+Articolo 16 Prodotti pensionistici disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009
---+Articolo 16 1.
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Articolo 16 Prodotti pensionistici disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 16 1.
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Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento ai creatori di prodotti pensionistici che gestiscono sistemi nazionali di sicurezza sociale disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. In tali casi, i creatori di prodotti pensionistici di cui all’articolo 2, punto 1, del presente regolamento comprendono i creatori di prodotti pensionistici che gestiscono sistemi nazionali di sicurezza sociale e di prodotti pensionistici di cui all’articolo 2, punto 8 del presente regolamento. In tal caso, la definizione di prodotto pensionistico di cui all’articolo 2, punto 8, del presente regolamento si intende comprensiva dei prodotti pensionistici indicati alla prima frase.
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Articolo 16 2.
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Gli Stati membri notificano alla Commissione e alle AEV le decisioni adottate a norma del paragrafo 1.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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