+Articolo 14 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
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Articolo 14 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 14 1

1.   La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (41) si applica alla segnalazione delle violazioni del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/1113 e degli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore, nonché alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni.

Articolo 14 2

2.   I soggetti obbligati stabiliscono canali di segnalazione interni che soddisfano gli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2019/1937.

Articolo 14 3

3.   Il paragrafo 2 non si applica, se il soggetto obbligato è una persona fisica o una persona giuridica le cui attività sono svolte da un'unica persona fisica.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito