+Articolo 15 Necessità eccezionale di utilizzare i dati
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---+Articolo 15 2
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Articolo 15 Necessità eccezionale di utilizzare i dati
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 15 1
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1. Una necessità eccezionale di utilizzare determinati dati ai sensi del presente capo è limitata nel tempo e nella portata e si considera esistente esclusivamente in una delle circostanze seguenti:
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a)
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se i dati richiesti sono necessari per rispondere a un’emergenza pubblica e l’ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione non può ottenere tali dati con mezzi alternativi in modo tempestivo ed efficace a condizioni equivalenti;
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b)
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in circostanze non contemplate dalla lettera a) e solo nella misura in cui si tratti di dati non personali qualora:
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i)
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un ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione agisca sulla base del diritto dell’Unione o nazionale e abbia individuato dati specifici la cui mancanza gli impedisce di svolgere un compito specifico svolto nell’interesse pubblico esplicitamente previsto dalla legge, quali la redazione di statistiche ufficiali, la mitigazione o la ripresa dopo un’emergenza pubblica; e
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ii)
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l’ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione abbia esaurito tutti gli altri mezzi a sua disposizione per ottenere tali dati, compresi, l’acquisto dei dati sul mercato ai prezzi di mercato o il ricorso a obblighi vigenti in materia di messa a disposizione dei dati oppure l’adozione di nuove misure legislative che potrebbero garantire la tempestiva disponibilità dei dati.
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Articolo 15 2
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2. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica alle microimprese e alle piccole imprese.
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Articolo 15 3
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3. L’obbligo di dimostrare che l’ente pubblico non ha potuto ottenere i dati non personali acquistandoli sul mercato non si applica quando il compito specifico svolto nell’interesse pubblico è la produzione di statistiche ufficiali e quando l’acquisto di tali dati non è autorizzato dal diritto nazionale.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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