+SEZIONE 1 Politiche, Procedure e controlli interni, valutazione del rischio e personale
---+Articolo 9 Ambito di applicazione delle politiche, delle procedure e dei controlli interni
------+Articolo 9 1
------+Articolo 9 2
------+Articolo 9 3
------+Articolo 9 4
---+Articolo 10 Valutazione del rischio per l'intera attività
------+Articolo 10 1
------+Articolo 10 2
------+Articolo 10 3
------+Articolo 10 4
---+Articolo 11 Funzioni di controllo della conformità
------+Articolo 11 1
------+Articolo 11 2
------+Articolo 11 3
------+Articolo 11 4
------+Articolo 11 5
------+Articolo 11 6
------+Articolo 11 7
---+Articolo 12 Consapevolezza degli obblighi
---+Articolo 13 Integrità dei dipendenti
------+Articolo 13 1
------+Articolo 13 2
------+Articolo 13 3
------+Articolo 13 4
---+Articolo 14 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
------+Articolo 14 1
------+Articolo 14 2
------+Articolo 14 3
---+Articolo 15 Situazione di dipendenti specifici

SEZIONE 1 Politiche, Procedure e controlli interni, valutazione del rischio e personale

SEZIONE 1 Politiche, Procedure e controlli interni, valutazione del rischio e personale

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 9 Ambito di applicazione delle politiche, delle procedure e dei controlli interni -
Articolo 10 Valutazione del rischio per l'intera attività -
Articolo 11 Funzioni di controllo della conformità -
Articolo 12 Consapevolezza degli obblighi

Articolo 12

Consapevolezza degli obblighi

I soggetti obbligati adottano misure per garantire che i loro dipendenti o le persone in posizioni comparabili la cui funzione lo richiede, inclusi i loro agenti e distributori, siano a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) 2023/1113 e dagli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore, nonché della valutazione del rischio per l'intera attività, delle politiche, delle procedure e dei controlli interni in vigore presso il soggetto obbligato, anche in relazione al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.

Le misure di cui al primo paragrafo comprendono la partecipazione dei dipendenti o di persone in posizioni comparabili, inclusi gli agenti e i distributori, a specifici programmi permanenti di formazione, per aiutarli a riconoscere le operazioni che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi. Tali programmi di formazione sono adeguati alle loro funzioni o attività, nonché ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui il soggetto obbligato è esposto, e sono debitamente documentati.

Articolo 13 Integrità dei dipendenti -
Articolo 14 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti -
Articolo 15 Situazione di dipendenti specifici

Articolo 15

Situazione di dipendenti specifici

Quando la persona fisica che appartiene a una delle categorie di cui all'articolo 3, punto 3), svolge un'attività professionale quale dipendente di una persona giuridica, gli obblighi previsti nel presente regolamento si applicano a detta persona giuridica anziché alla persona fisica.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito