+Articolo 17 Deroghe
---+Articolo 17 1.
---+Articolo 17 2.
---+Articolo 17 3.

Articolo 17 Deroghe

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 17 1.
Il presente regolamento non si applica agli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP né alle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti e che sono imprese a tutti gli effetti, a prescindere dalla loro forma giuridica, comprese le persone fisiche o i lavoratori autonomi, a condizione che occupino meno di tre persone.
Articolo 17 2.
Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento agli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP e alle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti di cui al paragrafo 1.
Articolo 17 3.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e alle AEV le decisioni adottate a norma del paragrafo 2.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito