+Articolo 68 Comitato europeo per la protezione dei dati
---+Articolo 68 1.
---+Articolo 68 2.
---+Articolo 68 3.
---+Articolo 68 4.
---+Articolo 68 5.
---+Articolo 68 6.
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Articolo 68 Comitato europeo per la protezione dei dati
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 68 1.
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Il comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») è istituito quale organismo dell'Unione ed è dotato di personalità giuridica.
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Articolo 68 2.
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Il comitato è rappresentato dal suo presidente.
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Articolo 68 3.
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Il comitato è composto dalla figura di vertice di un'autorità di controllo per ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti.
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Articolo 68 4.
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Qualora, in uno Stato membro, più autorità di controllo siano incaricate di sorvegliare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è designato un rappresentante comune conformemente al diritto di tale Stato membro.
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Articolo 68 5.
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La Commissione ha il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni del comitato senza diritto di voto. La Commissione designa un rappresentante. Il presidente del comitato comunica alla Commissione le attività del comitato.
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Articolo 68 6.
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Nei casi di cui all'articolo 65, il garante europeo della protezione dei dati ha diritto di voto solo per decisioni che riguardano principi e norme applicabili a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione che corrispondono nella sostanza a quelli del presente regolamento.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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