+Articolo 17 Deroghe
---+Articolo 17 1.
---+Articolo 17 2.
---+Articolo 17 3.
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Articolo 17 Deroghe
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 17 1.
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Il presente regolamento non si applica agli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP né alle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti e che sono imprese a tutti gli effetti, a prescindere dalla loro forma giuridica, comprese le persone fisiche o i lavoratori autonomi, a condizione che occupino meno di tre persone.
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Articolo 17 2.
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Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento agli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP e alle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti di cui al paragrafo 1.
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Articolo 17 3.
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Gli Stati membri notificano alla Commissione e alle AEV le decisioni adottate a norma del paragrafo 2.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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