+CAPO VI PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
---+Articolo 23 Eliminare gli ostacoli all’effettivo passaggio
------+Articolo 23 a)
------+Articolo 23 b)
------+Articolo 23 c)
------+Articolo 23 d)
------+Articolo 23 e)
---+Articolo 24 Portata degli obblighi tecnici
---+Articolo 25 Clausole contrattuali relative al passaggio
------+Articolo 25 1
------+Articolo 25 2
------+Articolo 25 3
------+Articolo 25 4
------+Articolo 25 5
---+Articolo 26 Obbligo di informazione per i fornitori di servizi di trattamento dei dati
------+Articolo 26 a)
------+Articolo 26 b)
---+Articolo 27 Obbligo di buona fede
---+Articolo 28 Obblighi contrattuali di trasparenza in materia di accesso e trasferimento internazionali
------+Articolo 28 1
------+Articolo 28 2
---+Articolo 29 Abolizione graduale delle tariffe di passaggio
------+Articolo 29 1
------+Articolo 29 2
------+Articolo 29 3
------+Articolo 29 4
------+Articolo 29 5
------+Articolo 29 6
------+Articolo 29 7
---+Articolo 30 Aspetti tecnici del passaggio
------+Articolo 30 1
------+Articolo 30 2
------+Articolo 30 3
------+Articolo 30 4
------+Articolo 30 5
------+Articolo 30 6
---+Articolo 31 Regime specifico per taluni servizi di trattamento dei dati
------+Articolo 31 1
------+Articolo 31 2
------+Articolo 31 3

CAPO VI PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI

CAPO VI PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 23 Eliminare gli ostacoli all’effettivo passaggio

I fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano le misure di cui agli articoli 25, 26, 27, 29 e 30 per consentire ai clienti di passare a un servizio di trattamento dei dati, che copre lo stesso tipo di servizio ed è fornito da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, o a un’infrastruttura TIC locale, o, se del caso, di utilizzare più fornitori di servizi di trattamento dei dati contemporaneamente. I fornitori di servizi di trattamento dei dati non impongono ed eliminano in particolare gli ostacoli pre-commerciali, commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi che impediscono ai clienti di:

Articolo 24 Portata degli obblighi tecnici

Articolo 24

Portata degli obblighi tecnici

Le responsabilità dei fornitori di servizi di trattamento dei dati, quali definite agli articoli 23, 25, 29, 30 e 34, si applicano solo ai servizi, ai contratti o alle pratiche commerciali forniti dal fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine.

Articolo 25 Clausole contrattuali relative al passaggio -
Articolo 26 Obbligo di informazione per i fornitori di servizi di trattamento dei dati

Il fornitore di servizi di trattamento dei dati fornisce al cliente:

Articolo 27 Obbligo di buona fede

Articolo 27

Obbligo di buona fede

Tutte le parti interessate, inclusi i fornitori di servizi di trattamento dei dati di destinazione, cooperano in buona fede per rendere efficace il processo di passaggio, consentire il trasferimento tempestivo dei dati e mantenere la continuità del servizio di trattamento dei dati.

Articolo 28 Obblighi contrattuali di trasparenza in materia di accesso e trasferimento internazionali -
Articolo 29 Abolizione graduale delle tariffe di passaggio -
Articolo 30 Aspetti tecnici del passaggio -
Articolo 31 Regime specifico per taluni servizi di trattamento dei dati -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito