+Articolo 58 Poteri
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---+Articolo 58 6.
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Articolo 58 Poteri
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 58 1.
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Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti:
a)
ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessiti per l'esecuzione dei suoi compiti;
b)
condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;
c)
effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7;
d)
notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del presente regolamento;
e)
ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti; e
f)
ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri.
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Articolo 58 2.
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Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti:
a)
rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento;
b)
rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento;
c)
ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento;
d)
ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;
e)
ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali;
f)
imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;
g)
ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 19;
h)
revocare la certificazione o ingiungere all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all'organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;
i)
infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso; e
j)
ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale.
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Articolo 58 3.
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Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri autorizzativi e consultivi seguenti:
a)
fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 36;
b)
rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
c)
autorizzare il trattamento di cui all'articolo 36, paragrafo 5, se il diritto dello Stato membro richiede una siffatta autorizzazione preliminare;
d)
rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5;
e)
accreditare gli organismi di certificazione a norma dell'articolo 43;
f)
rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione conformemente all'articolo 42, paragrafo 5;
g)
adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 28, paragrafo 8, e all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d);
h)
autorizzare le clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a);
i)
autorizzare gli accordi amministrativi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b);
j)
approvare le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47.
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Articolo 58 4.
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L'esercizio da parte di un'autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell'Unione e degli Stati membri conformemente alla Carta.
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Articolo 58 5.
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Ogni Stato membro dispone per legge che la sua autorità di controllo abbia il potere di intentare un'azione o di agire in sede giudiziale o, ove del caso, stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento per far rispettare le disposizioni dello stesso.
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Articolo 58 6.
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Ogni Stato membro può prevedere per legge che la sua autorità di controllo abbia ulteriori poteri rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. L'esercizio di tali poteri non pregiudica l'operatività effettiva del capo VII.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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