+TITOLO I OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
---+Articolo 1 Ambito di applicazione
---+Articolo 2 Poteri di vigilanza
------+Articolo 2 1.
------+Articolo 2 2.
------+Articolo 2 3.
------+Articolo 2 4.
------+Articolo 2 5.
---+Articolo 3 Applicazione di requisiti più rigorosi da parte degli enti
---+Articolo 4 Definizioni
------+Articolo 4 1.
------+Articolo 4 2.
------+Articolo 4 3.
------+Articolo 4 4.
------+Articolo 4 5.
---+Articolo 5 Definizioni specifiche per i requisiti patrimoniali per il rischio di credito
---+Articolo 5 bis Definizioni specifiche per le cripto-attività

TITOLO I OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

TITOLO I OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 1 Ambito di applicazione

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria miste sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:

a) 

requisiti di fondi propri relativi a elementi del rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di regolamento e della leva finanziaria interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;

b) 

requisiti che limitano le grandi esposizioni;

c) 

requisiti di liquidità relativi ad elementi del rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;

d) 

obblighi di segnalazione relativi alle lettere a), b) e c);

e) 

obblighi di informativa al pubblico.

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti di fondi propri e passività ammissibili che si applicano alle entità soggette a risoluzione che sono enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o fanno parte di G-SII o sono filiazioni significative di G-SII non UE.

Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della normativa prudenziale e della vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 2013/36/UE.

Articolo 2 Poteri di vigilanza -
Articolo 3 Applicazione di requisiti più rigorosi da parte degli enti

Articolo 3

Applicazione di requisiti più rigorosi da parte degli enti

Il presente regolamento non impedisce agli enti di detenere fondi propri e loro componenti in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 4 Definizioni -
Articolo 5 Definizioni specifiche per i requisiti patrimoniali per il rischio di credito

Articolo 5

Definizioni specifiche per i requisiti patrimoniali per il rischio di credito

Ai fini della parte tre, titolo II, si intende per:

1) 

«esposizione», un elemento dell'attivo o un elemento fuori bilancio;

2) 

«perdita», la perdita economica, compresi sconti rilevanti sul nominale, nonché costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito;

▼M17

3) 

«perdita attesa» o «EL», il rapporto, relativo a una singola linea di credito, tra l’importo che si prevede di perdere su un’esposizione in una delle seguenti situazioni e l’importo seguente:

a) 

in caso di potenziale default di un debitore su un periodo di un anno, l’importo in essere al momento del default;

b) 

in caso di potenziale evento di diluizione su un periodo di un anno, l’importo in essere alla data in cui si verifica l’evento di diluizione;

▼M17

4) 

«obbligazione creditizia», qualsiasi obbligazione derivante da un contratto di credito, compresi il capitale, gli interessi maturati e le commissioni, dovuta da un debitore;

5) 

«esposizione creditizia», qualsiasi elemento in bilancio o fuori bilancio che determina o può determinare un’obbligazione creditizia;

6) 

«linea di credito», un’esposizione creditizia derivante da un contratto o da una serie di contratti tra un debitore e un ente;

7) 

«margine di cautela», una maggiorazione incorporata nelle stime dei parametri di rischio per tenere conto dell’intervallo previsto di errori di stima derivanti da carenze individuate in dati, metodi, modelli, e modifiche di parametri di sottoscrizione, propensione al rischio, politiche di raccolta e recupero e qualsiasi altra fonte di ulteriore incertezza, nonché di errori di stima generali;

8) 

«rettifica appropriata», l’impatto sulle stime dei parametri di rischio derivante dall’applicazione di metodologie nell’ambito della stima dei parametri di rischio per correggere le carenze individuate in dati e metodi di stima e per tenere conto delle modifiche di parametri di sottoscrizione, propensione al rischio, politiche di raccolta e recupero e qualsiasi altra fonte di ulteriore incertezza nella misura del possibile onde evitare distorsioni nelle stime dei parametri di rischio;

9) 

«piccola e media impresa» o «PMI», una società o un’impresa che, in base al bilancio consolidato più recente, ha un fatturato annuo non superiore a 50 000 000  EUR;

10) 

«impegno», qualsiasi accordo contrattuale che un ente offre a un cliente ed è accettato da quest’ultimo per concedere crediti, acquistare attività o emettere sostituti del credito, nonché qualsiasi accordo di questo tipo che può essere annullato incondizionatamente da un ente in qualsiasi momento senza preavviso al debitore o qualsiasi accordo che può essere annullato da un ente se il debitore manca di adempiere alle condizioni stabilite nella documentazione sulla linea di credito, comprese le condizioni che il debitore è tenuto a soddisfare prima di qualsiasi utilizzo iniziale o successivo nell’ambito dell’accordo, tranne quando gli accordi contrattuali soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) 

accordi contrattuali in cui l’ente non riceve commissioni o onorari per istituire o mantenere tali accordi contrattuali;

b) 

accordi contrattuali in base ai quali il cliente è tenuto a rivolgersi all’ente per il primo utilizzo e per ogni utilizzo successivo nell’ambito di tali accordi contrattuali;

c) 

accordi contrattuali in cui l’ente ha piena autorità sull’esecuzione di ciascun utilizzo, indipendentemente dal rispetto da parte del cliente delle condizioni stabilite nella documentazione dell’accordo contrattuale;

d) 

gli accordi contrattuali consentono all’ ente di valutare il merito di credito del cliente immediatamente prima di decidere in merito all’esecuzione di ciascun utilizzo e l’ente ha attuato e applica procedure interne che garantiscono che tale valutazione sia effettuata prima dell’esecuzione di ciascun utilizzo;

e) 

accordi contrattuali offerti a una società, compresa una PMI, che è oggetto di un attento monitoraggio su base continuativa;

11) 

«impegno revocabile incondizionatamente», qualsiasi impegno le cui condizioni consentono all’ente di revocare tale impegno nella misura massima consentita dagli atti giuridici in materia di protezione dei consumatori e correlati, se del caso, in qualsiasi momento senza preavviso al debitore o che prevede effettivamente la revoca automatica a seguito di un deterioramento del merito di credito del debitore.

Articolo 5 bis Definizioni specifiche per le cripto-attività

Articolo 5 bis

Definizioni specifiche per le cripto-attività

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) 

«cripto-attività», una cripto-attività quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 ) che non sia una valuta digitale della banca centrale;

2) 

«token di moneta elettronica», un token di moneta elettronica quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) 2023/1114;

3) 

«esposizione alle cripto-attività» un’attività o un elemento fuori bilancio relativo a una cripto-attività che dà luogo a rischio di credito, a rischio di controparte, a rischio di mercato, a rischio operativo o a rischio di liquidità;

4) 

«attività tradizionale» qualsiasi attività diversa da una cripto-attività, inclusi:

a) 

strumenti finanziari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 50, del presente regolamento;

b) 

fondi, quali definiti all’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;

c) 

depositi, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 ), compresi i depositi strutturati;

d) 

posizioni inerenti a cartolarizzazione nel contesto di una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402;

e) 

prodotti assicurativi non vita o vita che rientrano nelle classi di assicurazione elencate negli allegati I e II della direttiva 2009/138/CE o contratti di riassicurazione e di retrocessione di cui alla stessa direttiva;

f) 

prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo principale di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;

g) 

schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 ) o della direttiva 2009/138/CE;

h) 

singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;

i) 

un prodotto pensionistico individuale paneuropeo quale definito all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 );

j) 

sistemi di sicurezza sociale disciplinati dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 24 ) e dal regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 25 );

5) 

«attività tradizionale tokenizzata», un tipo di cripto-attività che rappresenta un’attività tradizionale, compreso un token di moneta elettronica;

6) 

«token collegato ad attività», un token collegato ad attività quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) 2023/1114;

7) 

«servizio per le cripto-attività»: un servizio per le cripto-attività quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) 2023/1114.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito