+CAPO V METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
---+Articolo 14 Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali
---+Articolo 15 Necessità eccezionale di utilizzare i dati
------+Articolo 15 1
------+Articolo 15 2
------+Articolo 15 3
---+Articolo 16 Relazione con altri obblighi di mettere i dati a disposizione di enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e di organismi dell’Unione
------+Articolo 16 1
------+Articolo 16 2
---+Articolo 17 Richieste di messa a disposizione di dati
------+Articolo 17 1
------+Articolo 17 2
------+Articolo 17 3
------+Articolo 17 4
------+Articolo 17 5
------+Articolo 17 6
---+Articolo 18 Soddisfacimento delle richieste di dati
------+Articolo 18 1
------+Articolo 18 2
------+Articolo 18 3
------+Articolo 18 4
------+Articolo 18 5
---+Articolo 19 Obblighi degli enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e degli organismi dell’Unione
------+Articolo 19 1
------+Articolo 19 2
------+Articolo 19 3
------+Articolo 19 4
---+Articolo 20 Compenso in casi di necessità eccezionale
------+Articolo 20 1
------+Articolo 20 2
------+Articolo 20 3
------+Articolo 20 4
------+Articolo 20 5
---+Articolo 21 Condivisione dei dati ottenuti nel contesto di necessità eccezionali con organismi di ricerca o istituti statistici
------+Articolo 21 1
------+Articolo 21 2
------+Articolo 21 3
------+Articolo 21 4
------+Articolo 21 5
---+Articolo 22 Assistenza reciproca e cooperazione transfrontaliera
------+Articolo 22 1
------+Articolo 22 2
------+Articolo 22 3
------+Articolo 22 4

CAPO V METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI

CAPO V METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 14 Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali

Articolo 14

Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali

Qualora un ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione dimostri una necessità eccezionale, di cui all’articolo 15, di utilizzare taluni dati, ivi compresi i pertinenti metadati necessari per interpretare e utilizzare tali dati, per svolgere le proprie funzioni statutarie nell’interesse pubblico, i titolari dei dati che sono persone giuridiche diverse da enti pubblici e che detengono tali dati li mettono a disposizione su richiesta motivata.

Articolo 15 Necessità eccezionale di utilizzare i dati -
Articolo 16 Relazione con altri obblighi di mettere i dati a disposizione di enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e di organismi dell’Unione -
Articolo 17 Richieste di messa a disposizione di dati -
Articolo 18 Soddisfacimento delle richieste di dati -
Articolo 19 Obblighi degli enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e degli organismi dell’Unione -
Articolo 20 Compenso in casi di necessità eccezionale -
Articolo 21 Condivisione dei dati ottenuti nel contesto di necessità eccezionali con organismi di ricerca o istituti statistici -
Articolo 22 Assistenza reciproca e cooperazione transfrontaliera -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito