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+Articolo 58 1. |
Articolo 58 1.Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti:
a)
ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessiti per l'esecuzione dei suoi compiti;
b)
condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;
c)
effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7;
d)
notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del presente regolamento;
e)
ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti; e
f)
ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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