+Articolo 20 Entrata in vigore e applicazione
---+Articolo 20 1.
---+Articolo 20 2.
---+Articolo 20 3.
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Articolo 20 Entrata in vigore e applicazione
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 20 1.
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Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Articolo 20 2.
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Il presente regolamento si applica a decorrere dal 10 marzo 2021.
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Articolo 20 3.
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In deroga al paragrafo 2 del presente articolo:
a)
l’articolo 4, paragrafi 6 e 7, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 5, l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 13, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2019;
b)
l’articolo 2 bis, l’articolo 8, paragrafo 4, l’articolo 9, paragrafo 6, e l’articolo 11, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 12 luglio 2020;
c)
l’articolo 8, paragrafo 2 bis, e l’articolo 9, paragrafo 4 bis, si applicano:
i)
in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, a decorrere dal 1o gennaio 2022; e
ii)
in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852 a decorrere dal 1o gennaio 2023;
d)
l’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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