+132. Ai fini del paragrafo 131, gli enti dovrebbero calcolare la perdita economica realizzata su …

132. Ai fini del paragrafo 131, gli enti dovrebbero calcolare la perdita economica realizzata su …

Ai fini del paragrafo 131, gli enti dovrebbero calcolare la perdita economica realizzata su uno strumento (vale a dire, l’operazione in stato di default), di cui all’articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 come differenza tra:

  • (a) l’importo residuo dell’obbligazione creditizia al momento del default, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 140, compreso qualsiasi importo di pagamenti in linea capitale, interessi o commissioni, aumentato dei costi significativi diretti e indiretti associati alla riscossione su tale strumento, scontati al momento del default; e
  • (b) qualsiasi recupero realizzato dopo il momento di default, scontati al momento del default.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/