+Articolo 34 Interoperabilità ai fini di un uso in parallelo dei servizi di trattamento dei dati
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Articolo 34 Interoperabilità ai fini di un uso in parallelo dei servizi di trattamento dei dati

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 34 1

1.   I requisiti di cui agli articoli 23 e 24, all’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iv), all’articolo 25, paragrafo 2, lettere e) ed f), e all’articolo 30, paragrafi 2, 3, 4 e 5, si applicano mutatis mutandis anche ai fornitori di servizi di trattamento dei dati per facilitare l’interoperabilità ai fini di un uso in parallelo dei servizi di trattamento dei dati.

Articolo 34 2

2.   Se un servizio di trattamento dei dati viene utilizzato parallelamente a un altro servizio di trattamento dei dati, i fornitori di servizi di trattamento dei dati possono imporre tariffe di uscita dei dati, ma solo al fine di ribaltare i costi di uscita sostenuti, senza superarli.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito