32 5.
------+Articolo 32 6.
---+Articolo 33 Procedura di comitato
------+Articolo 33 1.
------+Articolo 33 2.
------+Articolo 33 3.
---+Articolo 34 Sanzioni
---+Articolo 35 Recepimento
------+Articolo 35 1.
------+Articolo 35 2.
---+Articolo 36 Abrogazione
---+Articolo 37 Entrata in vigore e applicazione
---+Articolo 38 Destinatari
---+ALLEGATO I Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici
---+ALLEGATO II Modello per i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici
---+ALLEGATO III Calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
---+ALLEGATO IV Quadro generale comune per la valutazione della predisposizione degli edifici all’intelligenza
---+ALLEGATO V Modello dell’attestato di prestazione energetica
---+ALLEGATO VI Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica
---+ALLEGATO VII
---+ALLEGATO VIII Requisiti dei passaporti di ristrutturazione
---+ALLEGATO IX
---+ALLEGATO X Tavola di concordanza
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DIRETTIVA (UE) 2024/1275 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
DIRETTIVA (UE) 2024/1275 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2024
sulla prestazione energetica nell’edilizia
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 1 Oggetto
|
|
|
Articolo 2 Definizioni
|
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«edificio»: una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l’energia è utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni;
2)
«edificio a emissioni zero»: un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I, con un fabbisogno di energia pari a zero o molto basso, che produce zero emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili e un quantitativo pari a zero, o molto basso, di emissioni operative di gas a effetto serra conformemente all’articolo 11;
3)
«edificio a energia quasi zero»: un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I, che non è peggiore del livello ottimale in funzione dei costi per il 2023 comunicato dagli Stati membri a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, nel quale il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o l’energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze;
4)
«norme minime di prestazione energetica»: le regole in forza delle quali gli edifici esistenti soddisfano un requisito di prestazione energetica nell’ambito di un ampio piano di ristrutturazione di un parco immobiliare o a una soglia di intervento sul mercato, quale vendita, locazione, donazione o cambio di destinazione nel catasto o nel registro immobiliare, in un periodo di tempo o entro una data specifica, incentivando in tal modo la ristrutturazione degli edifici esistenti;
5)
«enti pubblici»: gli enti pubblici quali definiti all’articolo 2, punto 12), della direttiva (UE) 2023/1791;
6)
«sistema tecnico per l’edilizia»: l’apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio di energia in loco, o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili;
7)
«sistema di automazione e controllo dell’edificio»: un sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;
8)
«prestazione energetica di un edificio»: la quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell’edificio, compresa l’energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico e l’illuminazione;
9)
«energia primaria»: l’energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
10)
«misurato»: misurato da un dispositivo pertinente, come un contatore di energia, un misuratore di potenza, un dispositivo di misurazione e monitoraggio della potenza o un contatore di elettricità;
▼C1
11)
«fattore di energia primaria non rinnovabile»: un indicatore calcolato dividendo l’energia primaria da fonti non rinnovabili per un dato vettore energetico, comprese l’energia fornita e le perdite di energia calcolate legate alla fornitura ai punti di utilizzo, per l’energia fornita;
12)
«fattore di energia primaria rinnovabile»: un indicatore calcolato dividendo l’energia primaria da fonti rinnovabili proveniente da una fonte energetica in loco, vicina o distante, fornita via un dato vettore energetico, comprese l’energia fornita e le perdite di energia legate alla fornitura considerate ai punti di utilizzo, per l’energia fornita;
▼B
13)
«fattore di energia primaria totale»: la somma dei fattori di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile per un dato vettore energetico;
14)
«energia da fonti rinnovabili»: l’energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termica e fotovoltaica) e geotermica, energia osmotica, energia dell’ambiente, energia maremotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
15)
«involucro di un edificio»: gli elementi integrati di un edificio che ne separano l’interno dall’ambiente esterno;
16)
«unità immobiliare»: una parte, un piano o un appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;
17)
«elemento edilizio»: un sistema tecnico per l’edilizia o un componente dell’involucro di un edificio;
18)
«edificio residenziale o unità immobiliare residenziale»: l’insieme di vani o anche un solo vano situato in un edificio permanente o in una parte strutturalmente distinta di esso destinato funzionalmente ad uso di alloggio di una famiglia per tutto l’anno;
19)
«passaporto di ristrutturazione»: una tabella di marcia su misura per la ristrutturazione profonda di un determinato edificio, in un numero massimo di fasi che ne miglioreranno sensibilmente la prestazione energetica;
20)
«ristrutturazione profonda»: una ristrutturazione che è in linea con il principio «l’efficienza energetica al primo posto», che si concentra sugli elementi edilizi essenziali e che trasforma un edificio o un’unità immobiliare:
a)
entro il 1o gennaio 2030, in un edificio a energia quasi zero;
b)
a decorrere dal 1o gennaio 2030, in un edificio a zero emissioni;
21)
«ristrutturazione profonda per fasi»: una ristrutturazione profonda effettuata in un numero massimo di fasi, come stabilito nel passaporto di ristrutturazione;
22)
«ristrutturazione importante»: la ristrutturazione di un edificio quando:
a)
il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l’involucro dell’edificio o i sistemi tecnici per l’edilizia supera il 25 % del valore dell’edificio, escluso il valore del terreno sul quale è situato; oppure
b)
la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell’involucro dell’edificio;
gli Stati membri possono scegliere di applicare l’opzione di cui alla lettera a) o quella di cui alla lettera b);
23)
«emissioni operative di gas a effetto serra»: le emissioni di gas a effetto serra associate al consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia nel corso dell’uso e del funzionamento dell’edificio;
24)
«emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita»: le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante l’intero ciclo di vita di un edificio, compresi la produzione e il trasporto di prodotti da costruzione, le attività nel cantiere, il consumo di energia nell’edificio e la sostituzione dei prodotti da costruzione, come pure le attività di demolizione, trasporto e gestione dei rifiuti e il loro riutilizzo, riciclaggio e smaltimento finale;
25)
«potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita» o «GWP (global warming potential) nel corso del ciclo di vita»: un indicatore che quantifica il contributo potenziale al riscaldamento globale di un edificio nell’arco del suo ciclo di vita completo;
26)
«divergenza di interessi»: la divergenza di interessi quale definita all’articolo 2, punto 54), della direttiva (UE) 2023/1791;
27)
«povertà energetica»: la povertà energetica quale definita all’articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791;
28)
«famiglie vulnerabili»: le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, comprese quelle a reddito medio-basso, particolarmente esposte ai costi energetici elevati e prive dei mezzi per ristrutturare l’edificio che occupano;
29)
«norma europea»: una norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e messa a disposizione per uso pubblico;
30)
«attestato di prestazione energetica»: un documento, riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare effettuato in conformità di una metodologia adottata a norma dell’articolo 4;
31)
«cogenerazione»: la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;
32)
«livello ottimale in funzione dei costi»: livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:
a)
il costo più basso è determinato tenendo conto:
i)
della categoria e dell’uso dell’edificio interessato:
ii)
dei costi di investimento legati all’energia in base alle previsioni ufficiali;
iii)
dei costi di manutenzione e di funzionamento, compresi i costi energetici, tenendo conto dei costi delle quote di gas a effetto serra;
iv)
delle esternalità ambientali e sanitarie del consumo di energia;
v)
degli utili derivanti dalla produzione di energia in loco, se del caso;
vi)
degli eventuali costi di gestione dei rifiuti; e
b)
il ciclo di vita economico stimato è determinato da ciascuno Stato membro e si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l’edificio nel suo complesso, oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi.
Il livello ottimale in funzione dei costi si situa all’interno della scala di livelli di prestazione in cui l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;
33)
«punto di ricarica»: un punto di ricarica quale definito all’articolo 2, punto 48), del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio (
1
);
34)
«pre-cablaggio»: tutte le misure necessarie per consentire l’installazione di punti di ricarica, compresi la trasmissione di dati, i cavi, i circuiti dei cavi e, ove necessario, i contatori elettrici;
35)
«parcheggio coperto»: una costruzione coperta, con almeno tre posti auto, che non utilizza energia per il condizionamento degli ambienti interni;
36)
«microsistema isolato»: ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nell’anno 2022, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi;
37)
«ricarica intelligente»: la ricarica intelligente quale definita all’articolo 2, secondo comma, punto 14 quaterdecies), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (
2
);
38)
«ricarica bidirezionale»: la ricarica bidirezionale quale definita all’articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2023/1804;
39)
«norme sul portafoglio ipotecario»: i meccanismi che incentivano i prestatori di mutui ipotecari a definire un percorso per aumentare la prestazione energetica mediana del portafoglio di edifici coperti dai loro mutui ipotecari a orizzonte 2030 e 2050 e a incoraggiare i potenziali clienti a migliorare la prestazione energetica dei loro beni immobiliari in linea con l’ambizione dell’Unione in materia di decarbonizzazione e con i pertinenti obiettivi energetici nel settore del consumo energetico degli edifici, sulla base dei criteri volti a determinare l’ecosostenibilità delle attività economiche stabiliti all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852;
40)
«regime finanziario in funzione del risparmio»: un sistema di prestiti dedicato esclusivamente ai miglioramenti della prestazione energetica in cui, nella definizione del sistema, è stabilita una correlazione tra i rimborsi dei prestiti e i risparmi energetici conseguiti, tenendo conto anche di altri fattori economici, quali l’indicizzazione del costo dell’energia, i tassi di interesse, l’aumento del valore delle attività e il rifinanziamento dei prestiti;
41)
«registro digitale degli edifici»: repertorio comune di tutti i dati edilizi pertinenti compresi i dati relativi alla prestazione energetica, quali gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione e gli indicatori di predisposizione all’intelligenza degli edifici, nonché ai dati relativi al GWP nel corso del ciclo di vita, che agevola il processo decisionale informato e la condivisione di informazioni nel settore edile e tra i proprietari e gli occupanti, gli istituti finanziari e gli enti pubblici;
42)
«impianto di condizionamento d’aria»: un complesso dei componenti necessari per un impianto di trattamento dell’aria interna che permette di controllare o abbassare la temperatura;
43)
«impianto di riscaldamento»: un complesso dei componenti necessari per un trattamento dell’aria interna che permette di aumentare la temperatura;
44)
«impianto di ventilazione»: un sistema tecnico per l’edilizia che immette aria esterna in uno spazio sfruttando mezzi naturali o meccanici;
45)
«generatore di calore»: la parte di un impianto di riscaldamento che genera calore utile per gli usi indicati nell’allegato I, avvalendosi di uno o più dei processi seguenti:
a)
la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
b)
l’effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
c)
la cattura di calore dall’aria ambiente, dalla ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
46)
«generatore di freddo»: la parte di un impianto di condizionamento d’aria che genera freddo utile per gli usi indicati nell’allegato I;
47)
«contratti di rendimento energetico»: i contratti di rendimento energetico quali definiti all’articolo 2, punto 33, della direttiva (UE) 2023/1791;
48)
«caldaia»: il complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a dei fluidi il calore prodotto dalla combustione;
49)
«potenza nominale utile»: la potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;
50)
«teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una fonte centrale o decentralizzata di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o di processi di lavorazione;
51)
«superficie coperta utile»: la superficie di un edificio necessaria come parametro per quantificare le condizioni d’uso specifiche espresse per unità di superficie coperta e per l’applicazione delle semplificazioni e delle regole di suddivisione in zone e di assegnazione o riassegnazione;
52)
«superficie di riferimento»: la superficie coperta utilizzata come dimensione di riferimento per la valutazione della prestazione energetica di un edificio, calcolata come la somma delle superfici utili degli spazi all’interno dell’involucro dell’edificio specificato;
53)
«limite della valutazione»: il limite entro il quale l’energia fornita e l’energia esportata sono misurate o calcolate;
54)
«in loco»: in un particolare edificio o su un particolare edificio o sull’area di ubicazione dell’edificio;
55)
«energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze»: l’energia da fonti rinnovabili prodotta entro un perimetro locale o distrettuale di un particolare edificio, che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a)
può essere distribuita e consumata solo entro il perimetro locale e distrettuale attraverso una rete di distribuzione dedicata;
b)
permette di calcolare un fattore di energia primaria specifico valido solo per l’energia da fonti rinnovabili prodotta entro quel perimetro locale e distrettuale; e
c)
può essere consumata in loco mediante una connessione dedicata alla fonte di produzione, qualora tale connessione dedicata richieda attrezzature specifiche per l’approvvigionamento e la misurazione sicuri dell’energia destinata all’autoconsumo dell’edificio;
56)
«servizi connessi alla prestazione energetica degli edifici» o «servizi EPB»(energy performance of buildings — EPB): servizi quali il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, l’acqua calda per uso domestico e l’illuminazione e altri servizi per i quali il consumo energetico è preso in considerazione ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici;
57)
«fabbisogno energetico»: l’energia che deve essere fornita o estratta da un ambiente condizionato per mantenervi le condizioni ambientali auspicate per un dato periodo di tempo senza tener conto delle inefficienze del sistema tecnico per l’edilizia;
58)
«uso energetico» o «consumo energetico»: l’immissione di energia in un sistema tecnico per l’edilizia per fornire un servizio EPB destinato a soddisfare un fabbisogno energetico;
59)
«autoconsumo»: l’uso di energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o di energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze da parte di sistemi tecnici in loco per i servizi EPB;
60)
«altri consumi in loco»: usi in loco diversi dai servizi EPB; compresi apparecchiature, carichi vari e ausiliari o punti di ricarica per elettromobilità;
61)
«intervallo di calcolo»: l’intervallo di tempo discreto usato per il calcolo della prestazione energetica;
62)
«energia fornita»: l’energia, espressa per vettore energetico, fornita ai sistemi tecnici per l’edilizia attraverso il limite di valutazione per soddisfare gli usi considerati o per produrre l’energia ai fini dell’esportazione;
63)
«energia esportata»: la quota di energia rinnovabile, espressa per vettore energetico e per fattore di energia primaria, esportata verso la rete anziché essere usata in loco per autoconsumo o per altri usi;
64)
«posto bici»: uno spazio designato per il parcheggio di almeno una bicicletta;
65)
«parcheggio fisicamente adiacente a un edificio»: parcheggio destinato all’uso dei residenti, dei visitatori o dei lavoratori di un edificio e ubicato all’interno dell’area appartenente all’edificio o nelle sue immediate vicinanze;
66)
«qualità degli ambienti interni»: il risultato di una valutazione delle condizioni all’interno di un edificio che influiscono sulla salute e sul benessere dei suoi occupanti, basata su parametri quali quelli relativi a temperatura, umidità, tasso di ventilazione e presenza di contaminanti.
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Articolo 3 Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici
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Articolo 4 Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici
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Articolo 4
Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici
Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità del quadro generale comune di cui all’allegato I. Tale metodologia è adottata a livello nazionale o regionale.
La Commissione formula orientamenti sul calcolo della prestazione energetica degli elementi edilizi trasparenti che fanno parte dell’involucro dell’edificio e sul modo in cui tenere conto dell’energia ambientale.
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Articolo 5 Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica
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Articolo 6 Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica
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Articolo 7 Edifici di nuova costruzione
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Articolo 8 Edifici esistenti
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Articolo 9 Norme minime di prestazione energetica per edifici non residenziali e traiettorie per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale
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Articolo 10 Energia solare negli edifici
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Articolo 11 Edifici a emissioni zero
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Articolo 12 Passaporto di ristrutturazione
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Articolo 13 Sistemi tecnici per l’edilizia
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Articolo 14 Infrastrutture per la mobilità sostenibile
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Articolo 15 Predisposizione degli edifici all’intelligenza
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Articolo 16 Scambio dei dati
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Articolo 17 Incentivi finanziari, competenze e barriere di mercato
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Articolo 18 Sportelli unici per la prestazione energetica nell’edilizia
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Articolo 19 Attestato di prestazione energetica
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Articolo 20 Attestato di prestazione energetica
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Articolo 21 Affissione dell’attestato di prestazione energetica
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Articolo 22 Banche dati della prestazione energetica nell’edilizia
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Articolo 23 Ispezioni
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Articolo 24 Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria
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Articolo 25 Esperti indipendenti
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Articolo 26 Certificazione dei professionisti dell’edilizia
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Articolo 27 Sistema di controllo indipendente
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Articolo 28 Riesame
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Articolo 28
La Commissione, assistita dal comitato di cui all’articolo 33, valuta la presente direttiva entro il 31 dicembre 2028 alla luce dell’esperienza maturata e dei progressi compiuti durante la sua applicazione e, se necessario, presenta proposte a riguardo.
Nell’ambito di tale riesame, la Commissione valuta se l’applicazione della presente direttiva in combinazione con altri strumenti legislativi riguardanti la prestazione energetica e le emissioni di gas a effetto serra provenienti dagli edifici, in particolare attraverso la fissazione del prezzo del carbonio, compia progressi sufficienti verso la realizzazione di un parco immobiliare pienamente decarbonizzato e a zero emissioni entro il 2050, o se sia necessario introdurre ulteriori misure vincolanti a livello dell’Unione, in particolare norme minime obbligatorie di prestazione energetica per l’intero parco immobiliare, anche per garantire che possano essere conseguiti di valori per il 2030 e il 2035 di cui all’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione valuta inoltre le tabelle di marcia nazionali e in particolare i valori limite previsti per il GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici nuovi a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, e valuta se sono necessarie misure supplementari a favore di un ambiente edificato sostenibile. La Commissione esamina anche in che modo gli Stati membri possano applicare gli approcci integrati di distretto o di vicinato nella politica immobiliare e di efficienza energetica dell’Unione, assicurando nel contempo che ciascun edificio soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica, per esempio attraverso programmi di ristrutturazione integrati e sistemi di ristrutturazione globale che si applicano a vari edifici in un ambito spaziale anziché a un singolo edificio. La Commissione valuta inoltre se indicatori alternativi, quali il consumo energetico finale e il fabbisogno energetico, sarebbero più adatti ai fini dell’allegato I.
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Articolo 29 Informazione
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Articolo 30 Consultazione
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Articolo 30
Per facilitare l’efficace attuazione della presente direttiva, gli Stati membri consultano i soggetti interessati coinvolti, comprese le autorità locali e regionali, conformemente al diritto nazionale applicabile e laddove opportuno. Tale consultazione riveste particolare importanza per l’applicazione dell’articolo 29.
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Articolo 31 Adeguamento dell’allegato I al progresso tecnico
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Articolo 31
Adeguamento dell’allegato I al progresso tecnico
La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare la presente direttiva per quanto riguarda l’adeguamento dei punti 4 e 5 dell’allegato I al progresso tecnico.
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Articolo 32 Esercizio della delega
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Articolo 33 Procedura di comitato
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Articolo 34 Sanzioni
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Articolo 34
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
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Articolo 35 Recepimento
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Articolo 36 Abrogazione
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Articolo 36
La direttiva 2010/31/UE, come modificata dagli atti elencati all’allegato IX, parte A, è abrogata a decorrere dal 30 maggio 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all’allegato IX, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato X.
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Articolo 37 Entrata in vigore e applicazione
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Articolo 37
Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli articoli 30, 31, 33 e 34 si applicano a decorrere dal 30 maggio 2026.
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Articolo 38 Destinatari
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Articolo 38
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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ALLEGATO I Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici
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ALLEGATO I
Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici
(di cui all’articolo 4)
1. La prestazione energetica di un edificio è determinata sulla base del consumo di energia calcolato o misurato e riflette l’uso normale di energia dell’edificio per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l’illuminazione integrata e altri sistemi tecnici per l’edilizia. Gli Stati membri provvedono affinché l’uso normale dell’energia sia rappresentativo delle condizioni di esercizio effettive per ogni tipologia pertinente e rispecchi il comportamento tipico degli utenti. Se possibile, l’uso normale dell’energia e il comportamento tipico degli utenti si basano sulle statistiche nazionali, sui codici edilizi e sui dati misurati disponibili.
Quando l’utilizzo dell’energia misurata costituisce la base per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, la metodologia di calcolo è in grado di individuare l’incidenza del comportamento degli occupanti e delle condizioni climatiche locali, elementi di cui il risultato del calcolo non deve tenere conto. L’utilizzo dell’energia misurata da utilizzare al fine di calcolare la prestazione energetica degli edifici esige, come minimo, letture a intervalli mensili e deve distinguere tra vettori energetici.
Gli Stati membri possono utilizzare il consumo di energia misurato in condizioni di esercizio tipiche per verificare la correttezza del consumo di energia calcolato e consentire il raffronto tra le prestazioni calcolate e quelle effettive. Il consumo di energia misurato ai fini della verifica e del raffronto può basarsi su letture mensili.
La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m2.a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria per unità di superficie di riferimento all’anno, ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. La metodologia per la determinazione della prestazione energetica di un edificio è trasparente e aperta all’innovazione.
Gli Stati membri descrivono la metodologia nazionale di calcolo sulla base dell’allegato A delle norme europee fondamentali sulla prestazione energetica degli edifici, ossia (EN) ISO 52000-1, (EN) ISO 52003-1, (EN) ISO 52010-1, (EN) ISO 52016-1, (EN) ISO 52018-1, (EN) ISO 52120-1, EN 16798-1e EN 17423 o i documenti che le sostituiscono. Questa disposizione non costituisce una codificazione giuridica di tali norme.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, qualora gli edifici siano alimentati da sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento, i benefici di tale fornitura siano riconosciuti e presi in considerazione nella metodologia di calcolo, in particolare la quota di energia rinnovabile, mediante fattori di energia primaria certificati o riconosciuti individualmente.
2. Il fabbisogno e il consumo di energia per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l’illuminazione integrata e altri sistemi tecnici per l’edilizia sono calcolati facendo uso di intervalli di calcolo del tempo mensili, orari o suborari in modo da tenere conto delle condizioni variabili che incidono sensibilmente sul funzionamento e sulle prestazioni dell’impianto, come pure sulle condizioni interne, e da ottimizzare il livello di benessere, la qualità dell’aria interna, compreso il comfort, come definiti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale.
Qualora i regolamenti specifici riguardanti i prodotti connessi all’energia adottati a norma della direttiva 2009/125/CE includano obblighi specifici in materia di informazioni di prodotto ai fini del calcolo della prestazione energetica e del GWP nel corso del ciclo di vita ai sensi della presente direttiva, i metodi di calcolo nazionali non necessitano di informazioni supplementari.
Il calcolo dell’energia primaria si fonda su fattori di energia primaria lungimiranti e aggiornati periodicamente (con la distinzione tra non rinnovabile, rinnovabile e totale) o su fattori di ponderazione per vettore energetico, che devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, e tenuto conto del mix energetico previsto sulla base del piano nazionale per l’energia e il clima. Tali fattori di energia primaria o di ponderazione possono basarsi su informazioni nazionali, regionali o locali ed essere determinati su base annuale, stagionale, mensile, giornaliera od oraria o fondarsi su informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli sistemi a distanza.
I fattori di energia primaria o di ponderazione sono definiti dagli Stati membri. Le scelte effettuate e le fonti di dati sono comunicate conformemente alla norma EN 17423 o a un eventuale documento sostitutivo. Gli Stati membri possono optare per un fattore medio di energia primaria dell’Unione per l’energia elettrica stabilito a norma della direttiva (UE) 2023/1791 anziché per un fattore di energia primaria che rispecchi il mix di energia elettrica nel paese.
3. Per esprimere la prestazione energetica di un edificio, gli Stati membri definiscono indicatori numerici supplementari relativi all’uso totale di energia primaria non rinnovabile e rinnovabile e alle emissioni operative di gas a effetto serra prodotte in kg di CO2eq/(m2.a).
4. Ai fini della determinazione della metodologia di calcolo si deve tenere conto almeno degli aspetti seguenti:
a)
le seguenti caratteristiche termiche effettive dell’edificio, comprese le sue divisioni interne:
iv)
elementi di raffrescamento;
b)
impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda per uso domestico, comprese le relative caratteristiche di isolamento;
c)
capacità di produzione di energia rinnovabile e di stoccaggio di energia in loco;
d)
impianti di condizionamento d’aria;
e)
ventilazione naturale e meccanica, compresa eventualmente l’ermeticità all’aria e il recupero del calore;
f)
impianto di illuminazione integrato (principalmente per il settore non residenziale);
g)
progettazione, posizione e orientamento dell’edificio, compreso il clima esterno;
h)
sistemi solari passivi e protezione solare;
i)
condizioni climatiche interne, incluso il clima degli ambienti interni progettato;
k)
sistemi di automazione e controllo degli edifici e relative capacità di monitorare, controllare e ottimizzare la prestazione energetica.
5. Si tiene conto dell’influenza positiva degli aspetti seguenti:
a)
condizioni locali di esposizione al sole, sistemi solari attivi e altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da energia da fonti rinnovabili;
b)
sistemi di cogenerazione dell’elettricità;
c)
sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento urbano o collettivo;
e)
sistemi di stoccaggio di energia elettrica
f)
sistemi di stoccaggio di energia termica.
6. Ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici, dovrebbero essere classificati adeguatamente secondo le categorie seguenti:
a)
abitazioni monofamiliari di diverso tipo;
b)
condomini (di appartamenti);
h)
esercizi commerciali per la vendita all’ingrosso o al dettaglio;
i)
altri tipi di edifici che consumano energia.
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ALLEGATO II Modello per i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici
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ALLEGATO II
Modello per i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici
(di cui all’articolo 3)
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Articolo 3 della presente direttiva
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Indicatori obbligatori
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Indicatori facoltativi
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a) Rassegna del parco immobiliare nazionale
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Numero di edifici e superficie coperta totale (m2):
— per tipo di edificio (compresi gli edifici pubblici e l’edilizia sociale)
— per classe di prestazione energetica
— edifici a energia quasi zero
— edifici che registrano le prestazioni peggiori (compresa una definizione)
— il 43 % degli edifici residenziali che registrano le prestazioni peggiori
— stima della quota di edifici esentati a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, lettera b)
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Numero di edifici e superficie coperta totale (m 2):
— per dimensione dell’edificio
— demolizione (numero e superficie coperta totale (m2)]
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Numero di attestati di prestazione energetica:
— per tipo di edificio (compresi gli edifici pubblici)
— per classe di prestazione energetica
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Numero di attestati di prestazione energetica:
— per periodo di costruzione
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Tassi annuali di ristrutturazione: numero e superficie coperta totale (m2)
— evoluzione verso edifici a energia quasi zero e/o a emissioni zero
— per profondità della ristrutturazione (ristrutturazione media ponderata)
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Consumo annuale di energia primaria e finale (ktep):
Risparmio energetico (ktep):
— edilizia non residenziale
Consumo medio di energia primaria in kWh/(m2.a) per gli edifici residenziali
Quota di energie rinnovabili nel settore edile (MWh installati o GWh generati):
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Riduzione dei costi energetici (EUR) per famiglia (media)
Consumo di energia primaria di un edificio rientrante nel 15 % (soglia di contributo sostanziale) e nel 30 % degli edifici migliori (soglia «non arreca un danno significativo») del parco immobiliare nazionale, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2021/2139
Quota del sistema di riscaldamento nel settore edile per tipo di caldaia/sistema di riscaldamento
Quota di energie rinnovabili nel settore edile (MW installati o GWh generati):
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Emissioni operative annue di gas a effetto serra (kgCO2eq/(m2.a)]:
Riduzione delle emissioni operative annue di gas a effetto serra (kgCO2eq/(m2.a)]:
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GWP nel corso del ciclo di vita (kgCO2eq/m2) negli edifici di nuova costruzione:
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Barriere di mercato e fallimenti del mercato (descrizione):
— divergenza di interessi
— capacità del settore dell’edilizia e dell’energia
Valutazione delle capacità dei settori dell’edilizia, dell’efficienza energetica e dell’energia rinnovabile
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Barriere di mercato e fallimenti del mercato (descrizione):
Numero di:
— società di servizi energetici
— PMI nel settore dell’edilizia/delle ristrutturazioni
— comunità dell’energia rinnovabile e iniziative di ristrutturazione guidate dai cittadini
Proiezioni concernenti la forza lavoro nel settore dell’edilizia:
— architetti/ingegneri/lavoratori qualificati che andranno in pernsione
— architetti/ingegneri/lavoratori qalificati che entrano nel mercato
Rassegna e previsione dell’evoluzione dei prezzi dei materiali da costruzione e degli sviluppi del mercato nazionale
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Povertà energetica (definizione):
— % di persone in condizioni di povertà energetica
— proporzione del reddito disponibile delle famiglie speso per l’energia
— popolazione che vive in condizioni abitative inadeguate (ad esempio infiltrazioni dal tetto) o in condizioni di comfort termico inadeguate
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Fattori di energia primaria:
— fattore di energia primaria non rinnovabile
— fattore di energia primaria rinnovabile
— fattore di energia primaria totale
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Definizione di edificio a energia quasi zero per gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti
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Rassegna del quadro giuridico e amministrativo
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Requisiti minimi per livelli ottimali di prestazione energetica in funzione dei costi per gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti
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b) Tabella di marcia per il 2030, 2040 e 2050
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Obiettivi per i tassi annuali di ristrutturazione — numero di edifici e superficie coperta totale (m2):
— edifici residenziali che registrano le prestazioni peggiori
— il 43 % degli edifici residenziali che registrano le prestazioni peggiori
Informazioni a norma dell’articolo 9, paragrafo 1:
— criteri per esentare singoli edifici non residenziali
— quota stimata degli edifici non residenziali esentati
— - stima dei miglioramenti equivalenti della prestazione energetica dovuti a edifici non residenziali esentati
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Obiettivi per la quota prevista (%) di edifici ristrutturati:
— per profondità di ristrutturazione
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Obiettivo per il consumo annuale di energia primaria e finale (ktep):
Risparmio energetico atteso:
Obiettivi per l’aumento della quota di energie rinnovabili in conformità dell’articolo 15 bis della direttiva (UE) 2018/2001
Obiettivi numerici per la diffusione dell’energia solare negli edifici
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Quota di energia da fonti rinnovabili nel settore edile (MW installati o GWh generati)
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Obiettivi per le emissioni operative di gas a effetto serra previste (kgCO2eq/(m2.a)]:
Obiettivi per la riduzione prevista delle emissioni operative di gas a effetto serra (%):
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Suddivisione tra le emissioni di cui al capo III [Impianti fissi], al capo IV bis [sistema di scambio delle quote di emissione per gli edifici, il trasporto stradale e settori aggiuntivi] della direttiva 2003/87/CE e altri edifici;
Obiettivi per le emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita previste (kgCO2eq/(m2.a) negli edifici di nuova costruzione:
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Benefici attesi di più ampia portata:
— % di riduzione del numero di persone in condizioni di povertà energetica
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— Creazione di nuovi posti di lavoro
— Aumento del PIL (quota e miliardi di EUR)
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Contributo degli Stati membri agli obiettivi dell’Unione in materia di efficienza energetica conformemente all’articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 attribuibile alla ristrutturazione del suo parco immobiliare (quota e cifra in ktep)
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Contributo degli Stati membri agli obiettivi dell’Unione in materia di energia rinnovabile conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 attribuibile alla ristrutturazione del suo parco immobiliare (quota, MW installati o GWh generati)
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c) Rassegna delle politiche e misure attuate e previste
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Politiche e misure riguardanti gli elementi seguenti:
a) individuazione di approcci alla ristrutturazione efficaci in termini di costi per tipi di edifici e zone climatiche differenti, tenendo conto delle potenziali soglie di intervento pertinenti nel ciclo di vita degli edifici;
b) norme minime nazionali di prestazione energetica ai sensi dell’articolo 9 e altre politiche e azioni mirate ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori, comprese le misure di salvaguardia di cui all’articolo 17, paragrafo 19;
c) promozione di ristrutturazioni profonde degli edifici, comprese le ristrutturazioni profonde per fasi;
d) responsabilizzazione e protezione dei clienti vulnerabili e riduzione della povertà energetica, comprese le politiche e le misure di cui all’articolo 24 della direttiva (UE) 2023/1791 nonché accessibilità economica degli alloggi;
e) creazione di sportelli unici o meccanismi analoghi ai sensi dell’articolo 18 per la fornitura di consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria;
f) decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, anche attraverso le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ed eliminazione graduale dei combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento per ottenere progressivamente l’eliminazione completa delle caldaie a combustibile fossile entro il 2040;
g) prevenzione e trattamento di elevata qualità dei rifiuti da costruzione e demolizione in conformità della direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti, e con gli obiettivi dell’economia circolare;
h) promozione delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici in linea con l’obiettivo indicativo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore edile stabilito all’articolo 15 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata];
i) installazione di impianti solari sugli edifici;
j) riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita per la costruzione, la ristrutturazione, il funzionamento e la fine vita degli edifici, nonché ricorso agli assorbimenti di carbonio;
k) promozione di approcci di distretto e di vicinato e di programmi integrati di ristrutturazione a livello di distretto, che possono affrontare questioni quali l’energia, la mobilità, le infrastrutture verdi, il trattamento dei rifiuti e delle acque e altri aspetti della pianificazione urbana e possono tenere conto delle risorse locali e regionali, della circolarità e della sufficienza;
l) miglioramento degli edifici di proprietà di enti pubblici, comprese le politiche e le misure di cui agli articoli 5, 6 e 7 della direttiva (UE) 2023/1791;
m) promozione di tecnologie intelligenti e infrastrutture per la mobilità sostenibile negli edifici;
n) ricerca di una soluzione alle barriere di mercato e ai fallimenti del mercato;
o) riduzione delle carenze di competenze e promozione dell’istruzione, della formazione mirata, del miglioramento del livello delle competenze e della riqualificazione nei settori dell’edilizia, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili (pubblici o privati), al fine di assicurare una forza lavoro sufficiente con un livello adeguato di competenze corrispondenti alle esigenze del settore edilizio, con particolare attenzione ai gruppi sottorappresentati;
p) campagne di sensibilizzazione e altri strumenti di consulenza; e
q) promozione di soluzioni modulari e industrializzate per l’edilizia e la ristrutturazione degli edifici
Per tutte le politiche e misure:
— denominazione della politica o della misura
— breve descrizione (ambito preciso, obiettivo e condizioni di funzionamento)
— tipo di politica o misura (ad esempio legislativa, economica, fiscale, di formazione, di sensibilizzazione)
— bilancio e fonti di finanziamento previsti
— soggetti responsabili dell’attuazione della politica
— data di entrata in vigore
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Politiche e misure riguardanti gli elementi seguenti:
a) aumento della resilienza climatica degli edifici;
b) promozione del mercato dei servizi energetici;
c) aumento della sicurezza antincendio;
d) aumento della resilienza ai rischi di catastrofi, compresi i rischi connessi a un’intensa attività sismica;
e) rimozione delle sostanze pericolose tra cui l’amianto;
f) accessibilità per le persone con disabilità;
g) ruolo delle comunità dell’energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini negli approcci di distretto e di vicinato;
h) riduzione degli squilibri in termini di capacità umane; e
i) miglioramento della qualità degli ambienti interni.
Per tutte le politiche e misure:
— risorse e capacità amministrative
— settore o settori interessati
— norme minime di prestazione energetica
— povertà energetica, edilizia sociale
— edilizia residenziale (monofamiliare, plurifamiliare)
— edilizia non residenziale
— fonti di energia rinnovabili
— eliminazione graduale dei combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento
— emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita
— economia circolare e rifiuti
— passaporti di ristrutturazione
— tecnologie intelligenti
— mobilità sostenibile negli edifici
— approcci di distretto e di vicinato
— campagne di sensibilizzazione e strumenti di consulenza
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d) Panoramica del fabbisogno di investimenti, delle fonti di bilancio e delle risorse amministrative
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— Fabbisogno totale di investimenti per il 2030, 2040, 2050 (milioni di EUR)
— Investimenti pubblici (milioni di EUR)
— Investimenti privati (milioni di EUR)
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e) Soglie per gli edifici a emissioni zero di nuova costruzione e ristrutturati di cui all’articolo 11
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— Soglie delle emissioni operative di gas a effetto serra degli edifici a emissioni zero di nuova costruzione;
— Soglie delle emissioni operative di gas a effetto serra degli edifici a emissioni zero ristrutturati;
— Soglie per il consumo annuo di energia primaria degli edifici a emissioni zero di nuova costruzione;
— Soglie per il consumo annuo di energia primaria degli edifici a emissioni zero ristrutturati
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f) Norme minime di prestazione energetica per gli edifici non residenziali
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— Soglie massime di prestazione energetica, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1
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g) Traiettoria nazionale per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale
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— La traiettoria nazionale per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale, compresi i traguardi per il 2030 e il 2035 per il consumo medio di energia primaria in kWh/(m2.a), a norma dell’articolo 9, paragrafo 2
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ALLEGATO III Calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
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ALLEGATO III
Calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
1. QUADRO GENERALE
Il presente allegato stabilisce un quadro dell’Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita ai fini della comunicazione dei risultati nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio conformemente all’articolo 7, paragrafo 2. Per verificare il rispetto di un valore limite ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, gli Stati membri possono decidere di escludere determinate parti delle fasi del ciclo di vita e determinati elementi che rientrano nell’ambito dei componenti edilizi, ad esempio applicando coefficienti ponderati associati alla data di emissione durante il ciclo di vita dell’edificio.
Il GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione è calcolato nel rispetto dei requisiti minimi enunciati nel presente allegato e secondo le parti pertinenti della norma EN 15978 (EN 15978:2011 Sostenibilità delle costruzioni — Valutazione della prestazione ambientale degli edifici — Metodo di calcolo), tenendo conto di eventuali norme successive relative alla sostenibilità delle costruzioni e al metodo di calcolo per la valutazione della prestazione ambientale degli edifici. Quanto segue non costituisce una codificazione giuridica della norma.
Il GWP nel corso del ciclo di vita indicato nell’attestato di prestazione energetica (APE) dell’edificio ne riflette lo stato «come costruito».
2. PERIODO DI STUDIO DI RIFERIMENTO
Il GWP nel corso del ciclo di vita è calcolato in relazione a un periodo di studio di riferimento di 50 anni (
9
).
3. DATI PER IL CALCOLO
Se disponibili, si utilizzano i dati pubblicati in conformità del regolamenti (UE) n. 305/2011 (
10
) o (UE) 2024/3110 (
11
) del Parlamento europeo e del Consiglio («Dati disponibili a norma del regolamento sui prodotti da costruzione» nella tabella 1). Se compatibili con i «dati disponibili a norma del regolamento sui prodotti da costruzione», devono essere utilizzati anche i dati pubblicati a norma dei regolamenti relativi ai prodotti adottati sulla base della direttiva 2009/125/CE, del regolamento (UE) 2017/1369 o del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (
12
) («Dati disponibili a norma della legislazione in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica» nella tabella 1). Se tali dati non sono disponibili, è possibile utilizzare altri tipi di dati indicati nella tabella 1. Gli Stati membri sono tenuti a garantire la massima accuratezza e affidabilità possibile dei risultati del calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita e sono incoraggiati a permettere l’uso dei dati specifici di progetto o prodotto laddove questi presentino una qualità e una precisione superiori rispetto ai dati generici o ai valori predefiniti.
Tabella 1
Panoramica delle definizioni dei diversi tipi di dati relativi ai prodotti da costruzione
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Tipo di dati
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Definizione e uso
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Dati disponibili a norma del regolamento sui prodotti da costruzione
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Dati di prodotto relativi agli effetti dei cambiamenti climatici desunti dalla dichiarazione di prestazione e di conformità ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 o del regolamento (UE) 2024/3110, comprese le dichiarazioni di prestazione e di conformità coperte da una specifica tecnica armonizzata e quelle rilasciate conformemente al documento per la valutazione europea e alla valutazione tecnica europea pertinenti.
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Dati disponibili a norma della legislazione in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica
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Dati compatibili pubblicati in applicazione dei regolamenti relativi ai prodotti adottati sulla base della direttiva 2009/125/CE, del regolamento (UE) 2017/1369 o del regolamento (UE) 2024/1781.
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Dati specifici di progetto
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Dati specifici del progetto calcolati conformemente alla norma EN 15804 o EN 50693 o a una norma compatibile, anche se non pubblicati in applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 o del regolamento (UE) 2024/3110 o dei regolamenti relativi ai prodotti adottati sulla base della direttiva 2009/125/CE, del regolamento (UE) 2017/1369 o del regolamento (UE) 2024/1781. Tali dati possono essere utilizzati solo se espressamente consentito dalla legislazione nazionale.
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Dati specifici di prodotto
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Dati specifici del prodotto calcolati conformemente alla norma EN 15804 o EN 50693 o a una norma compatibile, anche non pubblicati in applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 o del regolamento (UE) 2024/3110 o dei regolamenti relativi ai prodotti adottati sulla base della direttiva 2009/125/CE, del regolamento (UE) 2017/1369 o del regolamento (UE) 2024/1781. Tali dati possono essere utilizzati solo se espressamente consentito dalla legislazione nazionale.
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Dati medi per un gruppo di prodotti conformemente alla norma EN 15804 o EN 50693
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Dati ambientali settoriali che rappresentano la media di più prodotti di una o più aziende e sono forniti da associazioni di settore o altre organizzazioni equivalenti che si occupano del prodotto. Tali dati possono essere utilizzati solo se espressamente consentito dalla legislazione nazionale.
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Dati generici
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Dati ambientali generici calcolati conformemente alla norma EN 15804 o EN 50693 o a una norma compatibile per un gruppo di prodotti per un paese o una regione. Tali dati possono non essere specifici a livello di sito o impresa. Gli Stati membri stabiliscono norme chiare sulle modalità di generazione o calcolo di tali dati a partire da analoghi dati specifici di prodotto esistenti. Dette norme si basano su ipotesi prudenti, in modo da non favorire in maniera indebita i dati generici rispetto ai dati specifici di prodotto. Gli Stati membri possono stabilire dati generici per i prodotti da costruzione riutilizzati, tenendo conto dei vantaggi degli approcci circolari.
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Valori standard
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Dati ambientali calcolati conformemente alla norma EN 15804 o EN 50693 o a una norma compatibile, utilizzabili per colmare le lacune nei dati, quando nessuno dei tipi di dati sopra indicati è disponibile o quando è necessario semplificare il calcolo. I valori standard possono essere definiti per un elemento edilizio specifico o più elementi edilizi, oppure per un sottomodulo o un modulo del ciclo di vita, o ancora per più sottomoduli o più moduli del ciclo di vita. Gli Stati membri possono fissare valori standard basati su ipotesi prudenti che incoraggino il calcolo con dati specifici, quando disponibili. Gli Stati membri possono fissare una serie di valori standard che garantiscano che il GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, possa essere reso noto anche in assenza di dati specifici.
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Gli Stati membri stabiliscono norme chiare, improntate alla coerenza e alla prudenza, per generare e aggiornare dati generici e valori standard. Gli Stati membri provvedono affinché i dati necessari, compresi dati generici e valori standard, siano resi pubblici, in modo da consentire il calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita per gli edifici di nuova costruzione entro le date di cui all’articolo 7, paragrafo 2, anche quando non sono disponibili i dati specifici di progetto o di prodotto.
Per i tipi di dati diversi dai dati disponibili a norma del regolamento sui prodotti da costruzione o della legislazione in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica, gli Stati membri sono incoraggiati a limitare la frammentazione del mercato tramite il riconoscimento dei dati affidabili e compatibili pubblicati in qualsiasi Stato membro, compresi i dati specifici di prodotto e i dati specifici di progetto calcolati conformemente alle norme EN 15804 o EN 50693 o una norma compatibile. In ogni caso, nel combinare dati provenienti da fonti diverse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire coerenza e compatibilità e assicurare che i risultati finali relativi al GWP nel corso del ciclo di vita siano affidabili.
4. SUPERFICIE COPERTA UTILE
Il GWP nel corso del ciclo di vita è espresso in unità di kg CO2eq/m2 di superficie coperta utile.
Gli Stati membri stabiliscono le modalità di applicazione pratica della definizione di «superficie coperta utile» per il calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione. La superficie coperta utile corrisponde alla superficie delle parti dell’edificio che sono oggetto del calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita e non si estende al di là dell’involucro dell’edificio. Gli Stati membri descrivono a livello nazionale la superficie coperta utile adottata in termini di superfici dei componenti, definite conformemente agli standard IPMS (International Property Measurement Standards) (
13
) o a uno standard equivalente, in modo da garantire la trasparenza, la coerenza e la comparabilità delle misurazioni della superficie coperta.
Il GWP nel corso del ciclo di vita è calcolato e indicato nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio, conformemente all’articolo 19 e all’allegato V, o se del caso dell’unità edilizia. Ove pertinente, gli Stati membri possono stabilire norme in materia di ripartizione delle emissioni dei componenti edilizi condivisi da più edifici. Tali norme devono garantire che il calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita sia equo, trasparente e coerente per i diversi edifici e progetti.
5. DELIMITAZIONE DELLE FASI DEL CICLO DI VITA
Il GWP nel corso del ciclo di vita deve essere calcolato per ciascuna fase del ciclo di vita indicata come obbligatoria nella tabella 2. Gli Stati membri possono decidere di escludere dal calcolo qualsiasi fase indicata come facoltativa nella tabella 2.
Per ogni fase del ciclo di vita, quando le informazioni disponibili a livello di prodotto offrono vari scenari, il calcolo a livello di edificio è quanto più rappresentativo possibile del progetto o dell’edificio. Quando non sono disponibili informazioni affidabili o è opportuno ricorrere a un calcolo semplificato, gli Stati membri possono decidere di consentire l’utilizzo di uno scenario predefinito, basato sul principio dello scenario peggiore.
Gli Stati membri possono adottare valori standard per qualsiasi fase o sottofase del ciclo di vita, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dati per il calcolo di cui alla sezione 3, al fine di colmare le lacune nei dati o quando è necessario semplificare il calcolo.
Tabella 2
Fasi del ciclo di vita da calcolare, secondo la norma EN15978:2011 e prEN15978:2025 e tenendo conto di eventuali norme successive relative alla sostenibilità delle costruzioni e al metodo di calcolo per la valutazione della prestazione ambientale degli edifici
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Fasi del ciclo di vita
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Obbligatoria/Facoltativa
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EN 15978:2011
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prEN 15978:2025
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A1: Fornitura di materie prime
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A1: Estrazione e produzione a monte
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Obbligatoria
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A2: Trasporto
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A2: Trasporto fino allo stabilimento produttivo
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Obbligatoria
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A3: Fabbricazione
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A3: Fabbricazione
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Obbligatoria
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A4: Trasporto
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A4: Trasporto
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Obbligatoria
Gli Stati membri possono scegliere di limitare il calcolo alle informazioni disponibili a livello di prodotto e ai dati generici equivalenti o al valore standard
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A5: Processo di installazione della costruzione
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A5: Processo di installazione della costruzione
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Obbligatoria
Gli Stati membri possono decidere di escludere i processi legati alla demolizione preliminare alla costruzione e al trasporto degli operai da e verso il cantiere. Nel caso in cui sia calcolato un processo legato alla demolizione preliminare alla costruzione o al trasporto degli operai da e verso il cantiere, i risultati sono riportati come indicatori separati
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B1: Uso
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B1: Uso
B1.1: Emissioni dei materiali e della carbonatazione
B1.2: Emissioni fuggitive di refrigeranti
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Obbligatoria
Gli Stati membri possono scegliere di limitare il calcolo alle informazioni disponibili a livello di prodotto e ai dati generici equivalenti o al valore standard, anche per l’impatto associato alle emissioni fuggitive di refrigeranti
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B2: Manutenzione
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B2: Manutenzione
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Obbligatoria
Gli Stati membri possono scegliere di limitare il calcolo alle informazioni disponibili a livello di prodotto e ai dati generici equivalenti o al valore standard
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B3: Riparazione
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B3: Riparazione
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Obbligatoria
Gli Stati membri possono scegliere di limitare il calcolo alle informazioni disponibili a livello di prodotto e ai dati generici equivalenti o al valore standard
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B4: Sostituzione
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B4: Sostituzione di componenti edilizi
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Obbligatoria
Gli Stati membri stabiliscono chiaramente a livello nazionale la regola da applicare per quantificare il numero di sostituzioni dei componenti o dei prodotti (ad esempio numero decimale frutto di una media semplice, numero intero delle sostituzioni).
Se disponibili, utilizzare le informazioni relative alla vita utile di riferimento rese disponibili a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 o del regolamento (UE) 2024/3110 o dei regolamenti sui prodotti adottati sulla base della direttiva 2009/125/CE, del regolamento (UE) 2017/1369 o del regolamento (UE) 2024/1781
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B5: Riqualificazione
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B5: Riqualificazione
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Facoltativa
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B6: Consumo energetico durante l’utilizzo
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B6: Consumo energetico durante l’utilizzo
B6.1: Sistemi regolamentati integrati nell’edificio (servizi)
B6.2: Sistemi non regolamentati integrati nell’edificio (servizi)
B6.3: Altri usi dell’energia legati alle attività degli utilizzatori dell’edificio
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Obbligatoria
Il calcolo dovrebbe essere coerente con il calcolo delle emissioni operative di gas a effetto serra, conformemente al quadro comune generale di cui all’allegato I. Gli Stati membri possono limitare il calcolo ai soli sistemi regolamentati integrati nell’edificio (servizi) contemplati dalla presente direttiva.
Se gli Stati membri decidono di ammettere l’uso di fattori di emissione orientati al futuro per le emissioni operative di gas a effetto serra, tali fattori sono giustificati, coerenti e chiaramente definiti per l’intero periodo di riferimento dello studio.
L’assegnazione degli impatti dell’energia esportata è effettuata in conformità della norma EN 15978. L’impatto dell’energia esportata è riportato nella fase D2 del ciclo di vita
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B7: Consumo idrico durante l’utilizzo
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B7: Consumo idrico durante l’utilizzo
B7.1: Sistemi essenziali integrati nell’edificio (WC, docce, bagni, riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, umidificazione, irrigazione)
B7.2: Altri sistemi integrati nell’edificio (piscine, saune ecc.)
B7.3: Sistemi non integrati nell’edificio (ad esempio lavastoviglie, lavatrici ecc.)
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Facoltativa
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B8: Attività degli utilizzatori integrate nell’edificio non contemplate in B1-B7
B8.1: Trasporto di persone verso l’edificio e dall’edificio
B8.2: Ricarica di veicoli elettrici presso il sito dell’edificio
B8.3: Altro, ad esempio l’uso di materiali di consumo quali carta da ufficio, o mobilio e apparecchiature non fissati all’edificio
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Facoltativa
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C1: Smantellamento
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C1: Smantellamento/Demolizione
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Obbligatoria
Gli Stati membri possono scegliere di limitare il calcolo alle informazioni disponibili a livello di prodotto e ai dati generici equivalenti o al valore standard
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C2: Trasporto
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C2: Trasporto fino al sito di trattamento o smaltimento dei rifiuti
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Obbligatoria
Gli Stati membri possono scegliere di limitare il calcolo alle informazioni disponibili a livello di prodotto e ai dati generici equivalenti o al valore standard
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C3: Trattamento dei rifiuti per il riutilizzo, il riciclaggio e/o il recupero
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C3: Trattamento dei rifiuti per il riutilizzo, il riciclaggio e/o il recupero
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Obbligatoria
Gli Stati membri possono scegliere di limitare il calcolo alle informazioni disponibili a livello di prodotto e ai dati generici equivalenti o al valore standard
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C4: Smaltimento
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C4: Smaltimento dei rifiuti
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Obbligatoria
Gli Stati membri possono scegliere di limitare il calcolo alle informazioni disponibili a livello di prodotto e ai dati generici equivalenti o al valore standard
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D: Benefici e oneri oltre i confini del sistema
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D1: Riutilizzo, riciclaggio e recupero di energia derivanti dai flussi netti di materiali in uscita dai confini del sistema
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Obbligatoria
Gli Stati membri possono scegliere di limitare il calcolo alle informazioni disponibili a livello di prodotto e ai dati generici equivalenti o al valore standard
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D2: Potenziali benefici e oneri delle risorse esportate (ad esempio energia elettrica, energia termica, acqua potabile)
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Obbligatoria
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6. ASSEGNAZIONE DELLE EMISSIONI CONNESSE AL CONSUMO ENERGETICO DI UN EDIFICIO E ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA IN LOCO
La tabella 3 illustra i tre possibili approcci per l’assegnazione delle emissioni incorporate connesse al consumo energetico di un edificio e alla produzione di energia in loco. A fini di trasparenza, coerenza e accuratezza del calcolo, gli Stati membri scelgono uno degli approcci che figurano nella tabella 3 (A, B1 o B2). Se a livello nazionale adottano l’approccio B1 o B2, gli Stati membri rendono pubbliche le regole di assegnazione prescelte che sono indispensabili per il calcolo, conformemente al calcolo della prestazione energetica e alle norme pertinenti.
Ai fini del calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita, l’assegnazione delle emissioni operative connesse al consumo energetico di un edificio e alla produzione di energia in loco in tutte le fasi del ciclo di vita deve essere effettuata in linea con la scelta di assegnazione delle emissioni incorporate e conformemente alla norma EN 15978.
Tabella 3
Calcolo delle emissioni incorporate della produzione di energia rinnovabile in loco
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Fattore determinante
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Approccio A
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Approccio B1 o B2
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Tipo di assegnazione all’edificio delle emissioni incorporate connesse ai componenti di stoccaggio dell’energia
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Assegnazione totale all’edificio
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Tipo di assegnazione all’edificio delle emissioni incorporate connesse alle altre parti del sistema
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Assegnazione totale all’edificio
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B1: Assegnazione proporzionale all’edificio sulla base della quota di energia catturata/generata utilizzata per l’autoconsumo
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B2: Assegnazione all’edificio per i componenti integrati nel suo involucro e che ne costituiscono la superficie, e assegnazione proporzionale all’edificio delle restanti emissioni incorporate sulla base della quota di energia catturata/generata utilizzata per l’autoconsumo
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7. DELIMITAZIONE DEGLI ELEMENTI EDILIZI E DELLE ATTREZZATURE TECNICHE
Il calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita include almeno gli elementi edilizi e le attrezzature tecniche elencati al livello 2 nelle categorie «Scheletro» e «Elementi interni» della tabella 4. Gli Stati membri garantiscono che il calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita sia esaustivo e accurato descrivendo chiaramente a livello nazionale gli elementi edilizi e le attrezzature tecniche dell’edificio che servono per il calcolo. A tal fine gli Stati membri possono seguire gli esempi riportati ai livelli 3 e 4 della tabella 4 e indicare eventuali scostamenti sostanziali nella legislazione nazionale.
Nel calcolo si tiene conto degli elementi edilizi e delle attrezzature o dei sistemi tecnici contemplati dall’attestato di prestazione energetica dell’edificio oggetto della valutazione, anche se esterni e strutturalmente indipendenti, se gli Stati membri ritengono che la loro proprietà e manutenzione siano di competenza parziale o esclusiva del proprietario dell’edificio (
14
). Elementi edilizi e attrezzature esterni e strutturalmente indipendenti dall’edificio sono esclusi dal calcolo della superficie coperta, ma le emissioni ad essi associate sono prese in considerazione nell’analisi delle emissioni di carbonio incorporate e operative.
Gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di adottare dati generici o valori standard per qualsiasi elemento menzionato nella tabella 4, conformemente ai requisiti relativi ai dati per il calcolo di cui alla sezione 3, al fine di colmare le lacune nei dati o quando è necessario semplificare il calcolo.
Tabella 4
Delimitazione gerarchica degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche
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Livello 1
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Livello 2
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Livello 3 (esempio)
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Livello 4 (esempi)
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Scheletro
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Sottostruttura
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Pali di fondazione e relativi supporti
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Pali permanenti e cassone
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Rinforzi per fondazioni
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Fondazioni
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Supporti laterali
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Platea di fondazione, plinti, batoli, travi di fondazione; cordoli e travi di collegamento
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Pareti e pilastri di sottostruttura
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Solette e travi del pianterreno (se l’edificio ha un piano interrato, la platea del piano interrato rientra tra gli «Elementi del piano interrato» di livello 3)
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Vano ascensore (solette e pareti)
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Elementi del piano interrato
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Supporti laterali del piano interrato
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Platea e madrone del piano interrato
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Muri di contenimento
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Pareti strutturali, contrafforti e pilastri del piano interrato
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Travi, traverse, contrafforti e solette del piano interrato
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Vani scala e rampe del piano interrato
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Membrane impermeabilizzanti, manto drenante e scarichi con orientamento verticale, contropareti di rivestimento
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Membrane impermeabilizzanti, manto drenante e scarichi con orientamento orizzontale, massetto di copertura
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Isolamento del piano interrato
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Vani ascensore, pozzetti di scarico, cavidotti del piano interrato
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Opere composite, prefabbricate e varie per la sottostruttura (1)
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Struttura
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Scheletro e solette (al di sopra di quelle superiori del pianterreno)
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Pareti strutturali, contrafforti e pilastri
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Travi, traverse, contrafforti e solette dei piani superiori
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Travi, traverse, contrafforti e solette del tetto
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Vani scala (facenti parte della struttura)
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Ignifugazione della struttura in acciaio
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Cisterne, piscine e varie
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Solo se all’interno dell’involucro dell’edilizio (in caso contrario rientrano tra le opere esterne)
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Opere composite, prefabbricate e varie per la struttura (2)
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Opere architettoniche esterne (non strutturali)
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Facciata
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Pareti ed elementi esterni non strutturali
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Finiture per pareti esterne, a eccezione dei rivestimenti esterni
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Rivestimenti esterni per la facciata e facciate continue
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Finestre esterne
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Porte esterne
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Vetrine commerciali esterne
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Serrande avvolgibili e serrande ignifughe
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Tetto
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Finiture del tetto
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Lucernari
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Impermeabilizzazione
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Isolamento
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Apparato di decorazione del tetto (elementi artificiali e organici)
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Opere composite, prefabbricate e varie per le opere architettoniche esterne (non strutturali) (3)
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Elementi interni
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Opere architettoniche interne o al coperto (non strutturali)
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Partizioni interne
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Pareti interne non strutturali e partizioni interne
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Isolamento
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Vetrine commerciali interne
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Cubicoli per servizi igienici
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Partizioni mobili
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Celle refrigerate
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Porte interne
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Finestre interne
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Serrande avvolgibili e serrande ignifughe
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Opere varie in calcestruzzo
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Raccordi e varie
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Balaustre, ringhiere e corrimano
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Vani scala e passerelle non facenti parte della struttura, scalette alla marinara
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Armadi, armadietti, soluzioni di stoccaggio, sedute, mensole, banconi e panche integrati (4)
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Elementi decorativi integrati
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Pannelli di accesso
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Finiture al coperto
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Finiture per pavimenti, sia interne che esterne (al coperto o su balconi)
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Finiture e rivestimenti per pareti interne
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Finiture per soffitti e controsoffitti (interni o esterni)
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Isolamento
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Opere composite, prefabbricate e varie per le opere architettoniche interne o al coperto (non strutturali) (5)
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Servizi e apparecchiature per l’edificio: impianti idraulici e per le acque reflue
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Sanitari
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WC, cisterne, piatti doccia, vasche da bagno, rubinetteria, comandi, soffioni doccia, lavabi, lavandini, scaldacqua istantanei
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Impianti per l’acqua fredda
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Termostati, calorimetri, contatori di acqua fredda, insiemi di pompe/booster di pressione, altri contatori, tubature e relativo isolamento, supporti/agganci, protezioni antigelo e apparecchiature per la tracciatura termica
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Accumulo dell’acqua fredda
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Cisterne di accumulo ed eventuali sistemi di trattamento e filtraggio per il controllo della qualità dell’acqua
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Drenaggio delle acque superficiali/meteoriche/nere
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Tubature, isolamento, supporto, cisterne di accumulo delle acque meteoriche, ritenzione, bocchette, pompe, pluviali, tubature fognarie, tubature per l’acqua di condensa, isolamento, sostegni, serbatoi, sifoni, pompe, scarichi
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Sistemi di riutilizzo dell’acqua
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Cisterne di accumulo, tubature e apparecchiature per il trattamento delle acque grigie/meteoriche entro la linea di arretramento
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Servizi e apparecchiature per l’edificio: impianti di riscaldamento
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Apparecchiature per la produzione di calore e acqua calda
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Caldaia a gas/elettrica, pompe di calore geotermiche/aria/acqua, chiller, scaldacqua individuale, stufa a legna, caldaia a biomassa, impianti solari termici di riscaldamento e produzione di acqua calda. I sistemi di riscaldamento collettivo situati all’interno dell’area di sedime dell’edificio sono inclusi fino al contatore; oltre il contatore, sono considerati parte della rete di distribuzione. Il pozzo e il collettore multivia sono inclusi anche se si trovano al di fuori dell’area di sedime. Scambiatore di calore a piastre collegato a una rete di teleriscaldamento. Sono incluse anche le apparecchiature di produzione di acqua calda (ad esempio riscaldatore d’acqua)
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Distribuzione di calore e acqua calda, comandi, accessori, emettitori, scambiatori/unità terminali
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Radiatore elettrico, radiatore ad acqua, riscaldamento a pavimento, satelliti di utenza (moduli HIU), scambiatore di calore a piastre, pompe, quadro meccanico, unità di pressurizzazione, dosatore, distributore ai circuiti derivati (controller BC), deumidificatore, supporti antivibrazione, calorimetri, contatori di acqua calda, tubature e relativo isolamento, supporti/agganci, protezioni antigelo e apparecchiature per la tracciatura termica
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Apparecchiature per l’accumulo del calore
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Accumulatore di acqua calda, serbatoio tampone, vaso di espansione
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Servizi e apparecchiature per l’edificio: impianti dedicati di raffrescamento (un impianto che produce sia riscaldamento che raffrescamento rientrerà soltanto nella categoria «impianti di riscaldamento»)
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Apparecchiature per la produzione di raffrescamento
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Torre di raffrescamento, ventilconvettori, condizionatore d’aria
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Emettitore di raffrescamento, scambiatori/unità terminali, accessori e comandi, distribuzione, accumulo
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Accumulatore di acqua fredda, serbatoio tampone, vaso di espansione per il raffrescamento, pompe, quadro meccanico, unità di pressurizzazione, dosatore, distributore ai circuiti derivati (controller BC), deumidificatore, supporti antivibrazione, calorimetri, contatori di acqua fredda, tubature e relativo isolamento, supporti/agganci, protezioni antigelo e apparecchiature per la tracciatura termica
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Servizi e apparecchiature per l’edificio: impianti di ventilazione
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Movimentazione dell’aria
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Ventilatori, ventilazione meccanica con recupero del calore, unità di trattamento aria, ventilatori da soffitto, ventilazione per cucina, barriere d’aria
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Terminali di ventilazione
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Diffusori, griglie, sistemi a volume d’aria variabile, sistemi a volume d’aria costante, feritoie di ventilazione
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Condutture e accessori
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Condutture, isolamento, supporti, condutture con classificazione di reazione al fuoco, supporti
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Serrande di regolazione, attenuazione e sicurezza antincendio connesse alla ventilazione
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Regolatore a portata variabile (VAV), regolatore di portata (VCD), serranda antincendio, estrazione di fumo, serranda antifumo motorizzata, pressurizzazione del vano scale, ventilatori con classificazione di reazione al fuoco, serrande di sovrapressione, comandi, feritoie di ventilazione, aspirazione di gas, attenuazione acustica
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Servizi e apparecchiature per l’edificio: impianti di illuminazione
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Illuminazione interna
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Apparecchi di illuminazione interna, presa, scatola di derivazione, portalampada, comandi, cavo, interruttore
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Illuminazione esterna (montata sull’edificio)
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Lampade/pali/sostegni ecc. montati sull’edificio. Apparecchi di illuminazione esterna, presa, scatola di derivazione, portalampada, comandi, cavo, interruttore
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Illuminazione di emergenza
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Luci di emergenza, comandi, cavo, interruttore
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Illuminazione di altro tipo
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Illuminazione per attività specifiche, per palcoscenico/intrattenimento, per espositori commerciali, illuminazione architettonica compresi gli apparecchi di illuminazione associati, presa, scatola di derivazione, portalampada, comandi, cavo, interruttore
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Servizi e apparecchiature per l’edificio: Servizi elettrici per l’alimentazione elettrica, le comunicazioni, la sicurezza, l’informatica e la rilevazione di incendi
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Alimentazione elettrica
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Sono incluse le installazioni interne e montate sull’edificio. Cavo di alimentazione, canalette per cavi, quadri di distribuzione, apparecchiature di emergenza, condotto sbarra, trasformatore, prese/interruttori, scatole di derivazione a pavimento, sensori, alta tensione, media tensione, bassa tensione, bassa potenza, contenimento
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Bassissima tensione (extra-low voltage, ELV)/comunicazioni/sicurezza
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Sistemi ELV. Apparecchiature audiovisive e per le telecomunicazioni. Sicurezza: apparecchiature di videosorveglianza a circuito chiuso (CCTV), sensori di sicurezza e allarmi
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Informatica e dati
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Apparecchiature informatiche: qualsiasi apparecchiatura inerente ai dati, ad esempio apparecchiature Wi-Fi, server, cablaggio dorsale e strutturato, computer, stampanti, armadi rack, sezionatori
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Sistema di gestione dell’edificio (building management system, BMS)
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BMS/controller su ventilconvettori, postazione esterna, sistema di controllo principale con computer (head-end), cablaggio necessario, valvole di controllo, sensori per le statistiche sulla temperatura
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Generazione elettrica di emergenza
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Gruppo di continuità (uninterruptible power supply, UPS), generazione di emergenza, batterie di alimentazione, generatori di riserva entro la linea di arretramento
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Rivelazione e allarme antincendio
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Sistemi di allarme antincendio compresa rivelazione, cablaggio, centralina antincendio e terminale di allarme
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Servizi e apparecchiature per l’edificio: produzione di energia rinnovabile in loco
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Energia rinnovabile — Produzione di energia elettrica in loco e sull’edificio
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Pannello solare fotovoltaico, invertitore, turbina eolica, turbina idraulica montata sull’edificio o all’interno dell’area di sedime dell’edificio
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Energia rinnovabile — Stoccaggio in loco
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Batteria all’interno dell’area di sedime dell’edificio
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Servizi e apparecchiature per l’edificio: Installazioni la sicurezza degli occupanti, per i combustibili e per i sistemi di spostamento
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Impianti di estinzione a spruzzo (sprinkler)
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Tubi, ugelli erogatori, valvole, serbatoio, flessibile, pompe
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Sistemi antincendio
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Colonna a secco e a umido, idrante, all’interno dell’area di sedime designata, comandi/sensori del sistema ad apertura automatica, sistema di estinzione
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Protezione dai fulmini/messa a terra
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Parafulmini, picchetti di terra
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Installazioni per combustibili
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Tutte le forniture per combustibili, pompati o in pressione, diversi dall’energia elettrica
Apparecchiature per il gas: connessione, contatore del gas, regolatore di pressione, tubature, valvole.
Serbatorio di stoccaggio del gas in loco, depositi a secco.
Coclee di trasferimento
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Montacarichi, montascale, piattaforma elevatrice
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Sono inclusi i sistemi per montacarichi, montascale, piattaforma elevatrice. L’alimentazione di tali sistemi rientra tra le installazioni elettriche
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Scale meccaniche e marciapiedi mobili
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Sono inclusi i sistemi per scale meccaniche e marciapiedi mobili. L’alimentazione di tali sistemi rientra tra le installazioni elettriche
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Servizi e apparecchiature per l’edificio: Sistemi di smaltimenti dei rifiuti
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Sistemi di smaltimento dei rifiuti speciali e urbani
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Inceneritori di rifiuti e qualsiasi sistema per flussi di rifiuti e installazione di smaltimento
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Opere composite, prefabbricate e varie per i servizi e le apparecchiature per l’edificio (6)
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Opere esterne
(facoltativo)
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Strade, vialetti, pavimentazioni e altre superfici esterne idonee al traffico pedonale o veicolare all’interno dell’area di pertinenza dell’edificio
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Strade e vialetti progettati per il traffico pedonale o veicolare
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È inclusa la preparazione delle opere di sottofondo, compresi trattamento, posa, livellamento, spianamento e compattazione.
Caldana, calcestruzzo in situ comprese casseforme, rinforzo, connessioni, membrane drenanti/antierba, cordoli, bordi, accessori, marcature applicate sulla superficie del marciapiede/manto stradale/campo, finiture lavorate, ad esempio:
— asfalto o macadam rivestito
— mattoni, mattonelle, lastricatura, piastrelle, acciottolato, sanpietrini
— ghiaia, schegge di pietra, cippato
— superfici progettate per aree giochi, attività sportive o altri usi specialistici
— tutti i sistemi necessari per gestire il drenaggio e/o la ritenzione delle acque superficiali
— gradini, vani scala e rampe (incluse sottostrutture, formazione e finitura finale) oltre la linea di arretramento designata
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Vialetti pedonali
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Superfici, lastricate o flessibili, progettate per il traffico pedonale
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Elementi esterni per la delimitazione di spazi esterni, confini e zone del lotto di pertinenza dell’edificio, e per scopi decorativi
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Recinzioni esterne
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Sono inclusi recinzioni, ringhiere, cancelli, muri, muretti esterni in legno, metallo, calcestruzzo, muratura che sono nuovi e non fanno parte dell’involucro termico dell’edificio.
Sono incluse le barriere per veicoli e pedoni che devono poter sopportare un dato carico a fini protettivi, unitamente ai cancelli associati.
Sono inclusi gli elementi necessari per la sottostruttura, i componenti, i pali, i fissaggi, la ferramenta, gli accessori quali copertine, le apparecchiature elettriche, i comandi e le finiture finali.
La categoria include i muri di contenimento che non fanno parte dell’edificio, generalmente in calcestruzzo, legno o muratura, compresi tutti gli elementi necessari di sottostruttura/pali, terra armata, elementi necessari per il drenaggio, membrane, componenti, fissaggi, accessori quali copertine, giunti, preservanti, finiture finali, gabbioni
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Ringhiere esterne
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Pareti esterne
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Elementi esterni
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Arredi stradali presso il sito, compresi cancelli (non facenti parte di recinzioni o barriere), tornelli, dissuasori fissi/a scomparsa/rimovibili, sedili, panchine, tavoli, cestini della spazzatura/bidoni, espositori per manifesti/bacheche, rastrelliere/ricoveri per biciclette, segnaletica, pennoni portabandiera, attrezzature sportive/ludiche per esterni, ponticelli pedonali, fermate di autobus, pensiline, cabine telefoniche, cassette postali, sculture/opere d’arte per esterni, elementi ornamentali per esterni con giochi d’acqua e relative sottostrutture, serbatoi, componenti, tubature, comandi e apparecchiature necessarie
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Servizi esterni per l’edificio
Nota generale: nella presente categoria rientrano tutti i servizi non fissati all’edificio o ospitati al di fuori dell’area di sedime.
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Drenaggio esterno
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Drenaggio delle acque meteoriche/superficiali/del terreno in superficie e nel sottosuolo, dal primo pozzetto al di là del muro perimetrale dell’edificio, punto di immissione nella rete fognaria o altro punto di scarico (ad esempio impianto di trattamento dei liquami in loco). Sono inclusi fosse, tubature, raccordi, letti, materiali di rinterro, alloggiamenti, supporti, connessioni, sifoni e grate (ad esempio su strade). Unità di pompaggio preassemblate, terminali/teste di scarico, rivestimenti finali, canalizzazioni prefabbricate, camere, pozzetti, canali, pozzi di scarico, fosse biologiche, disoleatori. Sono incluse tutte le alterazioni e le opere di riparazione, riempimento o pulizia di sistemi di drenaggio, pozzetti e grate esistenti. Sono incluse le installazioni connesse ai sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SUDS) (non piantate) e drenaggio di liquidi pericolosi, quali composti chimici e liquidi di scarto industriali
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Servizi esterni — Acqua
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Sistemi di approvvigionamento idrico tramite condutture che trasportano acqua dalla rete del fornitore al punto di ingresso nell’edificio, compresa la distribuzione ai punti di utilizzo esterni (ad esempio impianti e macchinari esterni, idranti). Idranti/riciclaggio delle acque meteoriche/riciclaggio delle acque grigie oltre la linea di arretramento designata. Sono incluse cisterne, tubature, tracciatura termica, isolamento, connessioni
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Servizi esterni — Energia elettrica
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Distribuzione di energia elettrica ad alta tensione dalla rete del fornitore fino a un trasformatore in loco, distribuzione di energia elettrica a bassa tensione dal trasformatore in loco fino alla centralina principale all’interno dell’edificio e alle installazioni esterne per la fornitura di energia elettrica, compresi i generatori di emergenza o di riserva. Sono inclusi cavi, pannelli, circuiti di collegamento, canaline, coperchi, connessioni, distribuzione, fosse, pozzi, sottostazioni complete/trasformatori, installazioni UPS
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Servizi esterni — Gas
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Sistemi di approvvigionamento di gas tramite condutture che trasportano il gas dalla rete del fornitore al contatore del gas, e che trasportano il gas di petrolio liquefatto (GPL) da recipienti di stoccaggio esterni al punto di distribuzione, compresi l’approvvigionamento dalla rete e la distribuzione del gas a punti di utilizzo esterni (ad esempio impianti e macchinari esterni). Sono inclusi distribuzione, coperchi, connessioni, fosse, pozzi, taniche/bombole di stoccaggio
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Servizi esterni — Telecomunicazioni e simili
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Collegamento a sistemi di telecomunicazione, televisione via cavo, Internet e altri sistemi di comunicazione dalla rete del fornitore o altro punto di fornitura del servizio fino al punto di distribuzione principale all’interno dell’edificio. Sono inclusi cavi, pannelli, circuiti di collegamento, canaline, coperchi, connessioni, distribuzione, fosse, pozzi
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Servizi esterni — Stoccaggio di combustibile
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Stoccaggio esterno di combustibile e sistemi di distribuzione tramite condutture. Cisterne e recipienti di stoccaggio all’esterno dell’edificio e sistemi di approvvigionamento tramite condutture che trasportano petrolio, benzina o diesel dalle cisterne o dai recipienti di stoccaggio fino al punto di ingresso nell’edificio o a impianti e macchinari esterni. Sono inclusi distribuzione, pompe, valvole, isolamento, coperchi, connessioni, apparecchiature di monitoraggio fosse, pozzi, taniche/bombole di stoccaggio
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Servizi esterni — Illuminazione
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Impianti esterni di illuminazione stradale/del sito, anche per zone pedonali, vialetti, strade, segnali stradali luminosi, illuminazione esterna. Sono inclusi cavi, pannelli, circuiti di collegamento, coperchi, connessioni, distribuzione, fosse, pozzi, comandi e le luminarie/lampade stesse, anche per campi sportivi
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Servizi esterni — Sistemi di sicurezza
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Sistemi di sicurezza compresi CCTV, aste per videocamere, alimentatori esterni generici per apparecchiature di sicurezza e illuminazione di sicurezza specifica
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Opere composite, prefabbricate e varie per i servizi esterni per l’edificio (7)
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Edifici esterni (8)
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Edifici ausiliari di piccole dimensioni
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Edifici ausiliari esterni separati di piccole dimensioni, funzionali ai sistemi dell’edificio, al suo normale funzionamento e all’accesso al sito, compresi locali caldaia, ambienti che ospitano sottostazioni o destinati allo stoccaggio di combustibili, ricoveri per biciclette, capanni, magazzini e casotti di guardia
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Strutture di parcheggio indipendenti (9)
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Strutture sotterranee o in superficie a uso esclusivo o condiviso degli occupanti dell’edificio
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Opere composite, prefabbricate e varie per gli edifici esterni (10)
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(1)
Isolamento, impermeabilizzazione, massetti, connessioni, raccordi o scarichi, elementi per servizi che sono inseriti o applicati insieme alle opere di sottostruttura ma non sono già contemplati in voci specifiche della presente tabella 4 o altrove.
(2)
Elementi ignifughi, di isolamento, di impermeabilizzazione, massetti, connessioni, raccordi, rampe, supporti per sedute su più livelli, passaggi per la manutenzione o altri elementi che sono inseriti o applicati insieme alle opere strutturali ma non sono già contemplati in voci specifiche della presente tabella 4 o altrove.
(3)
Elementi ignifughi, di isolamento, di impermeabilizzazione, massetti, connessioni e fissaggi alla struttura, raccordi, rampe, dispositivi di ombreggiamento, feritoie di ventilazione, gronde, barriere anti-insetti, griglie, parapetti, balaustre, pareti verdi, comignoli o altri elementi che sono inseriti o applicati insieme alle opere architettoniche esterne ma non sono già contemplati in voci specifiche o altrove.
(4)
Sono «integrati» gli elementi incorporati nell’edificio durante la fase di costruzione e prima della consegna dell’edificio al proprietario.
(5)
Elementi ignifughi, di isolamento, di impermeabilizzazione, massetti, connessioni e fissaggi alla struttura o passaggi per la manutenzione, intelaiature, saldature, adesivi, pavimenti flottanti, pavimenti ammortizzati, finiture, marcature orizzontali, profili, battiscopa, raccordi, rampe, griglie, parapetti, ringhiere, caminetti o altri elementi che sono inseriti o applicati insieme alle opere architettoniche interne ma non sono già contemplati in voci specifiche della presente tabella 4 o altrove.
(6)
Tutti gli altri attacchi, raccordi o elementi di altro tipo che sono inseriti o applicati insieme ai servizi, ai sistemi e alle infrastrutture per l’edificio ma non sono già contemplati in voci specifiche della presente tabella 4 o altrove.
(7)
Tutti gli altri attacchi, raccordi o elementi di altro tipo associati all’installazione di servizi connessi ad acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, ventilazione, drenaggio in superficie, telecomunicazione e altri servizi, compresi condotti, rivestimenti protettivi, fori, tracce, cavidotti, coperture, tagliafuoco, etichette, basi eccetera, non inclusi altrove.
(8)
Edifici ubicati all’esterno dell’edificio valutato e strutturalmente indipendenti, ma che sorgono nella sua area di pertinenza e servono gli occupanti, i sistemi tecnici per l’edilizia e/o le infrastrutture di tale edificio. L’indipendenza strutturale implica l’assenza di fondazioni e altri elementi strutturali portanti in comune.
(9)
I parcheggi che si trovano all’interno dell’involucro della struttura dell’edificio e condividono con esso elementi strutturali non sono considerati edifici esterni ma parte dell’edificio. L’analisi tiene pertanto conto delle emissioni di carbonio incorporate e operative associate e della superficie coperta di tali parcheggi. Viceversa, per le strutture di parcheggio indipendenti che sono considerate edifici esterni, l’analisi tiene conto delle emissioni di carbonio incorporate e operative associate ma non della superficie coperta. Se il parcheggio fa parte di una struttura condivisa da più edifici, l’intero complesso di edifici è oggetto di un’unica valutazione, oppure gli impatti del carbonio incorporato e la superficie coperta del parcheggio sono ripartiti in funzione delle quote di posti auto attribuiti a ciascun edificio.
(10)
Tutti gli altri attacchi, raccordi o elementi di altro tipo associati alla costruzione di edifici esterni che non sono inclusi altrove.
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8. RISULTATI DEL CALCOLO DEL GWP NEL CORSO DEL CICLO DI VITA
Ai fini dell’indicazione nell’APE, il GWP nel corso del ciclo di vita dell’edificio deve essere comunicato usando un formato trasparente, che precisi i risultati per ciascuna fase del ciclo di vita conformemente alla tabella 5.
Tabella 5
Indicazione del GWP nel corso del ciclo di vita nell’attestato di prestazione energetica (APE) dell’edificio
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Fase di produzione (A1-A3)
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Fase di costruzione (A4-A5)
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Fase di utilizzo, manutenzione e sostituzione (B1-B4)
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Fase di consumo energetico durante l’utilizzo (B6)
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Fase di fine vita (C1-C4)
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Potenziale di riutilizzo, riciclo, recupero (D1)
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Potenziali benefici e oneri delle risorse esportate (ad esempio energia elettrica, energia termica, acqua potabile) (D2)
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GWP totale (1)
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(1)
GWP totale è la somma di GWP fossile, GWP biogenico e GWP uso del suolo e cambiamento di uso del suolo.
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ALLEGATO IV Quadro generale comune per la valutazione della predisposizione degli edifici all’intelligenza
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ALLEGATO IV
Quadro generale comune per la valutazione della predisposizione degli edifici all’intelligenza
1. La Commissione stabilisce la definizione dell’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza e una metodologia con cui tale indicatore deve essere calcolato per valutare le capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete e migliorare la sua efficienza energetica e le prestazioni generali.
L’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza tiene conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti.
La metodologia tiene conto di caratteristiche quali l’eventuale esistenza di un gemello digitale dell’edificio.
La metodologia considera tecnologie come i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo degli edifici, i dispositivi autoregolanti per la regolazione della temperatura dell’aria interna, gli elettrodomestici integrati, i punti di ricarica per veicoli elettrici, l’accumulo di energia nonché le funzionalità specifiche e l’interoperabilità di tali sistemi, oltre ai benefici per le condizioni climatiche degli ambienti interni, l’efficienza energetica, i livelli di prestazione e la flessibilità così consentita.
2. La metodologia si basa sulle seguenti funzionalità chiave relative all’edificio e ai suoi sistemi tecnici per l’edilizia:
a)
la capacità di mantenere l’efficienza energetica e il funzionamento dell’edificio mediante l’adattamento del consumo energetico, ad esempio usando energia da fonti rinnovabili;
b)
la capacità di adattare la propria modalità di funzionamento in risposta alle esigenze dell’occupante, prestando la dovuta attenzione alla facilità d’uso, al mantenimento di condizioni di benessere termo-igrometrico degli ambienti interni e alla capacità di comunicare dati sull’uso dell’energia;
c)
la flessibilità della domanda di energia complessiva di un edificio, inclusa la sua capacità di consentire la partecipazione alla gestione attiva e passiva, nonché implicita ed esplicita, della domanda, attraverso il suo stoccaggio di energia e la sua restituzione alla rete, ad esempio attraverso la flessibilità e le capacità di trasferimento del carico; e
d)
la capacità di migliorarne l’efficienza energetica e la prestazione complessiva tramite l’utilizzo delle tecnologie di risparmio energetico.
3. La metodologia può altresì considerare:
a)
l’interoperabilità dei sistemi (contatori intelligenti, sistemi di automazione e controllo dell’edificio, elettrodomestici integrati, dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura dell’aria all’interno dell’edificio, sensori di qualità dell’aria interna e ventilazione); e
b)
l’influenza positiva delle reti di comunicazione esistenti, in particolare l’esistenza di un’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per l’alta velocità, come l’etichetta facoltativa «predisposta per la banda larga», e l’esistenza di un punto di accesso per gli edifici con molteplici unità immobiliari conformemente all’articolo 8 della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (
15
).
4. La metodologia non pregiudica i regimi nazionali di certificazione della prestazione energetica vigenti e si basa sulle iniziative correlate a livello nazionale, tenendo conto dei principi della titolarità dell’occupante, della protezione dei dati, della vita privata e della sicurezza, in conformità del diritto dell’Unione pertinente in materia di protezione dei dati e vita privata nonché delle migliori tecniche disponibili nel settore della cibersicurezza.
5. La metodologia definisce il formato più adeguato del parametro dell’indicatore della predisposizione degli edifici all’intelligenza ed è semplice, trasparente e facilmente comprensibile per i consumatori, i proprietari, gli investitori e gli attori del mercato della gestione della domanda d’energia.
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ALLEGATO V Modello dell’attestato di prestazione energetica
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ALLEGATO V
Modello dell’attestato di prestazione energetica
(di cui all’articolo 19)
1. Sulla prima pagina dell’attestato di prestazione energetica figurano almeno gli elementi seguenti:
a)
classe di prestazione energetica;
b)
consumo annuo di energia primaria calcolato, espresso in kWh/(m2.a);
c)
consumo energetico finale annuo calcolato, espresso in kWh/(m2.a);
d)
energia rinnovabile prodotta in loco in % del consumo energetico;
e)
emissioni operative di gas a effetto serra (kgCO2/(m2.a) e valore del GWP nel corso del ciclo di vita, se disponibile.
Nell’attestato di prestazione energetica figurano inoltre gli elementi seguenti:
a)
consumo annuo di energia primaria e finale calcolato, espresso in kWh o MWh;
b)
produzione di energia rinnovabile espressa in kWh o MWh; principale vettore energetico e tipo di fonte di energia rinnovabile;
c)
fabbisogno di energia calcolato, espresso in kWh/(m2.a);
d)
indicazione che precisi se l’edificio ha la capacità di reagire a segnali esterni e di adeguare il consumo di energia (sì/no);
e)
indicazione che precisi se il sistema di distribuzione del calore all’interno dell’edificio è capace di funzionare a temperature basse o più efficienti, se del caso (sì/no);
f)
informazioni di contatto del pertinente sportello unico per consulenza in materia di ristrutturazione.
2. Inoltre l’attestato di prestazione energetica può includere gli indicatori seguenti:
a)
consumo energetico, carico massimo, dimensioni del generatore o dell’impianto, principale vettore energetico e tipo principale di elemento per ciascuno degli utilizzi: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione incorporata;
b)
classe di emissione di gas a effetto serra (se del caso);
c)
informazioni sugli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio temporaneo del carbonio negli edifici o sugli stessi;
d)
indicazione che precisi se per l’edificio è disponibile un passaporto di ristrutturazione (sì/no);
e)
valore U medio per gli elementi opachi dell’involucro dell’edificio;
f)
valore U medio per gli elementi trasparenti dell’involucro dell’edificio;
g)
tipo dell’elemento trasparente più comune (ad esempio finestra con doppi vetri);
h)
risultati dell’analisi del rischio di surriscaldamento (se disponibili);
i)
presenza di sensori fissi che monitorano la qualità degli ambienti interni;
j)
presenza di comandi fissi che reagiscono ai livelli di qualità degli ambienti interni;
k)
numero e tipo di punti di ricarica per veicoli elettrici;
l)
presenza, tipo e dimensioni dei sistemi di stoccaggio dell’energia;
m)
vita residuale prevista degli impianti e degli apparecchi di riscaldamento e/o condizionamento d’aria, se del caso;
n)
possibilità di adattare l’impianto di riscaldamento affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
o)
possibilità di adattare l’impianto di acqua calda per uso domestico affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
p)
possibilità di adattare l’impianto di condizionamento d’aria affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
q)
consumo energetico misurato;
r)
se sia presente un collegamento a una rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento e, se disponibili, informazioni su un potenziale collegamento a un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
s)
fattori di energia primaria locale e relativi fattori di emissione di carbonio della rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento locale connessa;
t)
emissioni operative di particolato fine (PM
2,5
).
L’attestato di prestazione energetica può includere i seguenti collegamenti con altre iniziative, se queste si applicano nello Stato membro interessato:
a)
indicazione che precisi se per l’edificio è stata effettuata una valutazione della predisposizione all’intelligenza (sì/no);
b)
ove disponibile, valore della valutazione della predisposizione all’intelligenza;
c)
indicazione che precisi se per l’edificio è disponibile un registro digitale degli edifici (sì/no).
Le persone con disabilità devono avere pari accesso alle informazioni contenute negli attestati di prestazione energetica.
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ALLEGATO VI Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica
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ALLEGATO VI
Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica
1. Definizione di attestato di prestazione energetica valido
Gli Stati membri forniscono una definizione chiara di cosa sia considerato un attestato di prestazione energetica valido.
La definizione di attestato di prestazione energetica valido garantisce:
a)
un controllo della validità dei dati in ingresso (anche mediante controlli in loco) utilizzati ai fini della certificazione energetica dell’edificio e dei risultati riportati nell’attestato di prestazione energetica;
c)
lo scostamento massimo per la prestazione energetica di un edificio, espressa preferibilmente dall’indicatore numerico del consumo di energia primaria (kWh/(m2. a)];
d)
un numero minimo di elementi diversi dai valori assegnati o standard.
Gli Stati membri possono includere elementi aggiuntivi nella definizione di un attestato di prestazione energetica valido, ad esempio lo scostamento massimo per valori specifici di dati.
2. Qualità del sistema di controllo indipendente degli attestati di prestazione energetica
Gli Stati membri forniscono una definizione chiara degli obiettivi di qualità e del livello di affidabilità statistica che dovrebbe raggiungere il quadro degli attestati di prestazione energetica. Il sistema di controllo indipendente garantisce che almeno il 90 % degli attestati di prestazione energetica validi abbiano un’affidabilità statistica del 95 % per il periodo valutato, che non deve essere superiore a un anno.
Il livello di qualità e il livello di affidabilità del sistema di controllo indipendente degli attestati di prestazione energetica è misurato mediante campionamento casuale e tiene conto di tutti gli elementi forniti nella definizione di un attestato di prestazione energetica valido. Gli Stati membri richiedono la verifica da parte di terzi per la valutazione di almeno il 25 % del campione casuale quando i sistemi di controllo indipendenti sono stati delegati a organismi non governativi.
La validità dei dati in ingresso è verificata sulla scorta delle informazioni fornite dall’esperto indipendente. Tali informazioni possono includere certificazioni di prodotto, specifiche o planimetrie comprendenti dettagli sulle prestazioni dei diversi elementi inclusi nell’attestato di prestazione energetica.
La validità dei dati in ingresso è verificata mediante visite in loco, che possono essere effettuate con mezzi virtuali, per almeno il 10 % degli attestati di prestazione energetica che rientrano nel campione casuale utilizzato per valutare la qualità complessiva del regime.
Oltre al campionamento casuale minimo, che determina il livello generale di qualità, gli Stati membri possono utilizzare strategie diverse per individuare e rilevare in modo specifico i casi di scarsa qualità che emergono dagli attestati di prestazione energetica, con l’obiettivo di migliorare la qualità complessiva del regime. Tale analisi mirata non può essere utilizzata come base per misurare la qualità complessiva del sistema.
Gli Stati membri adottano misure preventive e reattive per garantire la qualità del quadro generale degli attestati di prestazione energetica. Tali misure possono comprendere una formazione supplementare per esperti indipendenti, un campionamento mirato, l’obbligo di presentare nuovamente gli attestati di prestazione energetica, ammende proporzionali e divieti temporanei o permanenti per gli esperti.
Quando le informazioni sono inserite in una banca dati, le autorità nazionali possono identificare la persona all’origine dell’inserimento a fini di monitoraggio e verifica.
3. Disponibilità degli attestati di prestazione energetica
Il sistema di controllo indipendente verifica la disponibilità di attestati di prestazione energetica per i potenziali acquirenti e locatari al fine di garantire loro la possibilità di tenere conto della prestazione energetica dell’edificio al momento di decidere in merito all’acquisto o alla locazione.
Il sistema di controllo indipendente verifica la visibilità dell’indicatore e della classe di prestazione energetica nei supporti pubblicitari.
4. Trattamento delle tipologie di edifici
Il sistema di controllo indipendente tiene conto delle diverse tipologie di edifici e in particolare di quelle più diffuse sul mercato immobiliare, quali abitazioni monofamiliari, condomini, uffici o esercizi commerciali al dettaglio.
5. Divulgazione al pubblico
Gli Stati membri pubblicano periodicamente, nella banca dati nazionale sugli attestati di prestazione energetica, almeno le seguenti informazioni sul sistema di qualità:
a)
definizione di attestato di prestazione energetica valido;
b)
obiettivi di qualità per il sistema di attestati di prestazione energetica;
c)
risultati della valutazione della qualità, compreso il numero di certificati valutati e la quota che questo rappresenta rispetto al numero totale di certificati rilasciati nel periodo considerato (per tipologia);
d)
misure di emergenza volte a migliorare la qualità complessiva degli attestati di prestazione energetica.
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ALLEGATO VII
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ALLEGATO VII
Quadro metodologico comparativo ai fini dell’individuazione dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti di prestazione energetica per edifici ed elementi edilizi
Il quadro metodologico comparativo consente agli Stati membri di determinare la prestazione in termini di energia e di emissioni di edifici ed elementi edilizi e gli aspetti economici delle misure legate alla prestazione in termini di energia e di emissioni, e di collegarli al fine di individuare il livello ottimale in funzione dei costi per conseguire gli obiettivi per il 2030 di riduzione delle emissioni e di neutralità climatica, nonché l’azzeramento delle emissioni del parco immobiliare entro il 2050.
Il quadro metodologico comparativo è corredato di orientamenti per la sua applicazione nel calcolo dei livelli di rendimento ottimali in funzione dei costi.
Il quadro metodologico comparativo consente di prendere in considerazione modelli di consumo, condizioni climatiche esterne ed evoluzione futura di queste ultime secondo le migliori proiezioni climatiche disponibili, comprese le ondate di calore e di freddo, costi di investimento, tipologia edilizia, costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e il risparmio energetici), eventuali utili derivanti dalla produzione di energia, esternalità ambientali e sanitarie derivanti dal consumo energetico, eventuali costi di gestione dei rifiuti, nonché sviluppi tecnologici. Il suddetto quadro metodologico comparativo dovrebbe basarsi sulle norme europee pertinenti che fanno riferimento alla presente direttiva.
Inoltre la Commissione fornisce:
—
orientamenti per accompagnare il quadro metodologico comparativo, volti a consentire agli Stati membri di intraprendere le iniziative elencate in appresso;
—
informazioni su una stima dell’evoluzione dei prezzi dell’energia nel lungo periodo.
Ai fini dell’applicazione del quadro metodologico comparativo da parte degli Stati membri, sono stabilite a livello di Stato membro condizioni generali, espresse da parametri. La Commissione rivolge raccomandazioni agli Stati membri in merito ai loro livelli ottimali in funzione dei costi, se del caso.
Il quadro metodologico comparativo richiede che gli Stati membri:
—
definiscano edifici di riferimento caratterizzati dalla loro funzionalità e posizione geografica, comprese le condizioni climatiche interne ed esterne, e rappresentativi di dette caratteristiche. Gli edifici di riferimento includono edifici residenziali e non residenziali, sia di nuova costruzione che già esistenti;
—
definiscano le misure di efficienza energetica da valutare per gli edifici di riferimento. Può trattarsi di misure per singoli edifici nel loro insieme, per singoli elementi edilizi o per una combinazione di elementi edilizi;
—
valutino il fabbisogno di energia finale e primaria, e le emissioni che ne risultano, degli edifici di riferimento in un contesto di applicazione delle misure di efficienza energetica definite;
—
calcolino i costi (ossia il valore attuale netto) delle misure di efficienza energetica (di cui al secondo trattino) durante il ciclo di vita economica previsto applicate agli edifici di riferimento (di cui al primo trattino) ricorrendo ai principi del quadro metodologico comparativo.
Dal calcolo dei costi delle misure di efficienza energetica durante il ciclo di vita economica previsto, gli Stati membri valutano l’efficacia in termini di costi dei vari livelli di requisiti minimi di prestazione energetica. Ciò consentirà di determinare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti di prestazione energetica.
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ALLEGATO VIII Requisiti dei passaporti di ristrutturazione
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ALLEGATO VIII
Requisiti dei passaporti di ristrutturazione
1. Il passaporto di ristrutturazione comprende:
a)
informazioni sull’attuale prestazione energetica dell’edificio;
b)
una o più rappresentazioni grafiche della tabella di marcia e delle sue fasi in vista di una ristrutturazione profonda per fasi;
c)
informazioni sui pertinenti requisiti nazionali, quali i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici, le norme e le regole minime di prestazione energetica nello Stato membro sull’eliminazione graduale dei combustibili fossili utilizzati negli edifici per il riscaldamento e il raffrescamento, comprese le date di applicazione;
d)
una spiegazione succinta della sequenza ottimale delle fasi;
e)
informazioni su ciascuna fase, tra cui:
i)
il nome e la descrizione delle misure di ristrutturazione per la fase in questione, comprese le pertinenti opzioni inerenti alle tecnologie, alle tecniche e ai materiali da utilizzare;
ii)
il risparmio energetico stimato nel consumo di energia primaria e finale, espresso in kWh e in miglioramento percentuale rispetto al consumo energetico prima della fase in questione;
iii)
la riduzione stimata delle emissioni operative di gas a effetto serra;
iv)
i risparmi stimati sulla fattura energetica, con chiara indicazione delle ipotesi sui costi dell’energia di cui ci si è avvalsi per il calcolo;
v)
la classe di prestazione energetica stimata dell’attestato di prestazione energetica da conseguire dopo il completamento della fase in questione;
f)
informazioni su un potenziale collegamento a un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
g)
la quota di produzione individuale o collettiva e di autoconsumo di energia rinnovabile stimata da conseguire a seguito della ristrutturazione;
h)
informazioni generali sulle opzioni disponibili per migliorare la circolarità dei prodotti da costruzione e ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita, nonché i benefici più ampi in termini di salute e comfort, la qualità degli ambienti interni e il miglioramento della capacità di adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici;
i)
informazioni sui finanziamenti disponibili link alle pertinenti pagine web che indicano le fonti di tali finanziamenti;
j)
informazioni sulla consulenza tecnica e sui servizi di consulenza, comprese le informazioni di contatto e i link alle pagine web degli sportelli unici.
2. Il passaporto di ristrutturazione può comprendere:
a)
un calendario indicativo delle fasi;
b)
per ciascuna fase:
i)
una descrizione dettagliata delle tecnologie, delle tecniche e dei materiali da utilizzare, come pure dei loro vantaggi, svantaggi e costi;
ii)
il raffronto tra la prestazione energetica dell’edificio e i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti degli edifici a energia quasi zero e i requisiti degli edifici a emissioni zero dopo il completamento della fase in questione, nonché il raffronto tra la prestazione energetica degli elementi edilizi sostituiti e i requisiti minimi di prestazione energetica per i singoli elementi edilizi [laddove esistano];
iii)
i costi stimati per la realizzazione della fase in questione;
iv)
il tempo di ritorno stimato per la fase in questione, con e senza sostegno finanziario disponibile;
v)
il tempo stimato necessario per la realizzazione della fase in questione;
vi)
se disponibili, i valori di riferimento sulle emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita per i materiali e l’apparecchiatura e un link alla pertinente pagina web in cui sono reperibili;
vii)
la durata stimata delle misure e i costi di manutenzione stimati;
c)
moduli indipendenti sugli aspetti che seguono:
i)
i tipici mestieri necessari o raccomandati per realizzare interventi di ristrutturazione energetica (architetti, consulenti, contraenti, fornitori e installatori ecc.) oppure un link alla o alle pagine pertinenti;
ii)
un elenco di architetti, consulenti, contraenti, fornitori o installatori pertinenti della zona, che può comprendere solo quelli che soddisfano determinate condizioni, ad esempio possedere qualifiche elevate o etichette di certificazione o essere in condizione di rispondere alle esigenze in materia di certificazione, oppure un link alla o alle pagine pertinenti;
iii)
le condizioni tecniche necessarie per la distribuzione ottimale del riscaldamento a bassa temperatura;
iv)
in che modo le fasi di ristrutturazione e le misure supplementari potrebbero migliorare la predisposizione di un edificio all’intelligenza;
v)
requisiti tecnici e di sicurezza per materiali e lavori;
vi)
le ipotesi alla base dei calcoli forniti oppure un link alla pertinente pagina web in cui sono reperibili;
d)
informazioni su come accedere a una versione digitale del passaporto di ristrutturazione;
e)
eventuali ristrutturazioni importanti dell’edificio o dell’unità immobiliare secondo quanto indicato all’articolo 8, paragrafo 1, ed eventuali sostituzioni o rinnovamenti di un elemento edilizio che fanno parte dell’involucro dell’edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio secondo quanto indicato all’articolo 8, paragrafo 2, laddove tali informazioni siano messe a disposizione dell’esperto che si occupa del passaporto di ristrutturazione;
f)
informazioni relative alla sicurezza sismica, laddove tali informazioni pertinenti per l’edificio siano messe a disposizione dell’esperto;
g)
su richiesta dell’attuale proprietario dell’edificio e sulla base delle informazioni da quest’ultimo messe a disposizione, informazioni supplementari accluse in un allegato, quali l’adattabilità degli spazi all’evoluzione delle esigenze e a eventuali ristrutturazioni pianificate.
3. Per quanto riguarda lo stato dell’edificio prima delle fasi di ristrutturazione, il passaporto di ristrutturazione tiene conto, nella misura del possibile, delle informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica.
4. Ciascuna metrica utilizzata per stimare l’impatto dei gradini si basa su una serie di condizioni standard.
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ALLEGATO IX
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ALLEGATO IX
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive
(di cui all’articolo 36)
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Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
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Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).
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limitatamente all’articolo 1
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Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
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limitatamente all’articolo 53
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PARTE B
Termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione
(di cui all’articolo 36)
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Direttiva
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Termine di recepimento
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Date di applicazione
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2010/31/UE
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9 luglio 2012
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per le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27: il 9 gennaio 2013;
per le disposizioni relative agli articoli da 4 a 8, 14, 15 e 16: il 9 gennaio 2013 per gli edifici occupati da enti pubblici e il 9 luglio 2013 per gli altri edifici
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(UE) 2018/844
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10 marzo 2020
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ALLEGATO X Tavola di concordanza
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ALLEGATO X
Tavola di concordanza
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Direttiva 2010/31/UE
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Presente direttiva
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Articolo 1
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Articolo 1
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Articolo 2, punto 1
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Articolo 2, punto 1
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—
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Articolo 2, punto 2
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Articolo 2, punto 2
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Articolo 2, punto 3
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—
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Articolo 2, punti 5 e 6
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Articolo 2, punti 3, 3 bis, 4 e 5
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Articolo 2, punti da 7 a 10
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—
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Articolo 2, punti 12, 13 e 14
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Articolo 2, punti 6, 7, 8 e 9
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Articolo 2, punti da 15 a 18
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—
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Articolo 2, punti da19 a 22
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Articolo 2, punto 10
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Articolo 2, punto 23
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—
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Articolo 2, punti da 24 a 29
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Articolo 2, punti 11, 12, 13 e 14
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Articolo 2, punti da 30 a 33
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Articolo 2, punti 34, da 37 a 40 e 42
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Articolo 2, punto 15
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Articolo 2, punto 42
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Articolo 2, punti 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 16 e 17
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Articolo 2, punti 43, 44, 47, 48, 49 e 50
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Articolo 2, punto 18
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—
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Articolo 2, punto 19
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Articolo 2, punto 51
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—
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Articolo 2, punti da 52 a 64
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Articolo 2, punto 20
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—
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Articolo 2 bis
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Articolo 3
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Articolo 3
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Articolo 4
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Articolo 4
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Articolo 5
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Articolo 5
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Articolo 6
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Articoli 6 e 9
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Articolo 7
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Articolo 7
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Articolo 8
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—
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Articolo 9
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—
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Articolo 12
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Articolo 8, paragrafi 1 e 9
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Articolo 13
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Articolo 8, paragrafi da 2 a 8
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Articolo 14
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Articolo 8, paragrafi 10 e 11
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Articolo 15
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|
—
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Articolo 16
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Articolo 10
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Articolo 17
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Articolo 11
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Articolo 19
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Articolo 12
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Articolo 20
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Articolo 13
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Articolo 21
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—
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Articolo 22
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Articoli 14 e 15
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Articolo 23
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Articolo 16
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Articolo 24
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Articolo 17
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Articolo 25
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—
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Articolo 26
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Articolo 18
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Articolo 27
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Articolo 19
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Articolo 28
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Articolo 19 bis
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—
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Articolo 20
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Articolo 29
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Articolo 21
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Articolo 30
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Articolo 22
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Articolo 31
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Articolo 23
|
Articolo 32
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Articolo 26
|
Articolo 33
|
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Articolo 27
|
Articolo 34
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Articolo 28
|
Articolo 35
|
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Articolo 29
|
Articolo 36
|
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Articolo 30
|
Articolo 37
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Articolo 31
|
Articolo 38
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Allegato I
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Allegato I
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Allegato II
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—
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Allegato III
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Allegato I bis
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Allegato IV
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Allegato V
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Allegato II
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Allegato VI
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Allegato III
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Allegato VII
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Allegato IV
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Allegato IX
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Allegato V
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Allegato X
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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