+132. Ai fini del paragrafo 131, gli enti dovrebbero calcolare la perdita economica realizzata su …
|
132. Ai fini del paragrafo 131, gli enti dovrebbero calcolare la perdita economica realizzata su …
Ai fini del paragrafo 131, gli enti dovrebbero calcolare la perdita economica realizzata su uno strumento (vale a dire, l’operazione in stato di default), di cui all’articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 come differenza tra: - (a) l’importo residuo dell’obbligazione creditizia al momento del default, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 140, compreso qualsiasi importo di pagamenti in linea capitale, interessi o commissioni, aumentato dei costi significativi diretti e indiretti associati alla riscossione su tale strumento, scontati al momento del default; e
- (b) qualsiasi recupero realizzato dopo il momento di default, scontati al momento del default.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|