+Articolo 36 Segreto d'ufficio
---+Articolo 36 1.
---+Articolo 36 2.
---+Articolo 36 3.
---+Articolo 36 4.
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Articolo 36 Segreto d'ufficio
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 36 1.
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Le informazioni raccolte a norma del presente regolamento sono utilizzate ai fini del presente regolamento.
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Articolo 36 2.
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Le informazioni raccolte a norma dell'articolo 14 sono utilizzate ai fini del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 139/2004 e delle norme nazionali sulle concentrazioni.
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Articolo 36 3.
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Le informazioni raccolte a norma dell'articolo 15 sono utilizzate ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 2016/679.
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Articolo 36 4.
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Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni fornite ai fini dell'uso a norma degli articoli 38, 39, 41 e 43, la Commissione, le autorità competenti degli Stati membri, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i revisori e gli esperti nominati a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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