+Articolo 26 Obbligo di informazione per i fornitori di servizi di trattamento dei dati
---+Articolo 26 a)
---+Articolo 26 b)
|
Articolo 26 Obbligo di informazione per i fornitori di servizi di trattamento dei dati
Il fornitore di servizi di trattamento dei dati fornisce al cliente:
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 26 a)
|
informazioni sulle procedure disponibili per il passaggio e la portabilità al servizio di trattamento dei dati, comprese informazioni sui metodi e i formati di passaggio e di portabilità disponibili, nonché sulle restrizioni e le limitazioni tecniche note al fornitore di servizi di trattamento dei dati;
|
|
Articolo 26 b)
|
un riferimento a un registro online aggiornato ospitato dal fornitore di servizi di trattamento dei dati, con informazioni dettagliate su tutte le strutture e i formati dei dati nonché le norme pertinenti e le specifiche di interoperabilità aperte, in cui devono essere disponibili i dati esportabili di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera e).
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|