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+Articolo 5 Definizioni specifiche per i requisiti patrimoniali per il rischio di credito |
Articolo 5 Definizioni specifiche per i requisiti patrimoniali per il rischio di creditoArticolo 5 Definizioni specifiche per i requisiti patrimoniali per il rischio di credito Ai fini della parte tre, titolo II, si intende per:
1)
«esposizione», un elemento dell'attivo o un elemento fuori bilancio;
2)
«perdita», la perdita economica, compresi sconti rilevanti sul nominale, nonché costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito;
3)
«perdita attesa» o «EL», il rapporto, relativo a una singola linea di credito, tra l’importo che si prevede di perdere su un’esposizione in una delle seguenti situazioni e l’importo seguente:
a)
in caso di potenziale default di un debitore su un periodo di un anno, l’importo in essere al momento del default;
b)
in caso di potenziale evento di diluizione su un periodo di un anno, l’importo in essere alla data in cui si verifica l’evento di diluizione;
4)
«obbligazione creditizia», qualsiasi obbligazione derivante da un contratto di credito, compresi il capitale, gli interessi maturati e le commissioni, dovuta da un debitore;
5)
«esposizione creditizia», qualsiasi elemento in bilancio o fuori bilancio che determina o può determinare un’obbligazione creditizia;
6)
«linea di credito», un’esposizione creditizia derivante da un contratto o da una serie di contratti tra un debitore e un ente;
7)
«margine di cautela», una maggiorazione incorporata nelle stime dei parametri di rischio per tenere conto dell’intervallo previsto di errori di stima derivanti da carenze individuate in dati, metodi, modelli, e modifiche di parametri di sottoscrizione, propensione al rischio, politiche di raccolta e recupero e qualsiasi altra fonte di ulteriore incertezza, nonché di errori di stima generali;
8)
«rettifica appropriata», l’impatto sulle stime dei parametri di rischio derivante dall’applicazione di metodologie nell’ambito della stima dei parametri di rischio per correggere le carenze individuate in dati e metodi di stima e per tenere conto delle modifiche di parametri di sottoscrizione, propensione al rischio, politiche di raccolta e recupero e qualsiasi altra fonte di ulteriore incertezza nella misura del possibile onde evitare distorsioni nelle stime dei parametri di rischio;
9)
«piccola e media impresa» o «PMI», una società o un’impresa che, in base al bilancio consolidato più recente, ha un fatturato annuo non superiore a 50 000 000 EUR;
10)
«impegno», qualsiasi accordo contrattuale che un ente offre a un cliente ed è accettato da quest’ultimo per concedere crediti, acquistare attività o emettere sostituti del credito, nonché qualsiasi accordo di questo tipo che può essere annullato incondizionatamente da un ente in qualsiasi momento senza preavviso al debitore o qualsiasi accordo che può essere annullato da un ente se il debitore manca di adempiere alle condizioni stabilite nella documentazione sulla linea di credito, comprese le condizioni che il debitore è tenuto a soddisfare prima di qualsiasi utilizzo iniziale o successivo nell’ambito dell’accordo, tranne quando gli accordi contrattuali soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a)
accordi contrattuali in cui l’ente non riceve commissioni o onorari per istituire o mantenere tali accordi contrattuali;
b)
accordi contrattuali in base ai quali il cliente è tenuto a rivolgersi all’ente per il primo utilizzo e per ogni utilizzo successivo nell’ambito di tali accordi contrattuali;
c)
accordi contrattuali in cui l’ente ha piena autorità sull’esecuzione di ciascun utilizzo, indipendentemente dal rispetto da parte del cliente delle condizioni stabilite nella documentazione dell’accordo contrattuale;
d)
gli accordi contrattuali consentono all’ ente di valutare il merito di credito del cliente immediatamente prima di decidere in merito all’esecuzione di ciascun utilizzo e l’ente ha attuato e applica procedure interne che garantiscono che tale valutazione sia effettuata prima dell’esecuzione di ciascun utilizzo;
e)
accordi contrattuali offerti a una società, compresa una PMI, che è oggetto di un attento monitoraggio su base continuativa;
11)
«impegno revocabile incondizionatamente», qualsiasi impegno le cui condizioni consentono all’ente di revocare tale impegno nella misura massima consentita dagli atti giuridici in materia di protezione dei consumatori e correlati, se del caso, in qualsiasi momento senza preavviso al debitore o che prevede effettivamente la revoca automatica a seguito di un deterioramento del merito di credito del debitore. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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