+Articolo 26 Obbligo di informazione per i fornitori di servizi di trattamento dei dati
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Articolo 26 Obbligo di informazione per i fornitori di servizi di trattamento dei dati

Il fornitore di servizi di trattamento dei dati fornisce al cliente:

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 26 a)

informazioni sulle procedure disponibili per il passaggio e la portabilità al servizio di trattamento dei dati, comprese informazioni sui metodi e i formati di passaggio e di portabilità disponibili, nonché sulle restrizioni e le limitazioni tecniche note al fornitore di servizi di trattamento dei dati;

Articolo 26 b)

un riferimento a un registro online aggiornato ospitato dal fornitore di servizi di trattamento dei dati, con informazioni dettagliate su tutte le strutture e i formati dei dati nonché le norme pertinenti e le specifiche di interoperabilità aperte, in cui devono essere disponibili i dati esportabili di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera e).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito