+Articolo 54 Svalutazione o conversione di strumenti aggiuntivi di classe 1
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---+Articolo 54 3.
---+Articolo 54 4.
---+Articolo 54 5.
---+Articolo 54 6.
---+Articolo 54 7.
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Articolo 54 Svalutazione o conversione di strumenti aggiuntivi di classe 1
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 54 1.
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Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera n), agli strumenti aggiuntivi di classe 1 si applicano le seguenti disposizioni:
a)
un evento attivatore si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 1, è inferiore a uno dei seguenti valori:
ii)
un livello superiore al 5,125 %, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che governano lo strumento;
b)
gli enti possono specificare, nelle disposizioni che governano lo strumento, uno o più eventi attivatori in aggiunta a quello di cui alla lettera a);
c)
se le disposizioni che governano gli strumenti richiedono che essi siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore, tali disposizioni precisano uno dei seguenti elementi:
i)
il rapporto di tale conversione e un limite sulla conversione autorizzata;
ii)
un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono in strumenti del capitale primario di classe 1;
d)
se le disposizioni che disciplinano gli strumenti prescrivono che il loro valore nominale sia svalutato al verificarsi di un evento attivatore, la svalutazione (write down) dovrà riguardare tutti i seguenti elementi:
i)
il credito del possessore dello strumento nell'insolvenza o liquidazione dell'ente;
ii)
l'importo da pagare nel caso di rimborso, anche anticipato, dello strumento;
iii)
le distribuzioni effettuate sullo strumento;
▼M8
e)
se gli strumenti aggiuntivi di classe 1 sono stati emessi da un'impresa filiazione che ha sede in un paese terzo, il valore di attivazione pari o superiore al 5.125 % di cui alla lettera a) è calcolato conformemente alla normativa nazionale di tale paese terzo o alle disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti, a condizione che l'autorità competente, previa consultazione dell'ABE, ritenga che tali disposizioni siano almeno equivalenti ai requisiti di cui al presente articolo.
▼C2
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Articolo 54 2.
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La svalutazione o conversione di uno strumento aggiuntivo di classe 1 genera, in base alla disciplina contabile applicabile, elementi ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1.
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Articolo 54 3.
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L'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 riconosciuti come elementi aggiuntivi di classe 1 è limitato all'importo minimo degli elementi del capitale primario di classe 1 che sarebbero generati nel caso in cui il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 fosse integralmente svalutato o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1.
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Articolo 54 4.
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L'importo aggregato degli strumenti aggiuntivi di classe 1 da svalutare o convertire in caso di evento attivatore non è inferiore all'importo inferiore tra i seguenti:
a)
l'importo necessario per ripristinare appieno il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente al 5,125 %;
b)
l'intero valore nominale dello strumento.
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Articolo 54 5.
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In caso di evento attivatore, gli enti procedono come segue:
a)
informano immediatamente le autorità competenti;
b)
informano i possessori degli strumenti aggiuntivi di classe 1;
c)
svalutano il valore nominale degli strumenti o convertono questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 senza indugio, ed entro un mese al più tardi, conformemente ai requisiti di cui al presente articolo.
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Articolo 54 6.
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Un ente emittente di strumenti aggiuntivi di classe 1 che converte questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore provvede a che il suo capitale azionario autorizzato sia sempre sufficiente per convertire in azioni la totalità di detti strumenti aggiuntivi di classe 1 convertibili nel caso di evento attivatore. Alla data di emissione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 convertibili occorre essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni. L'ente dispone sempre della necessaria autorizzazione preventiva per l'emissione di strumenti del capitale primario di classe 1 nei quali saranno convertiti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore.
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Articolo 54 7.
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Un ente emittente di strumenti aggiuntivi di classe 1 che converte questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore garantisce che non sussistono impedimenti procedurali a tale conversione dovuti all'atto costitutivo o allo statuto o ad altre disposizioni contrattuali.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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