+Articolo 16 Prodotti pensionistici disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009
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Articolo 16 Prodotti pensionistici disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 16 1.
Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento ai creatori di prodotti pensionistici che gestiscono sistemi nazionali di sicurezza sociale disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. In tali casi, i creatori di prodotti pensionistici di cui all’articolo 2, punto 1, del presente regolamento comprendono i creatori di prodotti pensionistici che gestiscono sistemi nazionali di sicurezza sociale e di prodotti pensionistici di cui all’articolo 2, punto 8 del presente regolamento. In tal caso, la definizione di prodotto pensionistico di cui all’articolo 2, punto 8, del presente regolamento si intende comprensiva dei prodotti pensionistici indicati alla prima frase.
Articolo 16 2.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e alle AEV le decisioni adottate a norma del paragrafo 1.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito