+Articolo 58 3.

Articolo 58 3.

Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri autorizzativi e consultivi seguenti:

a) 

fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 36;

b) 

rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

c) 

autorizzare il trattamento di cui all'articolo 36, paragrafo 5, se il diritto dello Stato membro richiede una siffatta autorizzazione preliminare;

d) 

rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5;

e) 

accreditare gli organismi di certificazione a norma dell'articolo 43;

f) 

rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione conformemente all'articolo 42, paragrafo 5;

g) 

adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 28, paragrafo 8, e all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d);

h) 

autorizzare le clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a);

i) 

autorizzare gli accordi amministrativi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b);

j) 

approvare le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito