+Articolo 10 bis Applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata laddove le imprese di investimento siano imprese madri

Articolo 10 bis Applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata laddove le imprese di investimento siano imprese madri

Articolo 10 bis

Applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata laddove le imprese di investimento siano imprese madri

Ai fini del presente capo, le imprese di investimento e le holding di investimento sono considerate società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro o società di partecipazione finanziaria madri nell’UE se tali imprese di investimento o holding di investimento sono le imprese madri di un ente o di un’impresa di investimento soggetti al presente regolamento di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito