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+Articolo 58 3. |
Articolo 58 3.Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri autorizzativi e consultivi seguenti:
a)
fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 36;
b)
rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
c)
autorizzare il trattamento di cui all'articolo 36, paragrafo 5, se il diritto dello Stato membro richiede una siffatta autorizzazione preliminare;
d)
rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5;
e)
accreditare gli organismi di certificazione a norma dell'articolo 43;
f)
rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione conformemente all'articolo 42, paragrafo 5;
g)
adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 28, paragrafo 8, e all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d);
h)
autorizzare le clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a);
i)
autorizzare gli accordi amministrativi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b);
j)
approvare le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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