+Articolo 20 Entrata in vigore e applicazione
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Articolo 20 Entrata in vigore e applicazione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 20 1.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 20 2.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 10 marzo 2021.
Articolo 20 3.

In deroga al paragrafo 2 del presente articolo:

a) 

l’articolo 4, paragrafi 6 e 7, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 5, l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 13, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2019;

b) 

l’articolo 2 bis, l’articolo 8, paragrafo 4, l’articolo 9, paragrafo 6, e l’articolo 11, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 12 luglio 2020;

c) 

l’articolo 8, paragrafo 2 bis, e l’articolo 9, paragrafo 4 bis, si applicano:

i) 

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, a decorrere dal 1o gennaio 2022; e

ii) 

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852 a decorrere dal 1o gennaio 2023;

d) 

l’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito