+Articolo 28 Obblighi contrattuali di trasparenza in materia di accesso e trasferimento internazionali
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Articolo 28 Obblighi contrattuali di trasparenza in materia di accesso e trasferimento internazionali

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 28 1

1.   I fornitori di servizi di trattamento dei dati mettono a disposizione sui loro siti web e mantengono aggiornate le seguenti informazioni:

a)

la giurisdizione cui è soggetta l’infrastruttura TIC utilizzata per il trattamento dei dati dei loro servizi individuali;

b)

una descrizione generale delle misure tecniche, organizzative e contrattuali adottate dal fornitore di servizi di trattamento dei dati al fine di impedire l’accesso governativo internazionale ai dati non personali detenuti nell’Unione o il loro trasferimento nei casi in cui tale accesso o trasferimento creerebbe un conflitto con il diritto dell’Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Articolo 28 2

2.   I siti web di cui al paragrafo 1 sono elencati nei contratti per tutti i servizi di trattamento dei dati offerti dai fornitori di tali servizi.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito