+Sezione 1 Applicazione dei requisiti su base consolidata
---+Articolo 10 bis Applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata laddove le imprese di investimento siano imprese madri
---+Articolo 11 Trattamento generale
------+Articolo 11 1.
------+Articolo 11 2.
------+Article 11 3a.
------+Articolo 11 4.
------+Articolo 11 5.
------+Articolo 11 6.
---+Articolo 12 bis Calcolo consolidato per i G-SII con più entità soggette a risoluzione
---+Articolo 13 Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata
------+Articolo 13 1.
------+Articolo 13 2.
------+Articolo 13 3.
------+Articolo 13 4.
---+Articolo 14 Applicazione degli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 su base consolidata
------+Articolo 14 1.
------+Articolo 14 2.

Sezione 1 Applicazione dei requisiti su base consolidata

Sezione 1 Applicazione dei requisiti su base consolidata

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 10 bis Applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata laddove le imprese di investimento siano imprese madri

Articolo 10 bis

Applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata laddove le imprese di investimento siano imprese madri

Ai fini del presente capo, le imprese di investimento e le holding di investimento sono considerate società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro o società di partecipazione finanziaria madri nell’UE se tali imprese di investimento o holding di investimento sono le imprese madri di un ente o di un’impresa di investimento soggetti al presente regolamento di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 11 Trattamento generale -
Articolo 12 bis Calcolo consolidato per i G-SII con più entità soggette a risoluzione

Articolo 12 bis

Calcolo consolidato per i G-SII con più entità soggette a risoluzione

Nel caso in cui almeno due soggetti G-SII facenti parte dello stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione o entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione, l’ente impresa madre nell’UE del G-SII calcola l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all’articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a):

a) 

per ciascuna entità soggetta a risoluzione o entità di un paese terzo che sarebbe un’entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell’Unione;

b) 

per l’ente impresa madre dell’UE come se fosse l’unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.

Il calcolo di cui alla lettera b) del primo comma è effettuato sulla base della situazione consolidata dell’ente impresa madre dell’UE.

Le autorità di risoluzione agiscono in conformità dell’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, e dell’articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 13 Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata -
Articolo 14 Applicazione degli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 su base consolidata -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito