+REGOLAMENTO (UE) 2024/1309 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2024 recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (regolamento sull’infrastruttura Gigabit) (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+Articolo 1
------+Articolo 1 1.
------+Articolo 1 2.
------+Articolo 1 3.
------+Articolo 1 4.
------+Articolo 1 5.
---+Articolo 2
---+Articolo 3
------+Articolo 3 1.
------+Articolo 3 2.
------+Articolo 3 3.
------+Articolo 3 4.
------+Articolo 3 5.
------+Articolo 3 6.
------+Articolo 3 7.
------+Articolo 3 8.
------+Articolo 3 9.
------+Articolo 3 10.
------+Articolo 3 11.
------+Articolo 3 12.
------+Articolo 3 13.
---+Articolo 4
------+Articolo 4 1.
------+Articolo 4 2.
------+Articolo 4 3.
------+Articolo 4 4.
------+Articolo 4 5.
------+Articolo 4 6.
------+Articolo 4 7.
------+Articolo 4 8.
---+Articolo 5
------+Articolo 5 1.
------+Articolo 5 2.
------+Articolo 5 3.
------+Articolo 5 4.
------+Articolo 5 5.
------+Articolo 5 6.
---+Articolo 6
------+Articolo 6 1.
------+Articolo 6 2.
---+Articolo 7
------+Articolo 7 1.
------+Articolo 7 2.
------+Articolo 7 3.
------+Articolo 7 4.
------+Articolo 7 5.
------+Articolo 7 6.
------+Articolo 7 7.
------+Articolo 7 8.
------+Articolo 7 9.
------+Articolo 7 10.
------+Articolo 7 11.
------+Articolo 7 12.
---+Articolo 8
------+Articolo 8 1.
------+Articolo 8 2.
------+Articolo 8 3.
---+Articolo 9
------+Articolo 9 1.
------+Articolo 9 2.
------+Articolo 9 3.
------+Articolo 9 4.
---+Articolo 10
------+Articolo 10 1.
------+Articolo 10 2.
------+Articolo 10 3.
------+Articolo 10 4.
------+Articolo 10 5.
------+Articolo 10 6.
------+Articolo 10 7.
------+Articolo 10 8.
---+Articolo 11
------+Articolo 11 1.
------+Articolo 11 2.
------+Articolo 11 3.
------+Articolo 11 4.
------+Articolo 11 5.
------+Articolo 11 6.
---+Articolo 12
------+Articolo 12 1.
------+Articolo 12 2.
------+Articolo 12 3.
------+Articolo 12 4.
---+Articolo 13
------+Articolo 13 1.
------+Articolo 13 2.
------+Articolo 13 3.
------+Articolo 13 4.
------+Articolo 13 5.
---+Articolo 14
------+Articolo 14 1.
------+Articolo 14 2.
------+Articolo 14 3.
------+Articolo 14 4.
------+Articolo 14 5.
------+Articolo 14 6.
------+Articolo 14 7.
------+Articolo 14 8.
------+Articolo 14 9.
------+Articolo 14 10.
---+Articolo 15
---+Articolo 16
------+Articolo 16 1.
------+Articolo 16 2.
---+Articolo 17
---+Articolo 18
------+Articolo 18 1.
------+Articolo 18 2.
------+Articolo 18 3.
---+Articolo 19
------+Articolo 19 1.
------+Articolo 19 2.
------+Articolo 19 3.
---+ALLEGATO Tavola di concordanza
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European Union -
ICT -
REGOLAMENTO (UE) 2024/1309 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2024 recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (regolamento sull’infrastruttura Gigabit) (Testo rilevante ai fini del SEE)
REGOLAMENTO (UE) 2024/1309 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2024
recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (regolamento sull’infrastruttura Gigabit)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 1
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Articolo 2
|
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva (UE) 2018/1972, in particolare le definizioni di «reti di comunicazione elettronica», «rete ad altissima capacità», «rete pubblica di comunicazione elettronica», «punto terminale di rete», «risorse correlate», «utente finale», «sicurezza delle reti e dei servizi», «accesso» e «operatore».
Si applicano le definizioni seguenti:
1)
«operatore di rete»:
a)
un operatore quale definito all’articolo2, punto 29, della direttiva (UE) 2018/1972;
b)
un’impresa che fornisce un’infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:
i)
un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:
—
elettricità, compresa l’illuminazione pubblica,
—
acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio,
ii)
servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, incluse le strade urbane, gallerie, porti e aeroporti;
2)
«organismo di diritto pubblico»: un organismo che ha tutte le caratteristiche seguenti:
a)
è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,
b)
è dotato di personalità giuridica,
c)
è finanziato, integralmente o per la maggior parte, dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico o la sua gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il suo organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri designati per più della metà da autorità statali, regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;
3)
«ente pubblico»: un’autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un’associazione formata da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;
4)
«infrastruttura fisica»:
a)
tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza diventare un elemento attivo della rete stessa, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, installazioni di antenne, tralicci e pali, nonché edifici, compresi i tetti o parti delle facciate, o accessi a edifici, e qualsiasi altro asset, tra cui gli arredi stradali, ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari e caselli, nonché fermate degli autobus e dei tram e stazioni ferroviarie e della metropolitana;
b)
nel caso non siano parte di una rete o siano posseduti o controllati da enti pubblici: edifici, compresi i tetti e parti della facciata, o accessi a edifici, e qualsiasi altro asset, tra cui gli arredi stradali, ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari e caselli, nonché fermate degli autobus e dei tram e stazioni ferroviarie e della metropolitana.
I cavi, compresa la fibra spenta, nonché gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (
1
), non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente regolamento;
5)
«opere di genio civile»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica e comporti uno o più elementi di un’infrastruttura fisica;
6)
«infrastruttura fisica interna all’edificio»: l’infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell’utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete;
7)
«cablaggio in fibra interno all’edificio»: i cavi di fibre ottiche presenti nella sede dell’utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica e a collegare il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete;
8)
«infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra»: l’infrastruttura fisica presente all’interno dell’edificio e destinata a ospitare elementi in fibra ottica;
9)
«opere di ristrutturazione importante»: opere di genio civile nella sede dell’utente finale che comportano modifiche strutturali dell’intera infrastruttura fisica interna all’edificio o di una parte significativa di essa e richiedono, conformemente al diritto nazionale, un permesso di costruire;
10)
«permesso»: una decisione esplicita o implicita o una serie di decisioni esplicite o implicite adottate simultaneamente o successivamente da una o più autorità competenti e richieste a norma del diritto nazionale affinché un’impresa possa eseguire opere edilizie o di genio civile necessarie per l’installazione di elementi di VHCN;
11)
«punto di accesso»: punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio, accessibile alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, che consente la connessione con l’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra;
12)
«diritti di passaggio»: i diritti di cui all’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 concessi a un operatore affinché installi strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse al fine di fornire VHCN e risorse correlate.
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Articolo 3
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Articolo 4
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Articolo 5
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Articolo 6
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Articolo 7
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Articolo 8
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Articolo 9
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Articolo 10
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Articolo 11
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Articolo 12
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Articolo 13
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Articolo 14
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Articolo 15
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Articolo 15
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e di eventuali decisioni vincolanti adottate a norma del presente regolamento dagli organismi competenti di cui all’articolo 14 e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive.
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Articolo 16
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Articolo 17
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Articolo 17
Modifiche del regolamento (UE) 2015/2120
Il regolamento (UE) 2015/2120 è così modificato:
1)
all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:
«5)
“servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero”: un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero quale definito all’articolo 2, punto 7), della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (
*1
);
6)
“comunicazioni nazionali”: qualsiasi servizio di comunicazioni interpersonali basate sul numero ed effettuate nello Stato membro del fornitore nazionale del consumatore verso numeri fissi o mobili del piano di numerazione nazionale dello stesso Stato membro;
7)
“comunicazioni intra-UE”: qualsiasi servizio di comunicazioni interpersonali basate sul numero ed effettuate nello Stato membro del fornitore nazionale del consumatore verso numeri fissi o mobili del piano di numerazione nazionale di un altro Stato membro.
2)
all’articolo 5 bis sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«7.
A decorrere dal 1o gennaio 2029, i fornitori non applicano ai consumatori prezzi al dettaglio diversi per le comunicazioni nazionali e le comunicazioni intra-UE, a condizione che siano adottate norme tecniche su garanzie quali sostenibilità, utilizzo corretto e misure antifrode. Entro il 30 giugno 2028, la Commissione adotta, previa consultazione del BEREC, un atto di esecuzione che stabilisce tali norme tecniche secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5 ter.
8.
A decorrere dal 1o gennaio 2025, i fornitori possono, su base volontaria, conformarsi all’obbligo di non applicare prezzi al dettaglio diversi di cui al paragrafo 7. Tali fornitori sono esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 1, a condizione che pratichino una politica di utilizzo corretto, affinché i consumatori beneficino anticipatamente dei vantaggi derivanti dalla parità dei prezzi al dettaglio per le comunicazioni nazionali e intra-UE. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, previa consultazione del BEREC, la Commissione adotta un atto di esecuzione relativo all’utilizzo corretto, sulla base di modelli di utilizzo tipici, e a misure antifrode. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2.
9.
Entro il 30 giugno 2027, previa consultazione del BEREC, la Commissione riesamina il presente articolo e, sulla base della valutazione del suo impatto, può, se del caso, decidere di presentare una proposta legislativa al fine di modificarlo.
10.
La valutazione di cui al paragrafo 9 comprende:
a)
l’evoluzione dei costi all’ingrosso correlati alla fornitura di comunicazioni intra-UE;
b)
l’evoluzione della concorrenza nel mercato della fornitura di servizi di comunicazioni interpersonali basate sul numero e della tendenza dei prezzi al dettaglio delle comunicazioni intra-UE all’interno dei vari Stati membri;
c)
l’evoluzione delle preferenze dei consumatori e la scelta di offerte speciali e pacchetti per i quali non sono applicate tariffe basate sul consumo effettivo di comunicazioni intra-UE;
d)
il possibile impatto sui mercati nazionali della fornitura di servizi di comunicazioni interpersonali basate sul numero e, in particolare, sui prezzi al dettaglio applicati ai consumatori in generale, tenendo conto dei costi della fornitura di comunicazioni intra-UE, e il potenziale impatto delle misure sui ricavi dei fornitori e, se possibile, sulla capacità di investimento dei fornitori, in particolare in vista della futura installazione di reti in linea con gli obiettivi di connettività stabiliti nella decisione (UE) 2022/2481, laddove non siano già applicate tariffe supplementari per le comunicazioni intra-UE;
e)
la portata dell’utilizzo, la disponibilità e la competitività dei servizi di comunicazioni interpersonali indipendenti dal numero o di eventuali alternative alle comunicazioni intra-UE;
f)
l’evoluzione dei piani tariffari per quanto riguarda le comunicazioni intra-UE e, in particolare, l’entità dei risultati prodotti dall’attuazione delle misure di cui al paragrafo 8 verso l’eliminazione delle differenze di prezzo al dettaglio per i consumatori tra comunicazioni nazionali e comunicazioni intra-UE.
11.
Al fine di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 9, il BEREC raccoglie periodicamente informazioni pertinenti dalle autorità nazionali di regolamentazione. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione possono fornire tali dati in coordinamento con altre autorità competenti. I dati raccolti dal BEREC a norma del presente paragrafo sono comunicati alla Commissione almeno una volta l’anno. La Commissione rende pubblici tali dati. Affinché il BEREC possa adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente paragrafo, i fornitori sono tenuti a cooperare fornendo i dati richiesti, compresi i dati riservati, alle autorità nazionali competenti.»;
3)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 5 ter
Procedura di comitato
1.
Per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 5 bis del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 118, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.»;
4)
all’articolo 10, paragrafo 5, la data «14 maggio 2024» è sostituita dalla data «30 giugno 2032».
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Articolo 18
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Articolo 19
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ALLEGATO Tavola di concordanza
|
ALLEGATO
Tavola di concordanza
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Direttiva 2014/61/UE
|
Presente regolamento
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Articolo 1, paragrafo 1
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Articolo 1, paragrafo 1
|
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Articolo 1, paragrafo 2
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Articolo 1, paragrafo 3
|
|
Articolo 1, paragrafo 3
|
Articolo 1, paragrafo 3
|
|
Articolo 1, paragrafo 4
|
Articolo 1, paragrafo 2
|
|
—
|
Articolo 1, paragrafo 4
|
|
—
|
Articolo 1, paragrafo 5
|
|
Articolo 2
|
Articolo 2
|
|
Articolo 3, paragrafo 1
|
Articolo 3, paragrafo 11
|
|
Articolo 3, paragrafo 2
|
Articolo 3, paragrafo 1
|
|
—
|
Articolo 3, paragrafo 2
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—
|
Articolo 3, paragrafo 3
|
|
—
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Articolo 3, paragrafo 4
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|
Articolo 3, paragrafo 3
|
Articolo 3, paragrafo 5
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—
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Articolo 3, paragrafo 6
|
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Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma
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Articolo 3, paragrafo 7
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Articolo 3, paragrafo 4
|
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)
|
|
Articolo 3, paragrafo 5
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Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 4, secondo comma
|
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—
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Articolo 3, paragrafo 8
|
|
—
|
Articolo 3, paragrafo 9
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—
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Articolo 3, paragrafo 10
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Articolo 3, paragrafo 6
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Articolo 3, paragrafo 12
|
|
—
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Articolo 3, paragrafo 13
|
|
Articolo 4, paragrafo 1
|
Articolo 4, paragrafo 1
|
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Articolo 4, paragrafo 2
|
Articolo 4, paragrafo 3
|
|
—
|
Articolo 4, paragrafo 2
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Articolo 4, paragrafo 3
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Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3
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Articolo 4, paragrafo 4, prima frase
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Articolo 4, paragrafo 3
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—
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Articolo 4, paragrafo 4
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Articolo 4, paragrafo 4, secondo e terzo comma
|
Articolo 4, paragrafo 1, secondo e terzo comma
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Articolo 4, paragrafo 5
|
Articolo 4, paragrafo 5
|
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Articolo 4, paragrafo 6
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Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)
|
|
Articolo 4, paragrafo 7
|
Articolo 4, paragrafo 6
Articolo 4, paragrafo 7
|
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Articolo 4, paragrafo 8
|
Articolo 4, paragrafo 8
|
|
Articolo 5, paragrafo 1
|
Articolo 5, paragrafo 1
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Articolo 5, paragrafo 2
|
Articolo 5, paragrafo 2
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—
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Articolo 5, paragrafo 3
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—
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Articolo 5, paragrafo 4
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Articolo 5, paragrafo 3
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Articolo 13, paragrafo 1, lettera c)
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Articolo 5, paragrafo 4
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Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 13, paragrafo 3
|
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Articolo 5, paragrafo 5
|
Articolo 5, paragrafo 5
|
|
—
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Articolo 5, paragrafo 6
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Articolo 6, paragrafo 1
|
Articolo 6, paragrafo 1
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Articolo 6, paragrafo 2
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—
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Articolo 6, paragrafo 3
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Articolo 6, paragrafo 1
|
|
Articolo 6, paragrafo 4
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Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), articolo 13, paragrafo 2, lettera b),
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Articolo 6, paragrafo 5
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Articolo 6, paragrafo 2
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—
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Articolo 7, paragrafo 1
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Articolo 7, paragrafo 1
|
Articolo 7, paragrafo 2
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Articolo 7, paragrafo 2
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Articolo 7, paragrafo 3
|
|
—
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Articolo 7, paragrafo 4
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Articolo 7, paragrafo 3
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Articolo 7, paragrafo 5
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—
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Articolo 7, paragrafo 6
Articolo 7, paragrafo 7
Articolo 7, paragrafo 8
Articolo 7, paragrafo 9
Articolo 7, paragrafo 10
Articolo 7, paragrafo 11
Articolo 7, paragrafo 12
|
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Articolo 7, paragrafo 4
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—
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Articolo 8
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—
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Articolo 9
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Articolo 8, paragrafo 1
|
Articolo 10, paragrafo 1
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Articolo 8, paragrafo 2
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Articolo 10, paragrafo 2
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|
Articolo 8, paragrafo 3
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Articolo 10, paragrafo 6
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Articolo 8, paragrafo 4
|
Articolo 10, paragrafo 7
Articolo 10, paragrafo 8
|
|
Articolo 9, paragrafo 1
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Articolo 11, paragrafo 1
|
|
Articolo 9, paragrafo 2
|
Articolo 11, paragrafo 2
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|
Articolo 9, paragrafo 3
|
Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 13, paragrafo 2
|
|
Articolo 9, paragrafo 4
|
Articolo 11, paragrafo 3
|
|
Articolo 9, paragrafo 5
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Articolo 11, paragrafo 4
|
|
Articolo 9, paragrafo 6
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Articolo 11, paragrafo 5
|
|
—
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Articolo 11, paragrafo 6
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—
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Articolo 12
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—
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Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma
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—
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Articolo 13, paragrafo 4, primo comma
|
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—
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Articolo 13, paragrafo 5
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Articolo 10, paragrafo 1
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Articolo 14, paragrafo 1
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Articolo 10, paragrafo 2
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Articolo 14, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 3
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Articolo 10, paragrafo 3
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Articolo 14, paragrafo 4
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Articolo 10, paragrafo 4
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Articolo 14, paragrafo 5
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|
—
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Articolo 14, paragrafo 6
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—
|
Articolo 14, paragrafo 7
|
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Articolo 10, paragrafo 5
|
Articolo 14, paragrafo 9
|
|
Articolo 10, paragrafo 6
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Articolo 14, paragrafo 10
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|
Articolo 11
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Articolo 15
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Articolo 12
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Articolo 16, paragrafo 1
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—
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Articolo 16, paragrafo 2
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—
|
Articolo 17
|
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—
|
Articolo 18
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Articolo 13
|
—
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|
Articolo 14
|
Articolo 19
|
|
Articolo 15
|
—
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|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|