+Articolo 58 1.

Articolo 58 1.

Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti:

a) 

ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessiti per l'esecuzione dei suoi compiti;

b) 

condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;

c) 

effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7;

d) 

notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del presente regolamento;

e) 

ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti; e

f) 

ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito